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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella E. Rizzo Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1645/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lidia Viapiana, come da procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Piazza F. Stocco n. 10 Catanzaro.
Appellante
E
, in Controparte_1 persona dell'Amministratore, nonché legale rappresentante p.t., Avv. Antonio Abate, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Bruno Nisticò, come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via A. De Gasperi, 62 Catanzaro.
Appellato
1
e nella loro qualità di eredi Controparte_2 Controparte_3 di . Persona_1
Appellati contumaci
Sulle conclusioni delle parti
Per l'appellante:
<
[...] nella seduta del 16/5/2015. CP_1
-condannare il alle sanzioni previste Controparte_1 dall'art. art. 8 comma 4 D.L n. 28/2010 così come aggiornato dal D.L n. 69/2013 convertito in Ln. 98/2013.
- condannare, altresì, il medesimo alla restituzione CP_1 dell'importo di €. 1.997,53 corrisposto dal Sig. , a titolo di quota Pt_1 parte delle spese del primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione (28/4/2022) al saldo effettivo>> Per l'appellato:
< l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, per gli esposti motivi di fatto e diritto, dichiarare l'appello inammissibile ovvero respingerlo perché infondato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori, nella qualità di condomini del convenuto , impugnavano la CP_1 delibera assembleare del 16 maggio 2015, ritenendo la stessa invalida sotto il profilo inerente la violazione del diritto alla preventiva informazione sui documenti attinenti ai punti dell'ordine del giorno, sull'incompetenza del consiglio a deliberare sulla installazione dell'impianto di video sorveglianza, sulla violazione dell'art.1136 c.c. per mancanza di quorum per l'assunto di delibera inerente la manutenzione straordinaria del fabbricato . Si costituiva in giudizio il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 impugnando e contestando le avverse deduzioni ed eccependo, preliminarmente, la decadenza dell'impugnazione, essendo spirati i termini sospesi dalla procedura di mediazione Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione con la
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concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche>>. Il Tribunale civile di Catanzaro, all'esito del procedimento avente
R.G. n.4856/2015, con sentenza n. 527 del 1.04/13.04.2022, così statuiva:
<<-Rigetta la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva
-condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma di 2.738,00 per onorari, oltre accessori come per legge, se dovuti>>. Avverso la suddetta sentenza propone ritualmente appello Pt_1
con quattro motivi.
[...]
Con il primo motivo, titolato “violazione del diritto di informazione sancito dagli artt. 1129, 1130, 1130 bis cc.”, l'appellante lamenta che la delibera impugnata sia stata adottata in aperta violazione del diritto di essere informato sulle materie all'ordine del giorno, nonostante rituale richiesta di accesso agli atti formulata in tempi congrui (6/05/2015), rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea (15.06.2015). Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “nullità e/o annullabilità della delibera per violazione dell'art. 66, 3 comma, disp. att. c.c.” nella parte concernente l'approvazione di un argomento (accorpamento dei crediti e delle passività) non contemplato nell'ordine del giorno”. Con il terzo motivo, titolato “nullità e/o annullabilità della delibera in relazione al VII° punto dell'ordine del giorno per violazione degli artt. 1122 ter e 1130 bis, ult. Comma c.c e 66, 3 comma disp. att. cc.”, l'appellante lamenta che l'assemblea aveva delegato “il Consiglio di condominio per la valutazione dell'offerte e per l'assegnazione dell'incarico per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, entro un tetto massimo di € 10.000,00” nonostante l'inserimento della suddetta delega tra i punti all'ordine del giorno e, comunque, in assenza di delibera di approvazione della relativa spese. Con il quarto motivo, titolato “nullità e/o annullabilità della delibera assunta in data 16.05.2015 in relazione all'ordine del giorno di cui al punto 1) parte straordinaria, (interventi di manutenzione straordinaria: ristrutturazione fabbricati, rifacimento copertura tetto, rispristino cornicioni e frontalini, bitumazione viali, rifacimento portoni ed atri, valutazione offerte per la redazione della progettazione e del computo metrico estimativo) per violazione dell'art. 1136 c.c.”, l'appellante lamenta che tale punto dell'ordine del giorno era stato approvato pur non essendo stato raggiunto il prescritto quorum deliberativo.
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Evidenzia, al riguardo, che dal verbale del 16.05.2015 l'assemblea risultava costituita con l'intervento di 605,081 millesimi, ridotti a 568,044 a seguito dell'abbandono della seduta da parte dei condomini e (avvenuta prima ancora della trattazione dei punti Pt_1 CP_2 all'ordine del giorno). Adduce ancora che, in assenza di una diversa volontà da parte dei condomini che avevano conferito delega ( Persona_2 [...]
e il voto contrario del loro delegato Per_3 Persona_4
( ) doveva ritenersi essere stato espresso non solo in proprio Per_5 ma anche per conto dei primi e che, quindi, dal quorum di legge, andavano detratti gli ulteriori millesimi di quest'ultimi (79,264), con la conseguenza che la delibera oggetto di giudizio era stata approvata con l'intervento di soli 488,780 millesimi di proprietà, ovvero in assenza del quorum di legge. Nel giudizio di primo grado veniva richiesta la condanna del convenuto ex art. 8 comma4 D.L n. 28/2010 così come CP_1 aggiornato dal D.L n. 69/2013 convertito in Ln. 98/2013, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, all'incontro di mediazione obbligatoria svoltosi il 20.07.2015 presso la Camera di Commercio di Catanzaro. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il
, in Controparte_1 persona dell'Amministratore, nonché legale rappresentante p.t., Avv.
Antonio Abate, il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, e, nel merito, nel contestare gli assunti di controparte, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Rimanevano contumaci e Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di eredi di . Persona_1
All'udienza del 4.06.2024 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
e nella loro qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
, le quali, benché regolarmente citati, non hanno inteso
[...] costituirsi nel presente giudizio. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato, in sede di conclusioni. L'eccezione è infondata.
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Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 16.11.2017 n. 27199, hanno affermato il principio secondo cui il novellato art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello – il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata – che l'atto di appello debba rivestire forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. In particolare, è stato chiarito trattasi di un'interpretazione ispirata all'obiettivo di favorire che si pervenga ad una decisione di merito, essendo le limitazioni all'accesso ad un giudice consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nella concreta fattispecie, l'appellante confuta e contrasta le ragioni addotte dalla sentenza impugnata, con particolare riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme in materia di condominio. Pertanto, tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere soddisfatto il requisito di specificità dell'atto di appello, avendo l'appellante, con il proprio atto di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa. Passando all'esame del merito dell'appello con il primo motivo titolato “violazione del diritto di informazione sancito dagli artt. 1129, 1130, 1130 bis cc.”, l'appellante lamentava che la delibera impugnata fosse stata adottata in aperta violazione del diritto di essere informato sulle materie all'ordine del giorno, nonostante rituale richiesta di accesso agli atti formulata in tempi congrui (6/05/2015), rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea (15.06.2015). Il motivo è infondato e deve essere disatteso. Ed invero, dalla documentazione versata in atti e dal tenore dello stesso atto introduttivo (cfr. atto di citazione pa.4) è emersa la disponibilità del , attraverso il suo amministratore, alla CP_1 visione ed eventuale estrazione della documentazione attinente ad argomentazioni poste all'ordine del giorno. Nella concreta fattispecie non è in discussione l'esame della documentazione, di fatto avvenuta per stessa ammissione della parte appellante, bensì le modalità di estrazione della stessa. Con la visione della documentazione è stato, dunque, soddisfatto il diritto di informazione del condomino circa l'oggetto della delibera.
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Con il secondo motivo, l'appellante lamentava la “nullità e/o annullabilità della delibera per violazione dell'art. 66, 3 comma, disp. att. c.c.” nella parte concernente l'approvazione di un argomento (accorpamento dei crediti e delle passività) non contemplato nell'ordine del giorno”. Anche tale motivo è infondato e deve essere rigettato atteso che l'accorpamento sotto un'unica voce di crediti e delle passività non può costituire un motivo di annullamento della delibera impugnata, trattandosi di decisione discrezionale dell'assemblea, rispetto alla quale il giudice non ha alcun potere di intervento anche in assenza di assunzione da parte dell'assemblea di maggiori spese. Si aggiunga poi che nella concreta fattispecie il condomino, parte appellante, avrebbe dovuto, comunque, in sede assembleare eccepire l'irregolarità della convocazione (cfr. Cass. n. 24456/2009; Cass. n.5889/2001; Cass. n.8344/1988, secondo cui l'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione). Con il terzo motivo, titolato “nullità e/o annullabilità della delibera in relazione al VII° punto dell'ordine del giorno per violazione degli artt. 1122 ter e 1130 bis, ult. Comma c.c e 66, 3 comma disp. att. cc.”, l'appellante lamentava che l'assemblea aveva delegato “il Consiglio di condominio per la valutazione dell'offerte e per l'assegnazione dell'incarico per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, entro un tetto massimo di € 10.000,00” nonostante il mancato inserimento della suddetta delega tra i punti all'ordine del giorno e, comunque, in assenza di delibera di approvazione della relativa spese. Anche tale motivo è infondato e deve essere disatteso. Deve premettersi che l'assemblea condominiale può votare la nomina del Consiglio di condominio con l'incarico di esaminare i preventivi di spesa per l'esecuzione di lavori pur non avendo alcun potere sostitutivo dell'assemblea. In buona sostanza le decisioni dei consiglieri sono vincolanti per tutti i condòmini, compresi i dissenzienti, soltanto se poi vengono votate e approvate, con le maggioranze del caso, dall'assemblea. Nel caso di specie l'installazione del sistema di video sorveglianza è stata deliberata all'unanimità dall'assemblea. Con il quarto motivo, titolato “nullità e/o annullabilità della delibera assunta in data 16.05.2015 in relazione all'ordine del giorno di cui al punto 1) parte straordinaria, (interventi di manutenzione straordinaria: ristrutturazione fabbricati, rifacimento copertura tetto, rispristino
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cornicioni e frontalini, bitumazione viali, rifacimento portoni ed atri, valutazione offerte per la redazione della progettazione e del computo metrico estimativo) per violazione dell'art. 1136 c.c.”, l'appellante lamentava che tale punto dell'ordine del giorno era stato approvato pur in assenza del prescritto quorum deliberativo. Evidenziava, al riguardo, che dal verbale del 16.05.2015 l'assemblea risultava essere stata costituita con l'intervento di 605,081 millesimi, ridotti a 568,044 a seguito dell'abbandono della seduta da parte di e (avvenuta prima ancora della trattazione dei punti Pt_1 CP_2 all'ordine del giorno). Adduce ancora che, in assenza di una diversa volontà da parte dei condomini che avevano conferito delega ( Persona_2 [...]
e il voto contrario del loro delegato Per_3 Persona_4
( ) doveva ritenersi essere stato espresso non solo in proprio Per_5 ma anche per conto dei primi e che, quindi, dal quorum di legge, andavano detratti gli ulteriori millesimi di quest'ultimi (79,264), con la conseguenza che la delibera oggetto di giudizio era stata approvata con l'intervento di soli 488,780 millesimi di proprietà, ovvero in assenza del quorum di legge. Anche tale ultimo motivo è infondato e deve essere disatteso. Se è pur vero che l'art. 67 delle disp. di att. c.c. consente che “Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta” è anche vero che il voto contrario del delegante deve essere espresso al momento della deliberazione non essendo consentito desumere implicitamente, per come sostenuto dall'appellante, dal voto contrario espresso dal delegato , la volontà contraria dei deleganti. Per_5
Nella fattispecie in esame, infatti, il condomino , delegato da Per_5 altri condomini, ha inteso esprimere il voto contrario per ciò che concerne la deliberazione della parte straordinaria esclusivamente per la sua diretta posizione e non anche per gli altri condomini deleganti (cfr. verbale di assemblea del 16 maggio 2015, fascicolo di primo grado di parte appellante).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolarità delle questioni trattate (valore della causa indeterminato) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase
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trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e € 1735,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 4.996,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a. come per legge, in favore del
[...]
, in persona Controparte_1 dell'Amministratore, nonché legale rappresentante p.t. In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione notificato il 7.11.2022, nei confronti del
, in Controparte_1 persona dell'Amministratore, nonché legale rappresentante p.t., e di e nella loro qualità di eredi Controparte_2 Controparte_3 di avverso la sentenza n. 527 del Tribunale civile di Persona_1
Catanzaro del 1.04/13.042022, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di eredi di;
Persona_1
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado quantificate in € 4.996,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore del
[...]
, in persona dell'Amministratore, Controparte_1 nonché legale rappresentante p.t.;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 10.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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