TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per separazione personale iscritta al N. 7322 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Angelica Lucato) ricorrente contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
(Avv. Ketty Gaiotto) resistente e con l'intervento del
- PUBBLICO MINISTERO, intervenuto per legge
In punto: separazione personale
Conclusioni per le parti congiuntamente presentate
1. Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi tra i signori e Parte_1
stabilendo che il signor sia tenuto, sino al mese di maggio Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 2025, al versamento in favore della OR a titolo di contributo nel di lei Pt_1 mantenimento, della somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base all'Istat.
2. Spese di lite compensate.
Le anzidette parti dichiarano altresì con il presente atto di rinunciare ai termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito del decorso del termine di legge, previo passaggio in giudicato della pronuncianda sentenza di separazione personale dei coniugi, i signori , nata a [...]à di Piave (VE) Parte_1 il 12 febbraio 1968 residente a [...] int. 7 (cod. fisc.
), rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Lucato (cod. fisc. C.F._2
posta elettronica certificata e C.F._3 Email_1 con domicilio eletto presso il suo studio in Jesolo (VE) via Tritone 1, giusta mandato redatto su foglio separato in calce al presente atto,
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
(cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ketty Gaiotto (cod. fisc. C.F._1
, posta elettronica certificata , e con C.F._4 Email_2 domicilio eletto presso il suo studio in San Donà di Piave (VE) via Don Bosco 15, giusta mandato redatto su foglio separato in calce al presente atto, dichiarano espressamente, sottoscrivendo personalmente il presente atto, (come da copia che si dimette sub A), che non intendono riconciliarsi, fanno istanza a che il Tribunale di Venezia voglia disporre la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, fissando il relativo termine, e, svolti gli incombenti e le formalità previste della legge, e chiedono congiuntamente che, sussistendone i presupposti, il Tribunale adito dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto a Eraclea il 29 ottobre 1994 (trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Eraclea al n. 46, parte II, serie A, anno 1994), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni
1. il signor versa alla moglie OR , quale corresponsione di Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile una tantum, come prevista dall'art. 5, comma 8, della legge 898/1970 (e successive modifiche ed integrazioni) la somma omnicomprensiva di € 42.500,00
(quarantaduemilacinquecento/00) chiedendo che l'adito Tribunale la valuti equa in relazione ai presupposti di legge;
2. con il ricevimento della somma anzidetta la OR , dichiara di aver definito Parte_1 ogni rapporto economico-patrimoniale con il marito e di non aver Controparte_1 conseguentemente più nulla a pretendere, a nessun titolo, in dipendenza dell'intercorso rapporto matrimoniale;
3. Spese di lite compensate”. per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/10/1994 in Eraclea (VE); atto trascritto presso il
Comune di Eraclea (VE) nr. 46 parte 2 serie A.
Dall'unione coniugale è nata in data [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente come da comune prospettazione delle parti.
A seguito di un progressivo deteriorarsi dei rapporti interpersonali, la sig.ra ha Pt_1 proposto ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- a titolo di mantenimento personale della ricorrente stabilire che il Signor verserà alla moglie ricorrente l'importo mensile Controparte_1 non inferiore ad Euro 1.500,00 o a quello che sarà ritenuto di giustizia, all'esito del giudizio;
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base ad indici ISTAT;
- fissare un termine non inferiore a giorni 30 dalla comparizione personale dei coniugi, per consentire alla ricorrente di asportare i propri beni personali dalla casa coniugale;
- a seguito dell'esatta determinazione dell'assegno di mantenimento, stabilire di comune accordo tra i coniugi, un termine congruo che consenta alla ricorrente di trovare idonea soluzione abitativa”.
Il sig. si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale e chiedendo assegnarsi alla RA “un termine non superiore a Parte_1 giorni 30 dalla celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per rilasciare la casa familiare sita in Jesolo (Ve), Via Pio X 24, asportando dalla stessa tutti i propri beni ed effetti pagina 3 di 5 personali”, nulla prevedersi quanto all'assegnazione della casa familiare né ad oneri di mantenimento della figlia e della moglie a proprio carico.
In esito all'udienza fissata per la comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c. e fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 473bis. 28 c.p.c.
In vista dell'udienza cosi fissata le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione, come sopra riportate e formulato domanda di prosecuzione del giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione in data 10.7.2025 ed acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
***
Sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale tra le parti posto che entrambi i coniugi hanno confermato l'impossibilità di prosecuzione del rapporto coniugale.
Possono trovare integrale accoglimento ed essere recepite in questa sede le condizioni concordate dalle parti quanto alla corresponsione in favore della sig. ra , da parte del Pt_1 sig. , della somma mensile a titolo di assegno di mantenimento pari a € 300, 00 oltre CP_1 rivalutazione annuale ai sensi ISTAT sino al mese di maggio 2025.
L'ulteriore domanda di prosecuzione del giudizio al fine di addivenire a pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in sede di note conclusive (art. 473bis.49 c.p.c.).
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in data 29/10/1994 in Eraclea (VE); atto trascritto presso il Comune di
Eraclea (VE) nr. 46 parte 2 serie A alle condizioni di cui in epigrafe da ritenersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara inammissibile perché tardivamente presentata la domanda di prosecuzione del giudizio per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, in data 17.07.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
pagina 4 di 5 Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice est. Federica Benvenuti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per separazione personale iscritta al N. 7322 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Angelica Lucato) ricorrente contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
(Avv. Ketty Gaiotto) resistente e con l'intervento del
- PUBBLICO MINISTERO, intervenuto per legge
In punto: separazione personale
Conclusioni per le parti congiuntamente presentate
1. Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi tra i signori e Parte_1
stabilendo che il signor sia tenuto, sino al mese di maggio Controparte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 2025, al versamento in favore della OR a titolo di contributo nel di lei Pt_1 mantenimento, della somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base all'Istat.
2. Spese di lite compensate.
Le anzidette parti dichiarano altresì con il presente atto di rinunciare ai termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito del decorso del termine di legge, previo passaggio in giudicato della pronuncianda sentenza di separazione personale dei coniugi, i signori , nata a [...]à di Piave (VE) Parte_1 il 12 febbraio 1968 residente a [...] int. 7 (cod. fisc.
), rappresentata e difesa dall'avv. Angelica Lucato (cod. fisc. C.F._2
posta elettronica certificata e C.F._3 Email_1 con domicilio eletto presso il suo studio in Jesolo (VE) via Tritone 1, giusta mandato redatto su foglio separato in calce al presente atto,
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
(cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ketty Gaiotto (cod. fisc. C.F._1
, posta elettronica certificata , e con C.F._4 Email_2 domicilio eletto presso il suo studio in San Donà di Piave (VE) via Don Bosco 15, giusta mandato redatto su foglio separato in calce al presente atto, dichiarano espressamente, sottoscrivendo personalmente il presente atto, (come da copia che si dimette sub A), che non intendono riconciliarsi, fanno istanza a che il Tribunale di Venezia voglia disporre la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, fissando il relativo termine, e, svolti gli incombenti e le formalità previste della legge, e chiedono congiuntamente che, sussistendone i presupposti, il Tribunale adito dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto a Eraclea il 29 ottobre 1994 (trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Eraclea al n. 46, parte II, serie A, anno 1994), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni
1. il signor versa alla moglie OR , quale corresponsione di Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile una tantum, come prevista dall'art. 5, comma 8, della legge 898/1970 (e successive modifiche ed integrazioni) la somma omnicomprensiva di € 42.500,00
(quarantaduemilacinquecento/00) chiedendo che l'adito Tribunale la valuti equa in relazione ai presupposti di legge;
2. con il ricevimento della somma anzidetta la OR , dichiara di aver definito Parte_1 ogni rapporto economico-patrimoniale con il marito e di non aver Controparte_1 conseguentemente più nulla a pretendere, a nessun titolo, in dipendenza dell'intercorso rapporto matrimoniale;
3. Spese di lite compensate”. per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/10/1994 in Eraclea (VE); atto trascritto presso il
Comune di Eraclea (VE) nr. 46 parte 2 serie A.
Dall'unione coniugale è nata in data [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente come da comune prospettazione delle parti.
A seguito di un progressivo deteriorarsi dei rapporti interpersonali, la sig.ra ha Pt_1 proposto ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- a titolo di mantenimento personale della ricorrente stabilire che il Signor verserà alla moglie ricorrente l'importo mensile Controparte_1 non inferiore ad Euro 1.500,00 o a quello che sarà ritenuto di giustizia, all'esito del giudizio;
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base ad indici ISTAT;
- fissare un termine non inferiore a giorni 30 dalla comparizione personale dei coniugi, per consentire alla ricorrente di asportare i propri beni personali dalla casa coniugale;
- a seguito dell'esatta determinazione dell'assegno di mantenimento, stabilire di comune accordo tra i coniugi, un termine congruo che consenta alla ricorrente di trovare idonea soluzione abitativa”.
Il sig. si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale e chiedendo assegnarsi alla RA “un termine non superiore a Parte_1 giorni 30 dalla celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per rilasciare la casa familiare sita in Jesolo (Ve), Via Pio X 24, asportando dalla stessa tutti i propri beni ed effetti pagina 3 di 5 personali”, nulla prevedersi quanto all'assegnazione della casa familiare né ad oneri di mantenimento della figlia e della moglie a proprio carico.
In esito all'udienza fissata per la comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c. e fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 473bis. 28 c.p.c.
In vista dell'udienza cosi fissata le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione, come sopra riportate e formulato domanda di prosecuzione del giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione in data 10.7.2025 ed acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
***
Sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale tra le parti posto che entrambi i coniugi hanno confermato l'impossibilità di prosecuzione del rapporto coniugale.
Possono trovare integrale accoglimento ed essere recepite in questa sede le condizioni concordate dalle parti quanto alla corresponsione in favore della sig. ra , da parte del Pt_1 sig. , della somma mensile a titolo di assegno di mantenimento pari a € 300, 00 oltre CP_1 rivalutazione annuale ai sensi ISTAT sino al mese di maggio 2025.
L'ulteriore domanda di prosecuzione del giudizio al fine di addivenire a pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in sede di note conclusive (art. 473bis.49 c.p.c.).
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in data 29/10/1994 in Eraclea (VE); atto trascritto presso il Comune di
Eraclea (VE) nr. 46 parte 2 serie A alle condizioni di cui in epigrafe da ritenersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara inammissibile perché tardivamente presentata la domanda di prosecuzione del giudizio per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, in data 17.07.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
pagina 4 di 5 Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
Il Giudice est. Federica Benvenuti
pagina 5 di 5