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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi per delega in calce al ricorso dagli avv. SARA MARIA MUZIO (c.f. ) e MATTEO SAVERIO MUZIO C.F._3
(c.f. ), domiciliati presso il loro studio in Tirano (SO), Via S. Agostino n. 9, n. C.F._4
di fax 0342/711105, per l'adozione di
( C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_3 C.F._5
Tirano (SO), via Monaci n. 28,
RICORRENTI
con richiesta di intervento del pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: adozione di soggetto maggiore di età ex art. 291 c.c.
pagina 1 di 3 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 29/5/2024 e Parte_1 Parte_2 deducevano: che i ricorrenti si sono sposati in data 18 giugno 1994; che i ricorrenti hanno entrambi compiuto trentacinque anni e non hanno discendenti;
che dal 2006 i sigg. e hanno avuto in Pt_1 Pt_2 affido, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Milano di concerto con l'Ufficio di Piano di
Sondrio, l'allora minore nata a [...] il [...] ed attualmente Parte_3 residente in [...], c.f. , insieme agli affidatari;
che C.F._5
l'affido di presso la famiglia affidataria è proseguito negli anni fintantochè la ragazza era Pt_3 minorenne ed ella è rimasta poi collocata presso i sigg. – anche dopo il raggiungimento Pt_1 Pt_2 della maggiore età ex art. 25 RDL n. 1404/34; che i ricorrenti sono molto legati a con essi Pt_3 convivente da pressochè tutta la sua esistenza e con la quale si è instaurato un profondo legame affettivo genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica;
che i ricorrenti, pertanto, anche al fine di assicurare la continuità della discendenza, intendono adottare nata a Parte_3
Sondrio il 18 febbraio 2003 e residente in [...], c.f. ; C.F._5 che l'adottanda è figlia della sig.ra nata a [...] il [...], residente in Persona_1
Sondrio, Via Conte Luigi Torelli n. 6, c.f. , unico genitore superstite atteso che il C.F._6 padre della ragazza, sig. è deceduto da svariati anni. Chiedevano pertanto di Controparte_1 dichiarare l'adozione di . Parte_3
La causa veniva riassegnata a questo giudice relatore e all'udienza del 20/11/2024 fissata per la comparizione, adottanti e adottanda hanno prestato il loro consenso all'adozione, motivata da sentimenti di reciproco affetto e solidarietà. La causa veniva poi rinviata per verificare la correttezza della notifica nei confronti della madre dell'adottanda e con decreto dell'11/12/2024 viste le note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ciò posto, si rileva preliminarmente che i ricorrenti si sono sposati in data 18 giugno 1994 (doc. 1), essendosi quindi verificata la possibilità di procedere alla dichiarazione di adozione da più d'una persona ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Risulta inoltre che i ricorrenti hanno entrambi compiuto trentacinque anni e non hanno discendenti
(doc. 2). Risulta inoltre superata di oltre 18 anni l'età dell'adottanda;
Rilevata infine l'impossibilità di acquisire l'assenso della madre dell'adottanda per irreperibilità della chiamata ad esprimerlo - nella specie la notifica si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario - ritiene il Tribunale di poter comunque procedere alla pronunzia di adozione ex art. 297 co
2 c.c.
L'adozione è infatti indubbiamente conveniente per l'adottanda in ragione dei sentimenti reciproci di umana solidarietà e della mancanza di condizioni ostative.
pagina 2 di 3 Al pubblico ministero è stata inviata comunicazione del ricorso e dell'udienza in data 29/5/2024.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 299 e 314 c.c.
In particolare, quanto al cognome dell'adottata dai coniugi si osserva come le parti abbiano concordato l'assunzione del cognome solo del marito della coppia, da collocarsi in posizione posposta rispetto al cognome dell'adottata nelle seguenti modalità: IA TI A”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, visti gli artt. 291 s.s. c.c. così provvede:
pronuncia l'adozione di nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_3
(SO), via Monaci n. 28 da parte dei coniugi ata a Tirano (SO) il 24 giugno 1969, Parte_1
c.f. e nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, residenti in [...], con tutti gli effetti di legge;
C.F._2
l'adottata assume il cognome del padre che viene posposto al proprio come da accordo raggiunto nel procedimento di adozione nel seguente modo: IA TI A”;
Manda alla Cancelleria di comunicare la sentenza definitiva ai sensi dell'art. 314 c.c. all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sondrio per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Sondrio nella Camera di Consiglio del 19/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi per delega in calce al ricorso dagli avv. SARA MARIA MUZIO (c.f. ) e MATTEO SAVERIO MUZIO C.F._3
(c.f. ), domiciliati presso il loro studio in Tirano (SO), Via S. Agostino n. 9, n. C.F._4
di fax 0342/711105, per l'adozione di
( C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_3 C.F._5
Tirano (SO), via Monaci n. 28,
RICORRENTI
con richiesta di intervento del pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: adozione di soggetto maggiore di età ex art. 291 c.c.
pagina 1 di 3 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 29/5/2024 e Parte_1 Parte_2 deducevano: che i ricorrenti si sono sposati in data 18 giugno 1994; che i ricorrenti hanno entrambi compiuto trentacinque anni e non hanno discendenti;
che dal 2006 i sigg. e hanno avuto in Pt_1 Pt_2 affido, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Milano di concerto con l'Ufficio di Piano di
Sondrio, l'allora minore nata a [...] il [...] ed attualmente Parte_3 residente in [...], c.f. , insieme agli affidatari;
che C.F._5
l'affido di presso la famiglia affidataria è proseguito negli anni fintantochè la ragazza era Pt_3 minorenne ed ella è rimasta poi collocata presso i sigg. – anche dopo il raggiungimento Pt_1 Pt_2 della maggiore età ex art. 25 RDL n. 1404/34; che i ricorrenti sono molto legati a con essi Pt_3 convivente da pressochè tutta la sua esistenza e con la quale si è instaurato un profondo legame affettivo genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica;
che i ricorrenti, pertanto, anche al fine di assicurare la continuità della discendenza, intendono adottare nata a Parte_3
Sondrio il 18 febbraio 2003 e residente in [...], c.f. ; C.F._5 che l'adottanda è figlia della sig.ra nata a [...] il [...], residente in Persona_1
Sondrio, Via Conte Luigi Torelli n. 6, c.f. , unico genitore superstite atteso che il C.F._6 padre della ragazza, sig. è deceduto da svariati anni. Chiedevano pertanto di Controparte_1 dichiarare l'adozione di . Parte_3
La causa veniva riassegnata a questo giudice relatore e all'udienza del 20/11/2024 fissata per la comparizione, adottanti e adottanda hanno prestato il loro consenso all'adozione, motivata da sentimenti di reciproco affetto e solidarietà. La causa veniva poi rinviata per verificare la correttezza della notifica nei confronti della madre dell'adottanda e con decreto dell'11/12/2024 viste le note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Ciò posto, si rileva preliminarmente che i ricorrenti si sono sposati in data 18 giugno 1994 (doc. 1), essendosi quindi verificata la possibilità di procedere alla dichiarazione di adozione da più d'una persona ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Risulta inoltre che i ricorrenti hanno entrambi compiuto trentacinque anni e non hanno discendenti
(doc. 2). Risulta inoltre superata di oltre 18 anni l'età dell'adottanda;
Rilevata infine l'impossibilità di acquisire l'assenso della madre dell'adottanda per irreperibilità della chiamata ad esprimerlo - nella specie la notifica si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario - ritiene il Tribunale di poter comunque procedere alla pronunzia di adozione ex art. 297 co
2 c.c.
L'adozione è infatti indubbiamente conveniente per l'adottanda in ragione dei sentimenti reciproci di umana solidarietà e della mancanza di condizioni ostative.
pagina 2 di 3 Al pubblico ministero è stata inviata comunicazione del ricorso e dell'udienza in data 29/5/2024.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 299 e 314 c.c.
In particolare, quanto al cognome dell'adottata dai coniugi si osserva come le parti abbiano concordato l'assunzione del cognome solo del marito della coppia, da collocarsi in posizione posposta rispetto al cognome dell'adottata nelle seguenti modalità: IA TI A”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, visti gli artt. 291 s.s. c.c. così provvede:
pronuncia l'adozione di nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_3
(SO), via Monaci n. 28 da parte dei coniugi ata a Tirano (SO) il 24 giugno 1969, Parte_1
c.f. e nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, residenti in [...], con tutti gli effetti di legge;
C.F._2
l'adottata assume il cognome del padre che viene posposto al proprio come da accordo raggiunto nel procedimento di adozione nel seguente modo: IA TI A”;
Manda alla Cancelleria di comunicare la sentenza definitiva ai sensi dell'art. 314 c.c. all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sondrio per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Sondrio nella Camera di Consiglio del 19/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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