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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 24.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1356/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
6752/2020 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Coppola Nicola e Baldini Ilaria ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Amato Gaetano ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nel giudizio di ATP nr. Persona_1
6752/2020 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma
3 L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto invalido nella misura del 100% a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 14.09.2019, ma non avente diritto alle ulteriori prestazioni assistenziali richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 4 sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento e per il beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' a CP_1 corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente.
Ritualmente evocato in giudizio, l' si è costituito resistendo alla domanda della quale ha chiesto CP_1 il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento a.t.p., lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione e vista la loro rilevanza anche alla luce della nuova documentazione medica, è stato disposto che il nominato ctu nella fase del giudizio ATP, sotto il vincolo del già prestato giuramento, provvedesse ad un'integrazione della relazione peritale sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 18.01.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 14.02.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 11.03.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Deve osservarsi che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all' art. 3 comma 3 L. 104/1992, essendo stato riconosciuto in sede atp la pensione d'inabilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.09.2019.(vd. Perizia del giudizio atp).
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli
Pag. 2 di 4 invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
La L. 104/1992 ex art. 3, comma 3, riconosce lo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato nelle ipotesi in cui “la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
Le infermità riscontrate sono quelle accertate dal ctu dott. nel corso del presente giudizio di Per_1 opposizione.
Nella consulenza espletata, infatti, l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il proprio giudizio, ha confermato nella sostanza le valutazioni della perizia resa nella fase di atp (si vedano, in particolar modo, non solo la ctu relativa alla presente fase, ma anche quella relativa alla fase di ATP), affermando che la parte ricorrente, anche in seguito all'esame delle contestazioni formulate nell'atto di opposizione, alla valutazione di tutta la nuova documentazione medica e alla sottoposizione a nuova visita medica effettuata in data 11.09.2024, non gode dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento delle prestazioni richieste.
In particolare, il consulente tecnico ha confermato l'insussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste e ha ulteriormente specificato che non si è verificata una sostanziale evoluzione peggiorativa del complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente.
Infatti, si legge nella perizia: “L'attuale esame clinico obiettivo risulta sostanzialmente sovrapponibile a quello eseguito in data 5/5/21, se non per una lieve accentuazione dell'impegno funzionale dell'apparato osteo-articolare e per un modesto peggioramento (come da documentazione tecnica allegata) della acuità visiva, passata da un visus naturale in OO di 1/20 bilateralmente, non correggibile con lenti, all'attuale visus corretto di 1/50 in ODx e 1/20 in OSn, peggioramenti che, per natura ed entità, comunque non integrano i requisiti normativi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il complesso menomativo riscontrato nella fattispecie, pur notevole per natura ed entità, non comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nè la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita (leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.l.vi 21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509).”
Inoltre, con riferimento alla decorrenza della pensione di inabilità, il consulente del Tribunale, in sede di valutazione delle osservazioni sollevate dai procuratori di parte ricorrente alla bozza peritale, ha ulteriormente specificato che: “ quanto riportato nella sezione “Risposte ai quesiti” del nostro elaborato peritale (“La valutazione della documentazione tecnica allegata al fascicolo e la storia clinica naturale delle patologie riscontrate
Pag. 3 di 4 consentono di ritenere, che il complesso morboso riscontrato abbia raggiunto l'attuale entità a far data dal giugno 2023”) si riferisce esclusivamente all'aspetto clinico menomativo delle patologie riscontrate, come desumibile dalla documentazione esibita, che, nello specifico, attesta nel giugno 2023 (consulenza oculistica della prof. un peggioramento Persona_2 dell'acuità visiva, senza alcun riflesso sulla valutazione della inabilità (100%) già riconosciuta a far data dalla domanda amministrativa (14/9/19), e che, pertanto si conferma.”
In definitiva, la parte ricorrente non presenta un quadro invalidante che giustifica la concessione dell'indennità di accampamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/1992.
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio a.t.p. che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Le spese del giudizio a.t.p. sono compensate della metà atteso il parziale accoglimento della domanda, CP_ mentre la restante parte segue la regola della soccombenza ed è posta a carico dell' con attribuzione.
Le spese del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale e idonea dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione Parte_1
d'inabilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.09.2019;
2) rigetta nel resto;
3) compensate della metà le spese del giudizio atp, condanna l al pagamento della restante CP_1 metà che liquida, in misura già ridotta, in complessivi € 585,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di opposizione;
CP_
5) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 24.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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