Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Tribunale Confermato Avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4311/2018 e discussa all'udienza del 26.06.2025,
promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli
Avv.ti Margherita Baldari e Raffaella Saponaro, Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Publio Controparte_1
Valerio e Alessio Sacchetti, Resistente
Oggetto: Rimborso indennità di locomozione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.08.2018 parte ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stato assunto dalla società convenuta con decorrenza dall' 1/07/2015 con la qualifica di operaio addetto alle pulizie, III livello - esponeva di aver espletato le proprie mansioni presso la Guardia di Finanza Reparto TLA Puglia e Molise di Ostuni, di Fasano
e di Torre NN per un totale di 19 ore settimanali distribuite su 5 giorni recandosi presso gli indicati siti (2 giorni a Torre NN fino alla soppressione della sede
-
avvenuta in data 16.09.2016 e 3 giorni a Fasano) e a proprie spese utilizzando il proprio mezzo (autovettura familiare intestata alla moglie Volkswagen Passat 2.0 TDI targata
EK690PH) percorrendo in medi 140 Km settimanali per 50 settimane all'anno per un totale di 7000 km annui circa.
Rappresentava di essersi visto riconosciuto in busta paga per gli anni 2015, 2016 e 2017
l'importo di Euro 250,00 a titolo di rimborso carburante ma che, a partire dal mese di novembre 2017, tale importo veniva ingiustificatamente non più corrisposto e che, a seguito di varie richieste di accredito della diaria per i mesi novembre e dicembre 2017
e gennaio 2018, veniva esclusivamente ed arbitrariamente riconosciuto un importo pari ad Euro 130,00 (piuttosto per che pari ad Euro 250,00) per i mesi di febbraio e marzo
2018 ed Euro 10,00 per il mese di aprile 2018.
[...] al pagamento di Euro 8.54,59 quale differenza derivante dal suddetto adeguamento oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la parte resistente che contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto in quanto infondato e non provato
Istruita la causa all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il
Giudice Onorario, su delega della dott.ssa Forastiere, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso merita di essere accolto.
Preliminarmente occorre evidenziarsi che non è in contestazione né l'applicabilità del
CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi né il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per raggiungere le sedi di lavoro di Fasano e Torre NN
Tali luoghi, costituiscono, infatti, insieme alla sede di Ostuni, quelli in cui, per contratto, deve essere svolta la prestazione lavorativa e il diritto del ricorrente trova fondamento e giustificazione nel disposto di cui all'art. 30 dell'indicato CCNL " le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera
- comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti."
Si tratta di spese che attengono quindi, all'ordinario espletamento della prestazione lavorativa e ricomprendono anche quelle che "derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali" che, nella specie, sono proprio le sedi indicate nel contratto.
Per contra la norma specifica che "Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio". Partendo dal presupposto che la norma appare condivisibile in quanto è pacifico che il lavoratore debba sopportare le spese per il trasferimento dalla propria abitazione al posto di lavoro, è opportuno sottolineare che, laddove la sede "usuale" del posto di lavoro può essere fatta coincidere con Ostuni che è, appunto, il comune di residenza del ricorrente, Torre NN e Fasano si pongono come sedi ulteriori e diverse per le quali, già contrattualmente, era stato stabilito, e versato in busta paga, un rimborso a titolo di rimborso carburante, seppur solo per un limitato periodo.
Occorre valutare, pertanto, anche alla luce delle risultanze istruttorie, se effettivamente il ricorrente abbia percorso gli indicati Km per raggiungere le altre sedi di lavoro diverse dal luogo di sua residenza e se quanto inizialmente pattuito e versato dal [...]
Controparte_1 fosse proporzionato alle spese sostenute dal ricorrente non potendosi affermare che la congruità dell'importo andrebbe desunto dall' "atteggiamento concludente del ricorrente" il quale, medio tempore, avrebbe accettato le somme come calcolate del datore di lavoro, somme poi peraltro non più corrisposte.
All'udienza del 25.02.2021 il Sig. Tes_1, appuntato presso la Compagnia Guardia di
Finanza di Fasano, escusso come teste, dopo aver confermato che il Sig. Pt 2 volgeva attività lavorativa presso la GdF di Fasano e la sezione distaccata di Torre NN, affermava che "(...) il Sig. Pt 2 eniva presso la sede distaccata di Torre NN e presso la Compagnia di Fasano con la propria vettura Passat di colore grigio scuro, preciso che il Sig. Pt 2 utilizzava detta vettura in modo continuativo a proprie spese, poiché di tanto mi portava a conoscenza lo stesso...e che il Sig. Pt_2 non era provvisto di mezzo aziendale (...); preciso che Pt 2 mi riferiva mi riferiva di non percepire alcuna indennità".
L'altro teste, ES ne_2 luogotenente presso la GdF di Fasano, dopo aver anch'egli confermato lo svolgimento da parte del Pt 2 presso la sede, precisava che
"vedevo l'autovettura parcheggiata all'esterno della Caserma che il ricorrente utilizzava per venire a lavoro / Passat Volkswagen Tg con la lettera iniziale f)".
Dall' istruttoria è emerso, pertanto, che il Sig. Pt 2 si è recato costantemente nelle sedi distaccate di Torre NN (fino alla soppressione della stessa) e di Fasano.
Ciò detto, per quantificare il quantum del credito, è stata disposta CTU al fine di determinare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL Imprese esercenti servizi di pulizie, quale sia l'importo dovuto dal ricorrente a titolo di indennità di locomozione a far data dall'11/07/2015 fino a marzo 2018 da calcolarsi secondo le tabelle nazionali dei costi km di esercizio di autovetture e motocicli elaborate da ACI,
tenuto conto delle autovetture utilizzate dal ricorrente (Volkswagen passat 200 TDI targa ED690PH a gasolio), delle distanze intercorrenti tra i luoghi di interesse, del numero dei km percorsi decurtato quanto già corrisposto dal resistente a tale titolo
(7.270,00 €) nonché di spiegare, qualora il CTU rinvenisse nelle tabelle ACI, una sottotabella da applicare (cfr. calcolo depositato in atti di parte resistente), le ragioni per cui applica l'una o l'altra sotto tabella. ha argomentato che "Per individuare laEbbene, il CTU nominato, Dott.ssa Persona_1
cifra corretta ci vengono in aiuto le Tabelle ACI che sono pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ALna ogni anno intorno al mese di novembre per l'anno successivo. All'interno delle tabelle si stima il costo km di ogni veicolo che viene identificato in base alla serie, al modello e al marchio. Occorre quindi avere le seguenti informazioni:
1. il tipo di veicolo, se si tratta di un'auto o di una moto;
2. il modello e la serie del veicolo;
3. il tipo di alimentazione (benzina, diesel, ibrida, ecc.)
Una volta trovato il modello dell'auto utilizzata dal dipendente occorre moltiplicare il costo per i chilometri dichiarati dal dipendente per avere un'indicazione del rimborso che dovrà comparire in busta paga.
Nel caso in esame, per identificare il giusto importo del rimborso chilometrico occorre considerare che nella carta di circolazione presente in atti, risulta che l'auto utilizzata dal ricorrente sia una PASSAT TDI 2.0 EURO 5 e al punto P2 è indicata la potenza massima dell'auto in Kw pari a 103, che può essere convertita in cavalli vapore moltiplicandola per il coefficiente 1,35962. Pertanto, il modello da prendere in considerazione, per determinare esattamente il rimborso chilometrico, è il modello
PASSAT TDI 2.0 140CV (103*1.35962) EURO 5."
IL CTU continua nella sua relazione spiegando che, una volta rilevato l'importo del rimborso chilometrico, lo stesso dovrà essere moltiplicato per i Km percorsi dal dipendente e giunge a formulare 2 ipotesi sulla scorta dei Km percorsi e dichiarati secondo la stima del ricorrente e secondo la stima del resistente:
nel ricorso introduttivo si evidenzia che: "da marzo ad agosto 2015, assumendo quale data d'inizio del rapporto di lavoro 01/07/15, il rimborso chilometrico mensile dovuto è pari a 792 KM" così anche per i periodi dall'agosto 2015 all'agosto 2016, mentre "da settembre 2016 a febbraio 2017, considerata la soppressione della sede di Torre NN
a far data dal 16/09/16, il rimborso chilometrico mensile dovuto è 672 KM".
2. nella memoria difensiva si evidenzia che: "fino alla data del 16/09/2016, per andare da Ostuni alle sedi secondarie di Torre NN e Fasano percorreva la media di 874,4
Km al mese. Successivamente alla soppressione della sede di Torre NN e fino alla data del 31/03/2018, per andare da Ostuni presso la sola sede di Fasano ha percorso la media di 564 Km al mese".
Ha pertanto quantificato, sulla base delle 2 ipotesi prospettate, il quantum debeatur come segue:
" Ipotesi 1 calcolo in relazione ai km dichiarati nel ricorso introduttivo del lavoratore:
In base alla tabella n. 1 al dipendente sig. Pt_2 spetterebbe l'importo complessivo di €
7.609,69 di cui € 7.048,16 come differenza tra i rimborsi chilometrici calcolati utilizzando le tabelle ACI e l'importo pagato, rivalutato al dicembre 2023 (ultimo coefficiente a disposizione su sito ISTAT) ed € 561,53 per interessi legali sino al 28 febbraio 2024.
• Ipotesi 2 calcolo in relazione ai km dichiarati nella memoria difensiva del datore di lavoro: In base alla tabella n. 2 al dipendente sig. Pt 2 spetterebbe l'importo complessivo di € 7.218,49 di cui € 6.683,47 come differenza tra i rimborsi chilometrici calcolati utilizzando le tabelle ACI e l'importo pagato, rivalutato al dicembre 2023
(ultimo coefficiente a disposizione su sito ISTAT) ed € 535,02 per interessi legali sino al
28 febbraio 2024."
L'odierno giudicante ritiene di aderire alla seconda ipotesi formulata dal CTU sulla base dei km non contestati da parte del resistente e risultanti dall'applicazione dalle Tabelle
ACI che sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna ogni anno intorno al mese di novembre per l'anno successivo escludendo dall'analisi la tabella proposta in atti da parte resistente come espressamente spiegato dal CTU a pag. 6 e 7 della consulenza laddove si legge: "Nel fascicolo di parte resistente il documento utilizzato come "tabella ACI" di fatto non lo è. È stato erroneamente utilizzato un foglio di calcolo messo a disposizione dall'ACI per determinare il "costo di esercizio del veicolo", intenso come l'insieme delle spese che l'automobilista sostiene per l'uso del veicolo, più le quote di ammortamento (quota capitale e quota interessi) del capitale necessario all'acquisto del veicolo, ammortizzato in un determinato periodo d'uso espresso in Km (vita tecnica).
Il complesso delle spese d'uso più le quote d'ammortamento, riferito ad alcuni valori convenzionali standard di percorrenza media annua, fornisce l'ammontare complessivo del costo di esercizio di un veicolo espresso in "euro per Km" Tale foglio di calcolo serve in definitiva per definire la deducibilità del costo "rimborsato al dipendente". La normativa infatti stabilisce che le spese di trasporto relative ad autoveicoli di proprietà del lavoratore sono deducibili per un importo non superiore al costo di percorrenza, determinato facendo riferimento alle medie dei costi delle suddette autovetture, calcolate dall'Automobile Club AL (ACI) e pubblicate sul sito www.aci.it.
Per il calcolo dei costi chilometrici, questi ultimi includono tutti i costi relativi all'utilizzo dell'autovettura, quindi quelli proporzionali al chilometraggio (es. carburante, pneumatici riparazione e manutenzione) e quelli fissi (es. tassa automobilistica, assicurazione R.C. Auto)."
Sulla scorta delle motivate argomentazioni esposte nell'elaborato peritale che appare non suscettibile di censure per tutte le anzidette ragioni il ricorso deve essere accolto e la resistente Controparte_1 condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 7.218,49.
Infine, le spese di lite meritano di essere riconosciute in applicazione del valore del giudizio, dei parametri di cui al DM n. 55/2014 con applicazione dei minimi anche in ragione della complessità del giudizio e meritano di essere compensate nella misura della metà in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nell'atto introduttivo e quella effettivamente riconosciuta allo stesso in ragione della CTU
ammessa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Parte_3 nei confronti di CP_2, così provvede;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del lavoratore Parte_3 al pagamento della somma complessiva di € 7.218,49.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate nella somma di €. 2.695,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge con distrazione in solido in favore degli avvocati Baldari e Saponaro;
- spese di CTU poste in via definitiva a carico della parte resistente.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 26.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola