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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37366/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37366/2023 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
(c. f. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI ENRICO, elettivamente domiciliati in
VIA XXV APRILE, 18 25121 BRESCIA presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo domicilio digitale Email_1
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Controparte_1 P.IVA_1
CATAPANO MARGHERITA, domiciliato in CORSO EUROPA N. 10 20122 MILANO
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa/contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale e per tutti i motivi gradatamente esposti:
1) accertare e dichiarare che gli interessi convenuti nel mutuo stipulato tra i ricorrenti e la resistente in data 21.07.2009 a rogito Notaio n. CP_2 Persona_1 CP_3
33065 rep. e n. 10097, sono di tipo usurario e/o la relativa clausola risulti indeterminata ex art. 1346 c.c. e 1284 comma 3 c.c. e/o in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB, nonché la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta nella formula della rata;
pagina 1 di 13 2) per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a rielaborare il piano di ammortamento del mutuo de quo con rata costante utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la stipula del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice, con restituzione, a titolo risarcitorio/restitutorio, di tutte le somme corrisposte dai mutuatari in eccedenza
(quantificate, alla data del 31.08.2023, nella somma minima di € 57.814,80 (di cui €
19.077,89 per usura soggettiva + € 38.736,92 per usura oggettiva) e, in subordine di €
43.422,00 per indeterminatezza totale delle condizioni e, in ulteriore subordine di €
35.918,56 ex art. 1815 c.c. (per usura soggettiva anche durante il rapporto ex art. 644 bis c.p.) e, in estremo subordine ad € 19.077,89 ex L. 108/96 art. 1 comma 3 (supero del tasso medio) e massima di € 125.679,04 (di cui € 57.814,80 per interessi pagati ed altri costi del credito + € 67.864,23 per effetto della nullità del contratto ex art. 1419 c.c. in quanto contrario a norme imperative) e di tutte quelle somme non dovute sino alla data di rielaborazione del piano di ammortamento, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e, per il periodo ancora in ammortamento, a rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ovvero, in subordine, la quota capitale e gli interessi al tasso BOT, ovvero gli interessi secondo quanto disposto dagli artt. 121 e 125 bis T.U.B.
Compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di CTU e CTP, rifusi.
Conclusioni di parte resistente
Voglia il Giudice adito così giudicare:
Nel merito, respingere tutte le domande svolte, a qualunque titolo, dai ricorrenti nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e/o in ogni caso CP_1
indimostrate, per tutti i motivi esposti.
In via istruttoria
Rigettare gli avversi mezzi istruttori in quanto inammissibili.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.10.2023 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo concluso per l'acquisto della loro prima casa il 20.2.2006 originariamente con
[...]
nella cui posizione è stata surrogata il 207.2008 ING EC NV e CP_4
quindi il 21.7.2009 Controparte_5
pagina 2 di 13 (doc. 1). Le condizioni del contratto di mutuo sono state poi Controparte_6
parzialmente rinegoziate il 31.1.2019 (doc. 2).
I ricorrenti ritengono il contratto convenuto il 21.7.2009 parzialmente nullo in ragione del fatto che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” delle rate restitutorie del mutuo determina sempre e necessariamente la maturazione di interessi anatocistici occulti, comportando maggiori costi rispetto ad un piano di ammortamento, ad esempio “all'italiana”, costi non indicati al momento della stipulazione del contratto né tramite l'indicazione del tasso effettivo globale (TAE) né altrimenti, in violazione tanto dell'art. 117.6 TUB quanto dell'art. 1283 c.c. e degli art. 120.2 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 oltre che dell'art. 821, comma 3, c.c.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto che gli interessi convenzionali effettivamente convenuti, considerata l'incidenza dell'effetto anatocistico contestato e il tasso di interesse moratorio convenuto, sono superiori sia al tasso effettivo globale medio rilevato alla data di stipulazione del contratto, fatto dal quale la difesa di parte ricorrente ha dedotto che il tasso di interesse convenzionale complessivo fosse soggettivamente usurario, nonché al tasso soglia usura rilevato al momento della stipulazione del contratto in violazione dell'art. 1815 c.c.
I ricorrenti hanno quindi chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per violazione anche dell'art. 1815 c.c.
I ricorrenti hanno infine chiesto di condannare la resistente Controparte_1
succeduta nella posizione della mutuante, alla restituzione degli interessi convenzionali e ai costi correlati al credito pagati in esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. oppure della differenza tra gli interessi e i costi pagati in esecuzione del contratto e quelli altrimenti dovuti applicato il tasso di interesse sostitutivo legale previsto dall'art. 117.7 TUB.
A riscontro contabile delle contestazioni compiute gli ricorrenti hanno prodotto consulenza di parte con il loro doc. 3.
2. Prima dell'introduzione del presente giudizio i ricorrenti hanno dato corso a procedimento di mediazione al quale non ha partecipato la resistente senza giustificato motivo (doc. B ric.).
3. La ricorrente tempestivamente costituitasi nel presente Controparte_1
giudizio, ha chiesto di rigettare le domande di parte ricorrente siccome infondate in pagina 3 di 13 fatto e in diritto, in quanto frutto di una scorretta comprensione sia delle regole di matematica finanziaria sottese sia all'elaborazione di un piano di ammortamento dei ratei restitutori del mutuo secondo la legge di sconto composto sia alla quantificazione del tasso annuo effettivo globale ai fini del raffronto con il tasso soglia usura, oltre che della normativa e giurisprudenza di settore.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, ritenendo la giudice che ha istruito la presente causa superfluo dare corso a c.t.u. ai fini della decisione della presente controversia.
5. Con provvedimento presidenziale la presente causa è stata riassegnata alla giudice estenditrice del presente provvedimento che, condivise le valutazioni istruttorie dell'originaria assegnataria di questo procedimento, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale della controversia all'udienza del
4.6.2025.
6. Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
7. e hanno allegato di aver concluso il Parte_2 Parte_1
20.2.2006 con n contratto di mutuo fondiario e hanno Controparte_4
allegato che nella posizione della mutuante si è surrogata ING EC NV il
20.7.2008. I ricorrenti hanno quindi documentato che, per loro volontà, si è ulteriormente surrogata alla banca mutuataria il 21.7.2009
[...]
doc. 1). Controparte_7
Al momento della surrogazione l'importo mutuato era pari a € 126.454,46 e i ricorrenti si sono impegnati a restituire tale importo in 240 mesi (20 anni), applicati interessi corrispettivi nella misura fissa del 4,97% nominale annuo da convertire in base alla periodicità di pagamento delle rate (doc. 1 art. 3). Inoltre le parti hanno convenuto che gli interessi di mora convenzionali fossero pari al 6,97% nominale annuo, prevedendo una clausola di salvaguardia nel caso in cui il tasso concordato fosse stato superiore alla soglia usura al momento della sua applicazione (doc. 1 art. 3). Nel contratto risulta inoltre indicato l'indicatore sintetico di costo che, per finalità di trasparenza, rappresenta in termini percentuali tutti i costi dovuti dal mutuatario in forza del contratto di mutuo, pari nel caso di specie al 5,0925% (doc.
1 lett. c. p.7).
pagina 4 di 13 Risulta infine documentato che al momento della stipulazione del contratto di mutuo con surrogazione la mutante ha consegnato ai mutuatari il piano di ammortamento del mutuo, redatto secondo lo schema di ammortamento del capitale c.d. alla francese articolato in modo da quantificare in misura fissa per tutta la durata del rapporto la rata restitutoria dovuta dai mutuatari, composta nel caso di specie di quote di capitali crescenti e di interessi decrescenti nel tempo di esecuzione del contratto (doc. 1 pag. 36 ss.).
I ricorrenti hanno inoltre chiarito che è succeduta nella Controparte_1
posizione contrattuale della banca mutuataria il 21.7.2009 per effetto
[... dell'incorporazione di e Controparte_5
in efficace dal 27.12.2011, e quindi Controparte_7 Controparte_8
della fusione di quest'ultimo istituto di credito e di Controparte_9
in fatto non contestato dalla resistente e,
[...] Controparte_1
del resto, confermato dalla rinegoziazione delle condizioni economiche e contrattuali del mutuo operata da con gli odierni ricorrenti Controparte_1
avvenuta il 5.2.2020 (doc. 2), contratto del quale la ricorrente non ha contestato in alcun modo la validità.
8. La difesa di parte ricorrente ha, quindi, dedotto in diritto che l'applicazione al mutuo di un piano di ammortamento alla francese comporti sempre una serie di criticità suscettibili di determinare la nullità parziale del contratto, essendo una metodologia di ammortamento che comporta sempre e inevitabilmente sia l'applicazione di interessi composti, assimilabili a quelli anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120.2 TUB, sia l'imputazione prioritaria dei pagamenti ricevuti nel corso di esecuzione del contratto agli interessi piuttosto che al capitale, ha quale conseguenza che in questo gli interessi non maturano giorno per giorno sul capitale scaduto, ma immediatamente su quello a scadere in violazione degli artt. 820 e 821
c.c.
Tutti i profili di criticità evidenziati dalla difesa di parte ricorrente sono stati recentemente affrontati e superati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024 adottata a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo compiuto dal Tribunale di Salerno espressivo dei medesimi dubbi interpretativi oggetto delle difese di parte ricorrente.
pagina 5 di 13 La Cassazione, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi - computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo - e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo del piano di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale (rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi cosicché, nel corso dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale (astrattamente) quindi gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici.
Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti.
pagina 6 di 13 L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula matematica di interesse composto, che costituisce quindi soltanto la modalità di calcolo e di imputazione a capitale e ad interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento.
È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però,
pagina 7 di 13 non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese,
l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo i ricorrenti nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, ed avendo anzi la stessa difesa di parte ricorrente riconosciuto che applicata la formula matematica di sconto composto vi è esatta corrispondenza tra la misura delle rate dovute e il capitale finanziato applicati gli interessi corrispettivi convenzionali al tasso annuo nominale concordato per il periodo di durata del finanziamento, risulta documentalmente smentito che nel piano di rimborso concordato tra le parti sia stata resistente l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. o dell'art. 120.2 TUB e che quindi il contratto celi costi occulti e non abbia dato una corretta e trasparente informazione della misura del tasso di interesse convenuto tra le parti in violazione dell'art. 117 TUB o dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000.
9. Anche con riguardo alla ritenuta violazione degli artt. 820 e 821 c.c. derivante dal calcolo degli interessi dovuti in relazione al contratto di mutuo sull'intero capitale ancora da restituire, benché non ancora esigibile in forza del beneficio del termine concordato con la rateizzazione del mutuo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa pagina 8 di 13 esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».
Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post.
Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.” (così, testualmente, Cass. Sez. Unite
15130/2024).
pagina 9 di 13 La Cassazione ha quindi confermato che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”, così come accaduto nel caso di specie.
Come evidenziato dalla Cassazione a Sezioni Unite, quindi, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel mutuo in esame (cfr. doc. 1 ric.).
Come chiarito infine dalla Cassazione “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere
(ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)
(…). Deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
La domanda di dichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e per applicazione illecita di interessi anatocistici risulta, quindi, infondata e deve essere rigettata, risultando dimostrato documentalmente che le parti hanno puntualmente pagina 10 di 13 convenuto per iscritto le obbligazioni reciprocamente assunte in forza del contratto di mutuo ed essendo fondate le difese in diritto di parte ricorrente su argomenti definitivamente superati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
10. Anche la domanda di dichiarazione di nullità del mutuo per pattuizione di interessi corrispettivi e di mora usurari è risultata documentalmente infondata e deve essere rigettata.
La difesa di parte ricorrente ha infatti considerato usurario il tasso di interesse convenzionale in primo luogo considerando come un costo convenuto con il contratto di mutuo la differenza tra il maggior costo derivante dalle modalità di rimborso del mutuo validamente concordata tra le parti e quello che i mutuatari avrebbero ipoteticamente sostenuto concordando un diverso piano di ammortamento.
Tale operazione è tuttavia del tutto arbitraria e priva di attendibilità scientifica e, quindi, di rilevanza giuridica perché pretende di considerare come costo contrattuale la differenza tra il minor costo di un contratto non negoziato tra le parti e quello derivante dall'applicazione delle clausole contrattuali effettivamente e validamente convenute.
In secondo luogo la difesa tecnica di parte ricorrente ha cercato di ricostruire una sorta di tasso di interesse effettivo di mora, considerando, oltre ai maggiori costi comportanti dal non aver negoziato un contratto con condizioni economiche differenti, anche la misura degli interessi di mora convenzionali, ipotizzando quale sarebbe stato il costo complessivo del contratto in caso di inadempimento del mutuatario protrattosi sin dalla prima rata e per tutta la durata del mutuo.
Tale operazione, oltre ad apparire arbitraria sia siccome sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare in materia di usura sia siccome non corrispondente all'esecuzione effettiva del contratto tra le parti e non tiene in alcun modo in considerazione i criteri espressamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità, segnatamente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia del 18 settembre 2020 n. 19597, al fine di orientare gli interpreti nel sindacato dell'usurarietà degli interessi di mora convenzionali. Con tale pronuncia la Corte di Cassazione non ha suggerito all'interprete di calcolare una sorta di tasso di interesse effettivo di mora, non essendo possibile al momento della stipulazione del contratto conoscere se, quando e per quanto tempo verranno pretesi interessi di pagina 11 di 13 mora in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, pur riconoscendo che anche degli interessi di mora debba essere sindacata l'eventuale usurarietà. La
Cassazione ha quindi indicato che, in difetto di rilevazione autonoma del tasso soglia usura degli interessi di mora da parte dei decreti ministeriali pubblicati in attuazione dell'art. 2 della l. 108/1994, il tasso di mora convenzionale deve essere raffrontato, nella misura annua netta concordata tra le parti, con il tasso effettivo globale medio rilevato nei decreti ministeriali in relazione agli interessi corrispettivi al quale deve essere sommato valore medio dello spread per mora indicato nei medesimi decreti ministeriali, utilizzando poi tale valore per calcolare, la misura del tasso soglia usura secondo i criteri indicati dall'art. 2, comma 4, della l. 108/1996.
Applicati tali criteri al contratto che costituisce il titolo delle domande di parte ricorrente (doc. 1), risulta documentalmente evidente che il tasso di mora convenuto tra le parti non è usurario perché pari al 6,970% a fronte di un tasso soglia usura per la mora pari al 9,840% (ossia al TEGM del 4,460% + la maggiorazione media per mora rilevata alla data di stipulazione del mutuo del 2,1 per un valore che deve aumentata del 50% ai sensi dall'art. 2, comma 4, della l. 108/1996 nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto).
Risulta quindi documentalmente smentito dal contratto prodotto dai ricorrenti al doc. 1 che le parti hanno convenuto interessi di mora usurari.
Infine i ricorrenti non hanno allegato nei loro atti alcun fatto dal quale possa desumersi che l'istituto di credito resistente avrebbe profittato di una loro situazione di difficoltà economico finanziaria per stipulare il contratto di mutuo, applicando interessi sproporzionati rispetto ad analoghe operazioni operate da altri istituti di crediti nei confronti della clientela, tenendo quindi, in concreto, una condotta
(soggettivamente) usuraria. Mancando la prova che i ricorrenti versassero in una situazione di difficoltà economico finanziaria, che questa fosse nota alla banca resistente e che le condizioni contrattuali convenute fossero sproporzionate rispetto alle condizioni applicate da altri istituti di credit ad operazioni similari, manca completamente la prova che gli interessi convenuti fossero soggettivamente usurari ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p.
11. Le domande di parte ricorrente si sono quindi rivelate tutte infondate alla luce della documentazione prodotta e senza che fosse necessario alcun approfondimento pagina 12 di 13 istruttorio ulteriore e devono, quindi, essere integralmente rigettate all'esito del presente giudizio.
12. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicati i parametri minimi previsti dal DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
13. La mancata partecipazione dei al procedimento di mediazione Controparte_1
che costituiva condizione di procedibilità del presente giudizio, fondato su contratto bancario, siccome non giustificata da alcuno specifico motivo deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 condannando la resistente al versamento di entrata al bilancio dello Stato di somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da e nei Parte_2 Parte_1
confronti di Controparte_1
2) condanna altresì e al pagamento, in solido, a Parte_2 Parte_1
elle spese di giudizio, pari a in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% Controparte_1 dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA;
3) condanna al versamento di entrata al bilancio dello Stato di somma Controparte_1
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Milano, 6 giugno 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37366/2023 promossa da:
(c. f. ), Parte_1 C.F._1
(c. f. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI ENRICO, elettivamente domiciliati in
VIA XXV APRILE, 18 25121 BRESCIA presso lo studio del difensore e, pertanto, presso il suo domicilio digitale Email_1
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Controparte_1 P.IVA_1
CATAPANO MARGHERITA, domiciliato in CORSO EUROPA N. 10 20122 MILANO
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa/contraria istanza ed eccezione disattese anche in via istruttoria ed incidentale e per tutti i motivi gradatamente esposti:
1) accertare e dichiarare che gli interessi convenuti nel mutuo stipulato tra i ricorrenti e la resistente in data 21.07.2009 a rogito Notaio n. CP_2 Persona_1 CP_3
33065 rep. e n. 10097, sono di tipo usurario e/o la relativa clausola risulti indeterminata ex art. 1346 c.c. e 1284 comma 3 c.c. e/o in violazione di quanto disposto dall'art. 117 TUB, nonché la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta nella formula della rata;
pagina 1 di 13 2) per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a rielaborare il piano di ammortamento del mutuo de quo con rata costante utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la stipula del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice, con restituzione, a titolo risarcitorio/restitutorio, di tutte le somme corrisposte dai mutuatari in eccedenza
(quantificate, alla data del 31.08.2023, nella somma minima di € 57.814,80 (di cui €
19.077,89 per usura soggettiva + € 38.736,92 per usura oggettiva) e, in subordine di €
43.422,00 per indeterminatezza totale delle condizioni e, in ulteriore subordine di €
35.918,56 ex art. 1815 c.c. (per usura soggettiva anche durante il rapporto ex art. 644 bis c.p.) e, in estremo subordine ad € 19.077,89 ex L. 108/96 art. 1 comma 3 (supero del tasso medio) e massima di € 125.679,04 (di cui € 57.814,80 per interessi pagati ed altri costi del credito + € 67.864,23 per effetto della nullità del contratto ex art. 1419 c.c. in quanto contrario a norme imperative) e di tutte quelle somme non dovute sino alla data di rielaborazione del piano di ammortamento, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e, per il periodo ancora in ammortamento, a rideterminare il relativo piano imputando per ogni singola rata in scadenza la sola quota capitale ovvero, in subordine, la quota capitale e gli interessi al tasso BOT, ovvero gli interessi secondo quanto disposto dagli artt. 121 e 125 bis T.U.B.
Compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di CTU e CTP, rifusi.
Conclusioni di parte resistente
Voglia il Giudice adito così giudicare:
Nel merito, respingere tutte le domande svolte, a qualunque titolo, dai ricorrenti nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e/o in ogni caso CP_1
indimostrate, per tutti i motivi esposti.
In via istruttoria
Rigettare gli avversi mezzi istruttori in quanto inammissibili.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.10.2023 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo concluso per l'acquisto della loro prima casa il 20.2.2006 originariamente con
[...]
nella cui posizione è stata surrogata il 207.2008 ING EC NV e CP_4
quindi il 21.7.2009 Controparte_5
pagina 2 di 13 (doc. 1). Le condizioni del contratto di mutuo sono state poi Controparte_6
parzialmente rinegoziate il 31.1.2019 (doc. 2).
I ricorrenti ritengono il contratto convenuto il 21.7.2009 parzialmente nullo in ragione del fatto che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” delle rate restitutorie del mutuo determina sempre e necessariamente la maturazione di interessi anatocistici occulti, comportando maggiori costi rispetto ad un piano di ammortamento, ad esempio “all'italiana”, costi non indicati al momento della stipulazione del contratto né tramite l'indicazione del tasso effettivo globale (TAE) né altrimenti, in violazione tanto dell'art. 117.6 TUB quanto dell'art. 1283 c.c. e degli art. 120.2 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 oltre che dell'art. 821, comma 3, c.c.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto che gli interessi convenzionali effettivamente convenuti, considerata l'incidenza dell'effetto anatocistico contestato e il tasso di interesse moratorio convenuto, sono superiori sia al tasso effettivo globale medio rilevato alla data di stipulazione del contratto, fatto dal quale la difesa di parte ricorrente ha dedotto che il tasso di interesse convenzionale complessivo fosse soggettivamente usurario, nonché al tasso soglia usura rilevato al momento della stipulazione del contratto in violazione dell'art. 1815 c.c.
I ricorrenti hanno quindi chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per violazione anche dell'art. 1815 c.c.
I ricorrenti hanno infine chiesto di condannare la resistente Controparte_1
succeduta nella posizione della mutuante, alla restituzione degli interessi convenzionali e ai costi correlati al credito pagati in esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. oppure della differenza tra gli interessi e i costi pagati in esecuzione del contratto e quelli altrimenti dovuti applicato il tasso di interesse sostitutivo legale previsto dall'art. 117.7 TUB.
A riscontro contabile delle contestazioni compiute gli ricorrenti hanno prodotto consulenza di parte con il loro doc. 3.
2. Prima dell'introduzione del presente giudizio i ricorrenti hanno dato corso a procedimento di mediazione al quale non ha partecipato la resistente senza giustificato motivo (doc. B ric.).
3. La ricorrente tempestivamente costituitasi nel presente Controparte_1
giudizio, ha chiesto di rigettare le domande di parte ricorrente siccome infondate in pagina 3 di 13 fatto e in diritto, in quanto frutto di una scorretta comprensione sia delle regole di matematica finanziaria sottese sia all'elaborazione di un piano di ammortamento dei ratei restitutori del mutuo secondo la legge di sconto composto sia alla quantificazione del tasso annuo effettivo globale ai fini del raffronto con il tasso soglia usura, oltre che della normativa e giurisprudenza di settore.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, ritenendo la giudice che ha istruito la presente causa superfluo dare corso a c.t.u. ai fini della decisione della presente controversia.
5. Con provvedimento presidenziale la presente causa è stata riassegnata alla giudice estenditrice del presente provvedimento che, condivise le valutazioni istruttorie dell'originaria assegnataria di questo procedimento, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale della controversia all'udienza del
4.6.2025.
6. Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
7. e hanno allegato di aver concluso il Parte_2 Parte_1
20.2.2006 con n contratto di mutuo fondiario e hanno Controparte_4
allegato che nella posizione della mutuante si è surrogata ING EC NV il
20.7.2008. I ricorrenti hanno quindi documentato che, per loro volontà, si è ulteriormente surrogata alla banca mutuataria il 21.7.2009
[...]
doc. 1). Controparte_7
Al momento della surrogazione l'importo mutuato era pari a € 126.454,46 e i ricorrenti si sono impegnati a restituire tale importo in 240 mesi (20 anni), applicati interessi corrispettivi nella misura fissa del 4,97% nominale annuo da convertire in base alla periodicità di pagamento delle rate (doc. 1 art. 3). Inoltre le parti hanno convenuto che gli interessi di mora convenzionali fossero pari al 6,97% nominale annuo, prevedendo una clausola di salvaguardia nel caso in cui il tasso concordato fosse stato superiore alla soglia usura al momento della sua applicazione (doc. 1 art. 3). Nel contratto risulta inoltre indicato l'indicatore sintetico di costo che, per finalità di trasparenza, rappresenta in termini percentuali tutti i costi dovuti dal mutuatario in forza del contratto di mutuo, pari nel caso di specie al 5,0925% (doc.
1 lett. c. p.7).
pagina 4 di 13 Risulta infine documentato che al momento della stipulazione del contratto di mutuo con surrogazione la mutante ha consegnato ai mutuatari il piano di ammortamento del mutuo, redatto secondo lo schema di ammortamento del capitale c.d. alla francese articolato in modo da quantificare in misura fissa per tutta la durata del rapporto la rata restitutoria dovuta dai mutuatari, composta nel caso di specie di quote di capitali crescenti e di interessi decrescenti nel tempo di esecuzione del contratto (doc. 1 pag. 36 ss.).
I ricorrenti hanno inoltre chiarito che è succeduta nella Controparte_1
posizione contrattuale della banca mutuataria il 21.7.2009 per effetto
[... dell'incorporazione di e Controparte_5
in efficace dal 27.12.2011, e quindi Controparte_7 Controparte_8
della fusione di quest'ultimo istituto di credito e di Controparte_9
in fatto non contestato dalla resistente e,
[...] Controparte_1
del resto, confermato dalla rinegoziazione delle condizioni economiche e contrattuali del mutuo operata da con gli odierni ricorrenti Controparte_1
avvenuta il 5.2.2020 (doc. 2), contratto del quale la ricorrente non ha contestato in alcun modo la validità.
8. La difesa di parte ricorrente ha, quindi, dedotto in diritto che l'applicazione al mutuo di un piano di ammortamento alla francese comporti sempre una serie di criticità suscettibili di determinare la nullità parziale del contratto, essendo una metodologia di ammortamento che comporta sempre e inevitabilmente sia l'applicazione di interessi composti, assimilabili a quelli anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120.2 TUB, sia l'imputazione prioritaria dei pagamenti ricevuti nel corso di esecuzione del contratto agli interessi piuttosto che al capitale, ha quale conseguenza che in questo gli interessi non maturano giorno per giorno sul capitale scaduto, ma immediatamente su quello a scadere in violazione degli artt. 820 e 821
c.c.
Tutti i profili di criticità evidenziati dalla difesa di parte ricorrente sono stati recentemente affrontati e superati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024 adottata a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo compiuto dal Tribunale di Salerno espressivo dei medesimi dubbi interpretativi oggetto delle difese di parte ricorrente.
pagina 5 di 13 La Cassazione, riprendendo considerazioni già ampiamente diffuse nella giurisprudenza di merito, ha evidenziato che l'ammortamento c.d. “alla francese” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento di “rate costanti” per tutta la durata del rapporto, comprensive di una quota capitale (normalmente crescente nel tempo) ed una quota di interessi (normalmente decrescente nel tempo).
Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi - computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo - e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi.
Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate si forma attraverso lo sviluppo del piano di un piano ammortamento nel quale il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati di interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad interessi (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale (rimborsato per importi nel tempo maggiori).
In sostanza, quindi, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici eseguiti in relazione alle rate che scadono sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi cosicché, nel corso dell'esecuzione del contratto, riducendosi il capitale prestato che viene coi pagamenti via via restituito, si riduce il montante degli interessi dovuti con ciascuna rata.
La maggiore complessiva onerosità dei mutui o finanziamenti con ammortamento alla francese, rispetto a quelli – ad esempio – con ammortamento all'italiana, deriva quindi dal fatto che il mutuatario restituisce più tardi nel tempo frazioni maggiori del capitale prestato, del quale (astrattamente) quindi gode per più tempo.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che tale meccanismo non comporta, di per sé, la maturazione di interessi anatocistici.
Il divieto di anatocismo, previsto dall'art. 1283, opera allorquando il debitore si obblighi al pagamento di interessi su interessi già scaduti.
pagina 6 di 13 L'art. 1283 c.c. prevede infatti che, salvo usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriori alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Si verificherebbe, quindi, un'ipotesi di violazione del divieto di anatocismo nel caso in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti.
Ma tale ipotesi, tuttavia, non è la conseguenza necessaria dell'applicazione nella quantificazione dell'obbligazione restitutoria di un mutuo di un piano di ammortamento alla francese.
L'ammortamento alla francese prevede, infatti, che l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino interessi ulteriori.
Il metodo c.d. “alla francese” è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, non è astrattamente ipotizzabile che tale tipologia di ammortamento sia fondata su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti come base di calcolo dei successivi ulteriori interessi.
Di conseguenza non è corretto dire che nel mutuo “alla francese” il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula matematica di interesse composto, che costituisce quindi soltanto la modalità di calcolo e di imputazione a capitale e ad interessi di quanto dovuto nelle singole rate restitutorie del finanziamento.
È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla francese” standard ossia che poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
Secondo le Sezioni Unite, in particolare “un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però,
pagina 7 di 13 non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.
Non essendo fisiologicamente prevista la maturazione di interessi ulteriori su interessi scaduti nei mutui, finanziamenti o prestiti con ammortamento alla francese,
l'applicazione di tale metodologia di ammortamento non comporta, di per sé, alcun fenomeno anatocistico.
Non avendo i ricorrenti nello specifico allegato alcun elemento dal quale desumere che nel caso di specie gli interessi siano stati conteggiati sugli interessi scaduti, ed avendo anzi la stessa difesa di parte ricorrente riconosciuto che applicata la formula matematica di sconto composto vi è esatta corrispondenza tra la misura delle rate dovute e il capitale finanziato applicati gli interessi corrispettivi convenzionali al tasso annuo nominale concordato per il periodo di durata del finanziamento, risulta documentalmente smentito che nel piano di rimborso concordato tra le parti sia stata resistente l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. o dell'art. 120.2 TUB e che quindi il contratto celi costi occulti e non abbia dato una corretta e trasparente informazione della misura del tasso di interesse convenuto tra le parti in violazione dell'art. 117 TUB o dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000.
9. Anche con riguardo alla ritenuta violazione degli artt. 820 e 821 c.c. derivante dal calcolo degli interessi dovuti in relazione al contratto di mutuo sull'intero capitale ancora da restituire, benché non ancora esigibile in forza del beneficio del termine concordato con la rateizzazione del mutuo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa pagina 8 di 13 esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».
Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post.
Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia.” (così, testualmente, Cass. Sez. Unite
15130/2024).
pagina 9 di 13 La Cassazione ha quindi confermato che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”, così come accaduto nel caso di specie.
Come evidenziato dalla Cassazione a Sezioni Unite, quindi, il contratto di mutuo può dirsi validamente pattuito per iscritto e l'obbligazione restitutoria può dirsi sufficientemente determinata “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” elementi tutti espressamente convenuti nel mutuo in esame (cfr. doc. 1 ric.).
Come chiarito infine dalla Cassazione “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere
(ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)
(…). Deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
La domanda di dichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo convenzionale e per applicazione illecita di interessi anatocistici risulta, quindi, infondata e deve essere rigettata, risultando dimostrato documentalmente che le parti hanno puntualmente pagina 10 di 13 convenuto per iscritto le obbligazioni reciprocamente assunte in forza del contratto di mutuo ed essendo fondate le difese in diritto di parte ricorrente su argomenti definitivamente superati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
10. Anche la domanda di dichiarazione di nullità del mutuo per pattuizione di interessi corrispettivi e di mora usurari è risultata documentalmente infondata e deve essere rigettata.
La difesa di parte ricorrente ha infatti considerato usurario il tasso di interesse convenzionale in primo luogo considerando come un costo convenuto con il contratto di mutuo la differenza tra il maggior costo derivante dalle modalità di rimborso del mutuo validamente concordata tra le parti e quello che i mutuatari avrebbero ipoteticamente sostenuto concordando un diverso piano di ammortamento.
Tale operazione è tuttavia del tutto arbitraria e priva di attendibilità scientifica e, quindi, di rilevanza giuridica perché pretende di considerare come costo contrattuale la differenza tra il minor costo di un contratto non negoziato tra le parti e quello derivante dall'applicazione delle clausole contrattuali effettivamente e validamente convenute.
In secondo luogo la difesa tecnica di parte ricorrente ha cercato di ricostruire una sorta di tasso di interesse effettivo di mora, considerando, oltre ai maggiori costi comportanti dal non aver negoziato un contratto con condizioni economiche differenti, anche la misura degli interessi di mora convenzionali, ipotizzando quale sarebbe stato il costo complessivo del contratto in caso di inadempimento del mutuatario protrattosi sin dalla prima rata e per tutta la durata del mutuo.
Tale operazione, oltre ad apparire arbitraria sia siccome sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare in materia di usura sia siccome non corrispondente all'esecuzione effettiva del contratto tra le parti e non tiene in alcun modo in considerazione i criteri espressamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità, segnatamente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia del 18 settembre 2020 n. 19597, al fine di orientare gli interpreti nel sindacato dell'usurarietà degli interessi di mora convenzionali. Con tale pronuncia la Corte di Cassazione non ha suggerito all'interprete di calcolare una sorta di tasso di interesse effettivo di mora, non essendo possibile al momento della stipulazione del contratto conoscere se, quando e per quanto tempo verranno pretesi interessi di pagina 11 di 13 mora in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, pur riconoscendo che anche degli interessi di mora debba essere sindacata l'eventuale usurarietà. La
Cassazione ha quindi indicato che, in difetto di rilevazione autonoma del tasso soglia usura degli interessi di mora da parte dei decreti ministeriali pubblicati in attuazione dell'art. 2 della l. 108/1994, il tasso di mora convenzionale deve essere raffrontato, nella misura annua netta concordata tra le parti, con il tasso effettivo globale medio rilevato nei decreti ministeriali in relazione agli interessi corrispettivi al quale deve essere sommato valore medio dello spread per mora indicato nei medesimi decreti ministeriali, utilizzando poi tale valore per calcolare, la misura del tasso soglia usura secondo i criteri indicati dall'art. 2, comma 4, della l. 108/1996.
Applicati tali criteri al contratto che costituisce il titolo delle domande di parte ricorrente (doc. 1), risulta documentalmente evidente che il tasso di mora convenuto tra le parti non è usurario perché pari al 6,970% a fronte di un tasso soglia usura per la mora pari al 9,840% (ossia al TEGM del 4,460% + la maggiorazione media per mora rilevata alla data di stipulazione del mutuo del 2,1 per un valore che deve aumentata del 50% ai sensi dall'art. 2, comma 4, della l. 108/1996 nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto).
Risulta quindi documentalmente smentito dal contratto prodotto dai ricorrenti al doc. 1 che le parti hanno convenuto interessi di mora usurari.
Infine i ricorrenti non hanno allegato nei loro atti alcun fatto dal quale possa desumersi che l'istituto di credito resistente avrebbe profittato di una loro situazione di difficoltà economico finanziaria per stipulare il contratto di mutuo, applicando interessi sproporzionati rispetto ad analoghe operazioni operate da altri istituti di crediti nei confronti della clientela, tenendo quindi, in concreto, una condotta
(soggettivamente) usuraria. Mancando la prova che i ricorrenti versassero in una situazione di difficoltà economico finanziaria, che questa fosse nota alla banca resistente e che le condizioni contrattuali convenute fossero sproporzionate rispetto alle condizioni applicate da altri istituti di credit ad operazioni similari, manca completamente la prova che gli interessi convenuti fossero soggettivamente usurari ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p.
11. Le domande di parte ricorrente si sono quindi rivelate tutte infondate alla luce della documentazione prodotta e senza che fosse necessario alcun approfondimento pagina 12 di 13 istruttorio ulteriore e devono, quindi, essere integralmente rigettate all'esito del presente giudizio.
12. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicati i parametri minimi previsti dal DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
13. La mancata partecipazione dei al procedimento di mediazione Controparte_1
che costituiva condizione di procedibilità del presente giudizio, fondato su contratto bancario, siccome non giustificata da alcuno specifico motivo deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010 condannando la resistente al versamento di entrata al bilancio dello Stato di somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da e nei Parte_2 Parte_1
confronti di Controparte_1
2) condanna altresì e al pagamento, in solido, a Parte_2 Parte_1
elle spese di giudizio, pari a in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% Controparte_1 dell'importo dovuto per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA;
3) condanna al versamento di entrata al bilancio dello Stato di somma Controparte_1
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Milano, 6 giugno 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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