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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2364/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 ( rito cartabia ) promossa da:
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Ciafrè (c.f. : , ed elett.te dom.ta in piazza Garibaldi n. 35, presso e C.F._2 nello studio del difensore ( indirizzo pec: Email_1
ATTRICE contro
(p.iva ) con sede in alla Piazza Italia n. 1, in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del Sindaco pro-tempore Avv. Carlo Masci, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio
CO (c.f. , P. IVA ) con studio in alla CodiceFiscale_3 P.IVA_2 CP_1
Via Venezia n.7, ivi elettivamente domiciliato (fax 085.297262; pec:
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da cosa in custodia
Conclusioni : come da note di precisazione conclusioni in atti pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è pervenuta in decisione esclusivamente sull' 'an'.
Invero, si discute della domanda risarcitoria, avanzata da parta attrice nei confronti del in relazione ai danni asseritamente derivati dalla caduta alla medesima Controparte_1 occorsa il 11/02/24, alle ore 12,00 circa, allorquando la percorrendo a piedi la piazza CP_2
Unione in , all'imbocco di corso Manthonè, inciampava in una irregolarità del CP_1 manto stradale, nello specifico betonelle mancanti e scomposte (come da fotografie allegate), finendo rovinosamente a terra. A seguito della caduta e dell'urto contro le betonelle riportava la frattura del piede destro, come riscontrato dal pronto soccorso dell'ospedale civile di , dove l'esponente si recava per le cure e gli accertamenti del CP_1 caso.
Il contrastava la domanda rilevando che secondo la dinamica riferita dalla CP_1 ricorrente, nelle condizioni di luogo e di tempo indicate in ricorso, a causa della presenza sulla pavimentazione della Piazza di alcune mattonelle scomposte o mancanti, inciampava e cadeva rovinosamente in terra. L'ente convenuto faceva notare come l'infortunata nonostante avesse riportato fratture plurime, si recava solo a distanza di oltre 5 ore dall'accaduto presso il locale Pronto Soccorso di , in guisa tale da violare il CP_1 principio cronologico in termini di causalità del fatto (in teoria le lesioni potrebbero anche essere conseguite ad altro evento). Si rilevava inoltre che non è dato comprendere se effettivamente l'evento sia stato provocato dall'esistenza del preteso dissesto sulla pavimentazione della Piazza Unione ovvero il pedone sia caduto per altra causa o altrove.
Ergo la verificazione dell'evento con le modalità dedotte ed il relativo nesso di causalità con il bene in custodia dovrà essere oggetto di rigorosa dimostrazione da parte del danneggiato. In giurisprudenza si è affermato che per l'applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso (Cassazione Civile sez.
III, 21.11.2014, n. 24845).
pagina 2 di 6 Costituisce preciso onere del danneggiato dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato. Sul medesimo solco interpretativo, con recentissimo arresto di legittimità
(cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 27648/2023 del 3 luglio 2023), la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Alla stregua di detta premessa, nel caso che ci occupa ci troveremmo di fronte ad una
“disconnessione” della pavimentazione della Piazza rappresentata da una grande buca, delle dimensioni di circa 50 cm x 50 cm posta al centro della carreggiata. All'interno della buca vi era ciò che rimaneva del rivestimento in sampietrini staccatosi dal loro ancoraggio a terra. In altri termini, la disconnessione “incriminata”, nelle condizioni di luogo e di tempo descritte, non può essere considerata una res pericolosa e, tanto meno, costituire l'insidia e/o ostacolo insormontabile che la controparte vorrebbe sostenere.
Ebbene, poiché non vi è contrasto sul fatto che lo stato dei luoghi al momento dei fatti sia quello di cui al corredo fotografico versato in atti(allegato 1 di cui alla citazione) occorre pagina 3 di 6 allora valutare in punto di diritto se sussistano le condizioni per ravvisare la responsabilità dell'ente convenuto da cosa in custodia.
Va rammentato che la responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., inerisce i danni derivanti dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass.
01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
Insomma ai fini della configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è necessario e sufficiente che il danno lamentato si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella stessa e che colui che ha l'effettivo dovere di custodire il bene, ovverosia di vigilare e di mantenere il controllo sulla res, non abbia impedito la produzione dell'evento lesivo (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003). L'analisi degli indicati presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava pagina 4 di 6 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Sul piano strutturale, il
"caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, risulta dirimente richiamare quanto evidenziato dallo studio peritale incaricato dal :… La controparte ha prodotto foto del luogo CP_1 facendo rilevare che l'insidia nella quale terminava la marcia era rappresentata da una grande buco ( dimensioni di circa 50 cm x 50 cm ) posta al centro della carreggiata
All'interno della buca vi era ciò che rimaneva di alcuni sampietrini staccatisi dal loro ancoraggio a terra Secondo nostro avviso l'insidia indicata dalla controparte, vista la sua grandezza, vista la sua posizione, visto l'orario di accadimento sinistro, risultava essere ben visibile…
Si tratta di osservazioni e valutazioni del tutto condivisibili, che prendono in esame i luoghi rappresentati dalla controparte, all'epoca dei fatti e prima delle riparazioni svolte.
pagina 5 di 6 Tutte le circostanze del caso inducono infatti ad escludere il nesso causale tra stato dei luoghi e caduta.
Invero, dal punto di vista oggettivo, occorre considerare che la situazione di dissesto, sebbene non segnalata, era tutt'altro che nascosta o celata alla vista del passante.
Il fatto peraltro avveniva in pieno giorno e non sono state segnalate particolari condizioni meteo avverse;
il tutto su una strada destinata esclusivamente ai pedoni. Si aggiunga che, attesa l'ampiezza della carreggiata, il passaggio sul tratto in discussione non era certamente necessario.
Vi è da precisare che dal punto di vista astratto l'evidenza e visibilità del dissesto di per sè non necessariamente valgono ad integrare fatto idoneo ad interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), in quanto attribuibile esclusivamente ad una condotta imprudente.
Nel caso concreto, tuttavia, l'evidenza del pericolo in uno alla mancanza di condizioni soggettive ( ad esempio l'età ) tali da incidere sulla percepibilità dello stato dei luoghi e del manifesto dissesto, inducono a ritenere eliso il nesso causale tra condotta ( imprudente ) attribuibile al pedone e stato dei luoghi.
Pertanto la domanda deve essere rigettata. CP_ Tuttavia, in considerazione della mancanza di ottemperanza da parte dell' convenuto ai propri obblighi di mantenere in buono stato le strade pubbliche e di garantire la sicurezza e prevenire pericoli, risulta congrua la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda e compensa le spese.
Pescara, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2364/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 ( rito cartabia ) promossa da:
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Ciafrè (c.f. : , ed elett.te dom.ta in piazza Garibaldi n. 35, presso e C.F._2 nello studio del difensore ( indirizzo pec: Email_1
ATTRICE contro
(p.iva ) con sede in alla Piazza Italia n. 1, in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del Sindaco pro-tempore Avv. Carlo Masci, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio
CO (c.f. , P. IVA ) con studio in alla CodiceFiscale_3 P.IVA_2 CP_1
Via Venezia n.7, ivi elettivamente domiciliato (fax 085.297262; pec:
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da cosa in custodia
Conclusioni : come da note di precisazione conclusioni in atti pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è pervenuta in decisione esclusivamente sull' 'an'.
Invero, si discute della domanda risarcitoria, avanzata da parta attrice nei confronti del in relazione ai danni asseritamente derivati dalla caduta alla medesima Controparte_1 occorsa il 11/02/24, alle ore 12,00 circa, allorquando la percorrendo a piedi la piazza CP_2
Unione in , all'imbocco di corso Manthonè, inciampava in una irregolarità del CP_1 manto stradale, nello specifico betonelle mancanti e scomposte (come da fotografie allegate), finendo rovinosamente a terra. A seguito della caduta e dell'urto contro le betonelle riportava la frattura del piede destro, come riscontrato dal pronto soccorso dell'ospedale civile di , dove l'esponente si recava per le cure e gli accertamenti del CP_1 caso.
Il contrastava la domanda rilevando che secondo la dinamica riferita dalla CP_1 ricorrente, nelle condizioni di luogo e di tempo indicate in ricorso, a causa della presenza sulla pavimentazione della Piazza di alcune mattonelle scomposte o mancanti, inciampava e cadeva rovinosamente in terra. L'ente convenuto faceva notare come l'infortunata nonostante avesse riportato fratture plurime, si recava solo a distanza di oltre 5 ore dall'accaduto presso il locale Pronto Soccorso di , in guisa tale da violare il CP_1 principio cronologico in termini di causalità del fatto (in teoria le lesioni potrebbero anche essere conseguite ad altro evento). Si rilevava inoltre che non è dato comprendere se effettivamente l'evento sia stato provocato dall'esistenza del preteso dissesto sulla pavimentazione della Piazza Unione ovvero il pedone sia caduto per altra causa o altrove.
Ergo la verificazione dell'evento con le modalità dedotte ed il relativo nesso di causalità con il bene in custodia dovrà essere oggetto di rigorosa dimostrazione da parte del danneggiato. In giurisprudenza si è affermato che per l'applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso (Cassazione Civile sez.
III, 21.11.2014, n. 24845).
pagina 2 di 6 Costituisce preciso onere del danneggiato dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato. Sul medesimo solco interpretativo, con recentissimo arresto di legittimità
(cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 27648/2023 del 3 luglio 2023), la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Alla stregua di detta premessa, nel caso che ci occupa ci troveremmo di fronte ad una
“disconnessione” della pavimentazione della Piazza rappresentata da una grande buca, delle dimensioni di circa 50 cm x 50 cm posta al centro della carreggiata. All'interno della buca vi era ciò che rimaneva del rivestimento in sampietrini staccatosi dal loro ancoraggio a terra. In altri termini, la disconnessione “incriminata”, nelle condizioni di luogo e di tempo descritte, non può essere considerata una res pericolosa e, tanto meno, costituire l'insidia e/o ostacolo insormontabile che la controparte vorrebbe sostenere.
Ebbene, poiché non vi è contrasto sul fatto che lo stato dei luoghi al momento dei fatti sia quello di cui al corredo fotografico versato in atti(allegato 1 di cui alla citazione) occorre pagina 3 di 6 allora valutare in punto di diritto se sussistano le condizioni per ravvisare la responsabilità dell'ente convenuto da cosa in custodia.
Va rammentato che la responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., inerisce i danni derivanti dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass.
01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
Insomma ai fini della configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è necessario e sufficiente che il danno lamentato si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella stessa e che colui che ha l'effettivo dovere di custodire il bene, ovverosia di vigilare e di mantenere il controllo sulla res, non abbia impedito la produzione dell'evento lesivo (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 10/02/2003). L'analisi degli indicati presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava pagina 4 di 6 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Sul piano strutturale, il
"caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, risulta dirimente richiamare quanto evidenziato dallo studio peritale incaricato dal :… La controparte ha prodotto foto del luogo CP_1 facendo rilevare che l'insidia nella quale terminava la marcia era rappresentata da una grande buco ( dimensioni di circa 50 cm x 50 cm ) posta al centro della carreggiata
All'interno della buca vi era ciò che rimaneva di alcuni sampietrini staccatisi dal loro ancoraggio a terra Secondo nostro avviso l'insidia indicata dalla controparte, vista la sua grandezza, vista la sua posizione, visto l'orario di accadimento sinistro, risultava essere ben visibile…
Si tratta di osservazioni e valutazioni del tutto condivisibili, che prendono in esame i luoghi rappresentati dalla controparte, all'epoca dei fatti e prima delle riparazioni svolte.
pagina 5 di 6 Tutte le circostanze del caso inducono infatti ad escludere il nesso causale tra stato dei luoghi e caduta.
Invero, dal punto di vista oggettivo, occorre considerare che la situazione di dissesto, sebbene non segnalata, era tutt'altro che nascosta o celata alla vista del passante.
Il fatto peraltro avveniva in pieno giorno e non sono state segnalate particolari condizioni meteo avverse;
il tutto su una strada destinata esclusivamente ai pedoni. Si aggiunga che, attesa l'ampiezza della carreggiata, il passaggio sul tratto in discussione non era certamente necessario.
Vi è da precisare che dal punto di vista astratto l'evidenza e visibilità del dissesto di per sè non necessariamente valgono ad integrare fatto idoneo ad interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), in quanto attribuibile esclusivamente ad una condotta imprudente.
Nel caso concreto, tuttavia, l'evidenza del pericolo in uno alla mancanza di condizioni soggettive ( ad esempio l'età ) tali da incidere sulla percepibilità dello stato dei luoghi e del manifesto dissesto, inducono a ritenere eliso il nesso causale tra condotta ( imprudente ) attribuibile al pedone e stato dei luoghi.
Pertanto la domanda deve essere rigettata. CP_ Tuttavia, in considerazione della mancanza di ottemperanza da parte dell' convenuto ai propri obblighi di mantenere in buono stato le strade pubbliche e di garantire la sicurezza e prevenire pericoli, risulta congrua la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda e compensa le spese.
Pescara, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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