CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: revocazione nella causa iscritta al n.11 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.05.1957, residente in Cagliari, elettivamente domiciliato in Oristano via
Canalis n. 16 presso lo studio dell'avv. Antonio Carmine Manca che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione per revocazione;
ATTORE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07.09.1944, ivi residente;
, c.f. Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3
, c.f. , nato a [...] il CP_2 C.F._4
24.10.1979, residente in [...], Controparte_3
c.f.: , nata a [...] il [...], unica figlia ed C.F._5
erede universale di c.f. , Persona_1 C.F._6
nata a [...] il [...], deceduta in Cagliari in data 06.12.2019, giusta accettazione di eredità con beneficio d'inventario 23.09.2020 n. Rep.
3604/31204 a ministero DO , notaio in Samugheo;
tutti Persona_2
elettivamente domiciliati in Oristano nella Piazza Papa Giovanni Paolo II n.
1 4 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Borrodde che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
, c.f. , nato a [...] il Parte_3 C.F._7
17.09.1966, residente in Oristano, elettivamente domiciliato in Oristano,
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 4 presso lo studio dell'Avv. Marcello Vargiu che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da atto di appello):
“L' Ecc.ma Corte d'appello di Cagliari voglia accogliere l'impugnazione e revocare la sentenza n. 391/2023 di questa Ecc.ma Corte d'appello di Cagliari nell'appello R.G.n. 338/2020, depositata il 14 dicembre 2023, pubblicata e notificata alla parte il 15 dicembre 2023 e per tale effetto Parte_1 disporre l'integrale rigetto del ricorso e conseguentemente condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa relativi al primo grado di giudizio, giusto il disposto della sentenza del Tribunale di Oristano,
e dei giudizi della Corte d'appello di Cagliari, giuste nota spese allegata alla comparsa di costituzione in appello e nota spese allegata all'atto di citazione per revocazione.”
Nell'interesse dei convenuti (come da Parte_1 Controparte_3
comparsa di costituzione):
“Ogni contraria istanza, domanda, disattesa e respinta, Voglia l'Ecc. ma Corte
d'Appello di Cagliari adita così pronunciare e disporre, se del caso confermando la sentenza n. 391/2023 pronunciata nel giudizio iscritto al n.
338/2020 RAC: IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inammissibilità di tutti i motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposti dall'attore Pt_1
per le motivazioni di cui supra;
[...]
NEL MERITO (rescindente): dichiarare l'infondatezza di tutti i motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposti dall'attore per le Parte_1
motivazioni di cui supra;
IN CASO DI DICHIARATA
INAMMISSIBILITA'/INFONDATEZZA DELLA REVOCAZIONE:
2 condannare al risarcimento di una somma di denaro Parte_1
equitativamente determinata dalla Ecc. ma Corte adita per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi di cui in parte espositiva, oltre al pagamento delle spese del giudizio di revocazione iscritto al n. 11/2024 RAC;
NEL
MERITO (rescissorio): “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita – previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata – in integrale riforma della sentenza n. 331/2020
Tribunale di Oristano, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione rigettata, in accoglimento di tutte le istanze ed eccezioni proposte nel primo grado di giudizio e nel presente grado: “IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: 1.
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per insussistenza del requisito di sussidiarietà dell'azione ex art.
2041 c.c. nei confronti di , e;
Controparte_1 CP_2 Parte_2
NEL MERITO:
1. In via principale: rigettare tutte le domande dispiegate da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in parte espositiva;
2. In via subordinata: accertare e dichiarare che CP_3
, e sono debitori nei
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_2 confronti dell'attore, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria di titolarità dell'immobile, della minor somma, se del caso da accertarsi mediante rinnovo della CTU, e comunque tenendo conto dei valori del fabbricato al piano terra quale locale di sgombero / magazzino (e non civile abitazione) secondo la sua attuale destinazione urbanistico edilizia come assentita dai titoli abilitativi esistenti.
3. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge e delle spese di CTU in primo grado. In via subordinata: con la compensazione integrale o almeno in parte delle spese del doppio grado di giudizio nonché di quelle della CTU del primo grado”.
Nell'interesse di (come da comparsa di costituzione): Parte_3
“Ogni contraria istanza, domanda, disattesa e respinta, Voglia l'Ecc. ma Corte
d'Appello di Cagliari adita così pronunciare e disporre: IN VIA
PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inammissibilità del giudizio di revocazione per difetto di legittimazione passiva nei confronti di;
NEL Parte_3
MERITO: dichiarare l'infondatezza nel merito del giudizio di revocazione
3 proposto nei confronti di per difetto di titolarità dal lato Parte_3
passivo del rapporto giuridico controverso;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA nella misura di legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio , Controparte_1 CP_2 Parte_2
quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_3
quale unica erede di Controparte_3 Controparte_3 Persona_1
proponendo domanda di revocazione ex artt. 395 e 396 c.p.c. avverso la sentenza n. 391/2023 pubblicata il 15 dicembre 2023 con la quale la Corte
d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza n. 331/2020 del Tribunale di
Oristano, aveva rigettato la domanda di esso attore relativa alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. con riferimento ai lavori edili da lui eseguiti nella casa di abitazione di proprietà comune dei convenuti nella quale egli aveva vissuto con comproprietaria della stessa, dichiarando Persona_1
compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e confermando, nel resto, la sentenza appellata.
L'attore con il primo motivo di revocazione ha dedotto di aver rinvenuto la relazione di consulenza tecnica ripetibile ai sensi dell'art. 359
c.p.p. e 73 disp. att. c.p.p. redatta il 25 agosto 2023 dall'ing. Persona_3
nel procedimento penale iscritto al n. 1065/2020 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Oristano, instauratosi a seguito della sua denuncia per l'attività professionale svolta nell'ambito del giudizio civile dal consulente tecnico d'ufficio ing. . Persona_4
Solo con la notifica ad esso denunciante ed al suo difensore in data 27 ottobre 2023 della richiesta di archiviazione del procedimento ex artt. 408 e
411 c.p.p., egli aveva potuto avere conoscenza della effettuazione dell'accertamento tecnico, prendere visione del fascicolo del PM e rinvenire il documento costituito dalla suddetta relazione, fondante la domanda di revocazione. Egli, come disposto dall'art. 395 n. 3 c.p.c., non aveva pertanto potuto produrre prima il documento de quo per una causa di forza maggiore, avendone avuto conoscenza solo dopo che la causa era stata trattenuta dalla
Corte a decisione.
4 Alla luce di detta relazione egli ha poi formulato tre motivi di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
1. “La sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa
e dei documenti della causa, per cui la decisione è fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto, ossia che il valore indicato nei chiarimenti della
CTU di € 9.000,00 per le demolizioni necessarie alla regolarizzazione dei volumi e dei prospetti del piano inferiore dell'immobile corrisponda alla somma dovuta da a seguito dei lavori eseguiti sul medesimo Parte_1 piano inferiore dell'immobile nel 2013, la cui verità è incontrastabilmente esclusa e dell'inesistenza di un fatto, cioè che l'ampliamento volumetrico di circa 59,86 mc, riguardante la superficie del piano inferiore dell'immobile di circa 21mq. e la variazione dei prospetti sia stato realizzato antecedentemente ai lavori del 2013, la cui verità è positivamente stabilita, ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.”.
2. “La sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa
e dei documenti della causa, per cui la decisione è fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto, ovvero che la superficie commerciale attuale del piano inferiore dell'immobile sia di mq. 34,81, equivalente a quella anteriore lo svolgimento dei lavori del 2013, la cui verità è incontrastabilmente esclusa
e dell'inesistenza di fatti, cioè che lo svolgimento dei lavori del 2013 ha ampliato la superficie commerciale del piano inferiore dell'immobile fino a
133,52 mq., la cui verità è positivamente stabilita, ai sensi dell'art. 395 n.4
c.p.c.”.
3. “La sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa
e dei documenti della causa, per cui la decisione è fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto, ovvero che il criterio di calcolo seguito dal consulente tecnico nella stesura dei Chiarimenti alla C.T.U. sia corretto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa e dell'inesistenza di fatti, cioè che il criterio di calcolo seguito da consulente tecnico nella stesura dei
Chiarimenti alla C.T.U. sia errato, la cui verità è positivamente stabilita.”
I convenuti in revocazione, costituitisi in giudizio hanno eccepito:
- l'inammissibilità della citazione in revocazione per omissione delle conclusioni di merito così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità;
5 - l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 395 n.3 c.p.c. in quanto il documento asseritamente decisivo ai sensi della norma codicistica de qua era stato scoperto il 28 ottobre 2023, quando la sentenza non era ancora stata pubblicata e quindi venuta ad esistenza;
- l'inammissibilità dei motivi di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. in quanto ai sensi della norma richiamata l'errore revocatorio doveva risultare dagli atti e dai documenti di causa. Ancora, gli errori lamentati dall'attore non erano errori di percezione ma errori di valutazione, non censurabili con il rimedio processuale intentato. Infine, la valutazione dei chiarimenti del c.t.u., che aveva generato l'errore lamentato, aveva costituito un punto controverso sul quale si era pronunciata la sentenza impugnata.
Nel merito ha comunque contestato per le ragioni, espressamente esposte, i motivi di revocazione.
Sospesi con ordinanza del 23 febbraio 2024 i termini per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 391/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari pubblicata il 15 dicembre 2023, all'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_3
minore essendo costei divenuta maggiorenne nel corso del Controparte_3
giudizio di appello.
Si richiama Cass., n. 2336/2023 “Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il regolamento di competenza, al pari del giudizio di impugnazione, deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti.”
Letta la comparsa conclusionale dell' si osserva che la Pt_1
citazione in giudizio di assicurava che nel presente giudizio Controparte_3
6 fossero presenti tutte le parti del giudizio di appello all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza oggetto della domanda di revocazione, talché la citazione in giudizio di non ha ragion d'essere. Parte_3
La domanda di revocazione per cui è causa deve essere dichiarata inammissibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo l'attore in revocazione nell'atto introduttivo ha formulato soltanto la domanda di revocazione della sentenza, senza riproporre le conclusioni di merito, talché esso non sarebbe idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria all'esito della quale, ai sensi dell'art. 402 c.p.c., con la sentenza che pronuncia la revocazione, il giudice deve decidere il merito della causa.
In secondo luogo, il motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3
c.p.c. è inammissibile in quanto, sulla base delle sue stesse allegazioni, Pt_1
ha avuto conoscenza della consulenza tecnica ripetibile redatta su
[...]
richiesta del pubblico ministero il 27 ottobre 2023, quando la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Oristano aveva notificato a lui ed al suo difensore la richiesta di archiviazione del procedimento ex artt. 408 e 411
c.p.p., notifica a seguito della quale egli aveva potuto avere conoscenza di detta consulenza tecnica d'ufficio e proporre in data 14 novembre 2023 opposizione all'archiviazione.
Poiché la sentenza oggetto di revocazione è stata pubblicata il 15 dicembre 2023 è di tutta evidenza che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395
n.3 che richiede che il documento sia stato trovato dopo la sentenza, circostanza di fatto smentita dallo stesso Pt_1
Con riguardo alle altre tre censure, individuate quali motivi di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., si osserva che, ad avviso del
Collegio, con essi si contesta la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, ed in particolare dei chiarimenti resi dal CTU, alla luce della consulenza tecnica ripetibile redatta in sede penale, con argomentazioni che sarebbero proprie della fase rescissoria alla quale si accede tuttavia a seguito di una positiva conclusione della fase rescindente che presuppone il riconoscimento della sussistenza di uno dei motivi di revocazione ai sensi della richiamata disposizione codicistica.
7 In ogni caso, non pare fuor d'opera rammentare il principio statuito dal giudice di legittimità secondo il quale “la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della c.t.u. e viziata da errore di percezione
è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti.” (Vedasi in motivazione Cass., n.
23429/2020 che richiama Cass., n. 19293/2018).
I dedotti motivi sarebbero, pertanto, comunque inammissibili considerato che la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e dei chiarimenti resi dal CTU, come si evince dalla sentenza oggetto di impugnazione nonché dallo stesso atto introduttivo del presente giudizio, ha costituito punto controverso tra le parti sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, talché essi non rientrano nel paradigma fissato dalla norma invocata.
Lette le note conclusive dell'attore, si rileva la tardività dell'eccezione di nullità della sentenza per motivazione apparente e, comunque, la sua assoluta estraneità al perimetro della domanda di revocazione per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate secondo i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale relativi allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa stante la consistenza dell'attività difensionale spiegata per ciascuna parte appellata, applicandosi la riduzione del 50%, stante la pronuncia in rito, con riguardo alle spese liquidate in favore di Parte_3
Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dei convenuti e del difensore di Controparte_4 Parte_3
dichiaratisi antistatari, come da essi richiesto nelle note conclusionali. Si richiama al riguardo Cass., n. 412/2006: “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non
8 sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.”.
Stante la manifesta inammissibilità dei motivi di impugnazione, si accoglie la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. terzo comma proposta dai convenuti , Controparte_1 CP_2 Parte_2
risarcimento che si liquida in euro 1000,00. Si richiama Controparte_3
Cass., nn.18512/2020; 29462/2018.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta da Pt_1
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 391/2023
[...]
pubblicata il 15 dicembre 2023;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che Controparte_1 CP_2 Parte_2 Controparte_3
liquida in complessivi euro 6734,00 oltre spese generali, Iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. Condanna in solido alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro 3367,00 oltre Parte_3
spese generali, Iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4. Condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in Parte_1
favore di , Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_3
che liquida in complessivi euro 1000,00.
[...]
5. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'11 aprile 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
9