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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n.77 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.410/2020 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 29.7.2020 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(già (p. iva ), in qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3 Caterina Alfano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Maria Carrelli, in Potenza al Piazzale Luigi Rizzo n.12; APPELLANTE principale – APPELLATA incidentale
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di , e (c.f. Controparte_2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Genchi presso il cui studio C.F._2 legale in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 2, elettivamente domiciliano;
APPELLATI principali – APPELLANTI incidentali
(p.iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla Via Garibaldi n.28, elettivamente domicilia;
INTERVENTRICE – APPELLATA incidentale
trattenuta in decisione il 22.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate l'11.4.2025 e il 22.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.4.2016 i sigg. e , Controparte_3 Controparte_1
entrambi in qualità di fideiussori ed il secondo anche in qualità di legale rappresentante p.t. della società , proponevano opposizione ex art.645 c.p.c. avverso il decreto Controparte_2
1 ingiuntivo n.58/2016, emesso dal Tribunale di Matera il 15.2.2016 in accoglimento di ricorso proposto dalla con il quale era stato loro intimato il Controparte_5 pagamento della somma di € 210.575,10, oltre interessi e spese, in ragione del saldo debitore riferito al rapporto di conto corrente n.67475,18, costituito con contratto stipulato tra l'istituto di credito e la società ed assistito dalle garanzie prestate da Controparte_2 Controparte_3
e con contratti di fideiussione stipulati il 28.4.2004, il 29.9.2004 ed il Controparte_1
9.1.2007.
A fondamento dell'opposizione i sigg. e , nelle Controparte_3 Controparte_1 rispettive qualità, deducevano la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la mancata prova dell'asserito credito, la nullità dei rapporti contrattuali, l'inefficacia delle garanzie fideiussorie, la nullità delle clausole di applicazione di interessi ultra-legali e la usurarietà degli interessi, la responsabilità della BA per aver agito in giudizio in mala fede, l'inammissibilità della commissione di massimo scoperto e del gioco di valute e l'inammissibilità delle spese di tenuta del conto e della segnalazione in Centrali Rischi.
Su tali basi gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e, previa rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra l'istituto di credito e la società “ CP_2
, la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente percepite, al
[...] CP_4
risarcimento dei danni in relazione agli artt.1337, 1338, 1366 e 1376 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in cancelleria il 14.7.2016 si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale assumeva la fondatezza Controparte_5
della pretesa creditoria in quanto riscontrata dalla documentazione versata in atti e contestava l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dagli attori, insistendo per la validità ed efficacia dei contratti di fideiussione e per l'assenza di interessi usurari e commissioni di massimo scoperto non espressamente pattuite. Pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile a mezzo del Dott. Persona_1
e precisate a cura delle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in
[...]
decisione e con sentenza n. 410/2020, emessa il 29.7.2020 e pubblicata in pari data, il Tribunale di
Matera accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.58/2016 emesso dal Tribunale di
Matera il 15.2.2016, dichiarava la nullità delle fideiussioni prestate dai sig.ri Controparte_1
e e condannava la società in persona del legale rappresentante Controparte_3 Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'istituto bancario, della somma di € 104.438,42, oltre interessi
2 legali dalla data di introduzione del giudizio sino al saldo;
infine, compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 3.2.2021 la (già , in qualità di Parte_1 Parte_2 mandataria di divenuta cessionaria ex art.58 D.L.vo n.385/1993 del credito Parte_3 vantato dalla proponeva appello avverso la suindicata Controparte_5 sentenza assumendo la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e la piena validità ed efficacia dei contratti di fideiussione stipulati con i sig.ri e . Pertanto, Controparte_1 Controparte_3 conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed i sigg. e affinché, previa Controparte_1 Controparte_3 rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse rigettata l'opposizione ex art.645 c.p.c. e fosse pronunciata la condanna degli appellati al pagamento della somma di € 210.575,10, oltre interessi di mora dal 13.8.2015 sino al soddisfo, con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 2.3.2021 si costituivano in giudizio i sigg. e Controparte_1
, entrambi in qualità di fideiussori ed il primo anche in qualità di legale Controparte_3 rappresentante p.t. della società , i quali, in via preliminare, eccepivano il Controparte_2 difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, insistevano per l'avvenuta Parte_3
applicazione di interessi usurari da parte della nel corso del Controparte_5
rapporto di conto corrente e per la nullità ed inefficacia dei contratti di fideiussione. Inoltre, parte appellata proponeva, a sua volta, impugnazione incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Matera lamentando che erroneamente il C.t.u. avesse negato l'applicazione di interessi usurari con riferimento al conto corrente n.67475,18, che il primo giudice non si fosse pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni per violazione, da parte della dei doveri di correttezza e CP_4
buona fede anche in relazione alla segnalazione operata in Centrale Rischi e che il primo giudice avesse violato le norme in sede di regolamentazione delle spese di lite omettendo ogni motivazione a supporto della statuizione di compensazione delle spese medesime e ogni decisione sulla domanda di condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Su tali basi gli appellati concludevano affinché fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, chiedevano che, previa rinnovazione della consulenza tecnica Parte_3
d'ufficio, in accoglimento dell'appello incidentale proposto espressamente nei confronti soltanto di fosse revocato integralmente il decreto ingiuntivo Controparte_5
n.58/2016, fossero accertate la responsabilità contrattuale e la responsabilità ex art.2050 c.c. della con conseguente condanna al risarcimento dei danni da Controparte_5
liquidarsi in via equitativa, fosse fatto ordine alla di Controparte_5
3 provvedere senza ritardo alla rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi nei confronti della società e dei garanti, fosse accertata l'inesistenza di qualunque obbligazione di garanzia in capo ai sig.ri e e, infine, fosse pronunciata la condanna di Controparte_3 Controparte_1
controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 8.7.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., la quale confermava la vicenda dell'avvenuta
[...] cessione del credito alla società ai sensi dell'art.58 D.L.vo n.385/1993 e Parte_3 contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno dell'appello incidentale proposto da e , nelle rispettive qualità, chiedendone il rigetto con Controparte_1 Controparte_3
vittoria di spese del grado di giudizio.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 1.4.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 22.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate l'11.4.2025
e il 22.4.2025, con provvedimento emesso il 22.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Evidenti ragioni di pregiudizialità logica impongono che venga innanzitutto scrutinato il primo motivo posto a base dell'appello incidentale proposto dai sigg. e Controparte_1 CP_3
, entrambi in qualità di fideiussori ed il primo anche in qualità di legale rappresentante p.t.
[...] della società , giacché esso investe il profilo della legittimazione ad impugnare Controparte_2
della e della titolarità, in capo alla medesima società, del diritto di credito Parte_3
fatto valere in primo grado dalla Per converso, il gravame Controparte_5
principale attinge la decisione del primo giudice in punto di determinazione della misura del credito ed in punto di validità ed efficacia dei contratti di fideiussione stipulati da e Controparte_3
con la Controparte_1 Controparte_5
È evidente, infatti, che, ove il primo motivo di appello incidentale dovesse rivelarsi fondato, i motivi di impugnazione articolati a sostegno dell'appello principale resterebbero assorbiti e non occorrerebbe una pronuncia di merito sugli stessi. Non solo: occorrerebbe anche verificare se, riconosciuta inammissibile l'impugnazione principale, l'impugnazione incidentale proposta da e , nelle rispettive qualità, perda ogni efficacia, ai sensi Controparte_3 Controparte_1 dell'art.334 co.2 c.p.c.
4 Ciò in quanto l'appello incidentale è senz'altro tardivo. Infatti, la sentenza n.410/2020 emessa dal
Tribunale di Matera è stata pubblicata il 29.7.2020, di tal chè il termine semestrale per l'impugnazione previsto dall'art.327 c.p.c. – considerata anche la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – è giunto a scadenza il giorno 1°.3.2021 (non figurando il giorno 29 febbraio nell'anno 2021). Per converso, i sigg. e , Controparte_1 Controparte_3
entrambi in qualità di fideiussori ed il primo anche in qualità di legale rappresentante p.t. della società , si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata in data 2.3.2021. Controparte_2
*
1.0 Con il primo motivo di impugnazione incidentale i sigg. e Controparte_1 CP_3
, entrambi in qualità di fideiussori ed il primo anche in qualità di legale rappresentante p.t.
[...] della società “ , hanno eccepito il difetto di legittimazione ad impugnare della Controparte_2
ed il difetto della titolarità, in capo alla medesima società, del diritto di Parte_3
credito fatto valere in primo grado dalla Controparte_5
L'eccezione è stata fondata sul rilievo che la effettività della cessione del credito da
[...]
a non possa considerarsi dimostrata dalla mera Controparte_5 Parte_3 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione e dalla produzione in giudizio del prospetto informativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale senza che sia anche comprovato il contenuto del contratto di cessione in tutti i suoi elementi in modo da identificare nell'oggetto della cessione anche lo specifico credito vantato da nei confronti Controparte_5 della società “ . Controparte_2
La doglianza è infondata.
1.1 In punto di diritto, è pacifico il principio per il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22 febbraio
2022, n. 5857; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in qualche misura limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari.
Si è ritenuto che l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detti una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito (v. Cass., 31 dicembre 2017, n. 31188). Ciò per la semplice considerazione che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da
5 interi blocchi di beni, crediti, rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, a cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (v. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200; Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Si è affermato, dunque, che, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass., 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 13 giugno
2019, n. 15884; Cass., n. 31118 del 2017).
In particolare, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco come oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
Con ordinanza n.10860 del 22.4.2024 la Corte di SAzione, nel richiamare i precedenti di legittimità, ha ribadito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario anche la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019: non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, essendo invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, ad es., crediti "in sofferenza" ad una certa data;
Cass. n. 4334/2020 e Cass. n.
25863/2020; Cass. n. 20739/2022; Cass n. 4277/2023; per la giurisprudenza di merito, ex multis, v.
App. Palermo 27.7.2023 n. 1310; Trib. Napoli 23.3.2023; App. Milano 9.8.2023 n. 2538).
Qualora il contenuto pubblicato nella G.U. indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (nel
6 rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. n.15884/2019;
Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 20739/2022).
Tale impostazione, ossia la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto debba essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n.9529/2019; Cass.
n.22151/2019, che richiama i precedenti di Cass. 31188/2017; Cass. 5385/2011; Cass. 18361/2004).
Facendo applicazione degli illustrati principi la Corte di SAzione, nella richiamata ordinanza n.10860 del 22.4.2024, è giunta a convalidare l'operato del giudice di merito che aveva “accertato che la cessione del credito è stata documentata dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dove si
Contr Co dà atto dell'intervenuta cessione da parte di SA a dei crediti Controparte_6
derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito, finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e società nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, rinviando per una più puntuale identificazione del credito a quanto pubblicato sul sito internet www.biverbanca.it/Ma.Srl (dati resi disponibili sino all'estinzione del credito)”.
Emerge dall'incarto processuale che la in qualità di procuratrice di Parte_1 [...]
abbia depositato l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Parte_3
Seconda n.151 del 23.12.2017 in riferimento al contratto di cessione dei crediti stipulato il
20.12.2017 con allegato l'elenco delle posizioni cedute.
La mera lettura del documento rende palese come, in riferimento allo specifico rapporto tra
[...]
e la cessione abbia avuto ad oggetto tutti i Controparte_5 Parte_3
crediti vantati da sorti da contratti stipulati sino al Controparte_5
30.7.2017.
A tanto si aggiunga che con comparsa depositata l'8.7.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale ha confermato Controparte_5
la cessione di crediti e rapporti giuridici in blocco a favore della Parte_3
aggiungendo che i dati identificativi dei crediti ceduti sono consultabili presso il sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, già indicato nell'avviso di pubblicazione della
7 cessione sulla Gazzetta Ufficiale. In disparte la considerazione – già di per sé decisiva – del riconoscimento dell'avvenuta stipulazione del contratto di cessione in blocco dei crediti tra i quali è compreso quello oggetto di causa, riconoscimento operato in giudizio dalla BA cedente, vale ribadire nuovamente il principio enunciato dalla Corte di SAzione nella richiamata ordinanza n.10860 del 22.4.2024, principio in virtù del quale è conforme a legge ritenere accertata la cessione del credito come documentata dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale “rinviando per una più puntuale identificazione del credito a quanto pubblicato sul sito internet” della banca cedente.
In conclusione, il motivo di impugnazione incidentale è infondato.
*
Appello principale.
2.0 Con un primo motivo di impugnazione la società ha eccepito la nullità Parte_3 della consulenza tecnica d'ufficio sul rilievo che l'ausiliare abbia rideterminato il saldo debitore del conto corrente n.67475,18 espungendo dal calcolo le somme addebitate dalla a Controparte_8
titolo di commissioni di massimo scoperto, di corrispettivi pagati sugli accordati e di competenze maturate sul conto corrente anticipi.
Ha sostenuto l'appellante principale che, contrariamente a quanto opinato dal C.t.u., i contratti depositati in primo grado contengano la pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate sia al conto corrente n.67475,18, sia al conto di servizio collegato al primo ed identificato con il n.67626,28, sicchè l'ausiliare non avrebbe avuto ragione di rettificare le competenze passive dei conti anticipi confluite sul rapporto di conto corrente. In particolare, nelle lettere di apertura di credito prodotte in giudizio sarebbero state determinate le commissioni di massimo scoperto, sia nella percentuale che nelle modalità di calcolo, e nelle comunicazioni fidi del 2006 e del 2008, parimenti allegate all'incarto processuale, sarebbero state fissate le condizioni economiche applicate per il conto anticipi n.67626,28.
Pertanto, la società ha sollecitato la rinnovazione dell'accertamento peritale Parte_3
onde procedere ad una nuova determinazione del saldo debitore del conto corrente includendo l'importo delle commissioni di massimo scoperto e senza rettificare le competenze passive dei conti anticipi confluite sul rapporto di conto corrente.
2.1 La censura mossa all'operato del C.t.u. è fondata.
Va premesso che in primo grado la nel costituirsi in Controparte_5 giudizio con comparsa depositata il 15.7.2016 ha prodotto “copia fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo”, contenente:
“
1. Contratto di conto corrente n.67475,18;
2. Certificato ex art.50 T.U.B. relativo al contratto di conto corrente n.67475,18;
8
3. contratti di fideiussione in data 28.4.2004, in data 29.4.2004 ed in data 9.1.2007;
4. n.3 lettere/contratti di credito;
5. lettere A/R in data 11.5.2015;
6. lettere A/R in data 16.9.2015;
7. visura a nome della Controparte_2
8. Attestazione del ruolo del 4.9.2015”.
Nel corso del giudizio di primo grado, entro i termini perentori imposti dal codice di rito per la produzione documentale, non sono stati depositati dalla Controparte_5
altri atti o documenti afferenti al rapporto bancario intrattenuto con la società Controparte_2
Nell'atto di impugnazione, come già rimarcato, la società ha sostenuto che le Parte_3
condizioni economiche riferite alle commissioni di massimo scoperto, sia quanto alla percentuale che alle modalità di calcolo, siano state determinate “nelle lettere di apertura di credito” prodotte in giudizio.
Facendo affidamento sull'elenco della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e sopra riprodotto nei contenuti, appare plausibile identificare siffatte “lettere di apertura di credito” nel documento contrassegnato con il n.4 (“n.3 lettere/contratti di credito”), giacchè dal medesimo elenco non si evince la presenza nella produzione documentale di altri atti che siano espressamente identificati come “lettere di apertura di credito” o simili.
Orbene, nel “fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo” l'allegato distinto come “4.
n.3 lettere/contratti di credito” è costituito dalla copia di tre documenti: a) una lettera-contratto di credito in data 9.1.2006; b) una lettera-contratto di credito in data 27.10.2006; c) una lettera- contratto di credito in data 10.3.2008. I documenti, tutti promananti dalla Controparte_5 ed indirizzati alla società evidenziano come oggetto “comunicazione
[...] Controparte_2 fidi” e risultano sottoscritti anche dal legale rappresentante della società destinataria (le sottoscrizioni, infatti, sono identiche a quelle apposte sul contratto di apertura del conto corrente e sull'allegato specimen di firma).
In ciascuna comunicazione fidi (da considerarsi, in concreto, quale contratto di apertura di credito sottoscritto dalla società figura l'analitica indicazione: a) della somma concessa in Controparte_2
fido ed utilizzabile mediante scoperto di conto corrente o sotto forma di apertura di credito in conto corrente in riferimento al c/c n.67475,18; b) della somma utilizzabile mediante anticipo di crediti commerciali e/o di natura finanziaria o sotto forma di anticipi su fatture commerciali senza notifica e con precanalizzazione del pagamento in riferimento al c/c n.67626,28; c) dei tassi di interesse applicati a ciascuno dei predetti rapporti di apertura di credito in riferimento ai c/c nn. 67475,18 e
67626,28; d) delle commissioni di massimo scoperto determinate nella percentuale e nelle modalità
9 di calcolo sempre in riferimento a ciascuno dei predetti rapporti.
Risulta, dunque, documentalmente comprovato che tra la e Controparte_5
la società fossero state pattuite le condizioni economiche applicate sia al rapporto di Controparte_2
apertura di credito in conto corrente n.67475,18, sia al rapporto di servizio collegato al primo ed identificato con il n.67626,28.
Nella relazione scritta il C.t.u., in sede di determinazione del saldo debitore, ha espressamente riferito di non avere considerato gli addebiti praticati dalla a titolo di commissioni di CP_4
massimo scoperto, di corrispettivi pagati sugli accordati e di competenze maturate sul conto corrente anticipi perchè nel contratto di accensione non sarebbe stato indicato il meccanismo di determinazione delle commissioni di massimo scoperto e non sarebbe stata dimostrata l'avvenuta pattuizione delle ulteriori commissioni sull'accordato e delle competenze del conto anticipi.
Sennonché l'ausiliare, pure avendo nell'elaborato peritale dato contezza di avere esaminato – tra gli altri documenti prodotti dalla anche – le “comunicazioni dei fidi concessi dalla banca alla CP_4 il 09.01.2006, il 27.10.2006 ed il 10.03.2008 sul c/c 67475,18”, inspiegabilmente non Controparte_2
ha apprezzato e valutato i contenuti di siffatte comunicazioni ed ha formulato conclusioni dissonanti con le risultanze dei documenti in discorso.
Pertanto, si impone la nuova determinazione, a mezzo di c.t.u., del saldo debitore del conto corrente n.67475,18 tenendo conto delle pattuizioni contenute nelle lettere-contratto di credito in data
9.1.2006, 27.10.2006 e 10.3.2008.
*
3.0 Con un secondo motivo di impugnazione la società ha contestato la Parte_3
decisione del Tribunale di Matera di dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione stipulati dai sigg.ri e . Controparte_3 Controparte_1
Ha sostenuto la società appellante che, nelle ipotesi di violazione della normativa anticoncorrenziale in sede di predisposizione dei modelli di contratto di fideiussione, la sanzione invocabile dal contraente del “contratto a valle” sia esclusivamente quella di natura risarcitoria e che, comunque, la nullità del contratto di fideiussione possa essere dichiarata soltanto ove venga dimostrato un nesso di dipendenza del contratto medesimo con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico, circostanze entrambe non ravvisabili e non comprovate nel caso di specie.
3.1 Il motivo di impugnazione è fondato.
Il Tribunale di Matera ha affermato che “il contratto di fideiussione dedotto in giudizio deve ritenersi viziato da nullità assoluta in quanto redatto secondo il modello standard predisposto dall'ABI e quindi stipulato in violazione dell'art.2, comma 2, lett. a) della legge n.287/90, in
10 conformità a quanto accertato dalla BA d'IT con il richiamato provvedimento in data 2 maggio 2005” (v. pag.5 della sentenza impugnata).
La motivazione appare scarna e poco persuasiva.
È noto che l' sia un'associazione senza scopo di lucro a cui Controparte_9 aderiscono quasi tutte le banche italiane. Al fine di perseguire i propri compiti l'ABI predispone schemi negoziali concernenti condizioni generali di contratto che gli istituti di credito possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
Nel 2002 l'ABI ha redatto uno schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) e la BA d'IT – allora autorità garante della concorrenza degli istituti di credito – ha evidenziato l'esistenza di clausole restrittive della concorrenza.
In particolare, le critiche hanno riguardato le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale:
- la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
- la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
- la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
La BA d'IT con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 ha dichiarato lo schema negoziale per il contratto di fideiussione elaborato dall'ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle suindicate clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8.
Alla Corte di SAzione è stata sottoposta la questione della sorte del contratto “a valle”, stipulato tra la banca e il cliente, laddove riproduca le clausole contrarie alla disciplina antitrust contenute nello schema ABI “a monte”.
La Suprema Corte con pronuncia a Sezioni Unite n.41994 del 30.12.2021, componendo un contrasto tra varie soluzioni della questione offerte in giurisprudenza, ha affermato che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
11 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che una diversa volontà delle parti sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata.
Per supportare sul piano sistematico l'opzione della "nullità parziale", le Sezioni Unite hanno richiamato l'art. 1419 c.c., che esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, con conseguente carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che colpisce la singola clausola.
Da qui un ineccepibile corollario di carattere processuale: "è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio
l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto".
In proposito, si evidenzia che l'accertamento impone la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi del mancato inserimento della clausola nulla e, quindi, in funzione dell'interesse in concreto perseguito: in questa prospettiva, la nullità si estende all'intero contratto unicamente allorché l'interessato dimostri che la clausola invalida non abbia autonomia, né persegua un risultato distinto, ma si dimostri inscindibile con il resto dell'accordo. In altri termini, è necessario dare atto che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella determinata pattuizione incisa da nullità (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
Quanto fin qui argomentato vale, innanzitutto, ad evidenziare che, ove pure fosse stata fondata l'eccezione formulata dai sigg. e , si sarebbe potuta al Controparte_3 Controparte_1
più configurare soltanto una nullità parziale dei contratti di fideiussione da essi stipulati - giammai la nullità integrale dei contratti medesimi come opinato, immotivatamente, dal primo giudice - non avendo i “fideiussori” allegato e dimostrato, come era loro specifico onere, la inscindibilità delle clausole invalide con il resto dell'accordo negoziale e, quindi, la circostanza che essi non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza quelle determinate pattuizioni incise da nullità.
Ma vi è di più.
Nel caso di specie, la dedotta nullità (parziale o integrale che sia) non può assolutamente ravvisarsi.
Il provvedimento della BA d'IT, con il quale sono state dichiarate contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, risale, come detto, all'anno 2005.
Nel caso di specie, il primo contratto di fideiussione è stato perfezionato il 28.4.2004, a cui ha fatto seguito un secondo contratto stipulato in data 29.9.2004 con il quale i garanti, richiamate le
12 pattuizioni contenute nel precedente negozio, hanno rinnovato il vincolo fideiussorio pattuendo nuovi limiti massimi (fino ad € 480.000,00) della garanzia prestata in dipendenza delle obbligazioni e dei debiti contratti dalla società nei confronti dell'istituto bancario. In sostanza, Controparte_2 all'originario contratto di fideiussione se ne è sostituito un altro contemplante nuovi parametri quanto ai limiti massimi della garanzia.
Sennonchè al contratto stipulato in data 29.9.2004 è subentrato un nuovo negozio di garanzia perfezionato con atto del 9.1.2007, nel quale i sigg. e , Controparte_3 Controparte_1
richiamate le pattuizioni contenute nel contratto del 29.9.2004, hanno rinnovato il vincolo fideiussorio pattuendo ulteriori nuovi limiti massimi (fino ad € 840.000,00) della garanzia.
Pertanto, è ragionevole inferire che alla data del deposito del ricorso per ingiunzione da parte della l'unico contratto di fideiussione in vigore fosse l'ultimo, Controparte_5
vale a dire quello stipulato il 9.1.2007 e contemplante le condizioni essenziali connotanti la garanzia prestata, e che la pretesa creditoria come azionata nei confronti dei fideiussori fosse fondata sulle pattuizioni contenute nell'atto negoziale del 9.1.2007.
È altrettanto ragionevole opinare che i sigg. e , in sede Controparte_3 Controparte_1 di sottoscrizione dell'atto negoziale del 9.1.2007, nel richiamare espressamente nell'atto negoziale stesso le pattuizioni contenute nel precedente contratto del 29.9.2004 e, attraverso quest'ultimo, quelle contenute nell'originario contratto del 28.4.2004, abbiano valutato la piena rispondenza di dette pattuizioni agli interessi da essi perseguiti e, soprattutto, alle norme di legge ed anche al provvedimento n.55/2005 della BA d'IT, di tal chè, in difetto di elementi di giudizio di segno contrario, non può dubitarsi che il consenso da essi prestato alla conclusione del nuovo contratto di fideiussione strutturato nei termini anzidetti sia stato libero e consapevole.
Orbene, la parte che faccia valere la nullità di fideiussioni intervenute dopo l'accertamento antitrust, come nel caso di specie in cui la garanzia del 9.1.2007 (su cui è fondata la pretesa azionata in giudizio dall'istituto bancario) è stata stipulata a circa 2 anni di distanza dal provvedimento della
BA d'IT n.55 del 2.5.2005, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della domanda e, quindi, anche l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche.
Infatti, il provvedimento della BA d'IT – e, quindi, la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata - può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810) ovvero, al limite, condotte degli intermediari di poco successive ad essa (cfr. SAzione n. 13846/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
Pertanto, i sigg. e , quali fideiussori, avrebbero dovuto, Controparte_3 Controparte_1
nel caso specifico, offrire con altri mezzi la prova che nel periodo di sottoscrizione della loro
13 garanzia (9.1.2007) un rilevante numero di istituti di credito (fra cui la Controparte_5
perduravano ancora in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai
[...] propri clienti modelli uniformi di fideiussione con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
Tale onere probatorio non è stato mai assolto dai sigg. e Controparte_3 Controparte_1
né in primo grado, né nel presente grado di giudizio.
Il motivo di impugnazione, pertanto, è fondato e va accolto.
***
Appello incidentale.
4.0 Riconosciuto infondato – in virtù di quanto argomentato all'esordio della presente motivazione
– il primo motivo di appello incidentale articolato dai sigg. e Controparte_1 CP_3
, entrambi in qualità di fideiussori ed il primo anche in qualità di legale rappresentante p.t.
[...] della società “ , occorre passare a scrutinare i restanti motivi di impugnazione Controparte_2 posti a base dell'appello incidentale.
Innanzitutto, è stata censurata la valutazione del C.t.u. in ordine all'insussistenza di interessi usurari applicati nel corso del rapporto di conto corrente n.67475,18, valutazione condivisa dal Tribunale di
Matera. Hanno sostenuto gli appellanti incidentali che il primo giudice non abbia valorizzato la circostanza che l'istituto bancario nelle difese articolate in giudizio abbia ammesso di avere pattuito interessi usurari e non abbia contestato l'eccepita nullità al riguardo formulata dagli opponenti, circostanza di per sé sufficiente, ai sensi dell'art.115 c.p.c., a far ritenere provata l'applicazione di interessi usurari senza che fosse necessario demandare al C.t.u. l'accertamento sul punto.
Inoltre, gli appellanti incidentali hanno stigmatizzato la scelta del C.t.u. di escludere alcuni oneri dal novero dei costi da considerare al fine di determinare il tasso di interesse passivo effettivamente praticato e, quindi, di verificarne la natura usuraria, scelta indotta dalle Istruzioni di BA d'IT alle quali non può attribuirsi l'efficacia di derogare alle leggi dello Stato e, segnatamente, alle disposizioni contenute nell'art.644 c.p. e nella legge n.108/1996 in ordine ai parametri da utilizzare per accertare la natura usuraria degli interessi. E comunque è stato imputato all'ausiliare del giudice di non avere fatto applicazione delle più recenti istruzioni fornite dalla BA d'IT con un documento del 20.5.2020 in merito alle modalità da osservare per calcolare il costo del credito allo scopo di vagliare l'eventuale superamento, sin dalla fase contrattuale, della soglia di usura.
Infine, gli appellanti incidentali hanno sostenuto che, pur a voler considerare insussistente l'usura originaria, comunque sia indispensabile il ricalcolo del saldo anche in relazione alla diversa misura del costo globale accertata dal C.t.u. rispetto a quella pubblicizzata in contratto, con conseguente
14 applicazione della sanzione normativa di cui all'art.117 T.U.B. e, quindi, del tasso sostitutivo quale
“punizione” per il contraente forte del rapporto in ragione della violazione delle regole sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.
4.1 Il motivo di impugnazione incidentale, come articolato, evidenzia profili di inammissibilità e, comunque, è infondato.
4.1.1 Non risponde al vero che la nella comparsa di costituzione Controparte_5 nel giudizio di primo grado depositata il 15.7.2016 abbia ammesso “di aver pattuito costi usurari”.
È vero esattamente il contrario: l'istituto bancario alla pagina 6 della comparsa ha esplicitamente contestato la pattuizione e l'applicazione di interessi usurari, stigmatizzando la lettura strumentale ed utilitaristica che controparte aveva fatto dei contenuti del contratto di conto corrente.
Anche l'espressione “la natura usuraria o meno degli interessi si verifica solo al momento del contratto e non nel corso del rapporto” – espressione oltremodo valorizzata dagli appellanti incidentali a riscontro di un improbabile riconoscimento, da parte della BA, della pattuizione di interessi usurari – non si presta all'interpretazione forzata che ne è stata data alla pagina 7 della comparsa depositata il 2.3.2021 dai sigg. e , entrambi in Controparte_1 Controparte_3
qualità di fideiussori ed il primo anche in qualità di legale rappresentante p.t. della società
. Invero, quell'espressione riproduce soltanto un principio giuridico Controparte_2
pacificamente acquisito e non nasconde nessun retropensiero del tipo di quello ipotizzato dagli appellanti incidentali.
Pertanto, non v'è nessuno spazio operativo per la disposizione dettata dall'art.115 c.p.c. nei termini formulati dagli stessi appellanti incidentali.
4.1.2 Quanto alle critiche mosse alle conclusioni rassegnate dal C.t.u. in merito all'insussistenza di interessi usurari, preme rilevare che l'ausiliare del giudice alle pagine da 12 a 18 della relazione scritta ha fornito una descrizione puntuale e dettagliata dei criteri vigenti nell'ordinamento giuridico e da lui applicati ai fini dell'accertamento della eventuale natura usuraria degli interessi pattuiti, facendo espresso richiamo alle istruzioni della BA d'IT per la rilevazione del T.E.G.M., alle disposizioni contenute nell'art.
2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009) ed alle pronunce in materia della Corte di SAzione.
È noto che, in ipotesi di contestazione dei risultati della C.t.u. a cui il primo giudice risulta che abbia aderito, è necessario che siano allegati pertinenti rilievi critici, non risultando affatto sufficiente la generica contestazione del metodo di espletamento dell'incarico peritale. Invero, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza
15 il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice. In tale ottica, l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi soddisfatto mediante la formulazione di generiche censure sulle tecniche di espletamento dell'incarico peritale scelte dall'ausiliare, senza che siano indicate in dettaglio quali diverse modalità operative, scientificamente riconosciute valide, avrebbe dovuto adottare il C.t.u. e senza allegare e comprovare circostanze oggettive che valgano ad alimentare il ragionevole convincimento che, ove l'ausiliare avesse condotto le operazioni peritali nell'osservanza di tali differenti modalità, gli esiti dell'accertamento sarebbero stati significativamente diversi da quelli resi dal C.t.u. ed utilizzati dal primo giudice ai fini della decisione e ad essi sarebbe dovuta essere riconosciuta maggiore affidabilità.
Nel caso di specie, gli appellanti incidentali hanno stigmatizzato la scelta del C.t.u. di escludere
“certe voci” dal novero dei costi da considerare al fine di determinare il tasso di interesse passivo effettivamente praticato e, quindi, di verificarne la natura usuraria, scelta indotta dalle Istruzioni di
BA d'IT alle quali non può attribuirsi l'efficacia di derogare alle leggi dello Stato.
Si tratta all'evidenza di asserzioni apodittiche giacché nella generica articolazione del motivo di impugnazione sono rimaste del tutto oscure le “certe voci” che il C.t.u. avrebbe escluso dal conteggio dei costi pattuiti e non è stato precisato, né dimostrato in quale misura la considerazione nel “conteggio” di siffatte “certe voci” avrebbe inciso sulla determinazione del tasso di interesse consentendo il superamento della soglia ex L.n.106/1998.
Addirittura contraddittoria è la difesa articolata dagli appellanti incidentali in merito all'utilizzo delle Istruzioni di BA d'IT da parte del C.t.u., giacché, in un primo momento, è stato contestato l'assunto che a tali Istruzioni possa riconoscersi l'efficacia di vincolare il giudice e di derogare alle leggi dello Stato e, nel successivo svolgersi delle argomentazioni difensive, è stata invocata la necessità di aderire alle più recenti istruzioni fornite dalla BA d'IT con un documento del 20.5.2020.
Sennonché è sfuggito agli appellanti incidentali che, in tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto bancario, “i criteri stabiliti dalle Istruzioni della BA
d'IT, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia”
(così da ultimo, Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 15104 del 06/06/2025; in altra pronuncia la Suprema
Corte ha anche affermato: “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni BA d'IT pro
16 tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024 ).
Ad ogni modo, acquisita pacificamente la circostanza che il contratto di apertura del conto corrente n.67475,18 risale al 5.4.2004 e che i contratti di apertura di credito risalgono al 9.1.2006, al
27.10.2006 ed al 10.3.2008, le valutazioni tecniche operate in premessa dal C.t.u. alle pagine 12 e ss. della relazione scritta in merito ai criteri da applicarsi ai fini dell'accertamento della eventuale natura usuraria degli interessi pattuiti sono conformi a diritto.
Occorre innanzitutto precisare che il Decreto Legge n.394 del 29/12/2000, successivamente convertito in Legge n.24 del 2001, rubricato “interpretazione autentica della l. n. 108/1996”, all'art. 1, comma 1, ha stabilito che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2,
c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Tanto comporta che il momento rilevante per la determinazione della usurarietà del tasso di interesse vada cristallizzato in quello relativo alla stipula del contratto, indipendentemente dal momento in cui venga effettuato il pagamento degli interessi.
La Corte di SAzione a Sezioni Unite, con decisione n.24675 del 19.10.2017, ha statuito che
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in basa alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Il principio di diritto in materia di usura sopravvenuta enunciato dalle Sezioni Unite n.24675/2017 riguardo ai contratti di mutuo è applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario, poiché non risulta possibile procedere ad approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente.
Tanto premesso, merita rimarcare che i decreti ministeriali, che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) dal 1997 al dicembre del 2009 sulla base delle istruzioni diramate dalla
BA d'IT, non hanno tenuto conto della commissione di massimo scoperto al fine di
17 determinare il tasso soglia usurario. È stato l'art.
2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009), che ha attribuito rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente. Ne consegue che soltanto a partire dall'1.1.2010 i decreti ministeriali hanno tenuto conto, al fine di determinare il tasso soglia usurario, della commissione di massimo scoperto e di ulteriori commissioni e provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit., non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1° gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto (e di eventuali ulteriori commissioni e provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali) applicate dalla banca (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 22270 del 03/11/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n.
16303 del 20/06/2018).
Nella specie, il C.t.u. ha correttamente applicato gli esposti principi ed ha accertato che alla data
(5.4.2004) di stipulazione del contratto di apertura del conto corrente n.67475,18 il tasso di interesse debitore pattuito fosse inferiore a quello (18,24%) soglia previsto dal Decreto Ministeriale (v. allegato n.8 alla relazione peritale scritta) e che i tassi di interesse debitore applicati nel corso del rapporto nel rispetto delle Istruzioni della BA d'IT pro tempore vigenti non abbiano mai superato i tassi soglia ex L.n.108/1996 (v. allegato n.9 alla relazione peritale scritta).
Con riguardo ai contratti di apertura di credito risalenti al 9.1.2006, al 27.10.2006 ed al 10.3.2008, la circostanza che essi siano stati perfezionati prima dell'1.1.2010 comporta che, al fine di verificare il superamento del tasso soglia usurario, non debba tenersi conto della commissione di massimo scoperto e di ulteriori commissioni e provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali. Di conseguenza, non rilevano le pattuizioni in ordine alle commissioni di massimo scoperto e ad ulteriori commissioni e provvigioni contenute nei predetti contratti.
Orbene, raffrontando i tassi di interesse debitori pattuiti nei menzionati contratti di apertura di credito con i tassi soglia ex L.n.108/1996 ricavabili dalla scheda/allegato n.9 alla relazione peritale scritta in riferimento al contesto temporale in cui ciascuno dei contratti è stato stipulato, emerge che i tassi soglia in discorso non siano stati superati.
18 A ben vedere, dunque, le generiche censure mosse dagli appellanti incidentali avverso la valutazione resa dal consulente tecnico d'ufficio in ordine all'inconfigurabilità di interessi usuari applicati dalla BA non solo non soddisfano l'evocata esigenza di allegazione e dimostrazione imposta dall'onere di specificazione del motivo di impugnazione, ma risultano del tutto inadeguate a mettere in crisi i criteri applicati dall'ausiliare al fine di verificare il superamento del tasso soglia usurario.
4.1.3 Infine, generica e sterile appare pure la pretesa che venga effettuato un ricalcolo del saldo
“anche in relazione alla diversa misura del costo globale accertata dal C.t.u. rispetto a quella pubblicizzata in contratto” (v. pag.10 della comparsa depositata il 2.3.2021 dai sigg. CP_1
e , nelle rispettive qualità).
[...] Controparte_3
Ed invero, una volta accertate la corretta applicazione, da parte del C.t.u., dei criteri dettati dall'ordinamento giuridico per determinare il tasso soglia usurario e l'insussistenza di pattuizioni di interessi usurari, non è dato comprendere quale ulteriore approfondimento peritale (ed a quali fini) gli appellanti incidentali chiedano che venga effettuato al riguardo, atteso che, come sopra messo in risalto, essi non hanno avuto cura di individuare e precisare in dettaglio quali diverse modalità operative, scientificamente riconosciute valide, avrebbe dovuto adottare il C.t.u. nell'espletamento dell'incarico peritale e di allegare e comprovare circostanze oggettive che valgano ad alimentare il ragionevole convincimento che effettivamente sussista una “diversa misura del costo globale accertata dal C.t.u. rispetto a quella pubblicizzata in contratto” e che, ove l'ausiliare avesse condotto le operazioni peritali nell'osservanza di (mai precisate) differenti modalità e di (mai esplicitati) diversi criteri, gli esiti dell'accertamento sarebbero stati significativamente diversi da quelli contemplati nella relazione scritta ed utilizzati dal primo giudice ai fini della decisione.
In definitiva, nell'ottica degli appellanti incidentali l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio nei termini sollecitati avrebbe finalità esclusivamente esplorative.
*
5.0 Gli appellanti incidentali hanno, poi, ribadito la nullità dei contratti di fideiussione, insistendo nella bontà delle ragioni all'uopo articolate dal Tribunale di Matera nella sentenza impugnata ed aggiungendo considerazioni generali ed astratte senza trarre da esse nessuna specifica ricaduta sulla fattispecie in esame.
Non si tratta, all'evidenza, di un motivo di impugnazione, giacchè le argomentazioni svolte sono nel segno dell'adesione alla decisione assunta sul punto dal primo giudice. Non sono state, invece, riproposte le ragioni spiegate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado a fondamento dell'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione per motivazioni diverse dalla violazione della normativa anticoncorrenziale in sede di predisposizione dei modelli di contratto di fideiussione,
19 sicché deve ragionevolmente inferirsi che detta eccezione di nullità e le ragioni ad essa connesse siano state abbandonate.
Ad ogni modo, proprio in ragione della loro genericità ed astrattezza, le considerazioni operate dagli appellanti incidentali a supporto della motivazione del giudice non si rivelano adeguate a contrastare e confutare le pregnanti ed argomentate ragioni sviluppate nel precedente paragrafo 3.1 in accoglimento del secondo motivo di impugnazione principale della società Parte_3
ragioni a cui in questa sede si fa rinvio.
[...]
*
6.0 Con uno specifico motivo di impugnazione gli appellanti incidentali hanno lamentato che il primo giudice non si sia pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni per violazione, da parte della dei doveri di correttezza e buona fede anche in relazione alla segnalazione CP_4
operata in Centrale Rischi.
È stato sostenuto che l'accertamento di un credito della largamente inferiore a quello dalla CP_4
stessa preteso ed iscritto in Centrale Rischi e la dichiarazione di nullità o inefficacia della garanzia escussa dalla medesima valgano a qualificare come violativi di norme generali di condotta CP_4
contrattuale i comportamenti serbati da e ad esporre l'istituto di Controparte_5
credito al dovere di risarcire il danno cagionato. Ad avviso degli appellanti incidentali, infatti, la sarebbe venuta meno ai doveri di correttezza e buona fede nei rapporti con la società CP_4
correntista ed i garanti e, in quanto operatore professionale esercente un'attività ex se pericolosa, avrebbe violato l'obbligo di usare una particolare diligenza anche nella segnalazione alla Centrale
Rischi, così incorrendo nella responsabilità ex art.2050 c.c.
6.1 Il motivo di gravame non può condurre ad una riforma della decisione impugnata.
Pur riconoscendosi che è mancata nella sentenza resa dal Tribunale di Matera una specifica pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni in relazione agli artt.1337, 1338, 1366 e 1376
c.c. e sulla domanda di accertamento dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi con conseguente condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti CP_4
a causa di siffatta segnalazione, le domande in discorso, tempestivamente avanzate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, risultano comunque infondate nel merito.
6.2 Innanzitutto, dai contenuti della comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello depositata il 2.3.2021 non emerge con chiarezza quali comportamenti asseritamente imputati alla valgano ad integrare la violazione dei canoni di correttezza Controparte_5
e buona fede e, quindi, la violazione degli artt.1337, 1338, 1366 e 1376 c.c.
In disparte la segnalazione alla Centrale Rischi, gli appellanti incidentali hanno fatto generico richiamo all'accertamento di un credito della largamente inferiore a quello dalla stessa CP_4
20 preteso ed alla dichiarazione di nullità o inefficacia della garanzia prestata dai fideiussori. Più avanti nello svolgersi delle argomentazioni difensive è stato messo in risalto che la BA ha revocato l'affidamento allorchè non ne era stato superato l'importo ed ha tenuto “incatenato” il merito creditizio dei garanti ad un'obbligazione inesigibile.
Si tratta di affermazioni generiche, del tutto inconsistenti quanto alla connotazione delle condotte imputate all'istituto di credito, alla collocazione in precisi contesti temporali delle condotte stesse, agli atti e/o documenti in cui le condotte si sarebbero sostanziate ed alla indicazione di natura ed entità dei presunti danni sofferti. E ciò soprattutto ove si consideri che già con la sentenza resa dal
Tribunale di Matera è stata riconosciuta comunque la sussistenza di una significativa esposizione debitoria della società nei confronti della Controparte_2 Controparte_5
(con conseguente condanna della stessa società al pagamento, in favore dell'istituto di credito, della cospicua somma di € 104.438,42, oltre interessi) e che con la presente sentenza la predetta pronuncia del Tribunale di Matera è stata riformata nel capo contemplante la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate da e , con conseguente Controparte_1 Controparte_3
riconoscimento della validità ed efficacia dei contratti di garanzia personale stipulati da questi ultimi con la CP_4
Pertanto, in difetto di più precisi e dettagliati profili comportamentali addebitati all'istituto bancario, appare azzardato sostenere la violazione dei canoni di correttezza e buona fede in presenza di un credito certo della BA e di garanzie valide ed efficaci prestate dai fideiussori. In ogni caso, non sono stati esplicitati e dimostrati i danni in concreto conseguiti alla asserita violazione dei canoni di correttezza e buona fede, né sono stati offerti sufficienti elementi di giudizio per operare eventualmente una stima dei pregiudizi sofferti.
6.3 Quanto all'iniziativa di segnalare alla Centrale Rischi il nominativo della società correntista e dei fideiussori, è opportuna una preventiva ricognizione della normativa e della giurisprudenza in materia.
6.3.1 È noto che la Centrale Rischi sia un sistema di centralizzazione informativa dei rischi affidato alla BA d'IT, che raccoglie le informazioni sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti ex l.n.
130/1999, CICR) intrattiene con la propria clientela. La Centrale Rischi si basa su uno scambio periodico di informazioni creditizie tra gli intermediari partecipanti i quali, da una parte, comunicano mensilmente alla BA d'IT l'esposizione nei confronti dei propri affidati (e dei nominativi ad essi eventualmente collegati) sulla base di diverse categorie di censimento e, dall'altra parte, ricevono dalla BA d'IT stessa — che aggrega i dati in capo a ciascun nominativo calcolando l'indebitamento complessivo verso il sistema creditizio e finanziario — le informazioni
21 sulla posizione globale di rischio di ciascun soggetto segnalato (cd. “flussi di ritorno personalizzati”). Inoltre, gli intermediari partecipanti possono richiedere alla BA d'IT la posizione globale di rischio relativa a soggetti diversi da quelli segnalati, ove sia strumentale alla valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva (c.d. “servizio di prima informazione”). Ove ritenga integrati i presupposti dettati dalla normativa, l'intermediario ha un preciso obbligo di segnalazione in Centrale Rischi, non già una mera facoltà.
La Centrale Rischi rappresenta, pertanto, uno strumento a garanzia del regolare funzionamento del mercato del credito nel quale si sottendono, intrecciandosi, finalità pubbliche ed interessi privati. La finalità dichiarata di un sistema informativo così strutturato è quella di contribuire al contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni, di accrescere la stabilità del sistema finanziario, di favorire l'accesso al credito e di contenere il sovra-indebitamento. In tale contesto, è condivisibile l'osservazione che la Centrale Rischi persegue una “funzione sociale” di cui tutti i soggetti partecipanti, compresa la clientela, fruiscono. Ed infatti, la Centrale Rischi, da una parte, consente agli intermediari di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito, sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione, sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie;
dall'altra parte, determina potenziali benefici per i clienti “meritevoli” (e cioè non segnalati a sofferenza), che avranno un accesso al credito più immediato ed a migliori condizioni, se non altro in quanto il flusso continuo ed organizzato di informazioni relative alle posizioni debitorie dei clienti riduce le asimmetrie informative, costituendo un incentivo ad una migliore contrattazione tra le parti e scoraggiando le situazioni di adverse selection e moral hazard .
La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla BA d'IT (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da un coacervo di norme (prevalentemente secondarie) stratificate.
Essa venne regolata in origine dalla Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D.Lgs. n.
385 del 1993).
Oggi la segnalazione dei crediti insoluti alla Centrale Rischi è disciplinata principalmente (ma non solo):
a) dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e art. 108 (Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), i quali hanno attribuito alla BA
d'IT il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto "il contenimento del
22 rischio nelle sue diverse configurazioni";
b) dalla Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (in Gazz.
Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla BA d'IT il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati;
c) dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, "nella veste di Presidente del CICR", dell'11 luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito la delega alla BA d'IT a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi;
d) dalle successive istruzioni e circolari emanate dalla BA d'IT e, in particolare, dalle
"Istruzioni per gli intermediari creditizi" di cui alla Circolare della BA d'IT 11 febbraio 1991
n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 21° Aggiornamento risalente all'11 febbraio 2025.
Le suddette "Istruzioni" costituiscono da tempo il corpus centrale della disciplina, poichè sono esse a dettare i principi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari.
All'epoca della segnalazione per cui è causa la materia era disciplinata dalle suddette "Istruzioni" nel testo risultante dal 14° Aggiornamento del 29.4.2011.
Il Capitolo II, Sezione 2, p.
1.5 delle suddette Istruzioni, stabiliva che "l'appostazione a sofferenza
(di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".
La Corte di SAzione, nell'interpretare il blocco normativo appena riassunto e la norma regolamentare appena trascritta, ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi soltanto perchè questi sia inadempiente ed abbia contestato il credito. La segnalazione presuppone, invece, che l'intermediario creditizio abbia riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014). Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore, il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. o abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione o, ancora, intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbe segnalato alla Centrale dei Rischi.
Tuttavia, quanto osservato non vale a far ritenere che al debitore moroso basti contestare la sussistenza del credito ed invocare, anche pretestuosamente, ad esempio, la nullità del contratto o di singole clausole per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore
23 alla Centrale dei Rischi.
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.3130 del 09/02/2021) ha sostenuto che sia pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità di una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione fosse effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante (cioè riferita al patrimonio di conoscenze acquisito all'epoca della segnalazione):
- dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
- dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
È, infatti, evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi) sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose, nè sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va da sè che, sotto quest'ultimo aspetto, può costituire una condotta colposa anche l'aver sollevato in sede stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno acquisito il parere di un esperto.
In altre parole, stabilire se la banca abbia agito correttamente o meno nel segnalare il nominativo del debitore alla è giudizio che non può fondarsi soltanto sulla successivamente Parte_4
accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle.
Vi è sul punto un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, soprattutto in sede cautelare, secondo cui sono da ritenersi illegittime — poiché contrarie al canone generale della buona fede — le segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario nonostante la presenza di contestazioni del cliente non manifestamente infondate, su cui si sia basato il rifiuto di adempiere. L'illegittimità della segnalazione sembrerebbe ancor più evidente ove, a fronte delle contestazioni del cliente,
l'intermediario utilizzi (dolosamente) la segnalazione stessa come mezzo di illecita pressione, rivolta ad esempio ad ottenere una definizione più sollecita ed a condizioni “gradite” della controversia.
A ben vedere, la valutazione ex ante che la giurisprudenza di legittimità demanda al giudice di merito con riguardo alle contestazioni del cliente non può essere diversa da quella che l'intermediario è chiamato ad operare prima di procedere alla segnalazione a sofferenza per non incorrere in (futura ed eventuale) responsabilità. Seguendo l'iter interpretativo della Corte di
24 SAzione, dunque, spetterebbe all'intermediario, che si veda opposte contestazioni da parte del cliente, valutare — da un punto di vista oggettivo — la fondatezza (perlomeno in termini di fumus) dell'eccezione posta a base del rifiuto di adempiere e — da un punto di vista soggettivo — la buona fede del cliente. È innegabile che si tratti di un ulteriore profilo di discrezionalità in capo all'intermediario, in questo caso incentrato sulla valutazione di fondatezza delle eccezioni avversarie e della buona fede della controparte contrattuale, profilo di discrezionalità che si aggiunge alla valutazione del presupposto relativo alla complessiva situazione patrimoniale del cliente. Ma in tale contesto le esigenze di certezza del sistema impongono di ricondurre la discrezionalità entro limiti non troppo ampi. Del resto, un'eccessiva ampiezza della discrezionalità potrebbe risultare pregiudizievole anche per l'intermediario, che si troverebbe esposto a continue censure da parte dei clienti in merito all'esercizio in concreto della prerogativa di valutazione dei presupposti della segnalazione a sofferenza.
La dottrina ha cercato di circoscrivere i limiti entro i quali può legittimamente esercitarsi la discrezionalità da parte dell'intermediario. È stato così sostenuto che, in linea di principio, nelle ipotesi in cui è opposta un'eccezione del cliente e la materia è contesa, l'intermediario che ritenga fondata tale eccezione (soccombenza probabile), non potendo assumere iniziative unilaterali idonee a recare un pregiudizio al cliente, sia obbligato ad astenersi dalla segnalazione a sofferenza. Invece, qualora non vi sia possibilità di affermare con ragionevole certezza che l'eccezione del cliente sia meritevole di accoglimento (soccombenza possibile), l'intermediario può (e – in virtù di quanto previsto nella Circolare n.139 della BA d'IT - deve) procedere alla segnalazione, ma nel momento in cui il cliente agisca avanti ad una autorità terza l'intermediario in buona fede sarà tenuto a qualificare il credito in Centrale Rischi come “contestato”. Tale annotazione aggiuntiva, infatti, ha una evidente funzione di depotenziamento della “carica dannosa” della segnalazione a sofferenza e sembra idonea a tutelare l'interesse del cliente pur non sacrificando quello dell'intermediario, in conformità del canone dell'obbligo di salvaguardia. Infine, costituisce diverso ed ultimo possibile scenario quello in cui l'intermediario ritenga le eccezioni opposte dal cliente del tutto pretestuose e, quindi, apprezzi come remoto il rischio di soccombenza (soccombenza remota).
In questo caso, l'intermediario non solo dovrà procedere a segnalazione, ma potrà assumersi il rischio di non qualificare come “contestato” il credito e spetterà al giudice adito (anche per la valutazione della sussistenza di un danno da illegittima segnalazione) valutare se il comportamento dell'intermediario sia stato corretto, ripercorrendo ex post il processo decisionale che ha condotto a negare l'annotazione aggiuntiva, sulla base di una sostanziale exceptio doli.
Resta da precisare che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie, sicchè, trattandosi di Pt_4
25 illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò
l'eccezione, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra colpa e danno (in tal senso, v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021).
6.3.2 Tanto puntualizzato in diritto, occorre rimarcare che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado, alle pagine 17 e 18, la società ed i sigg. Controparte_2 CP_1
e hanno lamentato che la segnalazione di “sofferenza” operata in
[...] Controparte_3
loro danno alla Centrale Rischi dalla abbia comportato un Controparte_5
ingiustificato allarme di sistema.
Tuttavia, gli stessi opponenti hanno esplicitamente dichiarato che “gli effetti patrimoniali lesivi” conseguiti alla predetta segnalazione sarebbero stati oggetto di una autonoma domanda risarcitoria da azionare in un separato giudizio e che dinanzi al Tribunale di Matera con l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta essi fossero interessati alla “sola liquidazione equitativa del danno imprenditoriale”, sul presupposto che “secondo la giurisprudenza più recentemente consolidatasi, la semplice circostanza della segnalazione in CR senza che ne sussistano i presupposti …
(comporta che, ndr) il danno è in re ipsa” (v. pag.17 della citazione introduttiva).
Inoltre, è stato sostenuto che “la pressione psicologica e l'angoscia impressa dalla condotta abusiva della BA, così come si è documentata e si documenterà, ha prodotto su ciascuna delle persone fisiche qui deducenti conseguenze a carico della salute e della qualità della vita, determinando una lesione esistenziale e biologica che merita ristoro, anche in conseguenza della qualificazione della condotta della BA come illecito penale” (v. pag.17 della citazione introduttiva).
Deve, quindi, ragionevolmente inferirsi che la pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio dalla società e dai sigg. e abbia avuto ad Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
oggetto esclusivamente il ristoro del danno imprenditoriale sofferto dalla società e dai garanti
(identificato nella mancata possibilità di accedere al credito con conseguente interruzione dell'attività di impresa e di occasioni di guadagno) ed il ristoro del danno alla salute, nelle componenti del danno biologico e del danno esistenziale, sofferto dalle persone fisiche coinvolte nella vicenda, da individuarsi all'evidenza nei sigg. e . Controparte_1 Controparte_3
Ulteriori voci di danno – per espressa ammissione degli stessi opponenti – avrebbero dovuto eventualmente formare oggetto di successivo accertamento e risarcimento nell'ambito di un autonomo e distinto giudizio.
Nella comparsa depositata il 2.3.2021 nel presente giudizio di impugnazione la società CP_2
ed i sigg. e si sono limitati, alle pagine 13-16, ad
[...] Controparte_1 Controparte_3 una generica ed astratta esposizione del pregiudizio arrecato dalla segnalazione di “sofferenza”
26 operata in loro danno alla Centrale Rischi dalla invocando la Controparte_5
sussunzione della fattispecie nella responsabilità ex art.2050 c.c. ed assumendo – con il conforto di certa giurisprudenza di merito – che il danno sia in re ipsa.
In ordine alla quantificazione del danno, si registrano argomentazioni contraddittorie giacché gli appellanti incidentali, dapprima, hanno insistito per la liquidazione in via equitativa dei danni ai sensi degli artt.2056 e 1226 c.c. ribadendo ciò nelle conclusioni e, poi, hanno sollecitato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio affinchè, attraverso l'analisi dei bilanci societari prodotti in giudizio, sia accertata l'incidenza negativa della segnalazione alla Centrale Rischi sull'attività di impresa determinata dalla mancata disponibilità di denaro liquido.
Quanto al danno sofferto dalle persone fisiche, ingiustamente private anche della possibilità di accedere al credito, ai fini della liquidazione è stata invocata l'ammissione di “tutti i mezzi istruttori addotti” (v. pag.16 della comparsa depositata il 2.3.2021).
6.3.3 Innanzitutto, preme ribadire che la domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi va inquadrata nello schema giuridico dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e, di conseguenza, l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie, nel senso che spetta all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò le contestazioni avverso la pretesa della BA, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra colpa e danno (in tal senso, v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021; più di recente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024).
Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto opinato dagli appellanti incidentali, il danno da illegittima segnalazione alla sia esso patrimoniale o non patrimoniale, non può Parte_4
essere considerato "in re ipsa" in quanto costituente "danno conseguenza", che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento. Poichè il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto dall'ordinamento con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso e, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletati potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità astratta della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale. L'affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai
27 diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario,
e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate.
Con specifico riguardo al danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della BA d'IT la giurisprudenza ha rimarcato che il soggetto che assuma l'illegittimità della segnalazione "a sofferenza" del proprio nominativo alla deve fornire la prova di avere subìto, in Parte_4
conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio, patrimoniale o no (ex multis: Cass. Civ. n. 8421/2011;
Cass. Civ. n. 6199/2004; Cass. Civ. n. 4881/2004; Cass. Civ. n. 4366/2003; Cass. Civ. n.
2679/1997; Trib. Torino 20.5.2015; Trib. Perugia 6.3.2014; App. Milano 8.6.1999; Trib. Bologna
25.5.2005). Non sono, infatti, ricevibili richieste di risarcimento generiche: il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subìto dal titolare del diritto leso, da dimostrare (in arg. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 15350/2015, Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008;
Cass. Civ. nn. 1931/2017, 23206/2015, 16133/2014, 1781/2012 e 1183/2007).
Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subìto non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo»
(Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008).
In sostanza, spetta al danneggiato l'onere di fornire la prova del concreto pregiudizio economico subìto, ai fini della successiva liquidazione (Cass. Civ. n. 7211/2009); in mancanza della prova circa l'esistenza del pregiudizio, non è stato ritenuto possibile neppure procedere alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. Civ. n. 127/2016; Cass. Civ. n. 1931/2017): il potere di liquidazione equitativa, infatti, è stato considerato esercitabile solo quando, fornita dal cliente la prova della ricorrenza del pregiudizio, residui un'oggettiva difficoltà o impossibilità di quantificarlo nel suo preciso ammontare (Cass. Civ. n. 12626/2010).
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dal comportamento antigiuridico della controparte, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito se quel comportamento antigiuridico non vi fosse stato, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte, sicchè la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte interessata, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Quanto al danno non patrimoniale, esso riguarda, invece, il danno all'immagine, alla reputazione
28 (commerciale e personale) e all'onorabilità che abitualmente deriva da una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi. L'orientamento di gran lunga prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito esclude che l'esistenza del danno non patrimoniale possa essere desunta automaticamente secondo la dinamica del danno in re ipsa, dovendo invece essere dimostrato - anche per presunzioni
- lo specifico pregiudizio subito, ossia la lesione alla reputazione personale e commerciale (Cass.
Civ. n. 10904/2017; Cass. Civ. n. 25420/2017: in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova;
Cass. Civ. n. 1931/2017; Cass. Civ. n. 23206/2016; Cass.
Civ., Sez. Unite, n. 15350/2015; Cass. Civ. n. 4443/2015: il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità civile;
Cass. Civ. n. 15240/2014; Cass. Civ. n.
16133/2014; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3677/2009).
6.3.4 Orbene, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la società ed i Controparte_2
sigg. e hanno allegato, a titolo di danno Controparte_1 Controparte_3
“imprenditoriale” sofferto, la mancata possibilità di accedere al credito con conseguente interruzione dell'attività di impresa e di occasioni di guadagno.
Tuttavia, essi non hanno indicato nella medesima citazione quali riscontri probatori valgano a sorreggere il loro assunto. Non hanno, cioè, indicato quale documentazione prodotta in giudizio e/o quali mezzi istruttori da assumere nel corso del processo dovessero essere valorizzati a fini di prova della sussistenza del danno patrimoniale lamentato.
Parimenti, quanto al danno non patrimoniale, nelle componenti del danno biologico e del danno esistenziale, asseritamente sofferto dai sigg. e , nella Controparte_1 Controparte_3
citazione introduttiva si fa generico riferimento a documentazione già versata in atti o che verrà prodotta in corso di giudizio (“così come si è documentata e si documenterà”), senza null'altro precisare al riguardo che possa consentire di identificare la documentazione stessa.
Né conduce a risultati apprezzabili la considerazione delle difese articolate dagli opponenti nella memoria ex art.183 co.6 n.2) c.p.c. depositata il 2.5.2017 e delle istanze istruttorie ivi formulate. In punto di segnalazione alla Centrale dei rischi si rinvengono generiche difese svolte soltanto nella terz'ultima pagina della memoria, nelle quali non si fa riferimento a nessuno specifico documento prodotto in giudizio a riscontro dell'esistenza dei pregiudizi sofferti a causa della predetta segnalazione.
Invece, si sollecita l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di acquisire, sulla
29 base delle risultanze dei bilanci societari della elementi di valutazione rivelatori del Controparte_2
danno patrimoniale patito dalla società correntista.
In sede di articolazione dei mezzi istruttori, nella medesima memoria ex art.183 co.6 n.2) c.p.c., con riguardo specifico alla pretesa risarcitoria da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi risulta avanzata soltanto un'istanza di assunzione di prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
“1) Se vero che dopo la nota del 10 agosto 2013 il sig. , legale Controparte_1
Contr rappresentante della ditta Autochic srl, si è recato più volte presso la Filiale materana di per chiedere il ricalcolo del saldo effettivo e la ristrutturazione del residuo eventuale per pagare mediante consolidamento;
2) Se vero che il personale della Filiale materana, pure dopo la convocazione espressa inoltrata con nota del 9/12/2013, si è sempre rifiutato di procedere al ricalcolo in contraddittorio, ripetendo che ciò era determinato dal fatto che era stato presentato il reclamo in agosto;
3) Se vero che, in particolare, nei giorni precedenti il Natale 2013, in occasione di una delle visite di presso la Filiale materana, quello che si è presentato come preposto di Controparte_1
Filiale ha invitato il medesimo a desistere sul presupposto che diversamente sarebbero stati revocati subito gli affidamenti”.
Emerge pacificamente dall'incarto processuale che la prova testimoniale non sia stata ammessa dal giudice di prime cure che ha ritenuto la causa idonea ad essere decisa sulla base della documentazione prodotta.
Come già in precedenza messo in risalto, nella comparsa depositata il 2.3.2021 nel presente giudizio di impugnazione, alle pagine 13-16, la società ed i sigg. e Controparte_2 Controparte_1
si sono limitati ad una generica ed astratta esposizione del pregiudizio arrecato Controparte_3 dalla segnalazione di “sofferenza” alla Centrale Rischi operata in loro danno dalla Controparte_5
, ma non hanno indicato quali documenti già prodotti in primo grado ovvero quali
[...]
diverse risultanze istruttorie raccolte dinanzi al Tribunale di Matera valgano a fornire prova della sussistenza effettiva e dell'entità del danno patrimoniale asseritamente sofferto dalla società
e del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico e di danno esistenziale, Controparte_2
asseritamente patito dai sigg. e . Controparte_1 Controparte_3
Gli appellanti incidentali, infatti, hanno insistito nel sostenere che il danno sia in re ipsa e che la liquidazione di esso possa avvenire in via equitativa ai sensi degli artt.2056 e 1226 c.c. ovvero attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, attraverso l'analisi dei bilanci societari prodotti in giudizio, accerti l'incidenza negativa della segnalazione alla Centrale Rischi sull'attività di impresa determinata dalla mancata disponibilità di denaro liquido.
Quanto al danno sofferto dalle persone fisiche, ingiustamente private anche della possibilità di
30 accedere al credito, ai fini della liquidazione gli appellanti incidentali hanno invocato l'ammissione di “tutti i mezzi istruttori addotti” (v. pag.16 della comparsa depositata il 2.3.2021).
Ribadito ancora una volta che per consolidata giurisprudenza di legittimità il danno in questione
(patrimoniale o non patrimoniale che sia) non può essere mai considerato in re ipsa ma va puntualmente dimostrato e che la liquidazione di esso in via equitativa ai sensi degli artt.2056 e
1226 c.c. implichi il preventivo positivo accertamento della sussistenza nell'an del pregiudizio lamentato, appare evidente come difetti del tutto la prova della esistenza e della misura dei danni come genericamente addotti dagli appellanti.
Innanzitutto, si evidenziano insuperabili profili di inammissibilità nell'articolazione del motivo di gravame incidentale.
Assumere nella comparsa di costituzione in appello di avere subito pregiudizio dalla segnalazione alla senza indicare quali documenti già prodotti in primo grado ovvero quali diverse Parte_4
risultanze istruttorie raccolte dinanzi al Tribunale di Matera valgano a fornire prova della sussistenza effettiva e dell'entità del danno equivale alla mancata osservanza dell'obbligo di specificazione del motivo di impugnazione imposto dall'art.342 c.p.c. Invero, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Quando l'appello si fonda su atti processuali l'appellante ha l'onere di indicarli in modo specifico.
Ed indicare in modo specifico vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, trascrivere il contenuto dei documenti oppure riassumerlo in modo esaustivo, indicare in quale fase processuale siano stati prodotti ed indicare con quale numero identificativo siano riportati nell'indice del fascicolo di parte (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019, in motivazione).
Non può, infatti, pretendersi che la Corte si faccia carico di effettuare, all'interno del materiale raccolto in primo grado, la ricerca di non meglio precisati documenti e/o risultanze istruttorie valorizzabili a fini di prova del danno e di dare in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Invero, una siffatta attività da parte della Corte obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte appellante si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione dei principi del
31 contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice dell'appello impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
Parimenti non risponde al dettato dell'art.342 c.p.c. la generica richiesta di ammissione di “tutti i mezzi istruttori addotti” in primo grado (v. pag.16 della comparsa depositata il 2.3.2021). Proprio in aderenza all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, la riproposizione in appello dei mezzi istruttori respinti in primo grado implica non solo la individuazione espressa di ciascun mezzo istruttorio, ma anche la trascrizione nell'atto di impugnazione dei capitoli di prova testimoniale o di interrogatorio formale, la indicazione con precisione delle generalità delle persone da escutere in veste di testimoni e la riproduzione completa dei contenuti delle ulteriori istanze istruttorie formulate dinanzi al primo giudice.
Ma vi è di più.
Quand'anche fossero ammesse le prove testimoniali come articolate in primo grado nella memoria ex art.183 co.6 n.2) c.p.c. depositata il 2.5.2017 e le circostanze di fatto ivi contemplate trovassero piena conferma all'esito dell'assunzione del mezzo istruttorio e quand'anche si valorizzassero a fini di riscontro probatorio le risultanze della contestazione/reclamo e del successivo scambio epistolare tra la società e la di cui danno contezza i Controparte_2 Controparte_5 documenti identificati con i numeri 6, 7, 8, 9, 10 e 11 nell'indice del fascicolo di parte opponente in primo grado, potrebbero al più ritenersi dimostrati la buona fede della società al Controparte_2
momento in cui ha sollevato la contestazione avverso la pretesa della e la colpa della CP_4 CP_4
stessa quale parte creditrice, ma risulterebbero comunque sprovvisti di prova sia l'esistenza dei lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il nesso di causalità tra la colpa ascritta alla ed i danni di cui gli appellanti incidentali pretendono il ristoro. Ciò in quanto nei capitoli di CP_4
prova testimoniale non sono articolate circostanze vertenti sull'esistenza ed entità dei pregiudizi subiti e neppure nei contenuti della documentazione sopra richiamata vi è traccia di rassicuranti riscontri probatori dei danni e del predetto nesso di causalità.
Neppure può accedersi alla richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, attraverso l'analisi dei bilanci societari prodotti in giudizio, accerti l'incidenza negativa della segnalazione alla Centrale Rischi sull'attività di impresa determinata dalla mancata disponibilità di denaro liquido.
Viene innanzitutto in rilievo la circostanza che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la
32 necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione. In altre parole, le parti non vantano nessun diritto – previsto da norma processuale e tutelato dalla Costituzione – a che il giudice accolga una richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio da esse avanzata.
La nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (v. Cass.Sez.
2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002). Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, nessuna espressa motivazione il giudice debba rendere ove decida di non avvalersi di siffatto potere, ben potendo l'eventuale diniego essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dallo stesso giudice.
Con ancora maggiore fermezza va significato che la consulenza tecnica d'ufficio può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richieda nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003
n.2887).
Nel caso di specie, gli appellanti incidentali pretenderebbero che il C.t.u., attraverso l'analisi dei bilanci della società Autochic S.r.l. prodotti in giudizio, accerti l'incidenza negativa della segnalazione alla Centrale Rischi sull'attività di impresa determinata dalla mancata disponibilità di denaro liquido. In pratica, gli appellanti incidentali, lungi dal fornire essi stessi la prova certa della sussistenza del danno patrimoniale “imprenditoriale” asseritamente sofferto dalla società correntista
(id est, lungi dal fornire la prova di un fatto costitutivo della domanda di risarcimento azionata), hanno sollecitato un accertamento peritale allo scopo di verificare se dai contenuti dei bilanci societari possano ricavarsi elementi di valutazione utilizzabili a dimostrazione della sussistenza del danno.
33 In altre parole, la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe evidenti ed inammissibili finalità esplorative con conseguente elusione dell'onere di allegazione e di prova incombente sulla parte processuale per la dimostrazione dei fatti posti a base della pretesa azionata.
Peraltro, ove anche dai bilanci societari in discorso emergessero, in ipotesi, riscontri di una effettiva flessione del volume di affari e dei profitti conseguiti dalla negli anni successivi a Controparte_2
quello a cui risale la segnalazione della società alla Centrale Rischi, tanto di per sé non varrebbe a comprovare che detta flessione – e quindi la mancata disponibilità di fondi sufficienti ad assicurare il regolare e redditizio esercizio della attività di impresa - sia causalmente riconducibile proprio ad una sopravvenuta mancata possibilità di accedere al credito bancario in ragione della segnalazione alla Centrale Rischi.
6.5 In conclusione, il motivo di impugnazione incidentale è infondato e va integralmente respinto.
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7.0 Con un ultimo motivo di impugnazione gli appellanti incidentali hanno lamentato la violazione dell'art.92 c.p.c. consumata dal Tribunale di Matera in sede di regolamentazione delle spese processuali, atteso che all'esito del giudizio di primo grado la pretesa creditoria azionata dalla era stata soltanto parzialmente accolta ed era stata accolta la Controparte_5
domanda degli opponenti-fideiussori di essere liberati dalla obbligazione di garanzia.
7.1 Premesso che la regolamentazione delle spese processuali va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado, e pertanto va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva, ritiene la Corte che la doglianza come formulata dagli appellanti incidentali non sia fondata.
È sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406;
Cass. 31 luglio 2006, n. 17457).
L'art.92 co.2 c.p.c. prevede che se vi è soccombenza reciproca il giudice possa compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. La nozione normativa di soccombenza reciproca, nel senso ipotizzato dalla norma appena richiamata, appare adeguata sia quando siano accolte o rigettate domande contrapposte che si siano venute a trovare in cumulo nello stesso processo fra le stesse parti, sia quando risulti accolta parzialmente l'unica domanda proposta, ove essa si sia articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. È solo da tener presente che la reciprocità della soccombenza, nel primo caso, concerne due distinti giudizi nel senso di
34 processi su due diverse domande introdotte l'una da una parte e l'altra dalla controparte e, negli altri casi, concerne un'unica domanda articolata in più capi.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure si è attenuto ai principi enunciati, sicché da un punto di vista giuridico non è ravvisabile nessuna violazione dell'art.92 co.2 c.p.c. nella decisione impugnata con il motivo in esame.
Quanto alla lamentata mancata decisione del Tribunale di Potenza sulla pretesa risarcitoria del danno da lite temeraria ex art.96 c.p.c. avanzata dagli opponenti nei confronti dell'istituto di credito, la doglianza non ha pregio. Nel caso di specie, la condanna per responsabilità ex art. 96, co.1, c.p.c. avrebbe presupposto l'integrale rigetto della domanda azionata dalla Controparte_5
Invece, il giudice di prime cure ha comunque accertato la sussistenza nell'an del
[...] credito vantato dall'istituto bancario, pur riducendone l'ammontare rispetto a quello riportato nel decreto ingiuntivo.
Inoltre, gli opponenti in primo grado non hanno dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (il danno a cui ha riguardo l'art.96 co.1 c.p.c. non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale subita dalla parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che la medesima parte abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa), né la ricorrenza in detto comportamento del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza – o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza – dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio.
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Conclusioni.
8.0 All'esito dello scrutinio del gravame principale e di quello incidentale occorre trarre le seguenti conclusioni.
L'appello incidentale proposto con comparsa depositata in data 2.3.2021 dai sigg. CP_1
e , entrambi in qualità di fideiussori ed il primo anche in qualità di
[...] Controparte_3 legale rappresentante p.t. della società “ , è infondato e va integralmente respinto. Controparte_2
Con riferimento all'appello principale proposto con atto di citazione notificato il 3.2.2021 dalla
(già , in qualità di mandataria di va Parte_1 Parte_2 Parte_3 senz'altro definitivamente accolto il secondo motivo di impugnazione e, per l'effetto, dichiarata la validità ed efficacia dei negozi di garanzia sottoscritti dai sigg.ri e Controparte_3 CP_1
, va annullato il capo della decisione del Tribunale di Matera contemplante la
[...]
dichiarazione di nullità dei contratti di fideiussione dai predetti stipulati con la CP_3 [...]
[...]
[...] . Controparte_10
Quanto al primo motivo di impugnazione principale, l'accoglimento delle censure mosse avverso le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio comporta che, al fine di accertare la misura corretta del saldo debitore del conto corrente n.67475,18, sia necessario fare luogo ad un supplemento di indagine peritale.
In particolare, occorre che il C.t.u. proceda a nuova determinazione del saldo debitore del conto corrente n.67475,18 secondo le direttive di cui all'ordinanza resa il 23.9.2017 dal Tribunale di
Matera, ma tenendo conto anche delle pattuizioni intercorse tra le parti e cristallizzate in tre documenti contenuti nel “fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo” ed identificati come: a) lettera-contratto di credito in data 9.1.2006; b) lettera-contratto di credito in data
27.10.2006; c) lettera-contratto di credito in data 10.3.2008.
Pertanto, la causa va rimessa sul ruolo all'esclusivo fine di determinare il saldo debitore del conto corrente n.67475,18 attraverso l'espletamento di un supplemento di accertamento peritale, tutto ciò in funzione della decisione definitiva da assumere sul primo motivo di appello incidentale.
La regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.410/2020 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 29.7.2020 e pubblicata in pari data, proposto da (già Parte_1 Pt_2
, in qualità di mandataria di in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Parte_3
con atto di citazione notificato il 3.2.2021 nei confronti della società in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., e dei sigg. e nonché Controparte_1 Controparte_3 sull'appello incidentale proposto dalla società in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., e dai sigg. e con comparsa di costituzione in Controparte_1 Controparte_3 giudizio depositata il 2.3.2021 nei confronti dell'appellante principale e della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t, lette le note scritte depositate dai Controparte_5
procuratori delle parti costituite in data 11.4.2025 e 22.4.2025, così provvede:
- ACCOGLIE il secondo motivo dell'appello principale proposto da (già Parte_1
, in qualità di mandataria di in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 3.2.2021 e per l'effetto, in riforma sullo specifico punto della sentenza n.410/2020 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 29.7.2020 e pubblicata in pari data, dichiara validi ed efficaci i negozi di garanzia sottoscritti dai sigg.ri e ed annulla il capo della Controparte_3 Controparte_1
decisione del Tribunale di Matera contemplante la dichiarazione di nullità dei contratti di
36 fideiussione dai predetti e stipulati con la Controparte_3 Controparte_1 [...]
; Controparte_5
- RIGETTA integralmente l'appello incidentale proposto dalla società in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., e dai sigg. e con Controparte_1 Controparte_3
comparsa di costituzione in giudizio depositata il 2.3.2021;
- Dispone con separata ordinanza per l'ulteriore prosieguo;
- Spese al definitivo.
Così deciso il 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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