Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione per indebita percezione di aiuti comunitari, deve escludersi l'efficacia vincolante del giudicato formatosi nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione di tali contributi, giacché tra i due giudizi non sussiste alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, tendendo il primo, diversamente dal secondo, ad accertare la liceità o illiceità del comportamento del soggetto privato e non la fondatezza o meno della richiesta contributiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2016, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
0002967/1 6 OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *CONTRATTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5141/2012 Cron. 2967 SECONDA SEZIONE CIVILE л Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente -Ud. 15/01/2016 Dott. ETTORE BUCCIANTE PURel. Consigliere Dott. LORENZO ORILIA - Dott. ANTONELLO COSENTINO Consigliere Consigliere Dott. LUIGI ABETE Dott. MAURO CRISCUOLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5141-2012 proposto da: IA [...], elettivamente TT сх еще domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GRECO;
ricorrente contro 2016 QUALITÀ ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA 58 DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI;
intimato avversO la sentenza n. 1146/2011 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 28/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l'AvvocatoGRECO Giovanni, difensore della ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che rimette alla decisione della Corte la valutazione sulla sospensione del ricorso;
nel merito infondatezza del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR MA propose, davanti al Giudice di Pace di Lecce, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Π. 47/2007 emessa dall'Ispettorato Centrale Controllo Qualità dei Prodotti Agroalimentari ex art. 3 della legge n. 898/1986 per indebita percezione di contributi agricoli in relazione all'anno 2000. Il Giudice di Pace con sentenza 706/2007 respinse l'opposizione e, il Tribunale di Lecce, con sentenza 28.6.2011, rigettò a sua volta l'appello proposto dalla MA rilevando: che l'appellante non aveva un valido titolo per dimostrare la disponibilità dei terreni;
- che, come accertato dai Carabinieri, i fondi avevano una destinazione diversa da quella dichiarata, essendo destinati per gran parte a bosco e pascolo;
che la richiesta di mezzi istruttori era stata oggetto di rinunzia in appello;
che il secondo accertamento disposto dall'AGEA non ebbe luogo perché i fondi risultavano recintati al momento dell'accesso; - che risultava sussistente un danno per l'ente erogatore;
che per una parte dei terreni era stata avanzata richiesta anche da parte di una altro soggetto, tale IE CO. Avverso tale sentenza la MA ha proposto ricorso per Cassazione con unico motivo. 3 L'Ispettorato non ha svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 cpc insistendo, tra l'altro, per la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di Lecce sul diritto alla corresponsione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa la richiesta di sospensione del procedimento di legittimità. Come già affermato dalle sezioni unite, con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione -che può porsi quando l'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa - deve escludersi ogni efficacia formatosi nel primo giudizio sul vincolante del giudicato secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella altro rapporto giuridico, condizionato,fattispecie di dipendente), il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di 4 difesa. Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti, improntato al princip io dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (0 illiceità) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento;
d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza ° meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto о un elemento della fattispecie oggetto dell'altro (Sez. U, Sentenza n. 6523 del 12/03/2008 Rv. 602923). L'esposto principio, come si è visto, è stato affermato in fattispecie riguardante il rapporto tra giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione, ma è logicamente valido anche nel caso che ci оссира, in cui si discute di rapporti tra opposizione a irrogazione della sanzione e giudizio tendente ad ottenere il pagamento di aiuti comunitari. Ciò chiarito, e venendo all'esame dell'impugnazione, la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2 legge n. 898/1986 e del regolamento Comunitario n. 2677 del 1985. Violazione del 5 principio di e proporzionalità. Violazioneragionevolezza Contraddittorietàdell'art. 3 Cost. C insufficienza della motivazione. Erronea presupposizione in fatto e diritto. Premessa una ricostruzione dell'intera vicenda processuale, la ricorrente rileva che il Tribunale non ha chiarito se la contestazione mossa dall'Ispettorato (ossia la assenza di un valido titolo di possesso dei terreni) si fondava su una normativa nazionale e/o comunitaria. Ancorare l'illegittimità della domanda di aiuto comunitario alla presunta illegittimità del contratto di sub-conduzione costituisce ad avviso della un mero artificio giuridico, perché i fondi sono ricorrente stati condotti pacificamente ottenendo i risultati della produzione indicati nella richiesta di contributi. Contesta di avere rinunziato alla prova testimoniale articolata, osservando in proposito che la richiesta fu ritenuta superflua dal giudice istruttore. Contesta altresì le argomentazioni del Tribunale sulle espletamento del sopralluogo e, quindi,ragioni del mancato sulla mancanza di disponibilità dei terreni. Altra critica investe il giudizio di coltivazioni nei fondi. La ricorrente richiama il Regolamento Comunitario 2677/1985 sugli aiuti al consumo per l'olio di oliva e sostiene che la presunta irregolarità del titolo di possesso non incide sul diritto ai contributi che è strettamente legato alla effettiva conduzione dei terreni e alla effettiva produzione. 1 6 Richiama altresì il regolamento Comunitario n. 1254/1999 e la sentenza della Corte di Giustizia del 24.6.2010. Contesta le affermazioni del Tribunale sulla coltivazione delle particelle 6 e 12 del foglio 128 da parte di CO IE, rilevandosi che si trattava di altre annualità. Infine, critica il contenuto della procura a vendere parte dei terreni ritenendo che si trattava di una vendita simulata: si duole dell'omessa motivazione del Tribunale sul punto e nega infine la sussistenza di danni per l'ente erogatore. Il motivo è infondato. Essendo stato dedotto anche il vizio di motivazione è opportuno ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite ed oggi ribadito la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente 7 prevalenza all'uno ° all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza Π. 13045 del 27/12/1997 RV. 511208; Sez. 6 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si regge su due distinte ed autonome rationes decidendi: 1) mancanza di valido titolo di possesso da parte della MA;
2) mancanza di prova dell'effettiva disponibilità dei beni. A sostegno della seconda ratio (mancanza di prova della effettiva disponibilità dei terreni) il Tribunale leccese ha considerato insuperabile il dato cristallizzato dal rapporto dei Carabinieri sulla destinazione degli stessi e ha rilevato che dagli atti non risulta concretamente ed accertata la quantità di beni prodotta dalla MA, come affermato dallo stesso consulente dott. Guerrieri. Ancora, ha rilevato che il CTU Guerrieri non poté compiere l'accertamento perché trovò il terreno recintato e che non vi fu un secondo accertamento (v. pag. 3 sentenza impugnata). Sulla base di tali accertamenti in fatto il Tribunale ha ravvisato anche l'esistenza del danno, costituito dalla erogazione del contributo in favore di un soggetto privo dei requisiti di legge. Trattasi, come vede, di tipiche valutazioni rientranti nelle prerogative del giudice di merito, esplicitate attraverso un percorso argomentativo privo di vizi logici e, anche giuridicamente corretto perché, come più volte affermato in giurisprudenza, al fine di integrare l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della legge assume rilevanza esclusiva la effettiva destinazione del terreno (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 25/11/2005 Rv. 584683; Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 2005 non massimata). Si rileva a questo punto inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza circa la mancata indicazione, da parte del Tribunale, della specifica normativa nazionale o comunitaria che imporrebbe la necessità di un formale e valido titolo di proprietà per accedere al contributo comunitario (critica che investe l'altra autonoma ratio decidendi, cioè l'affermazione secondo cui tra i requisiti richiesti per accedere al contributo occorre anche un valido titolo, su cui si concentra la tesi della ricorrente). Infatti, per giurisprudenza costante, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (cfr. tra le varie,, Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Rv. 590852; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005 Rv. 580893; Sez. 3, Sentenza n. 7077 del 24/05/2001 Rv. 546938; Sez. L, Sentenza n. 9866 del 05/10/1998 Rv. 519430) In conclusione, il ricorso deve essere rigettato senza alcuna pronunzia sulle spese, in mancanza di attività difensiva della controparte.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15.1.2016. 10 Il cons. est fume Oily Il Presidente Funzionario Giudiziario Vlera NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 16 FEB. 2016 Il Funzionano Gaudiatate Valeria NERI 11