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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 988/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, EL
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 251/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190002439975 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 398 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2388/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 251/2025, il contribuente Ricorrente_1 appello avverso la sentenza n. 1159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Agrigento, nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite, nonostante l'integrale accoglimento del ricorso in primo grado.
L'Agenzia dell'Entrate - Riscossione - Agrigento intimata non si è costituita in giudizio.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte nel corso dell'udienza del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 91
e 92 c.p.c., il principio della soccombenza comporta la condanna alle spese della parte che risulti totalmente perdente, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare in motivazione.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha accolto integralmente il ricorso della contribuente, annullando l'atto impugnato, ma ha disposto la compensazione delle spese, motivandola con la sola asserita “novità della questione trattata”. Tale motivazione non appare conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiede specifiche ed eccezionali ragioni, non riscontrabili nella presente fattispecie.
Pertanto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata limitatamente al capo sulle spese, che devono essere poste a carico della parte soccombente, ossia l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 266,00,oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'avvDifensore_1
che si dichiara antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore Il Presidente Dr.Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, EL
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 251/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190002439975 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 398 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2388/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 251/2025, il contribuente Ricorrente_1 appello avverso la sentenza n. 1159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Agrigento, nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite, nonostante l'integrale accoglimento del ricorso in primo grado.
L'Agenzia dell'Entrate - Riscossione - Agrigento intimata non si è costituita in giudizio.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte nel corso dell'udienza del 19 dicembre
2025. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 91
e 92 c.p.c., il principio della soccombenza comporta la condanna alle spese della parte che risulti totalmente perdente, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare in motivazione.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha accolto integralmente il ricorso della contribuente, annullando l'atto impugnato, ma ha disposto la compensazione delle spese, motivandola con la sola asserita “novità della questione trattata”. Tale motivazione non appare conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiede specifiche ed eccezionali ragioni, non riscontrabili nella presente fattispecie.
Pertanto, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va riformata limitatamente al capo sulle spese, che devono essere poste a carico della parte soccombente, ossia l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 266,00,oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'avvDifensore_1
che si dichiara antistatario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
L'estensore Il Presidente Dr.Gaetano Costa Dr. Pino Zingale