Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2016, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
127--/2 016 ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Risarcimento danni - (in) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sussistenza presupposti 4 TERZA SEZIONE CIVILE per valutazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: equitativa Presidente - Dott. OV BATTISTA PETTI R.G.N. 28173/2012 Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere Cron. 127 Dott. NNMA AMBROSIO Rel. Consigliere Rep. C.I. Dott. ULIANA ARMANO Consigliere Ud. 14/10/2015 PU Consigliere -Dott. ANTONELLA PELLECCHIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28173-2012 proposto da: CA PI [...]nella qualità di legale rappresentante della DITTA MARKETING ITALIA DI CA PI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA CNNS, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO MARTINELLI giusta procura speciale a margine 2015 del ricorso;
1967 ricorrenti -
contro
CI NN MA quale titolare della cessata 1 сал DITTA CI NN MA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO N. 14, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO COLUCCI giusta procura speciale del Dott. Notaio ALESSIO CIOFINI in Firenze 28/2/2014, rep. n. 27034; - resistente con procura speciale avverso la sentenza n. 558/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/04/2012, R.G.N. 1542/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. NNMA AMBROSIO;
udito l'Avvocato LUCIANA CNNS;
udito l'Avvocato ANGELO COLUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO OV SS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
аяQay 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 23.04.2012, n. 558, la Corte di appello Firenze, rigettando le contrapposte impugnazioni delle di parti, ha confermato la sentenza n. 4416/2006 con la quale il Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda proposta da RO CA, quale titolare della ditta CA Marketing Italia, nei confronti di NA MA UC, aveva dichiarato risolto per inadempimento di quest'ultima il contratto in data 15.12.2000 avente ad oggetto la realizzazione di prototipi modelli) per il confezionamento di capi di (carta abbigliamento femminili per gli anni 2001/2003 e aveva, invece, rigettato le ulteriori domande di risarcimento danni, proposte dal CA. I Giudici del merito hanno ritenuto, sulla scorta di una c.t.u., che i carta modelli realizzati dalla UC presentassero "difetti di vestibilità" in relazione sia alla collezione inverno 2001, che alla collezione primavera-estate 2002; hanno, peraltro, escluso che vi fosse prova idonea dei danni lamentati dal CA, precisando che gli elementi offerti neppure consentivano di fare ricorso a una C.T.U.. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RO CA, nella indicata qualità, svolgendo tre motivi. 2 Parte intimata ha depositato atto di costituzione corredato da procura notarile, in forza della quale ha partecipato all'udienza collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte territoriale ha escluso che vi fosse la prova del danno, nella triplice accezione reclamata dall'odierno Day 3 ricorrente, segnatamente evidenziando: a) quanto al danno derivante dall'emissione da parte del CA di note di credito a favore di propri clienti (note di credito, asseritamente necessitate a cagione dei vizi della merce), che le contestazioni erano non specifiche circa i vizi riscontrati e che, anche quando si presentavano come specifiche denunciando "vizi di vestibilità", non apparivano integralmente riferibili all'inadempimento di UC, riguardando anche vizi sicuramente non ascrivibili al difetto riscontrato nei carta modelli dalla stessadi proporzioni forniti;
in ogni caso, il danno non era parametrabile sulle valutazioni dei soggetti coinvolti nello stesso (il CA e i a dati suoi clienti), posto che esse non risultavano ancorate obiettivi e risultavano, quindi, inidonee a confortare la tesi inservibilità della merce restituita;
a pareredi assoluta della Corte di appello sarebbe stato necessario approfondire il problema della residua commerciabilità della merce, proprio alla luce delle richieste dei clienti del CA, laddove si prospettava il reso ° uno sconto del 50%; in tale contesto mancavano gli elementi (effettiva entità dei capi difettati, loro residua commerciabilità sia pure а livelli commerciali inferiori a quelli programmati) necessari per il ricorso a una c.t.u. contabile;
b) quanto al danno derivante dalla mancata esecuzione da parte di UC degli obblighi assunti per le collezioni del 2003, che il CA non aveva neppure dedotto (tantomeno provato) le circostanza di fatto (in particolare gli impegni contrattuali assunti per detta collezione), necessarie per сел procedere alla liquidazione risarcitoria, ancorchè equitativa del danno;
c) alquanto danno all'immagine imprenditoriale, che il CA non aveva neppure dedotto alcuna specifica circostanza (per es. diffusione territoriale e quote di mercato acquisite dalla propria ditta, notorietà del proprio marchio, in particolare a seguito di investimenti pubblicitari, partecipazioni manifestazioni e fiere) per una liquidazione, ancorchè equitativa, del danno.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione о falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ.. Al riguardo parte ricorrente si duole dal mancato riconoscimento del danno sub a>, da intendesi comprensivo del lucro cessante e del danno emergente, derivante da difetto di vestibilità; in particolare richiamato un precedente di questa Corte in tema di inadempimento del compratore (sentenza 06 marzo 1982, n. 1429) deduce che il principio ivi espresso in tema di determinazione con equo apprezzamento del danno conseguente all'inadempimento del compratore deve trovare applicazione anche in caso di inadempimento del venditore, con la conseguenza che, nella specie, il mancato guadagno andrebbe presunto, indipendentemente dal fatto che il bene oggetto della compravendita sia stato destinato dal venditore ad altri errore di diritto della acquirenti;
ne deriverebbe un decisione impugnata per aver escluso una valutazione equitativa del danno sulla base della considerazione che non era stata provata la residua commerciabilità dei capi di 5 Clay abbigliamento restituiti al CA.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione о falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1226 cod. civ.. Al riguardo parte ricorrente deduce che risultava dimostrata sia l'esistenza dell'inadempimento che, l'esistenza del danno, giacchè il mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria è dipeso da questioni inerenti la quantificazione, quali il valore residuo della merce difettosa e l'effettivo numero dei capi viziati (quest'ultima peraltro da intendersi come problematica errata, perché i capi non vestibili erano tutti, essendo viziati i cartamodelli); lamenta, dunque, che non si sia dato corso ad una valutazione equitativa del danno, pur ontologicamente accertato, incorrendo la decisione anche nel vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. per mancato pronunciamento su tutta la domanda.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. illogicità della motivazione. Al riguardo parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione del danno sub b), assumendo che vi è una contraddizione interna alla motivazione, per avere ritenuto necessaria la prova degli impegni contrattuali assunti, laddove, proprio in mancanza della fornitura dei cartamodelli, non era stato possibile dare corso alla campagna di vendita;
in sostanza la mancata prova dell'assunzione di impegni contrattuali non potrebbe assurgere a motivo di rigetto della risarcitoria, rappresentando, piuttosto, la ragionedomanda viene domandato il ristoro pecuniario;
ulteriore per cui Jay 6 contraddizione sarebbe ravvisabile con riferimento alla statuizione di rigetto del danno sub a>, laddove si è affermato che le note di credito relative alla restituzione della merce sono aspecifiche sulla causa della restituzione, dal momento che i difetti di vestibilità non potrebbero che derivare dai vizi dei cartamodelli, trasfusi nei capi di abbigliamento realizzati dal CA.
2. I tre motivi, suscettibili di esame unitario in ragione della connessione delle questioni trattate, sostanzialmente focalizzate sul mancato ricorso da parte dei giudici di merito alla facoltà di liquidazione equitativa del danno, attengono alle due voci di danno sub a> e b>; nulla quaestio, invece, in ordine il mancato riconoscimento del danno all'immagine, con la conseguenza che, in difetto di specifiche censure, la statuizione di rigetto in parte qua è passata in giudicato.
2.1. Ciò premesso, in via di principio si rileva che la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità ) l'estrema 0 difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Invero il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 cod. proc. civ., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato 7 ал dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata о infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., ogni elemento di fatto, di cui possa disporre nonostanteragionevolmente la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre 2013, n. 25912). Mentre l'esercizio senso positivo o negativo, del detto potere e concreto, in l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto (Cass. 13 dicembre 2002, n. 17863).
2.2. Ciò premesso, con specifico riferimento alla voce di danno sopra sub a) va innanzitutto sgombrato il campo dal richiamo da parte ricorrente ad un non recente precedente da questa Corte (sent. n. 1429 del 1982, in tema di inadempimento сем 8 del compratore, in favore del venditore di beni mobili, che eserciti a lucro il commercio dei medesimi) che scopo di appare doppiamente eccentrico rispetto al caso di specie, in cui non si discute dell'utile che sarebbe stato conseguibile dal venditore nel caso di normale esecuzione da parte del compratore, bensì del danno che sarebbe derivato al committente dal non corretto adempimento di una fornitura, sul presupposto (ritenuto, peraltro, non dimostrato dai giudici di merito) dell'assoluta inservibilità della fornitura stessa. Soprattutto la censura non attinge il punto nodale della decisione laddove viene evidenziato prima ancora che l'aspecificità di alcune contestazioni dei clienti del CA la sicura riferibilità di altre contestazioni a vizi non ascrivibili ai cartamodelli forniti dalla UC e, l'esistenza di precisi elementi deponenti per una comunque, residua utilizzabilità della merce, rimarcandosi nel contempo idonei elementi di riscontro sial'inesistenza di sull'effettiva entità dei capi difettati (per vizi ascrivibili al difetto di proporzioni dei cartamodelli forniti dalla resistente) sia sulla commerciabilità degli stessi a prezzi eventualmente scontati. Orbene la situazione descritta non è sussumibile di essere ricondotta a quella di impossibilità 0 estrema difficoltà della prova del danno, come sopra individuata, sì da legittimare la liquidazione equitativa. Tantomeno è postulabile una mancata pronuncia sull'intera domanda, posto che una pronuncia vi è stata ed è di rigetto, per mancato assolvimento dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ.. Le valutazioni espresse al riguardo sono di stretto merito, non sindacabili, come tali, in questa sede, giacchè i motivi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dati dal Giudice del merito rispetto a quello previsto dalla parte.
2.3. Non è ravvisabile alcuna incongruenza motivazionale percorso argomentativo della decisione, neppure laddove nel esclude il danno sub b) per presunte perdite di affari nell'anno 2003, in difetto di prova degli impegni contrattuali assunti dal CA e della relativa sorte. Il tentativo di parte ricorrente di far intendere che prova non vi è stata perché non vi furono trattative proprio in conseguenza della mancata fornitura dei cartamodelli prima ancora che prospettare valutazioni meramente alternative rispetto a quelle svolte dai giudici del merito finisce per confermare - che, anche sotto questo versante, non sono stati forniti al giudice del merito elementi per procedere all'invocata liquidazione equitativa. ancorchèIn definitiva gli argomenti di parte ricorrente, prospettati sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, si risolvono in mere valutazioni in fatto, in buona parte assertive e, comunque, non dirimenti rispetto alle plausibili argomentazioni svolte nella decisione impugnata. Di conseguenza il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 10 Ope del 2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
рабе почете La Corte rigetta il ricorso e condanna al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Roma 14 ottobre 2015 的 L'ESTENSORE eaveQuhoro kanocenzo BAFY 2016000 WINST ON DIV 11