Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12.6.2025, alle ore 11:51 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BENEDETTI Pietro per la parte ricorrente. E' altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Controparte_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentata dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 11,54. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 383/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Pietro BENEDETTI Parte_1
C o n t r o contumace Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
1
Settore Lapidei.
Lamentava che, nonostante la vigenza dell'Accordo integrativo per le aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara che all'art. 6 riconosce il diritto del lavoratore dipendente dell'indennità per la mancata fruizione della pausa pranzo e dell'indennità per l'accesso alla cava, a sé medesimo che aveva prestato attività lavorativa con orario tempo pieno per 8 ore giornaliere, senza giustificazione alcuna e in violazione della predetta statuizione contrattuale, la ricorrente società Parte_2
[... non avesse corrisposto per il periodo dal febbraio 2018 al maggio 2019 il previsto trattamento economico per pausa pranzo/accesso in cava.
Così concludeva:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa – Sezione Lavoro – contrariis reiectis:
- Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare per le causali di cui in premessa, da intendersi qui integralmente ritrascritte, la società nella persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo complessivo Parte_1 lordo pari ad euro 2.754,31 a titolo di indennità per pausa pranzo e accesso in cava dai punti di
raccolta esistenti per ogni singola realtà lavorativa ovvero delle diverse minori o maggiori somme come accertate in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del
dovuto al saldo effettivo come per legge.
- Condannare in ogni caso parte convenuta società nella Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle competenze e spese legali del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nei termini di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Pietro Benedetti, e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva provarsi i fatti mediante interrogatorio formale del resistente e offriva documentazione.
La causa veniva fissata per la prima udienza al 4.7.2024 ove constatata la assenza di parte resistente e la mancata costituzione della stessa, nonostante la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia e disposto interrogatorio formale del legale rappresentante. All'udienza prevista per la sua escussione costui tuttavia l'interrogando non si presentava, sì che veniva fissata udienza di discussione con concessione di termine per eventuali note difensive al 12.6.2025.
2 Il ricorso merita accoglimento.
1)circa lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della resistente con orario full-time
Trattasi di circostanze allegate in ricorso e documentate dalle produzioni in atti.
Infatti risulta prodotta intanto la scheda anagrafico-professionale (doc. 2 allegato al ricorso) che prova che il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, full time, dal 20.12.2017 al 2.7.2023 dalla resistente Controparte_4
[...
Ad ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la medesima società, risultano prodotte le buste paga dal febbraio 2018 al dicembre 2019, tutte dimostrative dell'esistenza del rapporto di lavoro di cui è causa.
2)circa la vigenza dell'Accordo invocato e circa la adesione della società resistente alla Associazione di categoria
Parte ricorrente ha prodotto l'Accordo Integrativo Lapideo sottoscritto il 9.7.2015 (cfr. doc.4), in vigore dal 1.1.2015 al 31.12.2017 (intendendosi peraltro coperto dall'erogazione del premio e dagli altri trattamenti economici l'anno 2018), l'Accordo sottoscritto il
5.7.2018 (cfr. doc. 3) in vigore dal 1.1.2018 e con validità al 31.12.2021 (intendendosi peraltro coperto dall'erogazione del premio e dagli altri trattamenti economici l'anno
2022) e infine l'Accordo sottoscritto il 5.7.2022 (cfr. doc. 5) in vigore dal 1.1.2022 al
31.12.2025 (intendendosi peraltro coperto dall'erogazione del premio e dagli altri trattamenti economici l'anno 2026).
Tutti gli accordi sopra indicati risultano sottoscritti dalla Confindustria Livorno Massa
Carrara per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL,
UIL e validi per le aziende del settore marmo e pietre ornamentali della Provincia di
Massa Carrara.
Sia nell'Accordo stipulato nel 2015 che in quello stipulato nel 2018 è contenuto l'art. 6 nella medesima formulazione, il quale così prevede:
3 “Le parti concordano di escludere dall'orario di lavoro, sia a fini legali che retributivi e contributivi, i periodi di mancata effettiva prestazione lavorativa dedicati all'accesso in cava e alla consumazione del pasto (trenta minuti).
Pertanto, il computo delle ore di lavoro avverrà dall'inizio dell'effettiva prestazione lavorativa e, nel calcolo delle ore di lavoro, non sarà computato il tempo impiegato dal lavoratore per la consumazione del pasto.
Resta inteso che per tali periodi di mancata prestazione lavorativa in cava, le
Aziende erogheranno la normale retribuzione ordinaria spettante al lavoratore secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Tali somme saranno individuati in busta paga sotto l'apposita voce trattamento economico per pausa pranzo e accesso in cava dai punti di raccolta esistenti per ogni singola realtà lavorativa.
Fatto salvo il diritto nelle singole aziende di mantenere le eventuali attuali condizioni di miglior favore mediante stipula di accordo tra la rappresentanza e sindacali aziendali o, in mancanza di queste, organizzazioni sindacali territoriali di categoria, stipulanti il presente accordo e direzione aziendale”.
In buona sostanza si prevede convenzionalmente che sia remunerato -determinato con riferimento alla retribuzione ordinaria- un orario di lavoro virtuale in cui il ricorrente non presta l'ordinaria attività lavorativa ma accede alla cava da un punto determinato (c.d. poggio) ove normalmente l'accesso avviene attraverso mezzi propri.
Ebbene, esaminando le buste paga prodotte da parte ricorrente, deve evidenziarsi intanto che sono state prodotte sia le buste paga relative al periodo di cui si chiede siano liquidati gli emolumenti, sia parte delle buste paga successive, da giugno a dicembre 2019.
Qui, plasticamente, il datore di lavoro non solo risulta aver riconosciuto l'emolumento di cui all'art. 6 dell'Accordo integrativo, infatti è specificatamente indicata in busta paga la relativa voce, ma risulta essere stato, nella medesima busta paga, calcolato e pagato in quanto correttamente inserito nelle competenze.
Ebbene, se ne può dedurre quanto segue.
I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 6 dell'Accordo, di cui si chiede l'attribuzione, sono riconosciuti nelle stesse buste paga prodotte che, in quanto documenti provenienti dal datore di lavoro, debbono dirsi, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, aventi valore confessorio (cfr. Sez. L -
, Sentenza n. 2239 del 30/01/2017 secondo cui “in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di
4 prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute” quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità.
Detti benefici tuttavia, riconosciuti e conteggiati, sono stati inseriti nella voce statistiche della busta paga e non attribuiti al lavoratore, quantomeno fino al giugno 2019, mensilità a partire dalla quale, la voce indennitaria figura anche, correttamente, nelle competenze liquidate al lavoratore.
3)riguardo ai conteggi prodotti
Preliminarmente occorre precisare che la mancata costituzione della parte, rende superfluo ogni disquisizione relativamente alla prescrizione del diritto qui rivendicato, trattandosi di eccezione non rilevabile di ufficio e come detto, stante la contumacia del convenuto, non formulata.
Né ovviamente è stata operata critica alcuna dei conteggi prodotti da parte ricorrente, sì che, non essendo contestati, essi possono essere legittimamente utilizzati per la determinazione del dovuto.
Ma v'è di più.
Il confronto tra la determinazione operata per singole mensilità nel conteggio prodotto da parte ricorrente con gli importi indicati in busta paga come “ART 6 PAUSA PRANZO-
ACC” (importi determinati e poi iscritti nella colonna “statistiche”), vede perfetta coincidenza negli importi.
Sì che, anche da questo punto di vista, gli importi come determinati nel conteggio operato da parte ricorrente, possono trovare pieno accoglimento.
Detto ciò vi è un'unica busta paga (quella di febbraio 2018) in cui non solo l'importo relativo a questa voce indennitaria non risulta pagato ma neppure risulta inserita in busta paga la relativa voce: in ordine ad esso viene utilizzato il conteggio prodotto da parte ricorrente che determina l'importo della voce, per quella mensilità e in ragione delle giornate lavorate come risultanti dalla busta paga, in €. 175,05.
Dunque sommando le mensilità comprese tra febbraio 2018 e maggio 2019 -e con esclusione delle mensilità di agosto e settembre 2018 per le quali comunque parte ricorrente non formulava domanda-, e utilizzando gli importi inseriti in busta paga (di poco superiori a quelli riportati nei conteggi prodotti da parte ricorrente) l'importo complessivo determinato da riconoscere al lavoratore è di €. 2.759,92.
5 Da tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso.
Quanto infine alle spese, la loro regolamentazione segue il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo valore, nel medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 2.759,92 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.
Condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €. 2.626,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 12 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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