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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 88 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PD) il 20/08/1959,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
6/05/1951,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola CHECCHINATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
La difesa dei ricorrenti si riporta al ricorso depositato e chiede venga dichiarata
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.11.1977 nel
Comune di Cervarese Santa Croce (PD), trascritto nel registro dello Stato
civile al n. 22, parte 2, serie A, anno 1977 ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla relativa annotazione alle condizioni
indicate in ricorso che per comodità si riportano:
- Essendo i ricorrenti autonomi dal punto di vista economico nulla richiedono
l'uno all'altra, né per i figli entrambi maggiorenni ed autonomi
economicamente;
- si obbliga a cedere a il 50 % della consistenza Parte_1 Parte_2
immobiliare sita in Castegnero (VI) censita al Catasto Fabbricati Comune di
Castegnero (VI) al Fg 11, Part. 556, Partita 1000452 ai sub. 2, cat. C6,
consistenza 25 mq e sub. 3 Cat. A7, Classe U, consistenza10.5vani, con
esenzione delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria trattandosi di
trasferimento immobiliare dipendente da pattuizioni contenute in sentenza
consensuale di cessazione degli effetti civili come previsto dall'art. 19 della
Legge 06 marzo 1987 n. 74, così come esteso dalla Sentenza Corte
Costituzionale n. 154 del 10.05.1999.
- Tale obbligazione verrà adempiuta avanti il Notaio rogante prescelto da
(che ne assumerà i relativi costi) entro il 30.10.2025 con spese Parte_2
2 a carico del Sig. ; Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Cervarese Santa
Croce (PD) in data 6/11/1977.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/01/2010 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
3 è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Cervarese Santa Croce (PD) il Parte_1 Parte_2
6/11/1977 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
4 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervarese Santa Croce (PD)
al n. 22, parte II, serie A, anno 1977;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 88 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PD) il 20/08/1959,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
6/05/1951,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola CHECCHINATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
La difesa dei ricorrenti si riporta al ricorso depositato e chiede venga dichiarata
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.11.1977 nel
Comune di Cervarese Santa Croce (PD), trascritto nel registro dello Stato
civile al n. 22, parte 2, serie A, anno 1977 ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla relativa annotazione alle condizioni
indicate in ricorso che per comodità si riportano:
- Essendo i ricorrenti autonomi dal punto di vista economico nulla richiedono
l'uno all'altra, né per i figli entrambi maggiorenni ed autonomi
economicamente;
- si obbliga a cedere a il 50 % della consistenza Parte_1 Parte_2
immobiliare sita in Castegnero (VI) censita al Catasto Fabbricati Comune di
Castegnero (VI) al Fg 11, Part. 556, Partita 1000452 ai sub. 2, cat. C6,
consistenza 25 mq e sub. 3 Cat. A7, Classe U, consistenza10.5vani, con
esenzione delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria trattandosi di
trasferimento immobiliare dipendente da pattuizioni contenute in sentenza
consensuale di cessazione degli effetti civili come previsto dall'art. 19 della
Legge 06 marzo 1987 n. 74, così come esteso dalla Sentenza Corte
Costituzionale n. 154 del 10.05.1999.
- Tale obbligazione verrà adempiuta avanti il Notaio rogante prescelto da
(che ne assumerà i relativi costi) entro il 30.10.2025 con spese Parte_2
2 a carico del Sig. ; Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Cervarese Santa
Croce (PD) in data 6/11/1977.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/01/2010 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
3 è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Cervarese Santa Croce (PD) il Parte_1 Parte_2
6/11/1977 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
4 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cervarese Santa Croce (PD)
al n. 22, parte II, serie A, anno 1977;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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