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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5297 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33864 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Criscuolo e dall'avv. p. Parte_1
Christian Cozzolino, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, al Centro direzionale Is. G1;
- Attore -
E in qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Controparte_1
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi Campese, domiciliatario in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n.18;
- Convenuta -
Conclusioni: per l'attore: “1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità civile del conducente del veicolo rimasto non identificato, nella produzione dell'evento dannoso de quo, e ritenere obbligata al risarcimento del danno la convenuta società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale garante per il Fondo di
[...]
Garanzia per le Vittime della Strada designata per la Regione Campania;
Per l'effetto,
2) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, … al risarcimento di tutti i danni prodotti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore …. In particolare, si richiede: a) € 2.500,00 per i danni cagionati al motoveicolo Honda SH targato DJ55197 oltre spese di rottamazione;
b) € 161.701,00 di cui
€ 92.226,00 per danno non patrimoniale (in conformità all'importo indicato, per 20 punti percentuali e 23 anni d'età al momento del sinistro, nelle tabelle del Tribunale di NO
2024), € 3.450,00 [(€ 115,00 ovvero l'importo minimo indicato nelle suddette tabelle) x 30 2
gg. di I.T.T], € 3.450,00 (per 40 gg. di I.T.P. al 75%), € 2.300,00 (per 40 gg. di I.T.P. al
50%) € 100,00 per spese mediche non documentate e medicinali nonché € 60.175,00 per danno patrimoniale quale incidenza sulla capacità lavorativa generica come determinata dal
CTU nella sua relazione peritale. … c) in subordine, qualora non venga riconosciuto
l'importo di cui al punto precedente per il danno patrimoniale subito da parte dall'attore si richiede … riconoscere quantomeno la personalizzazione massima prevista nella Tabelle di
NO ( 39% del danno biologico) e quindi l'importo di € 26.447,46 in ragione della sofferenza soggettiva media e, soprattutto, di quella specifica subita dall'istante, con riferimento ad una lesione personale di tale gravità che sicuramente incide sulla cenestesi lavorativa. d) In via ulteriormente gradata si chiede la condanna della società convenuta al pagamento di quella somma maggiore o minore che l'Adito Giudice ritenesse equo e giusto liquidare anche in relazione alla eventuale sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato. In ogni caso con rivalutazioni ed interessi dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
3) Condannare parte convenuta ex art. 91 e 96 c.p.c. per aver rifiutato la proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Giudice adito.
4) Condannare parte convenuta alla ripetizione delle spese di CTU integralmente sostenute dall'attore;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali con distrazione nei confronti dei procuratori quali anticipatari”. per la convenuta: “dichiar[are] la nullità' della perizia, disponendo la rinnovazione della
C.T.U. ad opera di altro Consulente;
2) … dispo[rre] supplemento di C.T.U. psichiatrica in contraddittorio al fine di valutare adeguatamente le eventuali lesioni, il nesso causale ed il quadro menomativo della parte istante;
3) … convoc[are] il Dott. a chiarimenti”; CP_2
rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio la in qualità di impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la gestione dei sinistri rientranti nella competenza del Fondo di Garanzia delle
Vittime della Strada per la Regione Campania, esponendo che:
- in data 8 dicembre 2013, intorno alle ore 16.55, mentre percorreva via Claude Monet in
Napoli alla guida del proprio motoveicolo Honda SH 300, tg. DJ55197, veniva improvvisamente coinvolto in una collisione frontale con un'autovettura Smart che sopraggiungeva a velocità sostenuta in direzione di via Vicinale Monti, e per l'effetto cadeva rovinosamente al suolo;
3
-. a seguito dell'impatto, il conducente dell'autovettura Smart arrestava brevemente la marcia accostandosi al margine destro della carreggiata per poi ripartire repentinamente, senza prestare soccorso e consentire di rilevarne il numero di targa;
-. a causa del sinistro, il motoveicolo Honda SH riportava danni quantificati in € 2.500,00, corrispondenti al valore commerciale del mezzo, oltre il danno da fermo tecnico;
-. a seguito dell'incidente, aveva riportato lesioni personali dalle quali era guarito con postumi permanenti.
Ha chiesto, pertanto, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, la condanna della convenuta al risarcimento integrale dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1
come di seguito quantificati:
-. €2.500,00 per il danno materiale al motociclo Honda SH, oltre spese di rottamazione;
-. € 116.397,90 a titolo di risarcimento del danno biologico, nonché per i danni da invalidità temporanea totale (ITT) e parziale (ITP).
Ha chiesto in via subordinata la condanna della convenuta al risarcimento di €16.876,60 pari al 20% della somma degli importi chiesti in via principale, escluse le spese mediche, vinte le distraende spese di lite.
La spa , costituitasi, ha eccepito in via preliminare: Controparte_1
-. l'improcedibilità della domanda ex art. 3 co.8 D.L 132/14 conv. in L.162/2014 per l'omesso invito alla stipula di una negoziazione assistita;
-. l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 142, 145, 148, 283-287 d.lgs.
209/2005;
-. la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. essendo lo stesso privo dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 nn.3, 4, 5 c.p.c.;
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo.
Espletata la prova testimoniale ed una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc, con riserva all'esito della decisione.
2.- La domanda è proponibile, avendo parte attrice provveduto a inviare la richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa convenuta, in conformità agli artt. 145 e 148 del d.lgs
209/2005.
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta, relativa alla pretesa violazione degli artt. 142,
145, 148 cod. ass., inoltre, risulta del tutto generica e priva di specificità. 4
Per completezza, si evidenzia che la richiesta risarcitoria presentata dalla vittima di un sinistro stradale è idonea a soddisfare il presupposto di proponibilità dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 145 D.Lgs 209/2005 ogniqualvolta essa contenga gli elementi necessari per consentire all'assicuratore di accertare la responsabilità, valutare il danno e formulare un'offerta risarcitoria. È dunque irrilevante, ai fini della proponibilità dell'azione, la mancanza di uno o più elementi formali previsti dall'art. 148 del medesimo decreto, qualora gli elementi mancanti si rivelino superflui in concreto rispetto alla possibilità, per l'assicuratore, di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria
(cfr. Cass. n.15445/2021).
Ne consegue che il combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni va interpretato secondo il principio della validità degli atti idonei al raggiungimento dello scopo;
in quest'ottica, la richiesta stragiudiziale è idonea al raggiungimento del suo scopo anche se carente di uno o più elementi formali, purchè contenga le informazioni necessarie e sufficienti a permettere all'assicuratore un'effettiva valutazione del caso concreto.
3.- La domanda è altresì procedibile, avendo l'attore esperito il tentativo di negoziazione assistita, in ottemperanza all'invito formulato dal Giudice all'udienza del 22 marzo 2018.
4.- Non merita accoglimento neppure l'eccezione di nullità della citazione.
Ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione può essere pronunciata solo ove ricorra l'omissione o l'assoluta incertezza in merito alla determinazione dell'oggetto della domanda (n. 3, comma 3, art. 163 c.p.c.) ovvero all'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa (n. 4, comma 3, art 163 c.p.c.).
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omissione o indeterminatezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, considerando non solo il contenuto letterale dell'atto, ma anche i documenti ad esso allegati e il complessivo quadro informativo offerto al convenuto;
l'incertezza deve essere “assoluta”, ovvero tale da impedire al convenuto di comprendere la domanda e apprestare adeguate difese (cfr. Cass., sez. III, n. 1681/2015). In altri termini, la nullità può essere ravvisata solo quando l'individuazione della domanda non sia possibile neppure attraverso una lettura complessiva dell'atto e della documentazione a corredo.
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene puntuale esposizione dei fatti, chiara indicazione del petitum e adeguata individuazione della causa petendi, evincibili dall'esposizione dello stesso sopra riportata, sicché non ricorrono i presupposti per una declaratoria di nullità. 5
5.- Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005), è necessario che l'attore provi in modo esaustivo e inequivoco che il sinistro si è effettivamente verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo a motore, soggetto all'obbligo di assicurazione e che il veicolo responsabile del sinistro è rimasto sconosciuto per cause non imputabili a colpa o negligenza del danneggiato (cfr. Cass. sez. III, 8 marzo 1990 n. 1860,
Cass. sez. III, 25 luglio 1995 n. 8086, Cass. sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304, Cass. sez. III,
15 luglio 2011 n. 15367).
Tuttavia, non è imposto alla vittima l'onere di presentare querela o denuncia contro ignoti, né tanto meno di attendere l'esito delle indagini per poter agire giudizialmente nei confronti dell'impresa designata al risarcimento;
come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, infatti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. sez. III, 18 giugno 2012 n.
9939, Cass. 15 aprile 2021 n. 9873, Cass. sez. VI ord. 12 luglio 2022 n. 21983).
L'onere probatorio riguarda, piuttosto, l'effettiva sussistenza del sinistro e la circostanza che questo sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato, indipendentemente dalla diligenza usata dal danneggiato per individuarne l'autore; questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà ovviamente tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti, senza che possa essere posto in essere alcun automatismo tra mancata denuncia e rigetto della domanda, o viceversa (Cass. sez. III, 17 febbraio 2016 n.
3019, Cass. sez. III, 4 novembre 2014 n. 23434).
La previa denuncia dell'accaduto alla P.S., pertanto, non è condizione di proponibilità nei confronti dell'impresa designata della domanda di risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, ma certo è un elemento indiziario, da valutarsi nell'intero contesto probatorio, dell'attendibilità della versione di una parte e/o dei testi.
Del resto, il materiale probatorio va esaminato nel suo complesso, e con riguardo sia alla prova storica che logica, secondo prudente apprezzamento (art. 116/1 cpc).
Applicando i superiori principi al caso di specie, manca una prova tranquillante che consenta di ritenere, con grado di elevata probabilità logica, che l'incidente si sia verificato nei termini 6
descritti dall'attore, ovvero che le lesioni da lui riportate siano causalmente riconducibili all'investimento riferito in citazione e, comunque, è legittimo dubitare che esso sia stato opera di un veicolo rimasto sconosciuto.
Sussistono, infatti, plurimi elementi di incoerenza e contraddizione tra le versioni fornite dall'attore e dalle due testimoni escusse, e che Testimone_1 Testimone_2
indeboliscono significativamente la credibilità complessiva della ricostruzione del sinistro.
In primo luogo, le testimoni escusse, e che hanno Testimone_1 Testimone_2
dichiarato di aver assistito al sinistro e di aver avuto una buona visibilità dello stesso, avvenuto a pochissimi metri (dieci) di distanza dal luogo ove le stesse si trovavano, hanno visto chiaramente il modello e il colore dell'autovettura investitrice (“una Smart” “di colore scuro”), circostanza che rende inverosimile che le stesse non siano riuscite a riferire alcun elemento circa l'identità del conducente.
A ciò deve aggiungersi che;
-. Vi è discrepanza netta tra le dichiarazioni delle testimoni e quelle dell'attore in ordine al tipo di impatto, poiché nell'atto di citazione l'attore sostiene di essere stato “attinto frontalmente” dall'autovettura Smart, mentre la testimone ha riferito che Testimone_2
“detta auto impattava, con la parte angolare sinistra, il motociclo al lato sinistro”, descrivendo, quindi, un urto angolare laterale e non l'impatto frontale descritto dall'attore, che, dinamicamente, è molto diverso;
invero, l'urto angolare laterale può indicare che i veicoli marciavano nello stesso senso, oppure che l'autovettura Smart stava immettendosi o rientrando sulla carreggiata, mentre il motociclo percorreva via Monet, mentre l'urto frontale presuppone una collisione frontale con traiettorie opposte;
-. La teste fornisce una versione ancora diversa rispetto alla dinamica del Testimone_1 sinistro descritta dall'attore e dalla teste la infatti, ha dichiarato che Tes_2 Tes_3
l'impatto avvenne tra la parte anteriore della Smart (non meglio specificata) e il lato destro del motociclo (“ L'impatto tra la Smart e il è avvenuto tra la parte anteriore della Smart Pt_1
– non ricordo se centrale, a sinistra o a destra – e la parte laterale destra del motorino del
); Pt_1
-. Quindi l'attore, nell'atto di citazione, riferisce di un impatto frontale, la descrive un Tes_2
urto con la parte angolare sinistra della Smart al lato sinistro del motociclo mentre la Tes_1
invece riferisce di un urto tra la parte anteriore (non meglio precisata) della Smart e il lato destro del motociclo, con conseguente incoerenza delle dichiarazioni su quale lato del motociclo sia stato urtato;
7
-. Tali discrepanze rendono incoerente e non univoca la ricostruzione della dinamica, non permettendo di identificare con certezza il punto d'urto e la traiettoria dei veicoli;
-. La teste riferisce, ancora, che a seguito dell'urto il venne proiettato prima Tes_1 Pt_1 sulla macchina, poi oltre (“ … era saltato dalla moto sulla macchina Smart e poi era Pt_1 volato a terra”, “per effetto dell'impatto, il cadde prima sull'auto e poi cadde a Pt_1 terra superando l'auto”), ma detta traiettoria del corpo del motociclista nella caduta non è riferita né dall'attore, né dalla teste nella versione dei quali il a seguito Tes_2 Pt_1 dell'urto cadde direttamente a terra;
-. Vi sono altresì incongruenze sulla configurazione dei luoghi, poiché la teste nel Tes_2 descrivere il luogo del sinistro ha precisato che “Via Monet è a doppio senso” di marcia, mentre la teste ha dichiarato che si tratta di un viale a fondo cieco, dal Testimone_1 quale è possibile uscire solo in retromarcia, e che il sinistro è avvenuto all'uscita di una zona di parcheggio (il viale è “chiuso, una volta scesi bisogna tornare dietro a marcia indietro. La macchina usciva dal quadrato, dove vengono parcheggiate le macchine, che si trova lungo il viale”); dunque mentre la riferisce di un doppio senso di marcia, la riferisce di Tes_2 Tes_1
un viale chiuso a fondo cieco, da cui si esce solo in retromarcia, incompatibile, quindi, con il doppio senso di marcia praticabile riferito dalla Tes_2
-. Anche sul punto, le due versioni, quindi, sono strutturalmente incompatibili, rendendo impossibile stabilire la precisa collocazione dell'evento e la logica delle traiettorie dei veicoli;
-. La ha riferito che dopo l'urto il conducente si affacciò per un attimo dal finestrino, Tes_1 per poi ripartire subito (“il conducente affacciò giusto due secondi la testa, senza dire nulla, e andò via”), dettaglio non presente né nell'atto di citazione, né nella testimonianza della benchè si tratti di un gesto rilevante per l'identificabilità del soggetto. Tes_2
Alla luce delle suddette gravi e numerose discrasie, la narrazione offerta dall'attore e dalle testimoni non consente di accertare, con il grado di certezza richiesto in sede civile (seria, precisa e concordante), che il sinistro si sia verificato nei termini allegati e, soprattutto, che esso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato.
Tale carenza probatoria non può dirsi colmata attraverso l'espletamento della CTU medico legale, disposta in corso di causa, essendosi limitato il CTU nominato a quantificare le lesioni subite dal alla luce della documentazione medica in atti. Pt_1
La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata.
6). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attore, a carico del quale restano anche le spese di CTU.
P.Q.M.
8
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda;
2). Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in euro 7.052,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
3). Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Napoli, 23.4.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33864 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Criscuolo e dall'avv. p. Parte_1
Christian Cozzolino, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, al Centro direzionale Is. G1;
- Attore -
E in qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Controparte_1
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi Campese, domiciliatario in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n.18;
- Convenuta -
Conclusioni: per l'attore: “1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità civile del conducente del veicolo rimasto non identificato, nella produzione dell'evento dannoso de quo, e ritenere obbligata al risarcimento del danno la convenuta società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale garante per il Fondo di
[...]
Garanzia per le Vittime della Strada designata per la Regione Campania;
Per l'effetto,
2) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, … al risarcimento di tutti i danni prodotti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore …. In particolare, si richiede: a) € 2.500,00 per i danni cagionati al motoveicolo Honda SH targato DJ55197 oltre spese di rottamazione;
b) € 161.701,00 di cui
€ 92.226,00 per danno non patrimoniale (in conformità all'importo indicato, per 20 punti percentuali e 23 anni d'età al momento del sinistro, nelle tabelle del Tribunale di NO
2024), € 3.450,00 [(€ 115,00 ovvero l'importo minimo indicato nelle suddette tabelle) x 30 2
gg. di I.T.T], € 3.450,00 (per 40 gg. di I.T.P. al 75%), € 2.300,00 (per 40 gg. di I.T.P. al
50%) € 100,00 per spese mediche non documentate e medicinali nonché € 60.175,00 per danno patrimoniale quale incidenza sulla capacità lavorativa generica come determinata dal
CTU nella sua relazione peritale. … c) in subordine, qualora non venga riconosciuto
l'importo di cui al punto precedente per il danno patrimoniale subito da parte dall'attore si richiede … riconoscere quantomeno la personalizzazione massima prevista nella Tabelle di
NO ( 39% del danno biologico) e quindi l'importo di € 26.447,46 in ragione della sofferenza soggettiva media e, soprattutto, di quella specifica subita dall'istante, con riferimento ad una lesione personale di tale gravità che sicuramente incide sulla cenestesi lavorativa. d) In via ulteriormente gradata si chiede la condanna della società convenuta al pagamento di quella somma maggiore o minore che l'Adito Giudice ritenesse equo e giusto liquidare anche in relazione alla eventuale sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato. In ogni caso con rivalutazioni ed interessi dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
3) Condannare parte convenuta ex art. 91 e 96 c.p.c. per aver rifiutato la proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Giudice adito.
4) Condannare parte convenuta alla ripetizione delle spese di CTU integralmente sostenute dall'attore;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali con distrazione nei confronti dei procuratori quali anticipatari”. per la convenuta: “dichiar[are] la nullità' della perizia, disponendo la rinnovazione della
C.T.U. ad opera di altro Consulente;
2) … dispo[rre] supplemento di C.T.U. psichiatrica in contraddittorio al fine di valutare adeguatamente le eventuali lesioni, il nesso causale ed il quadro menomativo della parte istante;
3) … convoc[are] il Dott. a chiarimenti”; CP_2
rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio la in qualità di impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la gestione dei sinistri rientranti nella competenza del Fondo di Garanzia delle
Vittime della Strada per la Regione Campania, esponendo che:
- in data 8 dicembre 2013, intorno alle ore 16.55, mentre percorreva via Claude Monet in
Napoli alla guida del proprio motoveicolo Honda SH 300, tg. DJ55197, veniva improvvisamente coinvolto in una collisione frontale con un'autovettura Smart che sopraggiungeva a velocità sostenuta in direzione di via Vicinale Monti, e per l'effetto cadeva rovinosamente al suolo;
3
-. a seguito dell'impatto, il conducente dell'autovettura Smart arrestava brevemente la marcia accostandosi al margine destro della carreggiata per poi ripartire repentinamente, senza prestare soccorso e consentire di rilevarne il numero di targa;
-. a causa del sinistro, il motoveicolo Honda SH riportava danni quantificati in € 2.500,00, corrispondenti al valore commerciale del mezzo, oltre il danno da fermo tecnico;
-. a seguito dell'incidente, aveva riportato lesioni personali dalle quali era guarito con postumi permanenti.
Ha chiesto, pertanto, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, la condanna della convenuta al risarcimento integrale dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1
come di seguito quantificati:
-. €2.500,00 per il danno materiale al motociclo Honda SH, oltre spese di rottamazione;
-. € 116.397,90 a titolo di risarcimento del danno biologico, nonché per i danni da invalidità temporanea totale (ITT) e parziale (ITP).
Ha chiesto in via subordinata la condanna della convenuta al risarcimento di €16.876,60 pari al 20% della somma degli importi chiesti in via principale, escluse le spese mediche, vinte le distraende spese di lite.
La spa , costituitasi, ha eccepito in via preliminare: Controparte_1
-. l'improcedibilità della domanda ex art. 3 co.8 D.L 132/14 conv. in L.162/2014 per l'omesso invito alla stipula di una negoziazione assistita;
-. l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 142, 145, 148, 283-287 d.lgs.
209/2005;
-. la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. essendo lo stesso privo dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 nn.3, 4, 5 c.p.c.;
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo.
Espletata la prova testimoniale ed una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc, con riserva all'esito della decisione.
2.- La domanda è proponibile, avendo parte attrice provveduto a inviare la richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa convenuta, in conformità agli artt. 145 e 148 del d.lgs
209/2005.
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta, relativa alla pretesa violazione degli artt. 142,
145, 148 cod. ass., inoltre, risulta del tutto generica e priva di specificità. 4
Per completezza, si evidenzia che la richiesta risarcitoria presentata dalla vittima di un sinistro stradale è idonea a soddisfare il presupposto di proponibilità dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 145 D.Lgs 209/2005 ogniqualvolta essa contenga gli elementi necessari per consentire all'assicuratore di accertare la responsabilità, valutare il danno e formulare un'offerta risarcitoria. È dunque irrilevante, ai fini della proponibilità dell'azione, la mancanza di uno o più elementi formali previsti dall'art. 148 del medesimo decreto, qualora gli elementi mancanti si rivelino superflui in concreto rispetto alla possibilità, per l'assicuratore, di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria
(cfr. Cass. n.15445/2021).
Ne consegue che il combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni va interpretato secondo il principio della validità degli atti idonei al raggiungimento dello scopo;
in quest'ottica, la richiesta stragiudiziale è idonea al raggiungimento del suo scopo anche se carente di uno o più elementi formali, purchè contenga le informazioni necessarie e sufficienti a permettere all'assicuratore un'effettiva valutazione del caso concreto.
3.- La domanda è altresì procedibile, avendo l'attore esperito il tentativo di negoziazione assistita, in ottemperanza all'invito formulato dal Giudice all'udienza del 22 marzo 2018.
4.- Non merita accoglimento neppure l'eccezione di nullità della citazione.
Ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione può essere pronunciata solo ove ricorra l'omissione o l'assoluta incertezza in merito alla determinazione dell'oggetto della domanda (n. 3, comma 3, art. 163 c.p.c.) ovvero all'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa (n. 4, comma 3, art 163 c.p.c.).
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omissione o indeterminatezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, considerando non solo il contenuto letterale dell'atto, ma anche i documenti ad esso allegati e il complessivo quadro informativo offerto al convenuto;
l'incertezza deve essere “assoluta”, ovvero tale da impedire al convenuto di comprendere la domanda e apprestare adeguate difese (cfr. Cass., sez. III, n. 1681/2015). In altri termini, la nullità può essere ravvisata solo quando l'individuazione della domanda non sia possibile neppure attraverso una lettura complessiva dell'atto e della documentazione a corredo.
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene puntuale esposizione dei fatti, chiara indicazione del petitum e adeguata individuazione della causa petendi, evincibili dall'esposizione dello stesso sopra riportata, sicché non ricorrono i presupposti per una declaratoria di nullità. 5
5.- Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005), è necessario che l'attore provi in modo esaustivo e inequivoco che il sinistro si è effettivamente verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo a motore, soggetto all'obbligo di assicurazione e che il veicolo responsabile del sinistro è rimasto sconosciuto per cause non imputabili a colpa o negligenza del danneggiato (cfr. Cass. sez. III, 8 marzo 1990 n. 1860,
Cass. sez. III, 25 luglio 1995 n. 8086, Cass. sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304, Cass. sez. III,
15 luglio 2011 n. 15367).
Tuttavia, non è imposto alla vittima l'onere di presentare querela o denuncia contro ignoti, né tanto meno di attendere l'esito delle indagini per poter agire giudizialmente nei confronti dell'impresa designata al risarcimento;
come chiarito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, infatti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. sez. III, 18 giugno 2012 n.
9939, Cass. 15 aprile 2021 n. 9873, Cass. sez. VI ord. 12 luglio 2022 n. 21983).
L'onere probatorio riguarda, piuttosto, l'effettiva sussistenza del sinistro e la circostanza che questo sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato, indipendentemente dalla diligenza usata dal danneggiato per individuarne l'autore; questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà ovviamente tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti, senza che possa essere posto in essere alcun automatismo tra mancata denuncia e rigetto della domanda, o viceversa (Cass. sez. III, 17 febbraio 2016 n.
3019, Cass. sez. III, 4 novembre 2014 n. 23434).
La previa denuncia dell'accaduto alla P.S., pertanto, non è condizione di proponibilità nei confronti dell'impresa designata della domanda di risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, ma certo è un elemento indiziario, da valutarsi nell'intero contesto probatorio, dell'attendibilità della versione di una parte e/o dei testi.
Del resto, il materiale probatorio va esaminato nel suo complesso, e con riguardo sia alla prova storica che logica, secondo prudente apprezzamento (art. 116/1 cpc).
Applicando i superiori principi al caso di specie, manca una prova tranquillante che consenta di ritenere, con grado di elevata probabilità logica, che l'incidente si sia verificato nei termini 6
descritti dall'attore, ovvero che le lesioni da lui riportate siano causalmente riconducibili all'investimento riferito in citazione e, comunque, è legittimo dubitare che esso sia stato opera di un veicolo rimasto sconosciuto.
Sussistono, infatti, plurimi elementi di incoerenza e contraddizione tra le versioni fornite dall'attore e dalle due testimoni escusse, e che Testimone_1 Testimone_2
indeboliscono significativamente la credibilità complessiva della ricostruzione del sinistro.
In primo luogo, le testimoni escusse, e che hanno Testimone_1 Testimone_2
dichiarato di aver assistito al sinistro e di aver avuto una buona visibilità dello stesso, avvenuto a pochissimi metri (dieci) di distanza dal luogo ove le stesse si trovavano, hanno visto chiaramente il modello e il colore dell'autovettura investitrice (“una Smart” “di colore scuro”), circostanza che rende inverosimile che le stesse non siano riuscite a riferire alcun elemento circa l'identità del conducente.
A ciò deve aggiungersi che;
-. Vi è discrepanza netta tra le dichiarazioni delle testimoni e quelle dell'attore in ordine al tipo di impatto, poiché nell'atto di citazione l'attore sostiene di essere stato “attinto frontalmente” dall'autovettura Smart, mentre la testimone ha riferito che Testimone_2
“detta auto impattava, con la parte angolare sinistra, il motociclo al lato sinistro”, descrivendo, quindi, un urto angolare laterale e non l'impatto frontale descritto dall'attore, che, dinamicamente, è molto diverso;
invero, l'urto angolare laterale può indicare che i veicoli marciavano nello stesso senso, oppure che l'autovettura Smart stava immettendosi o rientrando sulla carreggiata, mentre il motociclo percorreva via Monet, mentre l'urto frontale presuppone una collisione frontale con traiettorie opposte;
-. La teste fornisce una versione ancora diversa rispetto alla dinamica del Testimone_1 sinistro descritta dall'attore e dalla teste la infatti, ha dichiarato che Tes_2 Tes_3
l'impatto avvenne tra la parte anteriore della Smart (non meglio specificata) e il lato destro del motociclo (“ L'impatto tra la Smart e il è avvenuto tra la parte anteriore della Smart Pt_1
– non ricordo se centrale, a sinistra o a destra – e la parte laterale destra del motorino del
); Pt_1
-. Quindi l'attore, nell'atto di citazione, riferisce di un impatto frontale, la descrive un Tes_2
urto con la parte angolare sinistra della Smart al lato sinistro del motociclo mentre la Tes_1
invece riferisce di un urto tra la parte anteriore (non meglio precisata) della Smart e il lato destro del motociclo, con conseguente incoerenza delle dichiarazioni su quale lato del motociclo sia stato urtato;
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-. Tali discrepanze rendono incoerente e non univoca la ricostruzione della dinamica, non permettendo di identificare con certezza il punto d'urto e la traiettoria dei veicoli;
-. La teste riferisce, ancora, che a seguito dell'urto il venne proiettato prima Tes_1 Pt_1 sulla macchina, poi oltre (“ … era saltato dalla moto sulla macchina Smart e poi era Pt_1 volato a terra”, “per effetto dell'impatto, il cadde prima sull'auto e poi cadde a Pt_1 terra superando l'auto”), ma detta traiettoria del corpo del motociclista nella caduta non è riferita né dall'attore, né dalla teste nella versione dei quali il a seguito Tes_2 Pt_1 dell'urto cadde direttamente a terra;
-. Vi sono altresì incongruenze sulla configurazione dei luoghi, poiché la teste nel Tes_2 descrivere il luogo del sinistro ha precisato che “Via Monet è a doppio senso” di marcia, mentre la teste ha dichiarato che si tratta di un viale a fondo cieco, dal Testimone_1 quale è possibile uscire solo in retromarcia, e che il sinistro è avvenuto all'uscita di una zona di parcheggio (il viale è “chiuso, una volta scesi bisogna tornare dietro a marcia indietro. La macchina usciva dal quadrato, dove vengono parcheggiate le macchine, che si trova lungo il viale”); dunque mentre la riferisce di un doppio senso di marcia, la riferisce di Tes_2 Tes_1
un viale chiuso a fondo cieco, da cui si esce solo in retromarcia, incompatibile, quindi, con il doppio senso di marcia praticabile riferito dalla Tes_2
-. Anche sul punto, le due versioni, quindi, sono strutturalmente incompatibili, rendendo impossibile stabilire la precisa collocazione dell'evento e la logica delle traiettorie dei veicoli;
-. La ha riferito che dopo l'urto il conducente si affacciò per un attimo dal finestrino, Tes_1 per poi ripartire subito (“il conducente affacciò giusto due secondi la testa, senza dire nulla, e andò via”), dettaglio non presente né nell'atto di citazione, né nella testimonianza della benchè si tratti di un gesto rilevante per l'identificabilità del soggetto. Tes_2
Alla luce delle suddette gravi e numerose discrasie, la narrazione offerta dall'attore e dalle testimoni non consente di accertare, con il grado di certezza richiesto in sede civile (seria, precisa e concordante), che il sinistro si sia verificato nei termini allegati e, soprattutto, che esso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato.
Tale carenza probatoria non può dirsi colmata attraverso l'espletamento della CTU medico legale, disposta in corso di causa, essendosi limitato il CTU nominato a quantificare le lesioni subite dal alla luce della documentazione medica in atti. Pt_1
La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata.
6). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attore, a carico del quale restano anche le spese di CTU.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda;
2). Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in euro 7.052,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
3). Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Napoli, 23.4.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE