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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2329/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SB RE, Presidente RAFFAELE FRANCESCO, Relatore CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13641/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - IO - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259028341831000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 16.7.2025 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120259028341831000, notificata il 18.6.2025, emessa da Agenzia Entrate IO, relativa al mancato pagamento delle cartelle aventi n. 07120220116094870000, 07120220157485837000,
07120230073469822000, 07120240037778324000, 07120240053962950000,
07120240069651343000, n. 07120240086263567000.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle suindicate cartelle, nonchè di ogni altro atto prodromico, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto del 6.10.2025 si è costituita Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituto per Agenzia Entrate IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Agenzia Entrate D.P.1 Napoli ha provato che tutte le cartelle sopra indicate sono state notificate al ricorrente tra gli anni 2022 e 2024; in particolare la notifica è avvenuta a mezzo trasmissione delle stesse alla pec “0025354900001postacertificata.tabaccai.it” (vedi documentazione prodotta dalla resistente). Sul punto nulla il ricorrente ha contro dedotto.
Peraltro lo stesso ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione del debito, concessa ma non onorata. In proposito la Corte di Cassazione, con numerose pronunce (es. n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023, n. 3414/2024) ha affermato il principio che l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle stesse. Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti, relativi ad importi che non può negare di conoscere.
Aggiunge, inoltre, la Corte in modo estremamente netto che la richiesta di rateizzazione, poiché presuppone la conoscenza delle somme oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c., in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La Corte non chiede una specifica intenzione ricognitiva, ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta. La
Cassazione ha espresso l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.; ciò dispensa colui a favore del quale è fatto il riconoscimento dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. In particolare, nella sentenza n. 5549/2021 (si veda anche Cass. 13506/2018) la
Corte, in tema di rateizzazione, ha sostenuto che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio, e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Ne consegue che tutte le eccezioni dedotte dal ricorrente sono infondate.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
CE EL LV ZI
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SB RE, Presidente RAFFAELE FRANCESCO, Relatore CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13641/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate - IO - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259028341831000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 16.7.2025 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120259028341831000, notificata il 18.6.2025, emessa da Agenzia Entrate IO, relativa al mancato pagamento delle cartelle aventi n. 07120220116094870000, 07120220157485837000,
07120230073469822000, 07120240037778324000, 07120240053962950000,
07120240069651343000, n. 07120240086263567000.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle suindicate cartelle, nonchè di ogni altro atto prodromico, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto del 6.10.2025 si è costituita Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituto per Agenzia Entrate IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Agenzia Entrate D.P.1 Napoli ha provato che tutte le cartelle sopra indicate sono state notificate al ricorrente tra gli anni 2022 e 2024; in particolare la notifica è avvenuta a mezzo trasmissione delle stesse alla pec “0025354900001postacertificata.tabaccai.it” (vedi documentazione prodotta dalla resistente). Sul punto nulla il ricorrente ha contro dedotto.
Peraltro lo stesso ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione del debito, concessa ma non onorata. In proposito la Corte di Cassazione, con numerose pronunce (es. n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023, n. 3414/2024) ha affermato il principio che l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle stesse. Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti, relativi ad importi che non può negare di conoscere.
Aggiunge, inoltre, la Corte in modo estremamente netto che la richiesta di rateizzazione, poiché presuppone la conoscenza delle somme oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c., in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La Corte non chiede una specifica intenzione ricognitiva, ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta. La
Cassazione ha espresso l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.; ciò dispensa colui a favore del quale è fatto il riconoscimento dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. In particolare, nella sentenza n. 5549/2021 (si veda anche Cass. 13506/2018) la
Corte, in tema di rateizzazione, ha sostenuto che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio, e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Ne consegue che tutte le eccezioni dedotte dal ricorrente sono infondate.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate D.P.1 Napoli, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
CE EL LV ZI