Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 01/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Delucca e Alessandro Marelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Barilati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della determinazione dirigenziale -OMISSIS- adottata dal Segretario generale del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto « AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 – AREA AMINISTRATIVA - MODIFICA ELENCO AMMESSI »;
b) dell’avviso, senza data e non sottoscritto, recante la modifica dei candidati ammessi al colloquio, pubblicato sul portale del reclutamento inPA il 27 marzo 2024 e sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia -OMISSIS-;
c) della richiesta del Segretario generale del Comune di Ventimiglia, -OMISSIS-recante « -OMISSIS- »;
d) della comunicazione -OMISSIS-, adottata dal Segretario generale del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto « -OMISSIS- »;
e) dell’art. 2, co. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
f) dell'art. 1, co. 1, lett. b) del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;
g) dell’art. 55, co. 3 del « Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi » del Comune di Ventimiglia, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale -OMISSIS-;
h) del decreto -OMISSIS-emanato dal Sindaco del Comune di Ventimiglia, recante « CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART 110 COMMA 1, DEL D.LGS N.267/2000 - AREA AMMINISTRATIVA ALLA -OMISSIS- CON DECORRENZA -OMISSIS-, EVENTUALMENTE PROROGABILE AI SENSI DI LEGGE »;
i) della determinazione dirigenziale -OMISSIS- emanata dal Segretario generale del Comune di Ventimiglia, recante « AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 – AREA A(M)MINISTRATIVA – APPROVAZIONE VERBALE -OMISSIS- »;
j) dell’avviso senza data e non sottoscritto, avente ad oggetto « ELENCO CANDIDATI RISULTATI IDONEI – ELENCO DELLA ROSA DEI MIGLIORI N. 3 CANDIDATI », pubblicato sul portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia in data 4 aprile 2024;
k) della determinazione dirigenziale -OMISSIS-, emanata dal Segretario generale del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto « MODIFICA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 – AREA A(M)MINISTRATIVA E RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE »;
l) del secondo avviso emanato dal Segretario generale del Comune di Ventimiglia -OMISSIS-avente ad oggetto « AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 – AREA A(M)MINISTRATIVA. MODIFICA AVVISO E RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE », pubblicato sul portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia con decorrenza dal 19 dicembre 2023 e scadenza l’8 gennaio 2024;
m) della determinazione dirigenziale -OMISSIS-, adottata dal Segretario generale del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto « SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 – AREA AMMINISTRATIVA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE »;
n) della determinazione dirigenziale -OMISSIS-emanata dal Segretario generale del Comune di Ventimiglia, avente ad oggetto « AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 – AREA A(M)MINISTRATIVA. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI »;
o) dell’avviso, senza data e non sottoscritto, avente ad oggetto « Ammissione definitiva dei candidati », pubblicato sul portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia-OMISSIS-;
p) del verbale -OMISSIS- commissione esaminatrice, approvato con la determinazione dirigenziale-OMISSIS- depositato in atti presso l’Ufficio Personale, non conosciuto;
q) del verbale -OMISSIS- della commissione esaminatrice, approvato con la determinazione dirigenziale -OMISSIS-, depositato in atti presso l’Ufficio Personale, non conosciuto;
r) della comunicazione della commissione esaminatrice al Sindaco del Comune di Ventimiglia,-OMISSIS-non conosciuta;
s) della determinazione dirigenziale di approvazione del contratto individuale di lavoro da stipulare con la dott.ssa -OMISSIS- se adottata, ancorché non conosciuta;
t) del contratto individuale di lavoro stipulato con la dott.ssa -OMISSIS- se sottoscritto, ancorché incognito;
u) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 23 luglio 2024 il dott. -OMISSIS-ha impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo quanto segue.
2. Il ricorrente ha partecipato a una selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, co. 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora in avanti “T.U.E.L.”) indetta dal Comune di Ventimiglia.
La Commissione esaminatrice, in un primo momento, ha ammesso il ricorrente al colloquio orale; tuttavia, con determinazione-OMISSIS-lo ha escluso dalla selezione in ragione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Sanremo.
Il dott. -OMISSIS- ha avanzato istanza di autotutela, che il Segretario generale ha respinto con -OMISSIS-.
Nelle more, l’Amministrazione ha concluso la procedura conferendo l’incarico alla controinteressata con decreto del Sindaco-OMISSIS-.
3. Avverso il provvedimento di esclusione il ricorrente ha articolato numerose censure: carenza di motivazione e di istruttoria; illegittimità del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 per violazione della riserva di legge; illegittimità costituzionale dell’art. 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; violazione dei regolamenti comunali di Ventimiglia in materia di concorsi; violazione del principio di proporzionalità. Ha altresì impugnato: i provvedimenti modificativi dell’avviso di selezione in merito ai punteggi, per violazione del principio di non aggravamento del procedimento e del regolamento comunale sulle procedure selettive; la composizione della Commissione, per carenza dei requisiti di esperienza e professionalità; gli atti della procedura per incompetenza del Segretario comunale, nonché la determina di conferimento dell’incarico per incompetenza del Sindaco.
4. A seguito dell’atto di opposizione del Comune, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorrente ha depositato l’atto di costituzione ex art. 48 c.p.a. dinanzi al questo Tribunale.
Il Comune si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del gravame; la controinteressata, benché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta intimata.
All’udienza pubblica del 21 febbraio 2025 il Collegio ha indicato alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nonché la sussistenza della possibile carenza in interesse rispetto alla modifica dei punteggi; dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
6. Va premesso che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, « in tema d' impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d' incarichi dirigenziali, perché la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d' incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedure concorsuali e hanno come destinatari persone già in servizio nonché in possesso della relativa qualifica - conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro (v. Cass. Sez. Un., 9/5/2016, n. 9281, ed ivi ulteriori richiami, e Cass. Sez. Un., 30/9/2014, n. 20571 , nonchè Cass. Sez. Un. 5/4/2017, n. 8799, che rinvia a Cass. nn. 14252 del 2005, 4275 del 2007, 5078 del 2008, 26799 del 2008 e 20979 del 2009) » (Cass. civ., Sez. Un., ord. 4 settembre 2018, n. 21600).
Dall’avviso emerge che la selezione ha carattere essenzialmente fiduciario in quanto la scelta è rimessa al Sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da una commissione incaricata della valutazione, da effettuarsi sulla base dei parametri di professionalità ed esperienza e di un colloquio orale volto ad accertare la rispondenza della candidatura al profilo da ricoprire.
In particolare, l’avviso di selezione prevede che la commissione, sulla base dei punteggi attribuiti al curriculum e colloquio, individui una rosa di tre candidati; successivamente, « il Sindaco, tenuto anche conto delle risultanze finali della selezione ad opera della Commissione, procederà con proprio provvedimento motivato, a conferire l’incarico al soggetto ritenuto maggiormente rispondente ai requisiti richiesti e baserà la propria scelta sulla base dei seguenti criteri discretivi: - Attitudine al ruolo da ricoprire (ALTA, MEDIA, BASSA) - Migliore “vision” in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione (ALTA, MEDIA, BASSA) - Stile di “leadership” (ALTO, MEDIO, BASSO) ».
Nella procedura seguita da Comune « manca quindi il tratto caratterizzante la procedura concorsuale che radica la giurisdizione del giudice amministrativo ossia lo svolgimento di prove selettive con formazione di una graduatoria finale di merito di tutti i candidati esaminati sulla base delle prove, destinata ad individuare in modo obiettivo il miglior candidato che sarà poi dichiarato vincitore della selezione » (T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 13847, che affronta un caso analogo a quello di specie).
Per poter affermare la natura concorsuale della procedura non è sufficiente la circostanza che la commissione sia chiamata a stilare una graduatoria sulla base di punteggi attribuiti ai partecipanti; invero, « le modalità paraconcorsuali seguite dal Comune […] risultano funzionali ad una rigorosa valutazione del candidato più idoneo (sotto il profilo della capacità e della competenza professionale) e, anche a riconoscere che abbiano dato luogo ad una valutazione comparativa, non sono comunque tali da superare la connotazione pienamente fiduciaria della scelta da parte del Sindaco, come accadrebbe invece ritenendo vincolante la graduatoria, costituente il quid proprium di ogni concorso » (Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2021, n. 3993).
7. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la giurisdizione del giudice ordinario.
8. Le spese possono essere interamente compensate attesa la definizione in rito sulla base di questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co.1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.