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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott. Marisa Salvo - Consigliere
Dott. Antonietta Bonanno - Consigliere rel. nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50\2021
TRA
CF e CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo C.F._2
di Gotto in via Barcellona Castroreale n. 142 presso lo studio professionale dell'avv. Grazia Virginia Bellinvia che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Gabriele Leonti , per mandato in atti
Pec: Email_1
Pec: Email_2
APPELLANTI
E
in persona del Controparte_1
Sindaco CF elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo P.IVA_1 di Gotto via Umberto I n. 51 presso lo studio professionale dell'avv. Roberta
Biondo che lo rappresenta e difende per mandato in atti,
pec: Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 594 del 14.07.2020 emessa dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
CONCLUSIONI: come da verbale del 19.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 14.01.2021 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del
[...] [...] la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. ha rigettato l'opposizione all'ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici ex art 32 D. lgs. N. 150\11 proposta da e ed ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese Pt_1 Parte_2
di lite compensandole per metà.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata per i motivi che si illustreranno infra ed hanno chiesto che in riforma della stessa, fosse accolta l'opposizione ed annullata l'ordinanza opposta.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.06.2021 si costituiva il appellato e contestava nel merito il gravame chiedendo CP_1
il rigetto con condanna di controparte alle spese processuali.
All'udienza del 19.02.2024 le parti precisavano le conclusione e la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per le comparse conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
Con istanza rivolta all'amministrazione comunale e , che Pt_1 Parte_2
avevano ottenuto una concessione edilizia, avevano chiesto la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione per un periodo di 24 mesi, con prestazione in favore dell'amministrazione di fideiussione assicurativa concessa da
[...]
CP_2
Stipulavano polizza di euro 9.076,47 di cui euro 7583,72 per oneri concessori ed euro 1512,75 per sanzione ex art. 3 L. 47\85.
Veniva concessa la rateizzazione del pagamento in 21 rate mensili.
Il primo pagamento avveniva in data 10 gennaio 2014 e l'ultimo in data 29 dicembre del 2015 .
Che con nota del 25 gennaio 2016 il Comune chiedeva il pagamento di euro
2.764,04 di cui euro 1382,00 per mancato pagamento di n. 4 rate dei predetti oneri.
Gli opponenti contestavano la richiesta e deducevano che gli oneri erano stati interamente pagati nel termine di 24 mesi. Con successiva nota del 3.2.2016 il rilasciava quietanza per il CP_1
pagamento a saldo degli oneri di urbanizzazione ed autorizzava lo svincolo della polizza fideiussoria.
Con nota del 1.3.2016 il chiedeva il pagamento di euro 1.105,87 per CP_1
interessi e sanzioni .
Gli opponenti ribadivano che l'importo non era dovuto perché il pagamento rateale degli oneri era avvenuto nel termine concesso di 24 mesi e che la polizza fideiussoria non era mai stata escussa, e che in contrasto con la richiesta che si contestava il con precedente nota del Febbraio 2016 CP_1
aveva dichiarato che nulla era dovuto da e svincolando la Pt_1 Parte_2
polizza.
Con ingiunzione del 4.8.2017 il ingiungeva il pagamento dell'importo CP_1
di euro 1.150,87 per sanzioni ed interessi .
Con atto di opposizione gli intimati si opponevano all'ingiunzione e chiedevano l'annullamento.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione ed ha compensato per metà le spese di lite.
****
2. Ciò premesso, si passerà adesso all'esame dei motivi di gravame giusta pronuncia già resa dalla Corte con ordinanza del 18.06.2021 sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il primo
Giudice ha limitato l'esame dei motivi di opposizione solo alla contestazione sulla mancata escussione della fideiussione da parte del e non ha CP_1
esaminato gli altri motivi di opposizione con cui gli opponenti hanno contestato ingiunzione per carenza di poteri del soggetto che ha sottoscritto l'intimazione , per assenza di un prodromico avviso di accertamento, per carenza di titolo certo, liquido ed esigibile.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha ritenuto sussistente il ritardo nei pagamenti dei ratei e quindi legittimata la PA ad applicare la sanzione senza che sui bollettini di pagamento vi fosse inserita una data di scadenza.
Deducono gli appellanti che il giudice avrebbe dovuto valutare anche la circostanza che gli opponenti avevano chiesto lo slittamento dell'inizio della costruzione al dicembre 2016 e quindi alla scadenza del pagamento delle rate ( dicembre 2015) gli opponenti non avevano avuto alcun beneficio dal contesto urbano in cui dovevano realizzare la loro costruzione.
Rilevano inoltre che le sanzioni ingiunte erano state calcolate sul ritardo di 12 rate anziché su 6 rate.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha rigettato la censura sulla mancata escussione della fideiussione affermando che la fideiussione chiesta dal costituiva una garanzia per la PA e non CP_1
alleggeriva la posizione del contribuente .
Lamentano che il primo giudice a supporto della motivazione abbia richiamato erroneamente il principio espresso dal Consiglio di Stato (n. 24\2016) che non si adatta al caso in esame.
Deducono che la fattispecie in esame è diversa da quella esaminata dal Giudice amministrativo perché nel caso in esame la fideiussione era stata prestata per oneri e sanzioni e pertanto la PA escutendo la fideiussione non avrebbe perso il potere di applicare le sanzioni di legge.
Lamenta che il ha tenuto un comportamento non corretto poiché ha CP_1
ingenerato negli appellanti il falso convincimento determinandoli a svincolare la fideiussione.
Con il quarto dei motivi censurano la quantificazione delle spese lamentando che il primo giudice ha applicato lo scaglione medio e non quello minimo, oltre ad aver liquidato la fase di attività istruttoria non espletata.
Il appellato, costituitosi in giudizio, ha contestato i motivi di CP_1
gravame e ne ha chiesto il rigetto .
Ciò premesso ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle superiori doglianze.
Va preliminarmente ricostruita la situazione di fatto della vicenda.
Gli odierni appellanti hanno chiesto la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione ma diversamente da quanto da loro affermato la rateizzazione non era stata concessa dal con 24 rate ma con il pagamento di 21 CP_1 rate, la prima entro e non oltre il 10.1.2015 e l'ultima entro e non oltre del
10.09.2015.
Non corrisponde al vero quanto affermato dagli appellanti che la rateizzazione doveva essere definita in 24 mesi. Ed ancora affermano gli appellanti che la prima rata è stata corrisposta il
10.01.2014 e l'ultima rata è stata versata il 29.12.2015 sostenendo che era stato rispettato il termine di 24 mesi e che nessun ritardo poteva essere imputato loro dal . CP_1
Diversamente da quanto allegato dagli appellanti, la rateizzazione doveva essere definita entro o non oltre il 10.09.2015 e l'ultimo pagamento effettuato il
29.12.2025 è stato corrisposto con ben tre mesi di ritardo oltre la scadenza.
A nulla rileva poi che gli opponenti hanno chiesto il differimento dell'inizio della costruzione per contestare la dovutezza delle sanzioni ingiunte.
Quindi non vi è dubbio che i pagamenti avvenivano con i ritardi indicati nell'atto di costituzione del non contestati dagli opponenti i quali si CP_1
limitano a sostenere che il rispetto del termine di adempimento andava valutato alla scadenza della rateizzazione (entro i 24 mesi) e non mensilmente perché a dire degli appellanti i bollettini non contenevano le date .
Seppur i bollettini non contenevano le date di pagamento, esso andava effettuato nei termini indicati dal nella delibera di concessione della CP_1
rateizzazione e quindi entro e non oltre del giorno 10 del mese e nei 21 mesi.
Il ritardo nelle scadenze delle rate è quindi certo e documentato.
Va quindi esaminata la censura degli appellanti sulla mancata escussione della fideiussione da parte del CP_1
Ritiene la Corte che come ha motivato il primo giudice la garanzia richiesta assolve alla funzione di tutelare la P.A. e non ad alleggerire il contribuente.
La PA infatti “a prima richiesta” poteva chiedere il pagamento alla compagnia ma non aveva l'obbligo di escutere la fideiussione, rimanendo salvo per la PA il potere di applicare le sanzioni in caso di ritardo.
E' infatti corretto e si applica anche al caso in esame il principio richiamato dal primo giudice ed espresso dal Consiglio di Stato il quale afferma che “… un'amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alle infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatorio del pagamento presso il debitore principale “
Affermano gli appellanti che il principio sopra esposto si applica nel caso in cui l'ente dovrebbe agire su due fronti, uno per gli oneri con l'escussione della fideiussione l'altro con l'ingiunzione per le sanzioni, potendo scegliere di non escutere la fideiussione ed applicare la sanzione pecuniaria.
Nel caso in esame ad avviso degli appellanti, poiché la PA avrebbe dovuto agire solo per le sanzioni, garantite dalla fideiussione, avrebbe dovuto escutere la fideiussione.
Fermo restando che la garanzia prestata non prevedeva la clausola del beneficium excussionis, va ribadito che la PA non ha l'obbligo di escutere la fideiussione essendo la garanzia richiesta a propria tutela. Pa Nel caso in esame la , pur avendo dichiarato che gli oneri erano stati interamente versati, e aver svincolato la fideiussione, manteneva il potere di applicare gli interessi di mora e la penale ai sensi dell'art. 50 L. 71\78, per i ritardi computati in singoli giorni per ogni singole rate ( nota del del CP_1
01.03.2016 ).
Assolutamente generica, e quindi non ammissibile, è poi la contestazione di parte appellante sulla carenza di potere di chi ha sottoscritto l'ingiunzione, nulla allegando parte appellante in merito alla censura.
Infondata è inoltre la censura sulla carenza di certezza del credito, posto che risulta dagli atti che sussiste il ritardo nei pagamenti così come va rigettata la censura sulla tariffa media applicata dal primo giudice che risulta corretta e va confermata.
Inoltre va precisato che non è esclusa la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione ( Cass. civ. n. 28627\ 2023 ).
L'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato
3. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22 dello scaglione di valore ( E.1.101,00 - E.
5200,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 594\2020 Pt_1 Parte_2
del 14.07.2020 del Tribunale di Barcellona di P. Gotto così decide:
- Rigetta l'appello ;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore del in Controparte_1
persona del Sindaco nella somma complessiva di E 2915,00 di cui E.
536,00 per fase di studio, E 536,00 per fase introduttiva, E 992,00 per fase trattazione ed E.851,00 per fase decisoria, oltre spese generali, Iva
e CPA come per legge;
- Dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr
115/2002;
Così deciso in Camera di Consiglio da remoto della Corte d'Appello di
Messina in data 09.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott. Marisa Salvo - Consigliere
Dott. Antonietta Bonanno - Consigliere rel. nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50\2021
TRA
CF e CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo C.F._2
di Gotto in via Barcellona Castroreale n. 142 presso lo studio professionale dell'avv. Grazia Virginia Bellinvia che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Gabriele Leonti , per mandato in atti
Pec: Email_1
Pec: Email_2
APPELLANTI
E
in persona del Controparte_1
Sindaco CF elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo P.IVA_1 di Gotto via Umberto I n. 51 presso lo studio professionale dell'avv. Roberta
Biondo che lo rappresenta e difende per mandato in atti,
pec: Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 594 del 14.07.2020 emessa dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
CONCLUSIONI: come da verbale del 19.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 14.01.2021 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del
[...] [...] la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. ha rigettato l'opposizione all'ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici ex art 32 D. lgs. N. 150\11 proposta da e ed ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese Pt_1 Parte_2
di lite compensandole per metà.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata per i motivi che si illustreranno infra ed hanno chiesto che in riforma della stessa, fosse accolta l'opposizione ed annullata l'ordinanza opposta.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.06.2021 si costituiva il appellato e contestava nel merito il gravame chiedendo CP_1
il rigetto con condanna di controparte alle spese processuali.
All'udienza del 19.02.2024 le parti precisavano le conclusione e la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per le comparse conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
Con istanza rivolta all'amministrazione comunale e , che Pt_1 Parte_2
avevano ottenuto una concessione edilizia, avevano chiesto la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione per un periodo di 24 mesi, con prestazione in favore dell'amministrazione di fideiussione assicurativa concessa da
[...]
CP_2
Stipulavano polizza di euro 9.076,47 di cui euro 7583,72 per oneri concessori ed euro 1512,75 per sanzione ex art. 3 L. 47\85.
Veniva concessa la rateizzazione del pagamento in 21 rate mensili.
Il primo pagamento avveniva in data 10 gennaio 2014 e l'ultimo in data 29 dicembre del 2015 .
Che con nota del 25 gennaio 2016 il Comune chiedeva il pagamento di euro
2.764,04 di cui euro 1382,00 per mancato pagamento di n. 4 rate dei predetti oneri.
Gli opponenti contestavano la richiesta e deducevano che gli oneri erano stati interamente pagati nel termine di 24 mesi. Con successiva nota del 3.2.2016 il rilasciava quietanza per il CP_1
pagamento a saldo degli oneri di urbanizzazione ed autorizzava lo svincolo della polizza fideiussoria.
Con nota del 1.3.2016 il chiedeva il pagamento di euro 1.105,87 per CP_1
interessi e sanzioni .
Gli opponenti ribadivano che l'importo non era dovuto perché il pagamento rateale degli oneri era avvenuto nel termine concesso di 24 mesi e che la polizza fideiussoria non era mai stata escussa, e che in contrasto con la richiesta che si contestava il con precedente nota del Febbraio 2016 CP_1
aveva dichiarato che nulla era dovuto da e svincolando la Pt_1 Parte_2
polizza.
Con ingiunzione del 4.8.2017 il ingiungeva il pagamento dell'importo CP_1
di euro 1.150,87 per sanzioni ed interessi .
Con atto di opposizione gli intimati si opponevano all'ingiunzione e chiedevano l'annullamento.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione ed ha compensato per metà le spese di lite.
****
2. Ciò premesso, si passerà adesso all'esame dei motivi di gravame giusta pronuncia già resa dalla Corte con ordinanza del 18.06.2021 sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il primo
Giudice ha limitato l'esame dei motivi di opposizione solo alla contestazione sulla mancata escussione della fideiussione da parte del e non ha CP_1
esaminato gli altri motivi di opposizione con cui gli opponenti hanno contestato ingiunzione per carenza di poteri del soggetto che ha sottoscritto l'intimazione , per assenza di un prodromico avviso di accertamento, per carenza di titolo certo, liquido ed esigibile.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha ritenuto sussistente il ritardo nei pagamenti dei ratei e quindi legittimata la PA ad applicare la sanzione senza che sui bollettini di pagamento vi fosse inserita una data di scadenza.
Deducono gli appellanti che il giudice avrebbe dovuto valutare anche la circostanza che gli opponenti avevano chiesto lo slittamento dell'inizio della costruzione al dicembre 2016 e quindi alla scadenza del pagamento delle rate ( dicembre 2015) gli opponenti non avevano avuto alcun beneficio dal contesto urbano in cui dovevano realizzare la loro costruzione.
Rilevano inoltre che le sanzioni ingiunte erano state calcolate sul ritardo di 12 rate anziché su 6 rate.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha rigettato la censura sulla mancata escussione della fideiussione affermando che la fideiussione chiesta dal costituiva una garanzia per la PA e non CP_1
alleggeriva la posizione del contribuente .
Lamentano che il primo giudice a supporto della motivazione abbia richiamato erroneamente il principio espresso dal Consiglio di Stato (n. 24\2016) che non si adatta al caso in esame.
Deducono che la fattispecie in esame è diversa da quella esaminata dal Giudice amministrativo perché nel caso in esame la fideiussione era stata prestata per oneri e sanzioni e pertanto la PA escutendo la fideiussione non avrebbe perso il potere di applicare le sanzioni di legge.
Lamenta che il ha tenuto un comportamento non corretto poiché ha CP_1
ingenerato negli appellanti il falso convincimento determinandoli a svincolare la fideiussione.
Con il quarto dei motivi censurano la quantificazione delle spese lamentando che il primo giudice ha applicato lo scaglione medio e non quello minimo, oltre ad aver liquidato la fase di attività istruttoria non espletata.
Il appellato, costituitosi in giudizio, ha contestato i motivi di CP_1
gravame e ne ha chiesto il rigetto .
Ciò premesso ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle superiori doglianze.
Va preliminarmente ricostruita la situazione di fatto della vicenda.
Gli odierni appellanti hanno chiesto la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione ma diversamente da quanto da loro affermato la rateizzazione non era stata concessa dal con 24 rate ma con il pagamento di 21 CP_1 rate, la prima entro e non oltre il 10.1.2015 e l'ultima entro e non oltre del
10.09.2015.
Non corrisponde al vero quanto affermato dagli appellanti che la rateizzazione doveva essere definita in 24 mesi. Ed ancora affermano gli appellanti che la prima rata è stata corrisposta il
10.01.2014 e l'ultima rata è stata versata il 29.12.2015 sostenendo che era stato rispettato il termine di 24 mesi e che nessun ritardo poteva essere imputato loro dal . CP_1
Diversamente da quanto allegato dagli appellanti, la rateizzazione doveva essere definita entro o non oltre il 10.09.2015 e l'ultimo pagamento effettuato il
29.12.2025 è stato corrisposto con ben tre mesi di ritardo oltre la scadenza.
A nulla rileva poi che gli opponenti hanno chiesto il differimento dell'inizio della costruzione per contestare la dovutezza delle sanzioni ingiunte.
Quindi non vi è dubbio che i pagamenti avvenivano con i ritardi indicati nell'atto di costituzione del non contestati dagli opponenti i quali si CP_1
limitano a sostenere che il rispetto del termine di adempimento andava valutato alla scadenza della rateizzazione (entro i 24 mesi) e non mensilmente perché a dire degli appellanti i bollettini non contenevano le date .
Seppur i bollettini non contenevano le date di pagamento, esso andava effettuato nei termini indicati dal nella delibera di concessione della CP_1
rateizzazione e quindi entro e non oltre del giorno 10 del mese e nei 21 mesi.
Il ritardo nelle scadenze delle rate è quindi certo e documentato.
Va quindi esaminata la censura degli appellanti sulla mancata escussione della fideiussione da parte del CP_1
Ritiene la Corte che come ha motivato il primo giudice la garanzia richiesta assolve alla funzione di tutelare la P.A. e non ad alleggerire il contribuente.
La PA infatti “a prima richiesta” poteva chiedere il pagamento alla compagnia ma non aveva l'obbligo di escutere la fideiussione, rimanendo salvo per la PA il potere di applicare le sanzioni in caso di ritardo.
E' infatti corretto e si applica anche al caso in esame il principio richiamato dal primo giudice ed espresso dal Consiglio di Stato il quale afferma che “… un'amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare nei confronti dell'intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alle infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatorio del pagamento presso il debitore principale “
Affermano gli appellanti che il principio sopra esposto si applica nel caso in cui l'ente dovrebbe agire su due fronti, uno per gli oneri con l'escussione della fideiussione l'altro con l'ingiunzione per le sanzioni, potendo scegliere di non escutere la fideiussione ed applicare la sanzione pecuniaria.
Nel caso in esame ad avviso degli appellanti, poiché la PA avrebbe dovuto agire solo per le sanzioni, garantite dalla fideiussione, avrebbe dovuto escutere la fideiussione.
Fermo restando che la garanzia prestata non prevedeva la clausola del beneficium excussionis, va ribadito che la PA non ha l'obbligo di escutere la fideiussione essendo la garanzia richiesta a propria tutela. Pa Nel caso in esame la , pur avendo dichiarato che gli oneri erano stati interamente versati, e aver svincolato la fideiussione, manteneva il potere di applicare gli interessi di mora e la penale ai sensi dell'art. 50 L. 71\78, per i ritardi computati in singoli giorni per ogni singole rate ( nota del del CP_1
01.03.2016 ).
Assolutamente generica, e quindi non ammissibile, è poi la contestazione di parte appellante sulla carenza di potere di chi ha sottoscritto l'ingiunzione, nulla allegando parte appellante in merito alla censura.
Infondata è inoltre la censura sulla carenza di certezza del credito, posto che risulta dagli atti che sussiste il ritardo nei pagamenti così come va rigettata la censura sulla tariffa media applicata dal primo giudice che risulta corretta e va confermata.
Inoltre va precisato che non è esclusa la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione ( Cass. civ. n. 28627\ 2023 ).
L'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato
3. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22 dello scaglione di valore ( E.1.101,00 - E.
5200,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 594\2020 Pt_1 Parte_2
del 14.07.2020 del Tribunale di Barcellona di P. Gotto così decide:
- Rigetta l'appello ;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore del in Controparte_1
persona del Sindaco nella somma complessiva di E 2915,00 di cui E.
536,00 per fase di studio, E 536,00 per fase introduttiva, E 992,00 per fase trattazione ed E.851,00 per fase decisoria, oltre spese generali, Iva
e CPA come per legge;
- Dà atto che gli appellanti sono tenuti in solido al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr
115/2002;
Così deciso in Camera di Consiglio da remoto della Corte d'Appello di
Messina in data 09.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini