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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 298/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. Parte_1 fisc. e p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, Parte_2 dall'avv. Ciro Senatore, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 66; appellante
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, , nata a [...] il 22 gennaio C.F._1 Parte_3
1955, cod. fisc. , , nata a [...] il 24 C.F._2 Parte_4 settembre 1956, cod. fisc. , nato a [...] C.F._3 Parte_5 de' Tirreni l'11 settembre 1961, cod. fisc. C.F._4 CP_2
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. ,
[...] C.F._5
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_6
, , nata a [...] il [...], C.F._6 Parte_7 cod. fisc. , quali eredi di , nata a [...] C.F._7 Persona_1 il 22 maggio 1935 ed ivi deceduta il 10 aprile 2018, rappresentati e difesi, in virtù di
1 mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Raffaele Santoro, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Cava de' Tirreni, alla via A. Balzico, n. 46; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 351/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in totale riforma della sentenza n. 351/2024 pubblicata il 16.02.2024, notificata il 19.02.2024, in accoglimento del presente appello,
… così provvedere: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione degli eredi per mancata prova della detenzione dell'originale del libretto di deposito al portatore e il mancato adempimento nella richiesta della di esibizione del predetto originale;
- Pt_1 accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento per pretesa responsabilità contrattuale per decorso del termine decennale decorrente dalla data dell'ultima movimentazione ovvero quinquennale se per responsabilità extracontrattuale;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della eccepita subordinata azione di arricchimento senza causa essendo state le somme non trattenute dalla convenuta ma rimesse dalla al MEF;
- Pt_1 accertare e dichiarare la mancata prova del possesso del libretto anche in conseguenza del mancato adempimento alla richiesta di esibizione deposito per l'attivazione della Contr restituzione delle somme già versate al - accertare che gli attori non hanno domandato la condanna risarcitoria della Banca e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- accertare e dichiarare la corretta condotta informativa dell'Istituto e per l'effetto rigettare la domanda;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio in virtù del principio di soccombenza, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti per spese e competenze in data 29.02.24 e per sorta capitale ed accessori in data 7 e 8.3.24; - in subordine ridurre la liquidazione della sorta capitale da € 9.839,95 e ridurre la condanna alle spese di lite;
- in subordine condannare gli appellati al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”; per gli appellati (come da comparsa di risposta) – “Si chiede il rigetto dell'appello, con vittoria nelle di causa, con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 351/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Controparte_1 Parte_3 Parte_4 CP_1
2 , e quali eredi della madre Pt_5 Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, con atto di citazione notificato alla il 16 marzo Persona_1 Parte_1
2021, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la
[...]
al pagamento, in favore dei AN , della somma di euro 10.170,13, Parte_1 CP_1 oltre interessi al tasso legale dalla sua proposizione al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni causati dall'omessa comunicazione, prevista dall'art. 3 D.P.R. n. 116/2007, dell'invito agli attori ad impartirle, quali eredi della , disposizioni in ordine al Persona_1 libretto di deposito al portatore n. 77066, non movimentato da oltre dieci anni, nonché, in mancanza di indicazioni da parte degli aventi diritto, dalla conseguente estinzione di tale rapporto bancario “dormiente”, con la devoluzione dell'importo ivi giacente al fondo istituito dall'art. 1, comma 343, legge 266/2005; 2) condannava la Parte_1 alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 20 marzo 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, gli attori non avevano dimostrato la loro legittimazione attiva, non avendo documentato il possesso dell'originale del libretto di deposito al portatore n.
77066, vale a dire del titolo necessario per esercitare i diritti cartolari e, soprattutto, per richiedere la restituzione delle somme versate dall'istituto di credito al fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005; 2) il diritto degli attori di ottenere il pagamento della somma affluita sul libretto di deposito al portatore n. 77066 era attinto da prescrizione decennale, decorrendo il relativo dies a quo dall'ultima operazione di prelievo o di versamento e non dalla richiesta di restituzione all'istituto bancario;
3) l'istituto di credito aveva eseguito la comunicazione prevista dall'art. 3 D.P.R. n. 116/2007 mediante l'affissione nei propri locali dell'avviso al pubblico n. 44 del 31 luglio 2018, non potendo, in caso di libretti di deposito al portatore, effettuare tale incombente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per non essere a conoscenza dei nominativi dei possessori e, dunque, dei soggetti legittimati ad esercitare i diritti cartolari, sicché non era incorso in alcun inadempimento;
peraltro, l'istituto bancario aveva infruttuosamente chiesto agli attori l'esibizione del libretto di deposito n. 77066 al fine di consentire loro di formulare la domanda di restituzione delle somme confluite nel fondo istituito dall'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005; il giudice di prime cure, inoltre, aveva condannato l'istituto bancario al pagamento della somma di euro 10.170,13 a titolo risarcitorio, nonostante gli attori non avessero proposto tale domanda e non avessero subito alcun danno, per avere ancora la possibilità di ottenere dalla “Consap s.p.a.”, quale gestore del
3 fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005, la restituzione delle somme ivi versate;
infine, la somma di euro 10.170,13, al cui pagamento l'istituto di credito era stato condannato, era maggiore di quella giacente sul libretto di deposito n. 77066, pari ad euro
9.884,15; 4) la fondatezza dell'appello comportava la riforma della decisione di primo grado anche nel capo di condanna dell'istituto di credito alla refusione delle spese processuali;
parimenti, l'accoglimento dell'appello imponeva la condanna dei e CP_1 del loro difensore antistatario alla restituzione del capitale, degli interessi e delle spese di lite corrisposti dall'istituto bancario in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2024, i CP_1 contestavano la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 3 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza dell'8/15 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, sebbene debba essere disatteso il motivo di gravame con il quale la sostiene che il diritto azionato in giudizio dai Parte_1 CP_1
è prescritto, per essere decorsi oltre dieci anni dal 17 aprile 2008, data dell'ultima operazione annotata sul libretto di deposito al portatore n. 77066.
Ed invero, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, nel deposito bancario,
l'obbligo restitutorio dell'istituto di credito sorge, salvo il caso della previsione di un termine di scadenza del contratto, solo a seguito dell'istanza del cliente, quale condizione di esigibilità del suo credito, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante di ottenere il rimborso delle somme versate non inizia a decorrere prima che l'interessato l'abbia richiesto, generando, in tal modo, il corrispondente obbligo della banca (cfr. Cass. 20 gennaio 2012, n. 788; Cass. ord. 31 marzo 2021, n. 8998).
Avendo i chiesto la riscossione della somma indicata dal libretto di deposito al CP_1 portatore n. 77066 con lettera raccomandata dell'11 settembre 2020, ricevuta dalla il 18 settembre 2020, la prescrizione del vantato diritto di credito Parte_1 iniziava a decorrere soltanto da tale data.
Ciò posto, ai fini dell'accoglimento dell'appello, assumono dirimente rilevanza i motivi di gravame con i quali la eccepisce il difetto della prova della Parte_1 titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo ai e, segnatamente, del CP_1
4 possesso del libretto di deposito al portatore n. 77066 e, in ogni caso, l'insussistenza della violazione dell'art. 3 D.P.R. n. 116/2017 quale presupposto generatore della responsabilità risarcitoria ascrittale dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Ed invero, l'art. 1992 cod. civ. stabilisce, al comma 1, che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata a fronte della presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge, e, al comma 2, che il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se quest'ultimo non è il titolare del diritto.
L'art. 2003 cod. civ. prevede, al comma 1, che il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo e, al comma 2, che il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
Dalle richiamate disposizioni normative emerge che l'esercizio del diritto incorporato in un titolo di credito al portatore è subordinato al suo possesso e alla sua successiva presentazione al debitore, con la conseguenza che i AN , al fine di ottenere il CP_1 pagamento della somma accontonata sul libretto di deposito n. 77066, avrebbero dovuto esibirlo alla , che, del resto, lo aveva richiesto loro con la missiva Parte_1 del 30 novembre 2020 per poter attivare la procedura di recupero di tale importo, versato il 28 maggio 2020 alla “Consap s.p.a.”, a norma dell'art. 4 D.P.R. n. 116/2007, quale gestore del fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005.
In realtà, i non esibivano il libretto di deposito al portatore n. 77066 né a seguito CP_1 della missiva del 30 novembre 2020, né al momento dell'iscrizione a ruolo della domanda, nel quale si limitavano a produrne una mera copia fotostatica, né all'esito dell'eccezione sollevata in sede di costituzione in giudizio dalla , che, con la comparsa Parte_1 di risposta, ne lamentava espressamente l'omessa presentazione, in tal modo non comprovando il possesso del titolo di credito e, dunque, la legittimazione ad esercitare il diritto di conseguire l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ivi cristallizzata.
Né assume contraria rilevanza la produzione della copia fotostatica del libretto di deposito di cui trattasi, atteso che tale documento, peraltro di incerta formazione temporale, non dimostra che, al momento della proposizione della domanda, i avevano la CP_1 materiale disponibilità del titolo e che, quindi, quali possessori, avevano il diritto di agire in giudizio per chiederne alla il pagamento del controvalore. Parte_1
Ne deriva che, non avendo i , soprattutto a seguito della specifica eccezione CP_1 formulata dalla , dimostrato, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, Parte_1
5 cod. civ. e 115 c.p.c., la titolarità attiva della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, id est la legittimazione ad ottenere la corresponsione della somma indicata nel libretto di deposito al portatore n. 77066, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettarne la domanda già sulla base di tale deficit probatorio.
In ogni caso, quand'anche i avessero dimostrato di essere i possessori del libretto CP_1 di deposito al portatore n. 77066 e, come tali, i soggetti legittimati a riscuotere la somma ivi affluita, il Tribunale di Nocera Inferiore non avrebbe comunque potuto accoglierne la domanda, non essendo la incorsa in alcun inadempimento che Parte_1 potesse radicarne una responsabilità risarcitoria nei loro confronti.
Al riguardo, occorre premettere che l'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007 dispone che, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, lett. b (vale a dire in presenza di rapporti di deposito di somme di denaro, definiti “dormienti”, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione negli ultimi dieci anni), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o, comunque, conosciuto, l'invito ad impartire disposizioni entro i successivi centottanta giorni, con l'avviso che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'art. 4, stabilendo, inoltre, che il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di centottanta giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione.
Con nota dell'1 febbraio 2008, prot. n. 12818, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'evadere i quesiti sottopostigli dall' con missiva del 24 dicembre 2017, prot. n. Pt_8
LG/006539, al fine di ottenere chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della disciplina delineata dal D.P.R. n. 116/2007, disponeva, a conferma di quanto già prescritto con la circolare del 2 agosto 2007, che, “per i depositi al portatore la banca provvede ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 3 DPR n. 116/2007 utilizzando le modalità e gli strumenti informativi di cui dispone, in particolare l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico e l'utilizzo del suo sito Internet”.
In sostanza, non essendo possibile, per i libretti di deposito al portatore, a differenza di quanto accade per quelli nominativi, individuare il soggetto cui inviare la suddetta lettera raccomandata, per essere l'avente diritto alla prestazione identificabile soltanto nel possessore del titolo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire la comunicazione prevista dall'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007 e, quindi, di rendere applicabile la disposizione normativa anche nelle ipotesi nelle quali la mancanza di movimentazioni contabili nel decennio caratterizzasse tali rapporti giuridici, prescriveva,
6 quale istruzione operativa, che gli istituti di credito provvedessero a pubblicare specifici avvisi nei propri locali e sui propri siti internet in maniera da consentire agli interessati di fornire le necessarie indicazioni ed evitarne l'estinzione, con la conseguente devoluzione delle somme ivi giacenti al fondo costituito ai sensi dell'art. 1, c. 343, legge 266/2005.
La , in conformità alle istruzioni ministeriali, con avviso n. 44 del Parte_1
31 luglio 2018, affisso nelle proprie filiali e pubblicato sul proprio sito internet, invitava i possessori dei libretti di deposito al portatore non movimentati da dieci anni ed aventi un saldo superiore ad euro 100,00 ad impartirle disposizioni in merito nei successivi centottanta giorni, avvertendoli che, “in assenza di operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare del rapporto, decorso il predetto termine, i rapporti saranno estinti
e le relative somme e i valori relativi agli stessi devolute all'apposito Fondo istituito dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 343, legge 266/2005, volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni ingiusti, non altrimenti risarciti, da investimenti sul mercato finanziario”, sicché assolveva pienamente l'obbligo informativo stabilito dall'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la circostanza che l'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007 non contenga una distinzione tra libretti di deposito nominativi e libretti di deposito al portatore e non preveda forme di comunicazione differenti dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento non consente di sostenere che la abbia violato tale disposizione normativa, atteso che, di Parte_1 contro, l'istituto di credito, in esecuzione delle indicazioni ministeriali, ne ha comunque assicurato l'applicazione con le uniche modalità informative compatibili con la particolare natura dei rapporti giuridici in oggetto, che, non essendo intestati ad alcuno, non rendono aprioristicamente individuabile il loro titolare e, in ogni caso, il soggetto legittimato, quale possessore, a chiedere la riscossione delle somme in essi incorporate.
In definitiva, non essendo l'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007, per come formulato, applicabile ai libretti di deposito al portatore, per non poter essere indirizzata alcuna lettera raccomandata ai relativi titolari, che divengono noti soltanto al momento della presentazione del documento, al punto che il Ministero dell'Economica e delle Finanze, sin dalla sua entrata in vigore, emanava istruzioni per rendere operativa tale norma anche in presenza di rapporti giuridici “dormienti” diversi da quelli nominativi, la
[...]
, nel pubblicare l'avviso n. 44 del 31 luglio 20148 all'interno delle proprie Parte_1 filiali e sul proprio sito internet, ha incontestabilmente assicurato all'utenza la più ampia forma di comunicazione utile ad evitarne l'estinzione.
7 Né i possono ragionevolmente sostenere che le circolari e le note ministeriali con CP_1 le quali veniva previsto che la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. n.
116/2007 fosse eseguita dagli istituti di credito mediante l'esposizione di un avviso nelle proprie sedi e sui propri siti internet si pongono in un inammissibile contrasto con tale norma, che si limita a richiamare la lettera raccomandata quale mezzo informativo, giacché il Dicastero competente, lungi dall'anteporre atti amministrativi ad una fonte di diritto, dettava soltanto indicazioni indispensabili per poterla applicare anche ai titoli al portatore, prescrivendo modalità attuative diverse, ma pur sempre funzionali al raggiungimento dello scopo di notiziare i possessori della necessità di impartire disposizioni in ordine alla loro gestione onde impedirne l'estinzione.
Pertanto, avendo la , mediante la pubblicazione dell'avviso n. 44 Parte_1 del 31 luglio 2018 all'interno delle sue filiali e sul suo sito internet, assicurato ai CP_1 la possibilità di venire a conoscenza dell'invito a comunicarle le loro istruzioni in merito al libretto di deposito al portatore n. 77066, sul quale non erano state effettuate operazioni o movimentazioni negli ultimi dieci anni, nessun inadempimento è imputabile all'istituto di credito, con l'evidente conseguenza che la domanda proposta dagli eredi della per ottenere il pagamento della somma rimessa al fondo di cui all'art. 1, Persona_1 comma 343, legge n. 266/2005 non poteva trovare accoglimento.
In ogni caso, a prescindere dall'inesistenza di qualsiasi inadempimento da parte della
, i non hanno subito alcun danno, giacché, come evidenziato Parte_1 CP_1 dall'istituto di credito con la missiva del 30 novembre 2020, a fronte del possesso e dell'esibizione del libretto di deposito al portatore n. 77066, avrebbero potuto attivare la procedura di recupero delle somme versate il 28 maggio 2020 al fondo gestito dalla
“Consap s.p.a.”, non essendo ancora decorsi i dieci anni da tale momento, sicché non è configurabile una lesione patrimoniale suscettibile di risarcimento.
La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, assumendo valenza assorbente ai fini dell'integrale accoglimento dell'appello e della conseguenziale riforma della sentenza di primo grado, rende del tutto ultronea la valutazione dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale la ha lamentato di essere stata condannata al Parte_1 pagamento di una somma maggiore (euro 10.170,13) di quella giacente sul libretto di deposito n. 77066 (euro 9.884,15).
La fondatezza e l'accoglimento dell'appello comportano, unitamente alla riforma della sentenza di primo grado e, dunque, al rigetto della domanda proposta dai con atto CP_1 di citazione notificato il 16 marzo 2021, la loro condanna alla restituzione, in favore della
8 , della somma di euro 1.549,02 ciascuno, versata dall'istituto di Parte_1 credito con bonifici del 7 marzo 2024 (a , Parte_4 Parte_7 Parte_6
e e assegno circolare non Parte_5 Controparte_2 Controparte_1 trasferibile n. 5111682515-04 del 7 marzo 2024 (a ), oltre interessi al tasso Parte_3 di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso a quella del rimborso.
Ed invero, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere formulata, per la prima volta, con lo stesso atto di appello, come avvenuto nel caso in esame, o, qualora il pagamento sia avvenuto dopo la sua proposizione, nel corso del giudizio di gravame, purché entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (o, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, entro il termine di cui all'art. 352, comma 1, n. 1, c.p.c.), non potendo tale domanda considerarsi nuova e, dunque, preclusa ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., giacché conseguente alla invocata modifica della decisione impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324;
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. ord. 15 marzo 2021, n. 7144).
Parimenti, la fondatezza e l'accoglimento dell'appello determinano la condanna dell'avv.
Raffaele Santoro, nella qualità di difensore distrattario dei , ex art. 93, comma 1, CP_1
c.p.c., e, quindi, di effettivo accipiens, alla restituzione, in favore della “ Parte_1
, a titolo di spese processuali liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore con la
[...] sentenza n. 351/2024, della somma di euro 7.413,00, corrispostagli dall'istituto di credito con bonifico del 29 febbraio 2024, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso a quella del rimborso (cfr., ex plurimis, Cass. 11 maggio
2007, n. 10827; Cass. 4 aprile 2013, n. 8215; Cass. 27 gennaio 2016, n. 1526).
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la novità della questione giuridica relativa alle modalità di applicazione del disposto dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007 nell'ipotesi di libretti di deposito al
9 portatore, tematica su cui non si registrano pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, consente di disporre, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore con atto di citazione notificato il 20 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta da Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e quali eredi di
[...] Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, con atto di citazione notificato il 16 marzo 2021; Persona_1
2. condanna Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e alla restituzione, in favore della Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, della somma di euro 1.549,02 ciascuno, oltre interessi al tasso Parte_1 di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso al giorno del rimborso;
3. condanna l'avv. Raffaele Santoro alla restituzione, in favore in favore della “
[...]
, della somma di euro 7.413,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, Parte_1 comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso al giorno dell'effettivo rimborso;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 298/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. Parte_1 fisc. e p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, Parte_2 dall'avv. Ciro Senatore, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 66; appellante
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, , nata a [...] il 22 gennaio C.F._1 Parte_3
1955, cod. fisc. , , nata a [...] il 24 C.F._2 Parte_4 settembre 1956, cod. fisc. , nato a [...] C.F._3 Parte_5 de' Tirreni l'11 settembre 1961, cod. fisc. C.F._4 CP_2
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. ,
[...] C.F._5
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_6
, , nata a [...] il [...], C.F._6 Parte_7 cod. fisc. , quali eredi di , nata a [...] C.F._7 Persona_1 il 22 maggio 1935 ed ivi deceduta il 10 aprile 2018, rappresentati e difesi, in virtù di
1 mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Raffaele Santoro, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Cava de' Tirreni, alla via A. Balzico, n. 46; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 351/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in totale riforma della sentenza n. 351/2024 pubblicata il 16.02.2024, notificata il 19.02.2024, in accoglimento del presente appello,
… così provvedere: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione degli eredi per mancata prova della detenzione dell'originale del libretto di deposito al portatore e il mancato adempimento nella richiesta della di esibizione del predetto originale;
- Pt_1 accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento per pretesa responsabilità contrattuale per decorso del termine decennale decorrente dalla data dell'ultima movimentazione ovvero quinquennale se per responsabilità extracontrattuale;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della eccepita subordinata azione di arricchimento senza causa essendo state le somme non trattenute dalla convenuta ma rimesse dalla al MEF;
- Pt_1 accertare e dichiarare la mancata prova del possesso del libretto anche in conseguenza del mancato adempimento alla richiesta di esibizione deposito per l'attivazione della Contr restituzione delle somme già versate al - accertare che gli attori non hanno domandato la condanna risarcitoria della Banca e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- accertare e dichiarare la corretta condotta informativa dell'Istituto e per l'effetto rigettare la domanda;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio in virtù del principio di soccombenza, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti per spese e competenze in data 29.02.24 e per sorta capitale ed accessori in data 7 e 8.3.24; - in subordine ridurre la liquidazione della sorta capitale da € 9.839,95 e ridurre la condanna alle spese di lite;
- in subordine condannare gli appellati al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”; per gli appellati (come da comparsa di risposta) – “Si chiede il rigetto dell'appello, con vittoria nelle di causa, con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 351/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Controparte_1 Parte_3 Parte_4 CP_1
2 , e quali eredi della madre Pt_5 Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, con atto di citazione notificato alla il 16 marzo Persona_1 Parte_1
2021, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la
[...]
al pagamento, in favore dei AN , della somma di euro 10.170,13, Parte_1 CP_1 oltre interessi al tasso legale dalla sua proposizione al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni causati dall'omessa comunicazione, prevista dall'art. 3 D.P.R. n. 116/2007, dell'invito agli attori ad impartirle, quali eredi della , disposizioni in ordine al Persona_1 libretto di deposito al portatore n. 77066, non movimentato da oltre dieci anni, nonché, in mancanza di indicazioni da parte degli aventi diritto, dalla conseguente estinzione di tale rapporto bancario “dormiente”, con la devoluzione dell'importo ivi giacente al fondo istituito dall'art. 1, comma 343, legge 266/2005; 2) condannava la Parte_1 alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 20 marzo 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, gli attori non avevano dimostrato la loro legittimazione attiva, non avendo documentato il possesso dell'originale del libretto di deposito al portatore n.
77066, vale a dire del titolo necessario per esercitare i diritti cartolari e, soprattutto, per richiedere la restituzione delle somme versate dall'istituto di credito al fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005; 2) il diritto degli attori di ottenere il pagamento della somma affluita sul libretto di deposito al portatore n. 77066 era attinto da prescrizione decennale, decorrendo il relativo dies a quo dall'ultima operazione di prelievo o di versamento e non dalla richiesta di restituzione all'istituto bancario;
3) l'istituto di credito aveva eseguito la comunicazione prevista dall'art. 3 D.P.R. n. 116/2007 mediante l'affissione nei propri locali dell'avviso al pubblico n. 44 del 31 luglio 2018, non potendo, in caso di libretti di deposito al portatore, effettuare tale incombente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per non essere a conoscenza dei nominativi dei possessori e, dunque, dei soggetti legittimati ad esercitare i diritti cartolari, sicché non era incorso in alcun inadempimento;
peraltro, l'istituto bancario aveva infruttuosamente chiesto agli attori l'esibizione del libretto di deposito n. 77066 al fine di consentire loro di formulare la domanda di restituzione delle somme confluite nel fondo istituito dall'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005; il giudice di prime cure, inoltre, aveva condannato l'istituto bancario al pagamento della somma di euro 10.170,13 a titolo risarcitorio, nonostante gli attori non avessero proposto tale domanda e non avessero subito alcun danno, per avere ancora la possibilità di ottenere dalla “Consap s.p.a.”, quale gestore del
3 fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005, la restituzione delle somme ivi versate;
infine, la somma di euro 10.170,13, al cui pagamento l'istituto di credito era stato condannato, era maggiore di quella giacente sul libretto di deposito n. 77066, pari ad euro
9.884,15; 4) la fondatezza dell'appello comportava la riforma della decisione di primo grado anche nel capo di condanna dell'istituto di credito alla refusione delle spese processuali;
parimenti, l'accoglimento dell'appello imponeva la condanna dei e CP_1 del loro difensore antistatario alla restituzione del capitale, degli interessi e delle spese di lite corrisposti dall'istituto bancario in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2024, i CP_1 contestavano la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 3 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza dell'8/15 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, sebbene debba essere disatteso il motivo di gravame con il quale la sostiene che il diritto azionato in giudizio dai Parte_1 CP_1
è prescritto, per essere decorsi oltre dieci anni dal 17 aprile 2008, data dell'ultima operazione annotata sul libretto di deposito al portatore n. 77066.
Ed invero, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, nel deposito bancario,
l'obbligo restitutorio dell'istituto di credito sorge, salvo il caso della previsione di un termine di scadenza del contratto, solo a seguito dell'istanza del cliente, quale condizione di esigibilità del suo credito, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante di ottenere il rimborso delle somme versate non inizia a decorrere prima che l'interessato l'abbia richiesto, generando, in tal modo, il corrispondente obbligo della banca (cfr. Cass. 20 gennaio 2012, n. 788; Cass. ord. 31 marzo 2021, n. 8998).
Avendo i chiesto la riscossione della somma indicata dal libretto di deposito al CP_1 portatore n. 77066 con lettera raccomandata dell'11 settembre 2020, ricevuta dalla il 18 settembre 2020, la prescrizione del vantato diritto di credito Parte_1 iniziava a decorrere soltanto da tale data.
Ciò posto, ai fini dell'accoglimento dell'appello, assumono dirimente rilevanza i motivi di gravame con i quali la eccepisce il difetto della prova della Parte_1 titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo ai e, segnatamente, del CP_1
4 possesso del libretto di deposito al portatore n. 77066 e, in ogni caso, l'insussistenza della violazione dell'art. 3 D.P.R. n. 116/2017 quale presupposto generatore della responsabilità risarcitoria ascrittale dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Ed invero, l'art. 1992 cod. civ. stabilisce, al comma 1, che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata a fronte della presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge, e, al comma 2, che il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se quest'ultimo non è il titolare del diritto.
L'art. 2003 cod. civ. prevede, al comma 1, che il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo e, al comma 2, che il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.
Dalle richiamate disposizioni normative emerge che l'esercizio del diritto incorporato in un titolo di credito al portatore è subordinato al suo possesso e alla sua successiva presentazione al debitore, con la conseguenza che i AN , al fine di ottenere il CP_1 pagamento della somma accontonata sul libretto di deposito n. 77066, avrebbero dovuto esibirlo alla , che, del resto, lo aveva richiesto loro con la missiva Parte_1 del 30 novembre 2020 per poter attivare la procedura di recupero di tale importo, versato il 28 maggio 2020 alla “Consap s.p.a.”, a norma dell'art. 4 D.P.R. n. 116/2007, quale gestore del fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005.
In realtà, i non esibivano il libretto di deposito al portatore n. 77066 né a seguito CP_1 della missiva del 30 novembre 2020, né al momento dell'iscrizione a ruolo della domanda, nel quale si limitavano a produrne una mera copia fotostatica, né all'esito dell'eccezione sollevata in sede di costituzione in giudizio dalla , che, con la comparsa Parte_1 di risposta, ne lamentava espressamente l'omessa presentazione, in tal modo non comprovando il possesso del titolo di credito e, dunque, la legittimazione ad esercitare il diritto di conseguire l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ivi cristallizzata.
Né assume contraria rilevanza la produzione della copia fotostatica del libretto di deposito di cui trattasi, atteso che tale documento, peraltro di incerta formazione temporale, non dimostra che, al momento della proposizione della domanda, i avevano la CP_1 materiale disponibilità del titolo e che, quindi, quali possessori, avevano il diritto di agire in giudizio per chiederne alla il pagamento del controvalore. Parte_1
Ne deriva che, non avendo i , soprattutto a seguito della specifica eccezione CP_1 formulata dalla , dimostrato, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, Parte_1
5 cod. civ. e 115 c.p.c., la titolarità attiva della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, id est la legittimazione ad ottenere la corresponsione della somma indicata nel libretto di deposito al portatore n. 77066, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettarne la domanda già sulla base di tale deficit probatorio.
In ogni caso, quand'anche i avessero dimostrato di essere i possessori del libretto CP_1 di deposito al portatore n. 77066 e, come tali, i soggetti legittimati a riscuotere la somma ivi affluita, il Tribunale di Nocera Inferiore non avrebbe comunque potuto accoglierne la domanda, non essendo la incorsa in alcun inadempimento che Parte_1 potesse radicarne una responsabilità risarcitoria nei loro confronti.
Al riguardo, occorre premettere che l'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007 dispone che, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, lett. b (vale a dire in presenza di rapporti di deposito di somme di denaro, definiti “dormienti”, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione negli ultimi dieci anni), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o, comunque, conosciuto, l'invito ad impartire disposizioni entro i successivi centottanta giorni, con l'avviso che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'art. 4, stabilendo, inoltre, che il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di centottanta giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione.
Con nota dell'1 febbraio 2008, prot. n. 12818, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'evadere i quesiti sottopostigli dall' con missiva del 24 dicembre 2017, prot. n. Pt_8
LG/006539, al fine di ottenere chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della disciplina delineata dal D.P.R. n. 116/2007, disponeva, a conferma di quanto già prescritto con la circolare del 2 agosto 2007, che, “per i depositi al portatore la banca provvede ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 3 DPR n. 116/2007 utilizzando le modalità e gli strumenti informativi di cui dispone, in particolare l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico e l'utilizzo del suo sito Internet”.
In sostanza, non essendo possibile, per i libretti di deposito al portatore, a differenza di quanto accade per quelli nominativi, individuare il soggetto cui inviare la suddetta lettera raccomandata, per essere l'avente diritto alla prestazione identificabile soltanto nel possessore del titolo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire la comunicazione prevista dall'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007 e, quindi, di rendere applicabile la disposizione normativa anche nelle ipotesi nelle quali la mancanza di movimentazioni contabili nel decennio caratterizzasse tali rapporti giuridici, prescriveva,
6 quale istruzione operativa, che gli istituti di credito provvedessero a pubblicare specifici avvisi nei propri locali e sui propri siti internet in maniera da consentire agli interessati di fornire le necessarie indicazioni ed evitarne l'estinzione, con la conseguente devoluzione delle somme ivi giacenti al fondo costituito ai sensi dell'art. 1, c. 343, legge 266/2005.
La , in conformità alle istruzioni ministeriali, con avviso n. 44 del Parte_1
31 luglio 2018, affisso nelle proprie filiali e pubblicato sul proprio sito internet, invitava i possessori dei libretti di deposito al portatore non movimentati da dieci anni ed aventi un saldo superiore ad euro 100,00 ad impartirle disposizioni in merito nei successivi centottanta giorni, avvertendoli che, “in assenza di operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare del rapporto, decorso il predetto termine, i rapporti saranno estinti
e le relative somme e i valori relativi agli stessi devolute all'apposito Fondo istituito dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 343, legge 266/2005, volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni ingiusti, non altrimenti risarciti, da investimenti sul mercato finanziario”, sicché assolveva pienamente l'obbligo informativo stabilito dall'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la circostanza che l'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007 non contenga una distinzione tra libretti di deposito nominativi e libretti di deposito al portatore e non preveda forme di comunicazione differenti dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento non consente di sostenere che la abbia violato tale disposizione normativa, atteso che, di Parte_1 contro, l'istituto di credito, in esecuzione delle indicazioni ministeriali, ne ha comunque assicurato l'applicazione con le uniche modalità informative compatibili con la particolare natura dei rapporti giuridici in oggetto, che, non essendo intestati ad alcuno, non rendono aprioristicamente individuabile il loro titolare e, in ogni caso, il soggetto legittimato, quale possessore, a chiedere la riscossione delle somme in essi incorporate.
In definitiva, non essendo l'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007, per come formulato, applicabile ai libretti di deposito al portatore, per non poter essere indirizzata alcuna lettera raccomandata ai relativi titolari, che divengono noti soltanto al momento della presentazione del documento, al punto che il Ministero dell'Economica e delle Finanze, sin dalla sua entrata in vigore, emanava istruzioni per rendere operativa tale norma anche in presenza di rapporti giuridici “dormienti” diversi da quelli nominativi, la
[...]
, nel pubblicare l'avviso n. 44 del 31 luglio 20148 all'interno delle proprie Parte_1 filiali e sul proprio sito internet, ha incontestabilmente assicurato all'utenza la più ampia forma di comunicazione utile ad evitarne l'estinzione.
7 Né i possono ragionevolmente sostenere che le circolari e le note ministeriali con CP_1 le quali veniva previsto che la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. n.
116/2007 fosse eseguita dagli istituti di credito mediante l'esposizione di un avviso nelle proprie sedi e sui propri siti internet si pongono in un inammissibile contrasto con tale norma, che si limita a richiamare la lettera raccomandata quale mezzo informativo, giacché il Dicastero competente, lungi dall'anteporre atti amministrativi ad una fonte di diritto, dettava soltanto indicazioni indispensabili per poterla applicare anche ai titoli al portatore, prescrivendo modalità attuative diverse, ma pur sempre funzionali al raggiungimento dello scopo di notiziare i possessori della necessità di impartire disposizioni in ordine alla loro gestione onde impedirne l'estinzione.
Pertanto, avendo la , mediante la pubblicazione dell'avviso n. 44 Parte_1 del 31 luglio 2018 all'interno delle sue filiali e sul suo sito internet, assicurato ai CP_1 la possibilità di venire a conoscenza dell'invito a comunicarle le loro istruzioni in merito al libretto di deposito al portatore n. 77066, sul quale non erano state effettuate operazioni o movimentazioni negli ultimi dieci anni, nessun inadempimento è imputabile all'istituto di credito, con l'evidente conseguenza che la domanda proposta dagli eredi della per ottenere il pagamento della somma rimessa al fondo di cui all'art. 1, Persona_1 comma 343, legge n. 266/2005 non poteva trovare accoglimento.
In ogni caso, a prescindere dall'inesistenza di qualsiasi inadempimento da parte della
, i non hanno subito alcun danno, giacché, come evidenziato Parte_1 CP_1 dall'istituto di credito con la missiva del 30 novembre 2020, a fronte del possesso e dell'esibizione del libretto di deposito al portatore n. 77066, avrebbero potuto attivare la procedura di recupero delle somme versate il 28 maggio 2020 al fondo gestito dalla
“Consap s.p.a.”, non essendo ancora decorsi i dieci anni da tale momento, sicché non è configurabile una lesione patrimoniale suscettibile di risarcimento.
La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, assumendo valenza assorbente ai fini dell'integrale accoglimento dell'appello e della conseguenziale riforma della sentenza di primo grado, rende del tutto ultronea la valutazione dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale la ha lamentato di essere stata condannata al Parte_1 pagamento di una somma maggiore (euro 10.170,13) di quella giacente sul libretto di deposito n. 77066 (euro 9.884,15).
La fondatezza e l'accoglimento dell'appello comportano, unitamente alla riforma della sentenza di primo grado e, dunque, al rigetto della domanda proposta dai con atto CP_1 di citazione notificato il 16 marzo 2021, la loro condanna alla restituzione, in favore della
8 , della somma di euro 1.549,02 ciascuno, versata dall'istituto di Parte_1 credito con bonifici del 7 marzo 2024 (a , Parte_4 Parte_7 Parte_6
e e assegno circolare non Parte_5 Controparte_2 Controparte_1 trasferibile n. 5111682515-04 del 7 marzo 2024 (a ), oltre interessi al tasso Parte_3 di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso a quella del rimborso.
Ed invero, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere formulata, per la prima volta, con lo stesso atto di appello, come avvenuto nel caso in esame, o, qualora il pagamento sia avvenuto dopo la sua proposizione, nel corso del giudizio di gravame, purché entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (o, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, entro il termine di cui all'art. 352, comma 1, n. 1, c.p.c.), non potendo tale domanda considerarsi nuova e, dunque, preclusa ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., giacché conseguente alla invocata modifica della decisione impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 26 gennaio 2016, n. 1324;
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292; Cass. ord. 15 marzo 2021, n. 7144).
Parimenti, la fondatezza e l'accoglimento dell'appello determinano la condanna dell'avv.
Raffaele Santoro, nella qualità di difensore distrattario dei , ex art. 93, comma 1, CP_1
c.p.c., e, quindi, di effettivo accipiens, alla restituzione, in favore della “ Parte_1
, a titolo di spese processuali liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore con la
[...] sentenza n. 351/2024, della somma di euro 7.413,00, corrispostagli dall'istituto di credito con bonifico del 29 febbraio 2024, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso a quella del rimborso (cfr., ex plurimis, Cass. 11 maggio
2007, n. 10827; Cass. 4 aprile 2013, n. 8215; Cass. 27 gennaio 2016, n. 1526).
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la novità della questione giuridica relativa alle modalità di applicazione del disposto dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 116/2007 nell'ipotesi di libretti di deposito al
9 portatore, tematica su cui non si registrano pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, consente di disporre, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore con atto di citazione notificato il 20 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta da Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e quali eredi di
[...] Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, con atto di citazione notificato il 16 marzo 2021; Persona_1
2. condanna Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e alla restituzione, in favore della Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, della somma di euro 1.549,02 ciascuno, oltre interessi al tasso Parte_1 di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso al giorno del rimborso;
3. condanna l'avv. Raffaele Santoro alla restituzione, in favore in favore della “
[...]
, della somma di euro 7.413,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, Parte_1 comma 1, cod. civ. dalla data dell'incasso al giorno dell'effettivo rimborso;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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