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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10 aprile 2025 alle ore 11:00, innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, sono comparsi:
Per quale mandataria di l'avv. PULVIRENTI per l'avv. Parte_1 Parte_2
FROJO ROBERTA
Per l'avv. GALETTO per l'avv. LUCA CARULLI Controparte_1
Entrambi i procuratori delle parti confermano di approvare il progetto di divisione di cui all'Ordinanza datata 25.9.2024.
Il giudice, verificata la rituale comunicazione del progetto di divisione al creditore procedente di via CP_2
Randaccio 2/10; rilevato che nessuno è comparso per il predetto CP_2 rilevato che la parte attrice e la comproprietaria hanno già approvato il Controparte_1 progetto di divisione di cui all'Ordinanza datata 25.9.2024;
PQM
DICHIARA esecutivo il progetto di divisione di cui all'Ordinanza datata 25.9.2024.
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
L'avv. Pulvirenti per parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione/memoria integrativa in atti, richiamando le note spese depositate.
L'avv. Carulli per precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione del Controparte_1
10.3.2023.
Dopo breve discussione orale con richiamo agli atti, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo le parti alla lettura della Sentenza anche in loro assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che i procuratori delle parti si sono allontanati, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 702/2023 promossa da:
(C.F. ) quale mandataria di (codice fiscale e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
P.Iva ), con il patrocinio dell'Avv. FROJO ROBERTA;
P.IVA_2
PARTE ATTRICE creditore contro
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. RENALDIN JENNY;
PARTE convenuta creditore
(c.f. ); Controparte_4 C.F._1
CONVENUTO comproprietario esecutato
(c.f. ) con l'Avv. LUCA CARULLI;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA comproprietaria non esecutata
OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 2 di 5 Per la parte attrice (all'udienza del 10.4.2025, come da memoria integrativa datata Parte_1
28.12.2022):
Per la parte convenuta (all'udienza del 10.4.2025, come da comparsa di Controparte_5 costituzione del 10.3.2023): “Voglia Ill.mo Tribunale Adito Previo ogni incombente di rito. Accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione tra e Controparte_4 Controparte_1
, accertata la non comoda divisibilità dell'immobile de quo disporsi la vendita dell'intero
[...] immobile sito in , Via Sospello n. 168, con assegnazione alla Sig.ra CP_3 Controparte_1 del 50% della somma realizzata corrispondente alla propria quota di comproprietà. Con riserva di ogni diritto, ragione ed eccezione e vittoria di spese ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al n. 1047/2019 RGE, il G.E., per quanto riguarda il bene immobile sito in , via Sospello n.16 (meglio individuato negli atti di causa), ha ritenuto di CP_3 procedere alla divisione ex artt. 600, 601 cpc, essendo lo stesso pignorato per la sola quota del 50% facente capo all'esecutato . Controparte_4
quale creditore fondiario intervenuto, ha dunque convenuto nella presente causa Parte_1 l'esecutato , il comproprietario non esecutato e il creditore Controparte_4 Controparte_1 procedente , domandando l'accoglimento delle Controparte_6 conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita nel presente giudizio di divisione la comproprietaria non esecutata Controparte_1 pagina 3 di 5 , nulla opponendo alla divisione, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
Venduto il bene in oggetto, con ordinanza del 25.9.2024 è stato formulato il progetto di divisione, dichiarato esecutivo in data 10.4.2025.
Infine, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate.
Ciò premesso, deve osservarsi che l'oggetto della presente sentenza è ormai limitato alle questioni relative alle spese di lite, poiché il progetto di divisione è già stato dichiarato esecutivo con ordinanza, ai sensi dell'art. 789, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che non deve più provvedersi in merito allo scioglimento della comunione.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. Cass. 22903/2013, Id. 3083/2006 e Id. 7059/2002).
L'applicazione di questi criteri nel presente giudizio - instaurato sulla base dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di cui agli art. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c. - rende necessario distinguere, da un lato, la posizione del debitore esecutato da quella dei comproprietari non esecutati;
dall'altro, la posizione del creditore attore, che ha iscritto a ruolo la causa, da quella dei creditori che non hanno posto in essere tale incombente (nel caso di specie, neppure costituiti nella presente causa).
Nei rapporti tra il debitore esecutato e tutti i creditori opera il principio della soccombenza, perché i creditori non hanno un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari, ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il proprio credito, in conseguenza dell'inadempimento del debitore, che integra gli estremi “dell'ingiustificato comportamento” di cui alle sentenze citate.
In applicazione di questi principi, poiché l'esecuzione che ha originato il giudizio di divisione è stata promossa nei confronti di , quest'ultimo deve rimborsare per intero le spese Controparte_4 di lite al procedente che ha introdotto il presente giudizio.
Le spese di lite dell'attore si liquidano in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate.
Per i compensi, lo scaglione viene determinato secondo il valore della quota pignorata degli immobili, così come risultante dalla CTU, e quindi tra €. 5.200,01 ed € 26.000,00 e i compensi vengono liquidati nella misura minima per le fasi di studio introduttiva, decisionale (in assenza di istruttoria), tenuto conto delle caratteristiche del giudizio, del contenuto delle difese e degli effettivi incombenti svolti, considerato altresì che il creditore procedente non ha depositato alcuna delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Quanto invece alla comproprietaria non esecutata deve osservarsi che la Controparte_1 stessa non ha frapposto atti oppositivi o inutili resistenze, non dovendo pertanto essere condannata a pagare le spese legali sostenute dalla parte attrice, con compensazione delle stesse in relazione al debitore esecutato (in osservanza di Cass. n. 24550/24).
Devono, invece, porsi a carico della massa (e, quindi, pro quota, a carico di tutti i comproprietari) le sole spese sostenute nel comune interesse ossia le 'spese vive' ed esposti, nel caso di specie: CU e marca (€ 1241,00), spese di trascrizione della domanda (€ 294,00), contributo PVP (€ 200,60), pubblicità (363,56), per complessivi euro 2.099,16 (le spese dedotte dall'attore in nota spese per il delegato e per IFIR quale custode, peraltro non documentate dalle relative fatture, non prodotte, non pagina 4 di 5 attengono alla presente divisione endoesecutiva).
Nel caso di specie, visto il riparto attuato nel progetto di divisione (posto che, quanto ai beni venduti, l'alloggio al terzo piano è in comproprietà per ½ ciascuno di e Controparte_4 [...]
mentre il locale al piano sottotetto è in proprietà esclusiva di Controparte_1 Controparte_4
, le predette spese devono essere poste per il 70% a carico dell'esecutato (€ 1469,41) e
[...] per il 30% (€ 629,75) a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così dispone:
1) Liquida le spese di lite sostenute dalla parte attrice in € 1.700,00 per compensi ed € Parte_1
2.099,16 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite di cui al Controparte_4 Parte_1 punto 1) per l'intero quanto ai compensi e per il 70% (pari ad euro 1469,41) quanto alle spese.
3) Condanna a rimborsare a il 30% (euro 629,75) delle Controparte_1 Parte_1 sole spese “vive” liquidate al punto 1).
4) Compensa integralmente le spese di lite tra e . Controparte_4 Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 10 aprile 2025 alle ore 11:00, innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, sono comparsi:
Per quale mandataria di l'avv. PULVIRENTI per l'avv. Parte_1 Parte_2
FROJO ROBERTA
Per l'avv. GALETTO per l'avv. LUCA CARULLI Controparte_1
Entrambi i procuratori delle parti confermano di approvare il progetto di divisione di cui all'Ordinanza datata 25.9.2024.
Il giudice, verificata la rituale comunicazione del progetto di divisione al creditore procedente di via CP_2
Randaccio 2/10; rilevato che nessuno è comparso per il predetto CP_2 rilevato che la parte attrice e la comproprietaria hanno già approvato il Controparte_1 progetto di divisione di cui all'Ordinanza datata 25.9.2024;
PQM
DICHIARA esecutivo il progetto di divisione di cui all'Ordinanza datata 25.9.2024.
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni.
L'avv. Pulvirenti per parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione/memoria integrativa in atti, richiamando le note spese depositate.
L'avv. Carulli per precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione del Controparte_1
10.3.2023.
Dopo breve discussione orale con richiamo agli atti, il Giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo le parti alla lettura della Sentenza anche in loro assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che i procuratori delle parti si sono allontanati, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 702/2023 promossa da:
(C.F. ) quale mandataria di (codice fiscale e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
P.Iva ), con il patrocinio dell'Avv. FROJO ROBERTA;
P.IVA_2
PARTE ATTRICE creditore contro
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. RENALDIN JENNY;
PARTE convenuta creditore
(c.f. ); Controparte_4 C.F._1
CONVENUTO comproprietario esecutato
(c.f. ) con l'Avv. LUCA CARULLI;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA comproprietaria non esecutata
OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 2 di 5 Per la parte attrice (all'udienza del 10.4.2025, come da memoria integrativa datata Parte_1
28.12.2022):
Per la parte convenuta (all'udienza del 10.4.2025, come da comparsa di Controparte_5 costituzione del 10.3.2023): “Voglia Ill.mo Tribunale Adito Previo ogni incombente di rito. Accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione tra e Controparte_4 Controparte_1
, accertata la non comoda divisibilità dell'immobile de quo disporsi la vendita dell'intero
[...] immobile sito in , Via Sospello n. 168, con assegnazione alla Sig.ra CP_3 Controparte_1 del 50% della somma realizzata corrispondente alla propria quota di comproprietà. Con riserva di ogni diritto, ragione ed eccezione e vittoria di spese ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al n. 1047/2019 RGE, il G.E., per quanto riguarda il bene immobile sito in , via Sospello n.16 (meglio individuato negli atti di causa), ha ritenuto di CP_3 procedere alla divisione ex artt. 600, 601 cpc, essendo lo stesso pignorato per la sola quota del 50% facente capo all'esecutato . Controparte_4
quale creditore fondiario intervenuto, ha dunque convenuto nella presente causa Parte_1 l'esecutato , il comproprietario non esecutato e il creditore Controparte_4 Controparte_1 procedente , domandando l'accoglimento delle Controparte_6 conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita nel presente giudizio di divisione la comproprietaria non esecutata Controparte_1 pagina 3 di 5 , nulla opponendo alla divisione, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
Venduto il bene in oggetto, con ordinanza del 25.9.2024 è stato formulato il progetto di divisione, dichiarato esecutivo in data 10.4.2025.
Infine, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate.
Ciò premesso, deve osservarsi che l'oggetto della presente sentenza è ormai limitato alle questioni relative alle spese di lite, poiché il progetto di divisione è già stato dichiarato esecutivo con ordinanza, ai sensi dell'art. 789, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che non deve più provvedersi in merito allo scioglimento della comunione.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite nel comune interesse a condurre il processo alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr. Cass. 22903/2013, Id. 3083/2006 e Id. 7059/2002).
L'applicazione di questi criteri nel presente giudizio - instaurato sulla base dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione di cui agli art. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c. - rende necessario distinguere, da un lato, la posizione del debitore esecutato da quella dei comproprietari non esecutati;
dall'altro, la posizione del creditore attore, che ha iscritto a ruolo la causa, da quella dei creditori che non hanno posto in essere tale incombente (nel caso di specie, neppure costituiti nella presente causa).
Nei rapporti tra il debitore esecutato e tutti i creditori opera il principio della soccombenza, perché i creditori non hanno un interesse alla divisione analogo a quello dei comproprietari, ma sono costretti a partecipare al giudizio per soddisfare il proprio credito, in conseguenza dell'inadempimento del debitore, che integra gli estremi “dell'ingiustificato comportamento” di cui alle sentenze citate.
In applicazione di questi principi, poiché l'esecuzione che ha originato il giudizio di divisione è stata promossa nei confronti di , quest'ultimo deve rimborsare per intero le spese Controparte_4 di lite al procedente che ha introdotto il presente giudizio.
Le spese di lite dell'attore si liquidano in dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate.
Per i compensi, lo scaglione viene determinato secondo il valore della quota pignorata degli immobili, così come risultante dalla CTU, e quindi tra €. 5.200,01 ed € 26.000,00 e i compensi vengono liquidati nella misura minima per le fasi di studio introduttiva, decisionale (in assenza di istruttoria), tenuto conto delle caratteristiche del giudizio, del contenuto delle difese e degli effettivi incombenti svolti, considerato altresì che il creditore procedente non ha depositato alcuna delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Quanto invece alla comproprietaria non esecutata deve osservarsi che la Controparte_1 stessa non ha frapposto atti oppositivi o inutili resistenze, non dovendo pertanto essere condannata a pagare le spese legali sostenute dalla parte attrice, con compensazione delle stesse in relazione al debitore esecutato (in osservanza di Cass. n. 24550/24).
Devono, invece, porsi a carico della massa (e, quindi, pro quota, a carico di tutti i comproprietari) le sole spese sostenute nel comune interesse ossia le 'spese vive' ed esposti, nel caso di specie: CU e marca (€ 1241,00), spese di trascrizione della domanda (€ 294,00), contributo PVP (€ 200,60), pubblicità (363,56), per complessivi euro 2.099,16 (le spese dedotte dall'attore in nota spese per il delegato e per IFIR quale custode, peraltro non documentate dalle relative fatture, non prodotte, non pagina 4 di 5 attengono alla presente divisione endoesecutiva).
Nel caso di specie, visto il riparto attuato nel progetto di divisione (posto che, quanto ai beni venduti, l'alloggio al terzo piano è in comproprietà per ½ ciascuno di e Controparte_4 [...]
mentre il locale al piano sottotetto è in proprietà esclusiva di Controparte_1 Controparte_4
, le predette spese devono essere poste per il 70% a carico dell'esecutato (€ 1469,41) e
[...] per il 30% (€ 629,75) a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così dispone:
1) Liquida le spese di lite sostenute dalla parte attrice in € 1.700,00 per compensi ed € Parte_1
2.099,16 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite di cui al Controparte_4 Parte_1 punto 1) per l'intero quanto ai compensi e per il 70% (pari ad euro 1469,41) quanto alle spese.
3) Condanna a rimborsare a il 30% (euro 629,75) delle Controparte_1 Parte_1 sole spese “vive” liquidate al punto 1).
4) Compensa integralmente le spese di lite tra e . Controparte_4 Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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