TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/09/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per l'11/9/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1876 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_1
Gammarota, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. P.IVA_1
417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito;
- Resistente –
In data 11/9/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/3/2024 la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro, affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto alla integrale ricostruzione della carriera, mediante riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo prestato dal 25/11/1993 al 31/8/2001, prima della sua immissione in servizio, avvenuta in data 1.9.2001, previa disapplicazione degli artt. 485 e 489 del D. Lgs. N. 297/1994, non conformi alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, con condanna del al risarcimento dei danni subiti e al pagamento degli arretrati spettanti. CP_2
1
Deduceva la ricorrente di essere insegnante di scuola dell'infanzia, assunta dal CP_1 resistente a tempo indeterminato dall'1/9/2001; di aver lavorato alle dipendenze del dal CP_2
25/11/1993 al 31/8/2001 con una serie di contratti a termine analiticamente indicati in ricorso;
che con decreto di ricostruzione di carriera n. 71 del 17/12/2007, emesso dal Controparte_3 di , la sua anzianità di servizio pre-ruolo, equivalente ad anni 3 mesi 5 e giorni 15 di CP_4 effettivo servizio, era stata illegittimamente decurtata e rideterminata in anni 3, con nocumento alla sua progressione di carriera. Aggiungeva che il decreto di ricostruzione della carriera era stato emesso sulla base di quanto stabilito dagli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 297/1994; che tale normativa doveva essere disapplicata per contrasto con la normativa comunitaria che vieta forme di discriminazione tra lavoratori assunti a termine e lavoratori assunti a tempo indeterminato;
che era imprescrittibile il diritto alla corretta ricostruzione della carriera;
che dunque doveva esserle riconosciuto l'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato e che l'amministrazione scolastica doveva essere condannata al risarcimento del danno, corrispondente alle retribuzioni e agli aumenti stipendiali dovuti e non percepiti.
Costituendosi in giudizio, il resistente contestava la domanda attorea, chiedendone CP_1 il rigetto, e all'uopo deduceva che la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato l'1.9.2001 dapprima per il compimento dell'anno di prova e definitivamente l'1/9/2002; che prima dell'assunzione aveva prestato servizio non di ruolo in virtù di supplenze brevi e saltuarie, dettagliatamente indicate nella memoria difensiva;
che in base agli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n.
297/1994 non gli era stato riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato per meno di 180 giorni in un anno scolastico;
che, inoltre, tutte le pretese di natura economica si erano prescritte, essendo decorsi oltre 10 anni dal decreto di riconoscimento del pre-ruolo, risalente al 2007; che si erano parzialmente prescritte comunque le differenze retributive richieste.
******
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
La ricorrente, assunta a tempo indeterminato quale docente dal resistente a CP_1 decorrere dall'1/9/2001, ha chiesto con il presente giudizio che sia accertato il suo diritto ad ottenere un integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato che, in ragione di quanto previsto dagli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 297/1994, non era stato riconosciuto integralmente, perché inferiore a 180 giorni, chiedendo inoltre la condanna dell'amministrazione resistente alla correzione dell'inquadramento professionale e al pagamento delle differenze retributive maturate.
I fatti di causa ed il rapporto di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti sono incontestati e di essi vi è prova documentale in atti. Occorre dunque verificare se la pubblica amministrazione abbia correttamente applicato la disciplina della ricostruzione di carriera,
2
divenendo dunque fondamentale e preliminare verificare la compatibilità della disciplina italiana del servizio pre-ruolo rispetto alla normativa comunitaria.
Tale compatibilità è stata oggetto negli ultimi anni di dibattito giurisprudenziale sia nazionale che comunitario, all'esito del quale è possibile decidere la presente controversia nei termini che seguono.
Il servizio pre-ruolo prestato in ambito scolastico è disciplinato dal D.Lgs. n. 297/1994.
L'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” al primo comma, stabilisce : “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
La norma si integra con l'art. 4, comma 3°, della legge n. 399/1988, intitolato
“Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, secondo cui “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il successivo art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, a sua volta prevede, al primo comma, che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
La norma va letta congiuntamente all'art. 11, comma 14°, L. 124 del 1999, ai sensi del quale
“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Sostiene la parte ricorrente che la normativa italiana sia in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva
1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
3
tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Ebbene, la questione è stata da ultimo affrontata e chiarita dalla Corte di Cassazione con la sentenza N. 31149/2019, secondo cui “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica,
l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La Corte di Cassazione, che si qui si richiama e si condivide integralmente, ha richiamato i principi nel tempo affermati e riconosciuti dalla Corte di Giustizia, nonché le precedenti decisioni della stessa giurisprudenza di legittimità.
Appare utile ai fini motivazionali della presente sentenza riportare il punto 9 della sentenza n. 31149/2019 della Corte di Cassazione.
“9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si CP_1 prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della
4
specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
"discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non
5
possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/2017 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
Alla luce dei su menzionati principi deve essere decisa la controversia in esame.
Nel caso in esame, la ricorrente ha lavorato a tempo determinato per il resistente con vari CP_1 contratti a tempo determinato dall'a.s. 1993/1994, anche per periodi inferiori a 180 giorni, periodi che non sono stati riconosciuti in ragione di quanto disposto dagli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n.
297/1994.
Infatti la ricorrente ha lavorato per i seguenti periodi (come si evince dall'estratto matricolare), per complessivi 1295 giorni, corrispondenti ad anni 3 mesi 5 giorni 15 e precisamente:
- Anno scolastico 1993/1994 per n. 60 giorni complessivi;
- Anno scolastico 1994/1995 per n. 82 giorni complessivi;
- Anno scolastico 1995/1996 per n. 28 giorni complessivi;
6
- Anno scolastico 1997/1998 per n. 167 giorni complessivi;
- Anno scolastico 1998/1999 per n. 214 giorni complessivi;
- Anno scolastico 1999/2000 per n. 210 giorni complessivi;
- Anno scolastico 2000/2001 per n. 319 giorni complessivi.
Nel caso in esame l'applicazione della normativa nazionale ha comportato una disparità di trattamento in danno della ricorrente, in quanto, se a quest'ultima fosse stato riconosciuto tutto il servizio pre-ruolo svolto, di contenuto identico al servizio di ruolo successivamente prestato, avrebbe avuto una maggiore anzianità di servizio. In particolare alla ricorrente sarebbe stato riconosciuto un servizio pre-ruolo di anni 3 mesi 5 giorni 15, anziché un servizio pre-ruolo di anni
3, a cui va aggiunto l'anno di prova, anno in cui la ricorrente era già in ruolo e che dunque non può essere conteggiato ai fini del calcolo del pre-ruolo.
Alla luce di quanto detto, può ritenersi sussistente il diritto della ricorrente, nel momento in cui è stata assunta a tempo indeterminato dal resistente, al riconoscimento del servizio pre- CP_1 ruolo effettivamente prestato, pari a complessivi anni 3 mesi 5 giorni 15.
Per quanto riguarda le eccezioni in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto, sollevate dal resistente, si osserva quanto segue. CP_1
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'inapplicabilità della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE rispetto a fatti pregressi si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, a cui si aderisce, secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (cfr., in termini, Cass. n. 15231/2020).
Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione del diritto alla correzione del decreto di ricostruzione carriera, risalente al 2007, si richiama il condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il
7
datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr., in termini, Cass. n. 2232/2020).
Pertanto la ricorrente, in ragione dell'eccepita prescrizione, non perde il suo diritto al corretto inquadramento retributivo, bensì perde il diritto ad ottenere i ratei su cui la prescrizione
(quinquennale) è già maturata.
Nel caso di specie, il resistente ha tempestivamente eccepito la prescrizione dei ratei CP_1 maturati anteriormente al quinquennio precedente la notifica del ricorso, essendo quello il primo atto interruttivo della ricorrente.
Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 19/8/2024, in assenza di atti interruttivi precedenti, sono da considerarsi prescritte tutte le eventuali differenze retributive maturate prima del 19/8/2019.
In definitiva la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, il deve essere Controparte_1 condannato alla ricostruzione della carriera della ricorrente con integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato, pari ad anni 3 mesi 5 giorni 15, nonché all'inquadramento della ricorrente nel gradone stipendiale corretto.
Il resistente deve altresì essere condannato a corrispondere gli arretrati non prescritti CP_1 spettanti a titolo di differenze retributive, in ragione del nuovo inquadramento, maturati dal
19/8/2019 in poi, oltre accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico del
, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
6/3/2024 da nei confronti del e dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre- ruolo nella misura di anni 3 mesi 5 giorni 15, condanna il Controparte_1 alla ricostruzione della carriera della ricorrente sulla base del suddetto servizio pre-ruolo, nonché a inquadrare quest'ultima nel gradone stipendiale corretto;
2) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze CP_1 retributive maturate dal 19/8/2019 in poi, oltre accessori come per legge, dichiarando prescritte le differenze retributive maturate per il periodo precedente;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 49,00 per esborsi ed € 3.700,00
8
per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
9
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto