Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1261
CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza di demolizione per impossibilità giuridica dell'oggetto ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/90

    Il Collegio ritiene che il sequestro penale non renda illegittima l'ordinanza di demolizione, ma solo temporaneamente inefficace. L'onere di richiedere il dissequestro spetta all'interessato per poter adempiere all'ordine.

  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il motivo è irrilevante e infondato. L'ordinanza di demolizione impugnata è definitiva per improcedibilità del ricorso precedente. Inoltre, la nuova ordinanza deriva da un diverso procedimento avviato a seguito di un parere negativo di compatibilità paesaggistica non impugnato.

  • Rigettato
    Violazione art. 38 L. 47/85 e principio di non contestazione

    Il motivo è infondato. L'onere della prova sulla consistenza e datazione delle opere incombe su chi chiede il condono. La parte ha presentato solo il modulo senza allegati e le circostanze cronologiche contrastano con l'istanza di compatibilità paesaggistica successiva.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e violazione legittimo affidamento

    Il motivo è infondato. Il parere contrario della Soprintendenza è congruo e non è stato impugnato. L'atto era dovuto e non necessitava di motivazione analitica. L'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse oltre al ripristino della legalità violata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1261
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1261
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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