Versione
21 agosto 2013
21 agosto 2013
>
Versione
27 ottobre 2019
27 ottobre 2019
>
Versione
25 dicembre 2019
25 dicembre 2019
Art. 537-ter. (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 , d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, puo' svolgere ((,)) tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.
Commentari • 3
- 1. Consiglio dei ministri: riforma fiscale, tre decreti attuativiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 aprile 2015 · 0.83296806
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 20/01/2015, n. 128Provvedimento: N. 00027/2015 AFFARE Numero 00128/2015 e data 20/01/2015 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 15 gennaio 2015 NUMERO AFFARE 00027/2015 OGGETTO: Ministero della difesa. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'art. 537- ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. LA SEZIONE Vista la nota del 9 gennaio 2015, prot. n. M_DGUDC0000530, di trasmissione della relazione di pari data, con la quale …Leggi di più...