Articolo 906 del Codice civile
Articolo 905Articolo 907
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19 aprile 1942
Art. 906.

(Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique).

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal piu' vicino lato della finestra o dal piu' vicino sporto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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