Sentenza 10 giugno 2008
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2008, n. 15347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15347 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR VI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato MAFFEI ROSA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 399/04 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/08/04 R.G.N. 666/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/08 dal Consigliere Dott. DE LUCA MICHELE;
udito l'Avvocato ZANELLO per delega MAFFEI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Venezia - in riforma delle sentenze (non definitiva e definitiva) del Tribunale della stessa sede - rigettava la domanda proposta RB TT contro l'PS, per ottenere l'indennità di maternità (di cui alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 17) - trovandosi, all'inizio della astensione obbligatoria (in data 26 maggio 1996), disoccupata ed in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (di cui alla D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 3, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160) - in base,
essenzialmente, ai rilevi seguenti:
la indennità di maternità spetta alle lavoratrici gestanti (ai sensi della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17) solo se, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria (collocato più di sessanta giorni dopo l'inizio della disoccupazione), "si trovino in godimento dell'indennità di disoccupazione";
all'inizio della astensione obbligatoria (in data 26 maggio 1996), tuttavia, la lavoratrice era, nella specie, soltanto "in possesso dei requisiti per ottenere la cd. indennità di disoccupazione "a requisiti ridotti" (peraltro riconosciutale soltanto in data 29.11.96, a seguito di domanda presentata il 29.3.96)";
inoltre la domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - presentata il 29 marzo 1996 - "si riferiva all'anno precedente (1995), cioè a quello in cui aveva maturato i requisiti per ottenere l'indennità a requisiti ridotti (...)";
pertanto la lavoratrice, "all'inizio del periodo di astensione obbligatoria (26 maggio 1996), non poteva dirsi nel godimento dell'indennità a requisiti ridotti, sia perché il relativo diritto era maturato con riferimento all'anno 1995, sia perché la concreta erogazione della prestazione è intervenuta molto dopo, in data 29.11.1996". Avverso la sentenza d'appello, TT RB propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo. L'intimato PS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art.17, comma 3; D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 3, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) - TT RB censura la sentenza impugnata - per averle negato il diritto alla indennità di maternità - sebbene, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, fosse in possesso dei requisiti - maturati nell'anno precedente - per l'accesso all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il ricorso è fondato.
2. Invero la disposizione (L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, comma 3, Tutela delle lavoratrici madri) - che disciplina la dedotta fattispecie - sancisce testualmente:
"Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.".
Ne risulta, quindi, stabilito che - qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro - la lavoratrice gestante - che, all'inizio dell'astensione obbligatoria, si trovi disoccupata - ha diritto all'indennità giornaliera di maternità non soltanto nella ipotesi in cui sia nel godimento effettivo della indennità di disoccupazione, ma anche - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7453/2007, 21218/2004) - nella ipotesi in cui sia il possesso dei requisiti per averne diritto. Alla luce del principio di diritto enunciato, la lavoratrice gestante, ad avviso della Corte, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anche nella ipotesi - che qui interessa - in cui sia soltanto in possesso dei requisiti per l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
3. Infatti la disposizione (D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, commi 3, periodo 2 e 3, e art. 5, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160,
Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive proroghe;
divenuto definitivo, dall'anno 1990, ai sensi del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 1, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 169,
Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione) - che istituisce, appunto, e disciplina l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - sancisce testualmente:
"3. (...) Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, perla quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'PS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di L. 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce.".
4. Esplicitamente qualificata come ordinaria - anche dalla norma di interpretazione autentica (di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art.3, comma 4, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 169, Disposizioni
urgenti in materia di sostegno dell'occupazione: vedi infra) - l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti risulta, quindi, diversificata - rispetto alla indennità con requisiti normali - per quanto riguarda, appunto, il requisito contributivo e, di conseguenza, le modalità - per l'accesso alla prestazione - nonché la misura e l'erogazione, necessariamente differita, della prestazione medesima (sul punto, vedi, per tutte, Cass. n. 19437/2006; 2936/2004; 12778/2003; 2318, 14956/2002; 15412/2000; ed, ivi, riferimenti di precedenti ulteriori).
5."Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa" (di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza), "in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio" - parimenti richiesto, per l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti normali - il requisito contributivo - che è richiesto, invece, per l'accesso alla indennità con requisiti ridotti - risulta, infatti, stabilito nella misura ridotta - prevista contestualmente - pari ad "almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria" (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 111633/99, 11757/98, 12260/95, nonché n. 19437/2006, 2936/2004, 12778/2003, 2318/2002. cit).
Esigendo, poi, la norma che si tratti di giornate - per le quali "siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria" - lo stesso requisito contributivo ridotto sembra prescindere dalla prestazione effettiva di attività lavorativa - secondo la giurisprudenza di questa Corte (sullo specifico punto, vedine la sentenza n. 15412/2000, 14956/2002, cit., nonché n. 11663/99, 11757/98, 6762/96, 12260/95, 4676/94) - e, coerentemente, anche dalla tipologia della contribuzione obbligatoria (effettiva, appunto, oppure figurativa), che risulti, nel caso concreto, versata o dovuta.
6. Coerentemente, la misura dell'indennità di disoccupazione - con requisiti ridotti - risulta, contestualmente, stabilita nella misura corrispondente - parimenti diversa rispetto a quella dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali - di un "numero di giornate - indennizzate - pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate" (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 5658/99, nonché n. 2318/2002 e 19437/2006, cit).
7. Del pari coerentemente, le modalità - per l'accesso, appunto, alla stessa indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - si esauriscono nella presentazione, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, di domanda - su apposito modulo predisposto dall'PS - corredata da "apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta": l'esplicita previsione in tal senso (di cui al D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 5, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, cit.) risulta, infatti, confermata dalla norma di interpretazione autentica (di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 3, comma 4, convenuto in L. 1 giugno 1991, n. 169, cit.), che - interpretando la disposizione (di cui al
D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, comma 3, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, cit., appunto) nel senso che il diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ivi previsto, "sussiste anche nei confronti n di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per n l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n.1155" - implicitamente suppone, appunto, che modalità e termini -
rispettivamente stabiliti per l'accesso a ciascuno dei tipi prospettati di indennità di disoccupazione (con requisiti ridotti, appunto, oppure con requisiti normali) - sono diversi tra loro, tanto che ne viene disposta, per così dire, la conversione (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 2318/2002, cit., anche in motivazione).
8. La maturazione del requisito contributivo ridotto nell'arco dell'intero anno (il 1987, nel testo originario della disposizione - successivamente prorogata - di cui di cui al D.L. 21 marzo 1988, n.86, art. 7, comma 3, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, cit.)
comporta, poi, che la indennità di disoccupazione - con requisiti ridotti, appunto - può essere erogata solo nell'anno successivo - rispetto a quello di maturazione dello stesso requisito (il 1988, nel testo originario della disposizione citata) - siccome risulta, del resto, esplicitamente stabilito (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 19437/2006, 12778/2003, 2318/2002, cit, anche in motivazione).
9. La natura ordinaria - comune, per quanto si è detto, alla indennità di disoccupazione, sia con requisiti normali che con requisiti ridotti - è, da sola, sufficiente per ritenere - ad avviso della Corte (in tal senso, vedine le sentenze n. 2936/2004, 12778/2003, cit.) - che la lavoratrice gestante ha diritto all'indennità giornaliera di maternità - come è stato anticipato - anche nella ipotesi in cui, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sia - oltre che disoccupata - nel godimento effettivo indennità di disoccupazione a requisiti ridotti oppure, come nella specie, soltanto nel possesso dei requisiti per l'accesso alla stessa indennità.
Lungi dal rilevare, in contrario, gli elementi specializzanti - che diversificano, per quanto si è detto, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti da quella con requisiti normali - impongono, tuttavia, un coerente adattamento della prospettata condizione per l'accesso alla indennità giornaliera di maternità. In altri termini - qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro - la lavoratrice gestante - che, all'inizio dell'astensione obbligatoria, si trovi disoccupata - ha diritto all'indennità c giornaliera di maternità - per quel che qui interessa - (anche) nell'ipotesi in cui sia soltanto in possesso del requisito contributivo per l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - pari ad "almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria" - a prescindere dal godimento effettivo della stessa indennità, che - per quanto si è detto - risulta differito all'anno successivo, rispetto a quello di maturazione del requisito contributivo.
10. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita le censure -che le vengono mosse dalla ricorrente - per averle negato il diritto all'Indennità giornaliera di maternità, sebbene - all'inizio dell'astensione obbligatoria (in data 26 maggio 1996) -fosse (disoccupata ed) in possesso del requisito contributivo - maturato nell'anno precedente (1995) - per l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ("peraltro riconosciutale soltanto in data 29.11.96, a seguito di domanda presentata il 29.3.96").
Tanto basta per accogliere il ricorso, perché fondato. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1, ultima ipotesi,) - non essendo necessari, all'uopo, accertamenti di fatto ulteriori - confermando la sentenza di primo grado, laddove accoglie la domanda dell'attuale ricorrente.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi - quali, essenzialmente, le decisioni contrastanti dei giudici di merito - per compensare tra le parti le spese dell'intero processo (art. 385 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, conferma la decisione di primo grado, laddove accoglie la domanda dell'attuale ricorrente;
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008