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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente e Relatore
CARDELLICCHIO CIRO, Giudice
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6545/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di T'TI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Friuli-Venezia Giulia 3 - Sede Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 4933-7117 IVA-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100093339109000 IVA-ALTRO 2003 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Friuli-Venezia Giulia 3 - Sede Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110156310301000 DOGANE DAZI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di T'TI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130121908246000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140029484425000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150021236318000 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - CO - Napoli Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160080005324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140073674583000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150039032874000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21164/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. D'IO NO, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate CO, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Napoli, l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Dogane di Gorizia, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, il Comune di
T'TI e la Regione Campania avverso iscrizione ipotecaria n. 4933/7118– Registro Generale n.
45894 – registro Particolare n. 6538- e delle sottese cartelle. 1) N. 071/2010/00933391/09/000; 2) N.
071/2011/01563103/01/000; 3) N. 071/2013/01219082/46/000; 4) N. 071/2014/00294844/25/000; 5) N.
071/2015/00212363/18/000; 6) N. 071/2016/00800053/24; 7) N. 071/2014/00736745/83/000; 8) N.
071/2015/00390328/74/000 .
Specificava che solo il 3.02.2025, a seguito di ispezione presso l'Agenzia del Territorio di Napoli, era venuto a conoscenza che la Agenzia Delle Entrate - CO in data 12.10.2018 aveva effettuato iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà siti nel Comune di T'TI (NA) e, riportati con i seguenti dati catastali Foglio n.
3 - Partic. N. 477 - sub. N.
7 - Cat. A/2 Foglio n.
3 - Partic. N. 477 - sub. N.
6 - Cat. A/2 Foglio n.
3 - Partic. N. 477 - sub. N.
2 - Cat. C/3. Precisava, inoltre, che l'ADER con pec del
07.03.2025, nel dare risposta ad una specifica richiesta, aveva comunicato le cartelle esattoriali poste a fondamento della ipoteca impugnata.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva:- mancata comunicazione preventiva;
- omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato;
-prescrizione/decadenza del credito tributario;
credito, comunque, prescritto anche alla data di notifica si sia perfezionata nella data indicata dall'ADER.
Chiedeva declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata e la condanna dell' Agenzia delle
Entrate – CO al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore costituito.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gorizia replicava con proprie controdeduzioni specificando che in data 29/09/2005 aveva notificato al ricorrente l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica Prot. 22590 del 28/09/2005 emesso per il recupero dell'importo complessivo di € 593.069,92 a titolo di dazio agricolo, dazio, IVA all'importazione ed interessi di mora.
L'avviso di accertamento risultava opposto dinanzi alla C.T.P. di Gorizia ed il ricorso respinto con sentenza n.88/2/06; quest'ultima impugnata dinanzi alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia aveva visto il ricorrente nuovamente soccombente, sentenza n.99/11/10. Sentenza passata in giudicato in data
18/12/2010. Specificava che, in considerazione del mancato pagamento spontaneo, l'avviso di accertamento era stato iscritto a ruolo con la partita 2005Z27C00064 per l'importo di € 598.678,37; a garanzia del credito erariale, in data 06/06/2006 Società_1 S.p.a. aveva iscritto ipoteca legale sui beni immobili di proprietà del ricorrente siti nel Comune di T'TI. Successivamente in data
25/05/2011 notificava a mezzo posta l'invito a pagamento emesso dalla Dogana di Gorizia per il recupero dell'importo di € 11.973,00 complessivamente dovuto a titolo di spese di lite in seguito alle sentenze della
Commissione Tributaria di I e II grado passata in giudicato. In mancanza di pagamento spontaneo,
l'invito a pagamento era stato iscritto a ruolo. In data 15/10/2018, sui beni immobili di proprietà del ricorrente, già oggetto della sopra citata ipoteca legale, l'ADER iscriveva ulteriore ipoteca n.4933/7118 a garanzia di altri crediti vantati dall'Erario e da Enti Locali, tra cui il credito di € 11.973,00 vantato dalla
Dogana di Gorizia a titolo di spese di lite. Ritenendo i motivi di ricorso infondati chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'iscrizione ipotecaria e le cartelle esattoriali impugnate. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, preliminarmente dichiarava e documentava la corretta notificata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 01.06.2018 e la notificazione di tutte le cartelle richiamate nell'atto impugnato;
provava, inoltre, la corretta notifica, in data 10.07.2023, dell'intimazione di pagamento n. 07120229018407058000, contenente tutte le cartelle opposte, eseguita a mezzo posta a mani dal debitore che aveva sottoscritto la relata. Riteneva, pertanto, decaduto parte ricorrente dalla possibilità di contestare eccezioni attinenti le cartelle, le somme iscritte a ruolo nonché la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla data del 10.07.2023. Eccepiva
l'inammissibilità del ricorso per tardività stante non solo la corretta notifica delle cartelle ma anche la presenza di atti successivi mai impugnati ( intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi ecc….) e interruttivi della prescrizione. Allegava documentazione. Precisava, pertanto, che alcun termine di prescrizione poteva dirsi maturato, anche in considerazione della sospensione del termine prescrizionale previsto dalla disciplina emergenziale a causa dell'Emergenza COVID-19. Concludeva per il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata oltre che tardiva, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, precisava che solo le cartelle di pagamento nn. 07120100093339109 e 07120150021236318, relative rispettivamente ad Irpef – anno d'imposta 2003 e 2011, attenevano alla propria competenza ed, in ogni caso i motivi addotti a sostegno del ricorso, in relazione alla regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, erano riferibili esclusivamente all'attività dell'Agente della CO regolarmente chiamata in causa. Concludeva per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Gorizia, ritualmente costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso notificatogli.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative e comunicava di rinunciare al ricorso nei confronti della sola Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, e, quindi di estromettere quest'ultima dal giudizio stesso. L'ufficio in data 17.10.2025 depositava accettazione della rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 28.11.2025 la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In virtù della documentazione tempestivamente prodotta dall'Agenzia delle Entrate CO risulta la notificazione delle cartelle di pagamento, prodromiche all'atto opposto e riportate alcune nei successivi atti di intimazioni, di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di pignoramento presso terzi e da ultimo, tutte le cartelle impugnate, nell'intimazione di pagamento n. 07120229018407058000. La notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229018407058000, si ripete contenente tutte le cartelle opposte, risulta eseguita correttamente a mezzo posta raccomandata n. 69608434536-1 in data 10.07.2023 con plico ricevuto direttamente a mani dal debitore che ha sottoscritto la relata. Atto non opposto, pertanto, divenuto definitivo e di conseguenza parte ricorrente è decaduto dalla possibilità di contestare eccezioni attinenti le cartelle, le somme iscritte a ruolo nonché la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla data del 10.07.2023.
Ne consegue che ogni motivo di impugnativa dei pregressi atti è da considerare tardivo ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 546/92. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20476/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione. Se un contribuente non impugna un avviso di intimazione entro i termini di legge, la pretesa tributaria in esso contenuta si “cristallizza”, diventando definitiva. Di conseguenza, il contribuente non potrà più eccepire in un momento successivo la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale avviso. La Corte equipara l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza dal diritto di difesa. Ciò determina la definitività ed inattaccabilità della pretesa del Fisco.
Giova precisare che dal 10.07.2023, epoca di notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120229018407058000, alla data del 3.02.2025 in cui il ricorrente è venuto a conoscenza che l'
Agenzia Delle Entrate - CO aveva effettuato l'iscrizione ipotecaria opposta, non è maturato alcun termine di prescrizione relativamente alle imposte pretese.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni altro motivo di opposizione. La liquidazione delle spese segue il criterio generale della soccombenza, e viene operata come da dispositivo.
La rinuncia della parte ricorrente al ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, che ha accettato, determina l'estinzione del giudizio nei confronti del suddetto Ufficio e, come dallo stesso richiesto, la compensazione delle spese.
Discende da tutto quanto innanzi osservato che il ricorso risulta inammissibile o comunque infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore delle resistenti costituite. Onde correttamente il seguente dispositivo: “La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, spese compensate. Rigetta nel resto. Condanna la parte ricorrente al rimborso in favore di ciascuna parte resistente costituita delle spese processuali liquidate in euro cinquemila,00, oltre accessori di legge se spettanti. Solo per l'Agenzia delle Entrate CO con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.” Purtroppo per un errore materiale commesso in udienza è stata data lettura del diverso dispositivo in calce trascritto e non più modificabile, salvo eventualmente a procedere con il procedimento di correzione dell'errore materiale, in contraddittorio con le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'iscrizione ipotecaria, rigetta nel resto .
Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente e Relatore
CARDELLICCHIO CIRO, Giudice
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6545/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di T'TI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Friuli-Venezia Giulia 3 - Sede Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 4933-7117 IVA-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100093339109000 IVA-ALTRO 2003 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Friuli-Venezia Giulia 3 - Sede Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110156310301000 DOGANE DAZI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di T'TI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130121908246000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140029484425000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150021236318000 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - CO - Napoli Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160080005324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140073674583000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150039032874000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21164/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. D'IO NO, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate CO, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Napoli, l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Dogane di Gorizia, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, il Comune di
T'TI e la Regione Campania avverso iscrizione ipotecaria n. 4933/7118– Registro Generale n.
45894 – registro Particolare n. 6538- e delle sottese cartelle. 1) N. 071/2010/00933391/09/000; 2) N.
071/2011/01563103/01/000; 3) N. 071/2013/01219082/46/000; 4) N. 071/2014/00294844/25/000; 5) N.
071/2015/00212363/18/000; 6) N. 071/2016/00800053/24; 7) N. 071/2014/00736745/83/000; 8) N.
071/2015/00390328/74/000 .
Specificava che solo il 3.02.2025, a seguito di ispezione presso l'Agenzia del Territorio di Napoli, era venuto a conoscenza che la Agenzia Delle Entrate - CO in data 12.10.2018 aveva effettuato iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà siti nel Comune di T'TI (NA) e, riportati con i seguenti dati catastali Foglio n.
3 - Partic. N. 477 - sub. N.
7 - Cat. A/2 Foglio n.
3 - Partic. N. 477 - sub. N.
6 - Cat. A/2 Foglio n.
3 - Partic. N. 477 - sub. N.
2 - Cat. C/3. Precisava, inoltre, che l'ADER con pec del
07.03.2025, nel dare risposta ad una specifica richiesta, aveva comunicato le cartelle esattoriali poste a fondamento della ipoteca impugnata.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva:- mancata comunicazione preventiva;
- omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato;
-prescrizione/decadenza del credito tributario;
credito, comunque, prescritto anche alla data di notifica si sia perfezionata nella data indicata dall'ADER.
Chiedeva declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata e la condanna dell' Agenzia delle
Entrate – CO al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore costituito.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gorizia replicava con proprie controdeduzioni specificando che in data 29/09/2005 aveva notificato al ricorrente l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica Prot. 22590 del 28/09/2005 emesso per il recupero dell'importo complessivo di € 593.069,92 a titolo di dazio agricolo, dazio, IVA all'importazione ed interessi di mora.
L'avviso di accertamento risultava opposto dinanzi alla C.T.P. di Gorizia ed il ricorso respinto con sentenza n.88/2/06; quest'ultima impugnata dinanzi alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia aveva visto il ricorrente nuovamente soccombente, sentenza n.99/11/10. Sentenza passata in giudicato in data
18/12/2010. Specificava che, in considerazione del mancato pagamento spontaneo, l'avviso di accertamento era stato iscritto a ruolo con la partita 2005Z27C00064 per l'importo di € 598.678,37; a garanzia del credito erariale, in data 06/06/2006 Società_1 S.p.a. aveva iscritto ipoteca legale sui beni immobili di proprietà del ricorrente siti nel Comune di T'TI. Successivamente in data
25/05/2011 notificava a mezzo posta l'invito a pagamento emesso dalla Dogana di Gorizia per il recupero dell'importo di € 11.973,00 complessivamente dovuto a titolo di spese di lite in seguito alle sentenze della
Commissione Tributaria di I e II grado passata in giudicato. In mancanza di pagamento spontaneo,
l'invito a pagamento era stato iscritto a ruolo. In data 15/10/2018, sui beni immobili di proprietà del ricorrente, già oggetto della sopra citata ipoteca legale, l'ADER iscriveva ulteriore ipoteca n.4933/7118 a garanzia di altri crediti vantati dall'Erario e da Enti Locali, tra cui il credito di € 11.973,00 vantato dalla
Dogana di Gorizia a titolo di spese di lite. Ritenendo i motivi di ricorso infondati chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'iscrizione ipotecaria e le cartelle esattoriali impugnate. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO, preliminarmente dichiarava e documentava la corretta notificata della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 01.06.2018 e la notificazione di tutte le cartelle richiamate nell'atto impugnato;
provava, inoltre, la corretta notifica, in data 10.07.2023, dell'intimazione di pagamento n. 07120229018407058000, contenente tutte le cartelle opposte, eseguita a mezzo posta a mani dal debitore che aveva sottoscritto la relata. Riteneva, pertanto, decaduto parte ricorrente dalla possibilità di contestare eccezioni attinenti le cartelle, le somme iscritte a ruolo nonché la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla data del 10.07.2023. Eccepiva
l'inammissibilità del ricorso per tardività stante non solo la corretta notifica delle cartelle ma anche la presenza di atti successivi mai impugnati ( intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi ecc….) e interruttivi della prescrizione. Allegava documentazione. Precisava, pertanto, che alcun termine di prescrizione poteva dirsi maturato, anche in considerazione della sospensione del termine prescrizionale previsto dalla disciplina emergenziale a causa dell'Emergenza COVID-19. Concludeva per il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata oltre che tardiva, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, precisava che solo le cartelle di pagamento nn. 07120100093339109 e 07120150021236318, relative rispettivamente ad Irpef – anno d'imposta 2003 e 2011, attenevano alla propria competenza ed, in ogni caso i motivi addotti a sostegno del ricorso, in relazione alla regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, erano riferibili esclusivamente all'attività dell'Agente della CO regolarmente chiamata in causa. Concludeva per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Gorizia, ritualmente costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso notificatogli.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative e comunicava di rinunciare al ricorso nei confronti della sola Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, e, quindi di estromettere quest'ultima dal giudizio stesso. L'ufficio in data 17.10.2025 depositava accettazione della rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 28.11.2025 la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In virtù della documentazione tempestivamente prodotta dall'Agenzia delle Entrate CO risulta la notificazione delle cartelle di pagamento, prodromiche all'atto opposto e riportate alcune nei successivi atti di intimazioni, di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di pignoramento presso terzi e da ultimo, tutte le cartelle impugnate, nell'intimazione di pagamento n. 07120229018407058000. La notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229018407058000, si ripete contenente tutte le cartelle opposte, risulta eseguita correttamente a mezzo posta raccomandata n. 69608434536-1 in data 10.07.2023 con plico ricevuto direttamente a mani dal debitore che ha sottoscritto la relata. Atto non opposto, pertanto, divenuto definitivo e di conseguenza parte ricorrente è decaduto dalla possibilità di contestare eccezioni attinenti le cartelle, le somme iscritte a ruolo nonché la prescrizione eventualmente maturata anteriormente alla data del 10.07.2023.
Ne consegue che ogni motivo di impugnativa dei pregressi atti è da considerare tardivo ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 546/92. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20476/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione. Se un contribuente non impugna un avviso di intimazione entro i termini di legge, la pretesa tributaria in esso contenuta si “cristallizza”, diventando definitiva. Di conseguenza, il contribuente non potrà più eccepire in un momento successivo la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale avviso. La Corte equipara l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza dal diritto di difesa. Ciò determina la definitività ed inattaccabilità della pretesa del Fisco.
Giova precisare che dal 10.07.2023, epoca di notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120229018407058000, alla data del 3.02.2025 in cui il ricorrente è venuto a conoscenza che l'
Agenzia Delle Entrate - CO aveva effettuato l'iscrizione ipotecaria opposta, non è maturato alcun termine di prescrizione relativamente alle imposte pretese.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni altro motivo di opposizione. La liquidazione delle spese segue il criterio generale della soccombenza, e viene operata come da dispositivo.
La rinuncia della parte ricorrente al ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, che ha accettato, determina l'estinzione del giudizio nei confronti del suddetto Ufficio e, come dallo stesso richiesto, la compensazione delle spese.
Discende da tutto quanto innanzi osservato che il ricorso risulta inammissibile o comunque infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore delle resistenti costituite. Onde correttamente il seguente dispositivo: “La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia, spese compensate. Rigetta nel resto. Condanna la parte ricorrente al rimborso in favore di ciascuna parte resistente costituita delle spese processuali liquidate in euro cinquemila,00, oltre accessori di legge se spettanti. Solo per l'Agenzia delle Entrate CO con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.” Purtroppo per un errore materiale commesso in udienza è stata data lettura del diverso dispositivo in calce trascritto e non più modificabile, salvo eventualmente a procedere con il procedimento di correzione dell'errore materiale, in contraddittorio con le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'iscrizione ipotecaria, rigetta nel resto .
Spese compensate