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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/07/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.190/2025
Oggi 15/07/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Galoppin in sostituzione dell'avv. Soffrizzi.
Per parte resistente l'avv. Bonetti.
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. Galoppin si richiama al ricorso e ne chiede l'accoglimento, dimettendo sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 67/2024 sulla materia in trattazione.
L'avv. Bonetti insiste sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, per il resto si riporta.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 190/2025 R.L. promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Federico Soffritti;
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale 1) Disapplicate le circolari in materia, con particolare riguardo alle circolari nn. 41/97, 94/97, 190/97,
200/98, ricalcolare e/o riliquidare la pensione all'origine del ricorrente secondo i criteri visti in narrativa inserendo nella base pensionabile ante
1997 tutte le voci di retribuzione percepita e non soltanto quelle presenti nella più ristretta base pensionabile del fondo;
2) così ricalcolata e/o riliquidata la pensione all'origine, condannare a corrispondere al CP_1
ricorrente i ratei di pensione futuri conformemente a tale riliquidazione;
2 3) condannare a corrispondere al ricorrente la differenza tra ratei CP_1
dovuti e ratei effettivamente percepiti oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei e sino al saldo nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del presente ricorso;
In ogni caso: Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che sin d'ora si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale - Accertare e dichiarare
l'improponibilità del ricorso per carenza di una valida domanda amministrativa;
- accertare e dichiarare la carenza d'interesse ad agire del ricorrente;
- accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
nel merito - rigettare, in ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso. Spese e compensi di lite rifusi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 28.4.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato dipendente della società Enel S.p.A. e, come tale, iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito da . Evidenziava CP_1
di godere della pensione di vecchiaia numero EL 410410, EL 414349 dal mese di gennaio 2001, e di aver presentato istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione della pensione, lamentando la non corretta applicazione, da parte di , dei criteri di cui all'art. 3, D.lgs. 562/96. CP_1
Avverso il silenzio-rigetto dell'Ente previdenziale, aveva proposto ricorso gerarchico senza ottenere alcun positivo riscontro.
3 2. Lamentava il ricorrente, che l'importo della propria pensione, come calcolato dall' , era stato determinato erroneamente, in quanto CP_1
l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione imponibile CP_2
vigente presso il “Fondo Elettrici”, ai sensi della Legge 53/1963 (che comprende solo alcune voci della retribuzione), e non la maggiore retribuzione imponibile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria
(A.G.O), prevista dall'art. 12 della Legge 153/1969 (che comprende tutte le voci della retribuzione).
3. Con memoria difensiva del 30.6.2025 si costituiva in giudizio l' CP_1
deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande stante la legittimità del calcolo della pensione di cui al ricorso. Rilevava la poca chiarezza della formulazione delle domande attoree ed affermava di aver effettuato un ricalcolo della pensione del ricorrente con applicazione dell'imponibile AGO per tutto il periodo di lavoro dal quale era risultato un trattamento inferiore a quello in godimento, con conseguente rilevabilità di una carenza di interesse ad agire. Eccepiva ad ogni modo la decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 come modificato dall'art. 4, D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992 ed ancor prima l'inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del ricorso amministrativo con modalità telematiche.
4. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' nella memoria difensiva, sulla base della CP_1
constatazione che la domanda amministrativa, non essendo stata presentata telematicamente e non essendo accompagnata dai dati di
4 identificazione del ricorrente, doveva ritenersi come non effettivamente presentata.
6. Quanto alla mancata presentazione in forma telematica come previsto dall'art. 38 comma 5 D.L. 78/2010, occorre rilevare che la norma richiamata prevede la facoltà degli enti previdenziali di definire con propri provvedimenti i termini e le modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata per la presentazione di domande da parte degli interessati e non prevede la trasmissione in via telematica a pena di inammissibilità della domanda, né
l'inammissibilità può essere legittimamente introdotta da provvedimenti amministrativi adottati dall' (in tal senso Corte appello Torino sez. CP_2
lav., 13/07/2019 n.609). La normativa di riferimento non impone in alcun modo un obbligo alla trasmissione tramite il sistema informatico dell' , ben potendo il richiedente inoltrare la propria domanda a CP_1
mezzo di altro strumento e con apposita modulistica predisposta dall'ente e vedere, comunque, acquisita la sua istanza. Ciò che rileva semmai, è
l'adeguatezza del mezzo a garantire la validità legale della comunicazione effettuata, e nel caso di specie tale adeguatezza ricorre essendo stata utilizzata una comunicazione A.R.
7. Quanto all'assenza, nella comunicazione attorea, degli estremi per identificare correttamente il ricorrente, la prospettazione di parte resistente
è parimenti infondata, in quanto l' ha genericamente dedotto una CP_1
difficoltà ad identificare il richiedente in assenza di data di nascita e residenza, ma senza allegare circostanze specifiche e concrete che facciano pensare ad un'impossibilità (ad esempio un caso di omonimia).
In assenza di una normativa specifica non è possibile trasformare una circostanza che attiene all'aggravamento delle incombenze legate al
5 procedimento amministrativo a carico dell'Ente in una di improponibilità del ricorso giudiziale.
8. Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata da parte resistente. Evidenzia l' come il ricorrente non CP_1
abbia nemmeno teoricamente indicato le differenze di pensione allo stesso spettanti in ragione dell'erronea applicazione dei criteri di calcolo dedotta in ricorso. Sottolinea, inoltre, che a fondamento delle pretese, non è stato ipotizzato un vantaggio economico derivante dall'accoglimento della domanda. Del pari, l'ente sottolinea che dal ricorso non si evince se l'importo di cui si richiede la liquidazione potrà fruire o meno di un incremento, ed anzi evidenzia che da un conteggio eseguito dall' , CP_2
l'applicazione dell'imponibile AGO darebbe luogo ad un trattamento inferiore a quello in godimento.
9. Tali rilievi non possono essere condivisi. Ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, occorre fare riferimento alla prospettazione dei fatti effettuata dal ricorrente. Quest'ultimo ha agito in giudizio sostenendo che l' , nel provvedere alla liquidazione della sua pensione, ha CP_1
calcolato in maniera erronea il tetto AGO di ui all'art. 3, c. 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 562/1996. Nel dettaglio, il pensionato ha specificato che l'ente previdenziale ha inserito nella base pensionabile soltanto le voci retributive utili secondo la gestione Fondo Elettrici, e non invece quelle utili secondo la gestione AGO, con ciò venendo meno al criterio di onnicomprensività previsto dalla lettera della norma. Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione in conformità al dettato normativo. Pertanto deve ritenersi che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale a che tutti i parametri che per legge devono essere individuati ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico spettante siano determinati correttamente, utilizzando i criteri previsti
6 dalla relativa disciplina legale, costituendo il calcolo del trattamento pensionistico conformemente al disposto normativo un bene della vita a tutti gli effetti, idoneo a rimuovere una situazione di incertezza in ordine alla spettanza di un diritto.
10. A questo punto, se l'interesse ad agire è costituito dall'interesse al venir meno di una situazione di incertezza giuridica, la circostanza dedotta dall' , ovvero quella per la quale la pensione determinata con i criteri CP_1
indicati dal ricorrente non sia superiore a quella percepita attualmente dello stesso, si atteggerebbe non come elemento fattuale sulla cui base affermare la carenza di interesse ad agire fin dal momento della proposizione dell'azione, ma circostanza sulla cui base affermare il venir meno, in corso di causa, di tale interesse ad agire, solo qualora effettivamente l' avesse provveduto formalmente a ricalcolare la CP_2
pensione con i criteri richiesti dal ricorrente. A fronte dell'esecuzione di una semplice simulazione, priva peraltro di requisiti ed indicazioni utili alla verifica in concreto, non si può affermare che l'interesse ad agire sia venuto meno, dovendosi pertanto rigettare l'eccezione dell'Istituto. In sostanza, ritiene lo scrivente, anche a fronte del carattere seriale del contenzioso, che il venir meno dell'interesse ad agire in un caso siffatto, possa derivare solo dal ricalcolo della pensione con i criteri suggeriti dalla difesa attorea e ritenuti condivisibili a seguito di consolidato orientamento giurisprudenziale, essendo indifferente per quanto in argomento, atteso il carattere generico della domanda, se all'esito del ricalcolo la pensione liquidabile sia maggiore o minore rispetto a quella percepita nell'attualità.
11. Deve anche rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 sollevata dall . CP_1
12. La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni
7 pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. E' stato anche affermato dalla
Suprema Corte (Cass. nr. 17430/21 e nr. 24772/2022), che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa;
la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e si tratta di decadenza “mobile”.
13. L'art. 47 comma 6 del D.P.R. 639/70, in particolare, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi e non riguarda solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
14. Pertanto, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
15. Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, nel caso in esame, considerata l'iscrizione a ruolo del ricorso, avvenuta il 28.4.2025, nessuna decadenza è intervenuta per i ratei maturati dal 28.4.2022, e, ad avendo ad oggetto il ricorso la liquidazione dei ratei nei limiti della decadenza triennale non può che essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale.
16. Nel merito la pretesa attorea di ottenere il ricalcolo della pensione è fondata. Dispone l'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 562/1996 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, L.
n.335/1995, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo
8 speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e dalle aziende elettriche private”): “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b)
88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
17. Sostiene, parte ricorrente, che nel determinare la retribuzione imponibile ai fini pensionistici vi computa le sole voci contemplate dalle norme CP_1
del Fondo Elettrici, ovvero l'”imponibile fondo”, ed un tanto fino al 31 dicembre 1996 nel rispetto della previsione dell'art. 2, comma 3, D.lgs.
562/96.
18. Diversamente, dall'1.1.1997, l'imponibile Fondo deve essere sostituito
(art. 1, comma 1, D.lgs. cit.) dall'“Imponibile AGO”, e di conseguenza la retribuzione imponibile ai fini pensionistici (ovvero, quella su cui calcolare i contributi previdenziali e, quindi, il trattamento di quiescenza) deve essere determinata secondo le norme vigenti nella Assicurazione
Generale Obbligatoria (AGO) e, quindi, deve ex lege ricomprendere tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze del proprio ex datore di lavoro Enel S.p.a. ai sensi dell'art. 12, L. 153/69.
19. La prospettazione di parte ricorrente, peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte dell' , nel senso che l' non ha allegato CP_1 CP_2
di aver agito in un senso o nell'altro venendo meno ai propri oneri di contestazione specifica, è stata più volte confermata dalla Corte di
Cassazione, la quale ha affermato in materia che “la tesi difensiva dell' in base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al CP_1
9 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1/1/97, deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, è infondata in quanto contrasta con
l'orientamento già espresso al riguardo da questa Corte (Cass. Sez. lav.
n.1444/08) sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile”
(Cass. 4888/2017; conf. 12161/2019, 8363/2018, 997/2017).
20. In sostanza, ha osservato la Cassazione che: “l'interpretazione della norma in esame non può prescindere dal tenore letterale del D.Lgs. n. 562 del
1996, art. 3, comma 2, lett. a) che, contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80°/0 degli elementi della retribuzione previsti dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che "ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso
l' il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) – nella CP_1
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a) dovendosi
10 fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione" (Cass. 4888/2017).
21. Se deve essere accolta la domanda di accertamento del diritto al ricalcolo
(non esplicitamente proposta ma certamente contenuta in quella con la quale si chiede al Tribunale di procedere al ricalcolo) deve essere invece dichiarata nulla la domanda con la quale il ricorrente chiede al Tribunale di “ricalcolare e liquidare la pensione all'origine”. La domanda difatti è nulla per la mancanza di elementi fattuali e documentali sulla cui base effettuare le operazioni di determinazione, essendo stati indicati, nel ricorso, gli importi da prendere in considerazione solo con riferimento agli anni 1994, 1995 e 1996, mentre la domanda avanzata è relativa ad un ricalcolo fin dall'origine. Ne consegue che la CTU, peraltro nemmeno richiesta in un ricorso che non contiene alcun riferimento ad operazioni di determinazione del dovuto, sarebbe del tutto esplorativa.
22. Il ricorso deve essere dunque accolto solo in parte e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della propria pensione secondo il criterio dell'onnicomprensività, prendendo come riferimento per il calcolo del tetto teorico AGO la base pensionabile AGO ed inserendovi tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria. Deve essere invece dichiarata nulla la domanda con la quale si chiede al Tribunale di procedere al ricalcolo della pensione.
23. Le spese, in ragione della reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
11 1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della propria pensione secondo il criterio dell'onnicomprensività, prendendo come riferimento per il calcolo del tetto teorico AGO la base pensionabile AGO ed inserendovi tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria;
2) dichiarata nulla la domanda con la quale si chiede al Tribunale di procedere al ricalcolo della pensione;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Trieste, 15.7.2025
Il Giudice dott. Paolo Ancora
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