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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/12/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 26/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Minori e Famiglia
composta dai magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
Dott.ssa Silvia Valadè Consigliere Onorario
Dott. Lorenzo Salimbeni Consigliere Onorario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio all'udienza collegiale del 5.11.2024, promossa con appello depositato in data 10.1.2024 da:
, nata l'[...] a [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Simona Donati, elettivamente domiciliata presso il suo studio
APPELLANTE nei confronti di:
nato il [...] a [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Gianluigi Serafini e dall'Avv. Marta Marin, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marin
APPELLATO
curatore speciale per la minore nata Controparte_1 Persona_1
a Milano il 22.7.2019, nominata del Tribunale per i Minorenni di Milano con provvedimento dell'8.8.2019;
APPELLATA
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Milano;
Oggetto: appello avverso la sentenza N. 357/2023 emessa, in data 14.6.2023, depositata il
11.12.2023, dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nella procedura n. 111/2019 RG ADS
CONCLUSIONI
Parte appellante:
1 aderisce alle conclusioni della CTU, richiedendo che venga recepito nel provvedimento il periodo indicato così come definito dalla CTU nella risposta alle note di parte, di cui deposita copia. Quanto alla responsabilità genitoriale chiede la revoca della decadenza con reintegra anche con limitazioni della medesima responsabilità. Si valuti la soccombenza parziale del padre biologico, sig. , Pt_2 anche in termini di spese (CTU)
Parte appellata: respingere le conclusioni formulate da parte appellante in via pregiudiziale, in via istruttoria, in via principale, in via subordinata ed in via di strettissimo subordine e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14 giugno 2023 e pubblicata in data
11 dicembre 2023 nel procedimento n. 111/2019 R.G. A.D.S.
Curatore speciale della minore: ferma la decadenza di dalla potestà genitoriale, conclude in coerenza con la CTU. In Parte_1 subordine. In caso di revoca della decadenza, confermarsi l'affidamento all'ente, ferme le limitazioni della responsabilità genitoriale anche del padre, collocamento della minore presso l'attuale affidatario Sig. Monaco e per il resto conformemente alla CTU
Procuratore Generale: esprime parare negativo quanto alla revoca della decadenza della responsabilità genitoriale mentre concorda con le osservazioni e conclusioni del CTU alle condizioni descritte nell'elaborato peritale in linea con un ampliamento progressivo e liberalizzazione degli incontri quale meta finale conclusiva del percorso fin qui svoltosi
FATTO E DIRITTO
1) Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con sentenza del 14.6.2023, depositata l'11.12.2023, qui appellata aveva:
• dichiarato non luogo a provvedere all'adottabilità di Persona_1
• dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 [...]
Persona_1
• confermato l'affido della minore al Comune di Monza con limitazione della responsabilità genitoriale sulle decisioni in materia di educazione, istruzione, salute, collocamento e con riferimento a ogni altro incarico conferito ai Servizi perché:
- provveda al suo collocamento in famiglia affidataria che dia una disponibilità a lungo termine per la minore con attivazione di ogni opportuno sostengo per la minore e per i genitori affidatari
- regolamenti – compatibilmente con i tempi necessari al suo inserimento nella famiglia affidataria, se diversa a quella in cui è attualmente collocata – in Spazio Neutro con modalità osservate e protette i suoi rapporti con il padre e altri familiari paterni che ne facciano richiesta – con facoltà di graduale futura modifica delle modalità di svolgimento degli incontri – sempre con modalità assistite – se ne ricorrano le condizioni
- previa preparazione della minore, avvii per un percorso di conoscenza della sua storia PE personale e familiare con possibilità di avvio di incontri assistiti anche con i fratelli
2 - regolamenti, con modalità protette – con facoltà di sospensione se disturbanti per la minore o se la madre non si attenga alle indicazioni degli operatori – anche i rapporti con la madre, condizionandoli alla prosecuzione da parte della madre del percorso psicoterapeutico e della presa in carico da parte Cont del e che tenga un comportamento corretto durante gli incontri oltre che rispettoso del progetto in atto
- monitori la prosecuzione del percorso psicologico e di supporto alla genitorialità (eventualmente attraverso il Consultorio, nel caso in cui il padre non abbia autorizzato il terapeuta a rapportarsi con i
Servizi Sociali per consentire il monitoraggio e andamento del percorso) per il padre
- invii un aggiornamento al PM sede sull'andamento dell'affido tra due anni, riferendo anche sull'adeguatezza del progetto in atto o sulla necessità di eventuali modifiche al presente provvedimento
2) Avverso la citata sentenza in data 10.1.2024 proponeva appello chiedendo: Parte_1
“in via pregiudiziale dichiarare la nullità del procedimento di adottabilità ADS 111/2019 per violazione dell'art. 2 della Legge 173/2015. In via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria e conseguentemente: • Disporre l'acquisizione delle relazioni redatte dalla Cooperativa la Grande
Casa relative ai Luoghi neutri genitori-minore; • Fissare udienza per l'audizione di tutti i professionisti che hanno avuto e hanno tutt'ora in carico il nucleo familiare ivi compresi gli educatori/responsabile dello Spazio Neutro Cooperativa la Grande Casa e la dott.ssa e Per_2 Cont dott.ssa del • Fissare udienza di audizione della sig.ra • Fissare udienza di Persona_3 Pt_1 audizione degli affidatari;
• Laddove le motivazioni del presente appello e/o l'integrazione delle relazioni e l'audizione degli operatori non risultino idonee a modificare la sentenza revocando la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra e prevedendo una Pt_1 progettualità della diade, come indicata in parte motiva, disporre un'integrazione di CTU volta ad accertare le attuali capacità genitoriali della sig.ra e l'attuale legame con la minore . Pt_1 PE
In via principale: - Modificare la sentenza impugnata revocando la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra - Modificare la sentenza impugnata prevedendo la Pt_1 collocazione della diade mamma-bambina in Comunità.
In via subordinata: modificare la sentenza impugnata revocando la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra prevedere che il Servizio Sociale provveda ad un Pt_1 immediato, graduale ampliamento degli incontri madre-figlia e ad una modifica delle modalità degli stessi, prevedendo una progressiva liberalizzazione.
In via di strettissimo subordine: prevedere la facoltà per il Servizio Sociale di provvedere ad un graduale ampliamento degli incontri madre-figlia e ad una modifica delle modalità degli stessi.
In ogni caso, sostituire gli operatori del Servizio Sociale che hanno in carico la minore, stante
l'inerzia e il pregiudizio mostrato ancora nell'ultimo periodo”.
Parte appellante individuava le seguenti censure:
1. violazione dell'art. 2 legge 173/2015.
Con il primo motivo l'appellante eccepiva la nullità del procedimento di adottabilità per mancata audizione degli affidatari, specificando che nel caso di specie questi ultimi avevano manifestato la volontà di separarsi, circostanza che imponeva, nonostante il Tribunale avesse stabilito un collocamento diverso della minore, un approfondimento;
2. Carenza di motivazione relativamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra
3 e alla mancanza di progettualità nel rapporto madre-figlia. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava la carenza di motivazione rispetto alla pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale, rappresentando che la motivazione del
Tribunale era incentrata su fatti riguardanti esclusivamente i figli minori e che, Per_4 Per_5 anche a voler tenere conto del rapporto tra la e i due figli maggiori, il procedimento riguardante Pt_1 questi ultimi si era concluso con una limitazione della responsabilità genitoriale e non con la decadenza, prevedendo altresì l'attivazione degli incontri tra e la madre, e ciò pur essendo Per_5 pendente il procedimento penale a carico della che vedeva quali persone offese proprio Pt_1
e che il Tribunale non aveva valutato la disponibilità della madre di recupero Per_4 Per_5 delle proprie criticità, né l'assenza di condotte pregiudizievoli nei confronti della figlia che PE il Tribunale non aveva tenuto conto che la minore aveva vissuto i primi mesi della sua vita in comunità con la madre e che quando erano stati riattivati gli incontri in Spazio Neutro riconosceva i genitori ed era felice di vederli;
che nelle relazioni dei Servizi non era mai stata sollevata alcuna criticità rispetto agli incontri tra la minore e i genitori, ma anzi era stato lo stesso educatore, visto l'andamento positivo, a rimarcare la necessità di un ampliamento degli spazi di incontro tra i genitori e PE
L'appellante precisava altresì che le uniche criticità evidenziate nella sentenza gravata erano risalenti nel tempo (febbraio 2020), non idonee, dunque, a fondare una decisione rispetto all'attuale e concreto pregiudizio per la minore;
3. Carenza di istruttoria e omessa motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie;
4. Errata valutazione dei fatti e delle prove;
5. Violazione e falsa applicazione dell'art 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo;
6. Violazione degli artt. 112, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3) Con atto depositato in data 28.3.2024 si costituiva , padre della minore, chiedendo Parte_2
“respingere le conclusioni formulate da parte appellante in via pregiudiziale, in via istruttoria, in via principale, in via subordinata ed in via di strettissimo subordine e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14 giugno 2023 e pubblicata in data
11 dicembre 2023 nel procedimento 11/2019 R.G. A.D.S.”. rappresentava che era impegnato nella propria attività professione di imprenditore e Parte_2 non poteva contare su una rete familiare di supporto per l'accudimento delle figlia minore PE che attualmente incontrava la minore per un'ora a settimana alterne presso lo Spazio Neutro di Cesate
e auspicava un progressivo ampliamento delle frequentazioni con successivo collocamento di presso di sé; che era consapevole che l'attuale esigenza della minore fosse quella di PE conservare l'equilibrio raggiunto.
Quanto alla richiesta di nuova attività istruttoria avanzata da parte appellante, esponeva che nel corso del giudizio di primo grado era stata esperita ctu conclusasi con elaborato che, seppur risalente al
30.6.2020, esprimeva un giudizio negativo in ordine alla possibilità di recupero delle capacità genitoriali materne, evidenziando gravi problemi non superabili ovvero non superabili in tempi compatibili con le esigenze della minore.
4) Con atto depositato in data 28.3.2024 si costituiva il curatore speciale per la minore
[...] concludendo “in via pregiudiziale venga rigettata la richiesta di dichiarare la nullità Persona_1 del procedimento di adottabilità RG n. 111/2019 ADS in quanto infondata in fatto;
nel merito, in via principale venga rigettata l'impugnazione proposta dalla sig.ra per Parte_1
4 infondatezza della stessa;
per effetto, venga confermata la sentenza emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 111/2019 ADS del 14 giugno 2023, depositata in Cancelleria in data 11 dicembre 2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Milano riunito in camera di consiglio nelle persone delle dott.sse Daniela Guarnieri, Ilaria Mazzei e Paola Picozzi nonché del dot. Andre
Belloni; nel merito, in via subordinata venga rimessa la causa in istruttoria con le modalità che la
Corte riterrà necessarie al solo scopo di integrare le valutazioni sulla capacità genitoriale della sig.ra fin qui acquisite;
all'esito, vengano assunti i provvedimenti ritenuti opportuni, Pt_1 eventualmente anche in modifica della sentenza impugnata, in ogni caso con limitazione della responsabilità genitoriale della sig.ra sulle decisioni in materia di educazione, istruzione, Pt_1 salute, collocamento nonché ogni altro incarico che sarà conferito ai Servizi Sociali”.
In merito alla domanda di nullità del procedimento di primo grado esponeva che il Tribunale aveva proceduto all'audizione degli affidatari il 14.7.2021; che la volontà degli affidatari di separarsi era stata ampiamente riferita all'autorità giudiziaria sia dai Servizi che dallo stesso curatore.
Sulla correttezza della decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni di Milano con la sentenza impugnata rappresentava che con provvedimento del 25.10.2021 il Tribunale aveva ritenuto esaurita la fase istruttoria e concesso i termini per il deposito delle memorie conclusive e delle repliche;
che in data 9.11.2022 il curatore, in assenza di una pronuncia definitiva, aveva sollecitato l'emissione del provvedimento;
che il Tribunale con decreto provvisorio del 15.3.2023 aveva ritenuto necessario rimettere il procedimento in istruttoria, concedendo termine ai Servizi sociali fino al mese di maggio
2023; che erano state depositate in atti numerose relazioni dei servizi, nonché l'elaborato del ctu;
che dalla ctu emergeva che la non avrebbe potuto recuperare o migliorare le proprie capacità Pt_1 genitoriali in tempi compatibili con la crescita della minore, stante la diagnosi di disturbo di personalità; che in quattro anni di procedimento non erano state ravvisate significative modificazioni delle capacità genitoriali e degli aspetti personologici della madre;
che il T.M. aveva motivato l'inidoneità della madre non solo sulla scorta delle relazioni dei Servizi e della ctu, ma anche in considerazione di ulteriori elementi (fatti penalmente rilevanti, il comportamento tenuto in comunità,
l'abbandono della struttura e delle condotte pregiudizievoli per la minore); che allo stato la non Pt_1 appare ancora in grado di esprimere una sana genitorialità.
Sulla posizione attuale dei genitori affidatari indicava che i genitori affidatari in ragione della loro crisi di coppia non potranno proseguire congiuntamente il percorso con che in accordo con PE gli operatori, allo scopo di individuare una soluzione duratura nel tempo e il “meno traumatizzante possibile” per la minore, si era ritenuto preferibile il collocamento di presso il padre PE affidatario, in quanto mostratosi maggiormente legato emotivamente alla minor e più adatto ad una progettualità a lungo termine.
Sulla remissione della causa in istruttoria riteneva non conforme all'interesse della minore lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, avendo la stessa necessità di stabilità e serenità, tuttavia, si rimetteva alla decisione della Corte.
6) I Servizi Sociali del Comune di Milano depositavano relazione di aggiornamento in data 3.4.2024 ove riferivano di aver effettuato un colloquio congiunto con la coppia affidataria nel corso del quale era emersa la chiara volontà definitiva della coppia di separarsi;
di aver sottoposto i signori a 2 incontri individuali per ciascuno, oltre ad un incontro di coppia;
di aver incontrato la alla Pt_1 presenza del di lei avvocato, la quale si era mostrata reticente a rispondere alle domane poste dagli operatori.
5 I Servizi concludevano “…non vi sono dubbi sul corretto adempimento del mandato posto in essere dai signori;
in particolare hanno saputo offrire a la formazione di un buon Parte_3 PE attaccamento rispondendo efficacemente ai bisogni della minore. In un incontro in cui erano presenti gli affidatari e gli scriventi operatori assieme a , la minore alla domanda su chi fossero i PE signori in stanza rispose “papà e mamma ” mostrando una chiara identificazione dei Per_6 Per_7 ruoli m evidenziando anche molta affettività. Innegabilmente sono stati in grado di “proteggere
l'essere figlia” per senza effettuare spinte volte alla sostituzione nei ruoli genitoriali PE rispettando l'esistenza e la figura dei genitori biologici. Tuttavia, nel transitare alla genitorialità affidataria, è richiesto come nei casi di genitorialità biologica, la necessità di prendersi cura della dimensione di coppia. In particolare, è opportuno un rinnovato riconoscimento della coppia in quanto base della famiglia in cui il minore viene accolto (perché non è il figlio affidatario che istruisce una coppia ma viceversa) (…) Nel caso di specie la rottura della relazione di coppia non consente più ai signori di costruire una salda alleanza di coppia condividendo il progetto di affido per così come era sorto originariamente. La richiesta della signora di condizionare PE Pt_3 la prosecuzione del progetto alla condivisione in equipe del suo ruolo genitoriale desta perplessità in ordine alla necessità di pensare ad un affidamento di lunga durata come richiesto finanche dal
Tribunale per Ludovica. La mancanza di una alleanza di coppia è elemento che desta maggiore preoccupazione in un'ottima di cogenitorialità specie per i momenti potenzialmente più sfidanti che potessero emergere nel corso del tempo. In considerazione di quanto anche dichiarato dalla signora nel corso dei colloqui si ritiene opportuno ipotizzare un affidamento monogenitoriale al sig. Pt_3
Monaco da monitorare nel corso tempo con una verifica del percorso tra due anni. La signora Pt_3 potrà mantenere una relazione con ma in un ruolo diverso e libero dalla funzione di PE affidataria. La prosecuzione del mantenimento dell'affido in modalità monogenitoriale appare funzionale a preservare il legame di attaccamento che ha instaurato con il sig. Monaco PE potendo offrire quest'ultimo stabilità e continuità rispetto al progetto originario. Diversamente si ritiene che sarebbe più traumatico per la minore procedere all'inserimento della stessa in un nuovo nucleo di affidatari. Con la minore si procederà alla ricostruzione dell'albero genealogico nonché ad accompagnarla con l'opportuno sostegno psicologico a conoscere tutti i familiari significativi per lei in adempimento del mandato ricevuto…”.
7) La Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.4.2024, con ordinanza del 15.5.2024 nominava c.t.u. la dott.ssa , rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza Persona_8 del 4.6.2024, assegnando il seguente quesito: “richiamato l'elaborato peritale depositato in data 20.7.2020 dal c.t.u. avanti al giudice di prime cure;
dopo aver esperito gli esami di Persona_9 natura tecnico scientifica ritenuti necessari ed opportuni;
acquisite le informazioni che riterrà necessarie per aggiornare quanto già risultante dall'elaborato, tenuto conto anche delle indicazioni che la parte fornisce rispetto al suo percorso al CPS e i Servizi coinvolti, ogni altro elemento che riterrà utile, con facoltà di richiedere la documentazione necessaria allo svolgimento dell'integrazione della ctu, anche al servizio pubblico, del che il presente incarico costituisce anche conferimento di poteri: valuti il c.t.u. come il funzionamento psichico materno influisca sull'adeguatezza delle sue competenze genitoriali complessive, descrivendole e valutandole, e nello specifico sulla relazione madre figlia;
il tutto con l'obiettivo non solo di fotografare nel presente la situazione ma anche di fornire a livello prognostico possibili effetti di tale quadro sullo sviluppo e sul benessere della bambina nel vigente progetto di sostegno attuato in suo favore;
esaminata tutta la documentazione e gli elementi utili ad esprime un giudizio, come sopra indicati, proceda il c.t.u. ad integrare le conclusioni già raggiunte di cui all'elaborato peritale depositato il
20.7.2020, adeguandole e aggiornandole alla situazione attuale.
Autorizza il c.t.u. a servirsi di un ausiliario (per i profili propriamente medici e/o psichiatrici e/o per la somministrazione di test e/o per ogni altra operazione che non potrà svolgere di persona) che, laddove
6 necessario provvederà a nominare, scegliendolo tra quelli iscritti presso l'albo c.t.u. degli uffici giudiziari, la cui nomina sarà tempestivamente comunicata a questo Ufficio e alle parti costituite”.
8) All'udienza del 4.6.2024 la Corte assegnava termini per il deposito dell'elaborato peritale e delle note dei c.t.p.
9) In data 25.10.2024 veniva depositato elaborato peritale, con relative note dei consulenti di parte e risposte alle stesse.
10) All'udienza del 5.11.2024 nessuno è comparso per , le altre parti presenti hanno Parte_2 concluso come segue.
Il difensore dell'appellante dichiarava di aderire alle conclusioni della c.t.u., chiedendo il recepito nel provvedimento dei tempi di permanenza della madre con la minore così come definiti dalla c.t.u. nella risposta alle note di parte;
la revoca della decadenza con reintegra, anche con limitazioni;
la soccombenza parziale del padre biologico, sig. , anche in termini di spese di lite e di c.t.u. Pt_2
Il curatore concludeva chiedendo di mantenere ferma la decadenza dalla potestà genitoriale e recepire le conclusioni della c.t.u; ovvero, in subordine, in caso di revoca della decadenza, confermarsi l'affidamento all'ente, ferme le limitazioni della responsabilità genitoriale anche del padre, collocamento della minore presso l'attuale affidatario Sig. Monaco e per il resto conformemente alla c.t.u.
Il P.G. concludeva per la conferma della decadenza dalla potestà genitoriale della e il Pt_1 recepimento delle conclusioni della c.t.u.
***
11) Pare opportuno riprendere le principali tappe della vicenda che ci occupa:
• In data 18.7.2017 veniva aperto procedimento presso il Tribunale per i Minorenni relativamente ai minori e rispettivamente figli di e e di Per_4 Per_5 Parte_1 Persona_10
e (R.g. 2263/2017). Parte_1 Persona_11
• In data 11.8.2017 decedeva la minore figlia di e . PE2 Parte_1 Persona_11
• Con provvedimento provvisorio del 21.8.2017 il Tribunale per i Minorenni affidava i minori e all'ente e li collocava presso l'abitazione dei rispettivi padri. Per_4 Per_5
• In data 15.9.2017 presentava denuncia-querela per maltrattamenti della sui Persona_11 Pt_1 figli minori, con conseguente apertura del procedimento penale a carico di . Parte_1
• In data 26.2.2018 veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in Parte_1 carcere, trasformata nell'aprile 2018 in arresti domiciliari presso l'abitazione del di lei padre.
• In data veniva aperto procedimento di adottabilità presso il Tribunale per i Minorenni per la minore figlia di e PE Parte_1 Parte_2
• Con provvedimento del 9.8.2019 e la figlia minore venivano collocate presso Parte_1 PE la “Comunità Villagio della madre e del fanciullo di Morosolo”.
• In data 4.10.2019 il Tribunale per i Minorenni disponeva procedersi a c.t.u., nominando a tal fine il dott. Persona_9
• In data 14.11.2019 il Tribunale di Monza emetteva sentenza penale di condanna dichiarando
[...]
colpevole dei reati ascritti1, condannandola alla pena della reclusione pari a anni tre e Parte_1
1A) reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 572 c.p. e 61 n. 11 quinquies c.p. perché maltrattava i figli conviventi (nato a [...] il [...]) e Persona_13 [...]Persona_1
(nato a [...] il [...]) con aggressioni verbali e fisiche quotidiane, provocando negli stessi un abituale e costante stato di paure, avvilimento
e sofferenza. In particolare: in più occasioni li percuoteva con tirate per i capelli, spintoni, morsi sul corpo, colpendoli con oggetti (quali le gambe del tavolo o la cintura),
7 mesi otto, oltre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e risarcimento del danno in favore della parte civile.
• In data 16.2.2020 si allontanava dalla “Comunità Villagio della madre e del Parte_1 fanciullo di Morosolo” lasciandovi la figlia minore Dalla relazione dei Servizi Sociali PE depositata l'11.3.2020 risulta che “la signora non ha preso contatto con il Servizio Sociale e non ha fornito informazioni. Il giorno seguente il 17/02/2020 il signor ha contattato il Servizio Pt_2 telefonicamente per avere informazioni sui possibili cambiamenti nella situazione della figlia (…) il
Servizio scrivente ha provveduto a convocare con urgenza (tramite mail) la per un colloquio Pt_1 in data 18/02/2020 al fine di avere chiarimento. La signora si è presentata insieme al signor Pt_2 il quale ha dichiarato di “essere presente solo a supporto di , come da lei richiesto”. La Pt_1 signora ancora prima di iniziare il colloquio si è allontanata dalla sala di aspetto. Il signor Pt_1
l'ha inseguita per poi riportarla nella stanza (…) assumendo un atteggiamento difeso e Pt_2 accusatorio verso il Servizio e la Comunità (…) la sera stessa ha poi inviato una mail al Servizio, chiedendo “scusa per il suo comportamento” e dichiarando di “aver sbagliato ad allontanarsi dalla comunità” non assumendosi tuttavia in modo diretto la responsabilità di tale agito”. Nella medesima relazione il Servizio faceva presente che la aveva chiesto di poter rincontrare la minore solo in Pt_1 data 4.3.2020 tramite il suo legale.
• In data 5.4.2020, giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni, la minore veniva PE collocata in una famiglia affidataria.
• In data 20.7.2020 il c.t.u. dott. epositava elaborato peritale ove concludeva: “…alla luce Per_9 di quanto precedentemente esposto, il CTU non può che esprimersi negativamente, allo stato, sulla possibilità per i genitori – individualmente o come coppia – di svolgere il ruolo genitoriale nei confronti della figlia senza danno per la minore. Come detto intervengono una pluralità di fattori (di tipo personologico, clinico, relativi alla coppia, ma anche di genere concreto) che non danno la minima garanzia di un ambiente e condizioni prive rischio per la minore. La coppia, lo si è (…) è entità che può avere – oggi ed in prospettiva – natura assolutamente destruente per la bambina, ed è “oggetto” no riparabile: non può e non potrà essere considerata risorsa in cui far crescere un minore. Individualmente, nel caso della madre vi è ampia messe di dati clinico-comportamentali che induce a ritenere che non sia bene che ella abbia un ruolo genitoriale nella vita di , né ora PE né in futuro: come detto, non vi è alcun motivo di ottimismo prognostico in generale e – ancor di più
– sulla recuperabilità delle sue capacità genitoriali. Nel caso del padre, pur nelle carenze personali e concrete che rendono oggi velleitaria la sua idea di poter avere con sé, vi è maggior PE ottimismo prospettico, ovviamente condizionato al realizzarsi di una serie di condizioni e ad una progressività del processo. Ritengo, infatti, che sino a quando non si sia ben chiarito e delineato lo stato della relazione con la e i Servizi non abbiano modo di riscontrare un più chiaro Pt_1 manifestarsi di consapevolezza e l'apertura di un più franco confronto con l' Pt_2
(riscontrandone nel tempo sia la continuazione del trattamento psicoterapico, sia l'affidabilità espressa nei fatti) a null'altro si possa pensare oltre che a rapporti protetti e osservati;
questi – secondo l'andamento – potranno essere gradualmente ampliati nella frequenza ed estensione, divenire poi esterni allo Spazio Neutro (ma monitorati da un Educatore sino a quando se ne ravvisi
afferrandoli per il collo e mettendo il cuscino sul viso;
costantemente faceva dormire il figlio sulle doghe senza materasso;
lavava i figli con normali Persona_13 prodotti per la casa (alcol specifico per uso domestico); vietava a di andare al bagno senza la sua presenza;
in alcune occasioni li minacciava con frasi del Persona_13 tipo: “SE CONTINUI A GRIDARE TI SPACCO LA FACCIA”.
Con la circostanza aggravante di aver commesso i fatti ai danni di minori. In Monza dall'anno 2010 fino al 15 agosto 2017. B) per il reato di cui agli artt. 582- 585 c.p. in relazione all'art. 576 c.p. 1 nr. 5 c.p. e 577 co. 1 nr. 1 c.p., 61 nr. 11 quinquies c.p., perché mordendolo sul corpo, cagionava al figlio lesioni personali consistite in “lesioni ecchimotiche sparse”, giudicate guaribili in giorni 3. Con le circostanze aggravanti di aver commesso i fatti Parte_4 nei confronti del figlio minorenne ed in occasione della commissione del reato di cui all'art. 572 c.p.
In Monza, in data 15.8.2017.
8 la necessità); in ulteriore progressione si potrà pensare a permanenze di giornate al domicilio (con
o senza ADM), pervenire poi a pernottamenti;
le ulteriori direzioni utili potranno essere pensate e progettate solo in funzione degli sviluppi;
resta inteso che – parallelamente a questo processo – dovrà esservi un supporto psicopedagogico attraverso il quale l'uomo possa acquisire altre diverse competenze (…) Come detto, non vi è la possibilità da parte di qualcuno dei parenti esaminati di essere valida figura vicariante il ruolo genitoriale, mentre certamente i nonni paterni possono essere utile risorsa di supporto per loro – ove occorra anche in modo protettivo e tutelante rispetto ai genitori (…) sulla rescindibilità della relazione tra la minore ed i genitori senza danno per la minore stante le cose per come si sono sviluppate in quest'anno di vita della bambina, oggi come oggi il rapporto con i genitori può interrompersi senza prevedibile danno per la piccola: nel caso del padre,
è persona nota e riconosciuta dalla bambina ma concretamente nulla più, non ha mai avuto una funzione di rilievo nella sua esistenza o delle peculiarità che possano indurre trauma qualora cessassero gli incontri. Mi sarei posto più questioni riguardo alla madre, non tanto per la qualità – scarsa, anche lasciando perdere gli aspetti di danno – del rapporto tra lei e la figlia, ma quanto comunque- aveva – funzione di accudimento primario e presenza estesa nel tempo;
questioni, però, risolte dalla madre stessa nel momento in cui ha deciso di abbandonarla in comunità: quanto sembra essersi conservato è un flebile riconoscimento, dal quale si può regredire senza problemi”.
• In data 17.4.2021 il Tribunale per i Minorenni procedeva all'audizione degli affidatari.
• Con provvedimento del 21.4.2022, depositato il 27.4.2022, a definizione del procedimento per i minori e veniva confermato l'affido dei minori e all'ente Per_4 Per_5 Per_5 Per_4 territorialmente competente limitando la responsabilità genitoriale;
mantenuto il collocamento di in comunità; mantenuto il collocamento di presso l'abitazione del di lui padre;
Per_4 Per_5 incarichi all'ente (incontri previsti solo per e la madre, previsti incontri di solo Per_5 Per_4 con il padre ed eventuali altri parenti richiedenti).
• proponeva appello avverso la sentenza di condanna penale del Tribunale di Parte_1
Monza, procedimento conclusosi con patteggiamento del 22.6.2022 alle seguenti condizioni: pena di anni 2 di reclusione, con pena sospesa subordinata alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso enti o associazioni a ciò preposti da iniziarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
revoca dell'interdizione dai pubblici uffici.
• Con provvedimento depositato il 11.12.2023, in questa sede gravato, veniva definito dal Tribunale per i Minorenni di Milano il procedimento n. 111/2019 RG ADS per la minore PE
***
Questa Corte, valutata la vicenda così riassunta e tenuto conto delle conclusioni della c.t.u. e delle parti, ritiene di confermare quanto disposto dal giudice di primo grado, con parziale modifica in favore della madre delle modalità e dei tempi di visita della figlia.
Quanto a la c.t.u. ha confermato un disturbo misto di personalità, osservando Parte_1 tuttavia che, rispetto a quanto rilevato dal precedente c.t.u. nella perizia del 20.7.2020, vi è nell'attualità un diverso stato di compenso psichico che consente “…di rivedere parzialmente la prognosi relativa allo sviluppo ed al sostegno delle competenze genitoriali residue”. La c.t.u. ha rilevato che “nel corso della perizia è stato possibile osservare nella modalità relazionale della signora la permanenza di meccanismi di discotrollo emotivo, sebbene non abbiano mai raggiunto i livelli descritti nella precedente consulenza, ma al contrario la signora ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborante e costruttivo con la scrivente. Si è altresì potuto osservare la presenza di idee persecutorie da parte della donna, sebbene non vada sottovalutata la componente del continuo
9 contesto osservativo/valutativo in cui la signora è inserita ormai da molti anni da parte di diverse figure con potere decisionale sulla propria quotidianità. Sono altresì evidenti degli aspetti traumatici irrisolti, soprattutto riferibili ai principali eventi luttuosi della propria vita, ovvero la morte della figlia e del padre …”. PE2
Ha specificato che gli aspetti sopra evidenziati, caratterizzanti un disturbo di personalità e strutturali del funzionamento della “..appaiono oggi parzialmente compensati da una diversa Pt_1 consapevolezza mostrata dalla donna relativamente ad essi (…) la signora sta mantenendo una situazione di sostanziale compenso psico-emotivo..”.
Quanto alla relazione tra la la figlia minore la c.t.u. ha chiarito che “è da evidenziare Pt_1 PE positivamente come nel corso di questi anni la signora ha mostrato continuità e autentica intenzionalità nel mantenere i rapporti con la bambina. A differenza di situazioni analoghe e pur in presenza di rapporti difficili con il servizio sociale, la signora non si è mai sottratta agli appuntamenti con la bambina né li ha mai dimenticati. Inoltre, nelle relazioni degli operatori e nell'osservazione del servizio sociale, non sono state evidenziate delle “cadute” o degli atteggiamenti pregiudizievoli nella relazione con . La signora si è dimostrata attenta alla preparazione dei momenti PE Pt_1 di incontro e ad eventuali rimandi su come gestire diversamente alcuni spazi”.
La c.t.u. complessivamente ha dunque rilevato un miglioramento rispetto al quadro delineato dalla precedente perizia, con un diverso grado di “sintonizzazione della signora rispetto Pt_1 all'espressione delle competenze genitoriali”, ritenendo, tuttavia, ancora sussistenti due aspetti di criticità individuabili da un lato nella valutazione della effettuata esclusivamente all'interno di Pt_1 un contesto rigidamente protetto, e dall'altro nel “non del tutto efficace controllo emotivo da parte della donna correlato ad una scarsa tolleranza delle frustrazioni”.
Nonostante il progresso riportato, la c.t.u. chiarisce che “non si può escludere una nuova fase di
“ricaduta” psichica con conseguente e inevitabile impatto sulla qualità della relazione con PE
(…). È importante ricordare come la patologia psichiatrica si caratterizzi per una ciclicità nella quale si alternano momenti di benessere e momenti di malessere. I percorsi terapeutici per questo motivo non sono lineari, procedono gradualmente, si fondano sulla crescita ma prevedono la possibilità di ricadute. Il lavoro di presa in carico, pertanto, deve essere attento a queste evoluzioni
e cercare di sostenere la persona in un percorso di assunzione di responsabilità, di ricostruzione di sé. La consapevolezza del fatto che i progressi in un'area possono generare incertezze in un'altra è sempre presente e necessita di un monitoraggio costante”.
Quanto alla minore la c.t.u. riporta: “appare una bambina serena, ma anche molto PE riflessiva. Non si rilevano aspetti di trauma o malessere che necessitino di un differente supporto di natura psicologica rispetto a quanto attualmente offerto dal Servizio Tutela Minori (…) PE appare avere le competente emotive e cognitive per integrare in maniera funzionale le differenti figure affettive senza aspetti di conflitto di lealtà tra queste, ovviamente se supportata e accompagnata adeguatamente dalle varie figure come avvenuto sin qui”
La c.t.u., non avendo in alcun modo rilevato elementi psico-patologici, riferisce di “non suggerire un ulteriore supporto specialistico per ”, ritenendo che debba essere lasciato all'Ente PE affidatario la possibilità di attivarlo qualora ne ravvisasse la necessità.
Relativamente al collocamento della minore la c.t.u. si è espressa in senso favorevole al mantenimento dello stesso presso l'attuale affidatario, sottolineando come il contributo di
10 quest'ultimo abbia permesso a di crescere in un clima di affetto e rispetto dei propri bisogni PE di crescita, consentendole di mantenere integra e positiva l'immagine delle proprie figure parentali biologiche2.
La c.t.u. ritiene il Monaco un punto di riferimento allo stato fondamentale, non solo per la minore, ma anche per la Pt_1
La reclamante stessa in sede di operazioni peritali si è mostrata favorevole al mantenimento del collocamento della minore presso l'affidatario (vedi elaborato c.t.u. pagg. 15 e 18).
La c.t.u. infine, considerando il quadro nel suo complesso, ha escluso definitivamente l'ipotesi adottiva e ritenuto, anzi, prospettabile “…un ampliamento degli incontri in termini di quantità (uno a settimana per un'ora), prevedendo, dopo un periodo di 6/7 mesi, durante il quale la signora Pt_1 dovrà attestare la propria adesione al percorso di cura, un ampliamento del calendario e/o una revisione dei tempi e delle modalità di visita (nei termini di allargamento o mantenimento delle stesse), secondo quanto osservato all'Ente affidatario e quanto ritenuto opportuno nel maggior interesse della minore, anche per tutto il tempo a seguire in cui la bambina risulterà affidata allo stesso…”.
Ha, altresì, chiarito che vi sarebbero i presupposti per modificare, sempre con gradualità, il contesto degli incontri – attualmente rigidamente protetto – permettendo così di valutare la relazione madre- figlia in un contesto più spontaneo, esterno allo spazio neutro, seppur sempre alla presenza di un educatore.
Ha, da ultimo, specificato che al fine di procedere ad una modifica degli incontri come sopra delineato, sono da considerarsi imprescindibili i seguenti ulteriori elementi:
• una presa in carico continuativa ed incisiva da parte del servizio psichiatrico di competenza e l'astensione della signora ai percorsi di cura proposti. Pt_1
• Un ruolo contrale svolto dall'Ente affidatario, con l'invito ad un coinvolgimento più attivo della signora nel percorso di crescita della figlia (scolastico, di salute, etc), fermi Pt_1 restando i confini dettati dall'attuale regime di affidamento della minore e di esercizio della responsabilità genitoriale, che le permetta un ruolo più consapevole e partecipato nella vita della figlia, garantendo anche un ulteriore elemento di “monitoraggio” della relazione mamma-bambina. Parimenti a quanto sopra si sottolinea l'imprescindibilità dell'adesione da parte della signora alle proposte e alle osservazioni del servizio e uno scambio diretto e autentico con gli operatori.
• Un attento e graduale lavoro di costruzione di un rapporto di fiducia e alleanza tra la signora d il papà affidatario della minore, signor Monaco, sempre ad opera del servizio sociale, Pt_1 secondo i tempi e modalità ritenuti più opportuni dagli stessi, che garantisca uno scambio più diretto fra loro.
Sulla base delle superiori osservazioni e in accordo con la documentazione in atti questa corte ritiene di condividere le conclusioni della c.t.u. e pertanto incarica i Servizi Sociali del Comune di Monza di provvedere ad una regolamentazione degli incontri tra la minore e la madre, al di fuori dello PE
Spazio Neutro, pur sempre alla presenza di una educatrice, con cadenza di una volta a settimana per la durata di un'ora; prevedendo, dopo un periodo di 6/7 mesi, un progressivo ampliamento con
11 incontri una volta a settimana per la durata di due ore, e ciò sempre che attesti Parte_1 la propria adesione regolare ai percorsi prescritti e salvo sopravvenienza negative.
In tal caso i servizi inoltreranno comunicazione al P.M. Minori
Quanto alle spese di lite la natura del giudizio e la complessità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Le spese di c.t.u. vengono poste solidalmente e nella misura del 50% ciascuno a carico delle parti e e vengono liquidate come da separato decreto in ragione Parte_1 Parte_2 dell'interesse condiviso al benessere della figlia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello in epigrafe indicato così provvede:
1. incarica i Servizi Sociali del Comune di Monza di regolamentare gli incontri tra Parte_1
e la figlia minore secondo quanto indicato in parte motiva;
[...] PE
2. conferma quanto al resto il provvedimento gravato;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Riserva la liquidazione delle spese di c.t.u. – a carico solidale delle parti e - come Pt_1 Pt_2 da richiesta.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali del Comune di Monza, al P.G.
Milano, 5.11.2024
Il Presidente
Fabio Laurenzi
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “A tal proposito va evidenziato come la bambina mostri di riconoscere perfettamente tutte le figure adulte di riferimento e di averle interiorizzate positivamente come persone affettivamente significative della propria vita, motivo per cui risulterebbe di danno escludere o limitare tali persone nella sua vita” (vedi elaborato c.t.u.).
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Minori e Famiglia
composta dai magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere
Dott.ssa Silvia Valadè Consigliere Onorario
Dott. Lorenzo Salimbeni Consigliere Onorario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio all'udienza collegiale del 5.11.2024, promossa con appello depositato in data 10.1.2024 da:
, nata l'[...] a [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Simona Donati, elettivamente domiciliata presso il suo studio
APPELLANTE nei confronti di:
nato il [...] a [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Gianluigi Serafini e dall'Avv. Marta Marin, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marin
APPELLATO
curatore speciale per la minore nata Controparte_1 Persona_1
a Milano il 22.7.2019, nominata del Tribunale per i Minorenni di Milano con provvedimento dell'8.8.2019;
APPELLATA
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Milano;
Oggetto: appello avverso la sentenza N. 357/2023 emessa, in data 14.6.2023, depositata il
11.12.2023, dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nella procedura n. 111/2019 RG ADS
CONCLUSIONI
Parte appellante:
1 aderisce alle conclusioni della CTU, richiedendo che venga recepito nel provvedimento il periodo indicato così come definito dalla CTU nella risposta alle note di parte, di cui deposita copia. Quanto alla responsabilità genitoriale chiede la revoca della decadenza con reintegra anche con limitazioni della medesima responsabilità. Si valuti la soccombenza parziale del padre biologico, sig. , Pt_2 anche in termini di spese (CTU)
Parte appellata: respingere le conclusioni formulate da parte appellante in via pregiudiziale, in via istruttoria, in via principale, in via subordinata ed in via di strettissimo subordine e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14 giugno 2023 e pubblicata in data
11 dicembre 2023 nel procedimento n. 111/2019 R.G. A.D.S.
Curatore speciale della minore: ferma la decadenza di dalla potestà genitoriale, conclude in coerenza con la CTU. In Parte_1 subordine. In caso di revoca della decadenza, confermarsi l'affidamento all'ente, ferme le limitazioni della responsabilità genitoriale anche del padre, collocamento della minore presso l'attuale affidatario Sig. Monaco e per il resto conformemente alla CTU
Procuratore Generale: esprime parare negativo quanto alla revoca della decadenza della responsabilità genitoriale mentre concorda con le osservazioni e conclusioni del CTU alle condizioni descritte nell'elaborato peritale in linea con un ampliamento progressivo e liberalizzazione degli incontri quale meta finale conclusiva del percorso fin qui svoltosi
FATTO E DIRITTO
1) Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con sentenza del 14.6.2023, depositata l'11.12.2023, qui appellata aveva:
• dichiarato non luogo a provvedere all'adottabilità di Persona_1
• dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 [...]
Persona_1
• confermato l'affido della minore al Comune di Monza con limitazione della responsabilità genitoriale sulle decisioni in materia di educazione, istruzione, salute, collocamento e con riferimento a ogni altro incarico conferito ai Servizi perché:
- provveda al suo collocamento in famiglia affidataria che dia una disponibilità a lungo termine per la minore con attivazione di ogni opportuno sostengo per la minore e per i genitori affidatari
- regolamenti – compatibilmente con i tempi necessari al suo inserimento nella famiglia affidataria, se diversa a quella in cui è attualmente collocata – in Spazio Neutro con modalità osservate e protette i suoi rapporti con il padre e altri familiari paterni che ne facciano richiesta – con facoltà di graduale futura modifica delle modalità di svolgimento degli incontri – sempre con modalità assistite – se ne ricorrano le condizioni
- previa preparazione della minore, avvii per un percorso di conoscenza della sua storia PE personale e familiare con possibilità di avvio di incontri assistiti anche con i fratelli
2 - regolamenti, con modalità protette – con facoltà di sospensione se disturbanti per la minore o se la madre non si attenga alle indicazioni degli operatori – anche i rapporti con la madre, condizionandoli alla prosecuzione da parte della madre del percorso psicoterapeutico e della presa in carico da parte Cont del e che tenga un comportamento corretto durante gli incontri oltre che rispettoso del progetto in atto
- monitori la prosecuzione del percorso psicologico e di supporto alla genitorialità (eventualmente attraverso il Consultorio, nel caso in cui il padre non abbia autorizzato il terapeuta a rapportarsi con i
Servizi Sociali per consentire il monitoraggio e andamento del percorso) per il padre
- invii un aggiornamento al PM sede sull'andamento dell'affido tra due anni, riferendo anche sull'adeguatezza del progetto in atto o sulla necessità di eventuali modifiche al presente provvedimento
2) Avverso la citata sentenza in data 10.1.2024 proponeva appello chiedendo: Parte_1
“in via pregiudiziale dichiarare la nullità del procedimento di adottabilità ADS 111/2019 per violazione dell'art. 2 della Legge 173/2015. In via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria e conseguentemente: • Disporre l'acquisizione delle relazioni redatte dalla Cooperativa la Grande
Casa relative ai Luoghi neutri genitori-minore; • Fissare udienza per l'audizione di tutti i professionisti che hanno avuto e hanno tutt'ora in carico il nucleo familiare ivi compresi gli educatori/responsabile dello Spazio Neutro Cooperativa la Grande Casa e la dott.ssa e Per_2 Cont dott.ssa del • Fissare udienza di audizione della sig.ra • Fissare udienza di Persona_3 Pt_1 audizione degli affidatari;
• Laddove le motivazioni del presente appello e/o l'integrazione delle relazioni e l'audizione degli operatori non risultino idonee a modificare la sentenza revocando la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra e prevedendo una Pt_1 progettualità della diade, come indicata in parte motiva, disporre un'integrazione di CTU volta ad accertare le attuali capacità genitoriali della sig.ra e l'attuale legame con la minore . Pt_1 PE
In via principale: - Modificare la sentenza impugnata revocando la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra - Modificare la sentenza impugnata prevedendo la Pt_1 collocazione della diade mamma-bambina in Comunità.
In via subordinata: modificare la sentenza impugnata revocando la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra prevedere che il Servizio Sociale provveda ad un Pt_1 immediato, graduale ampliamento degli incontri madre-figlia e ad una modifica delle modalità degli stessi, prevedendo una progressiva liberalizzazione.
In via di strettissimo subordine: prevedere la facoltà per il Servizio Sociale di provvedere ad un graduale ampliamento degli incontri madre-figlia e ad una modifica delle modalità degli stessi.
In ogni caso, sostituire gli operatori del Servizio Sociale che hanno in carico la minore, stante
l'inerzia e il pregiudizio mostrato ancora nell'ultimo periodo”.
Parte appellante individuava le seguenti censure:
1. violazione dell'art. 2 legge 173/2015.
Con il primo motivo l'appellante eccepiva la nullità del procedimento di adottabilità per mancata audizione degli affidatari, specificando che nel caso di specie questi ultimi avevano manifestato la volontà di separarsi, circostanza che imponeva, nonostante il Tribunale avesse stabilito un collocamento diverso della minore, un approfondimento;
2. Carenza di motivazione relativamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra
3 e alla mancanza di progettualità nel rapporto madre-figlia. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava la carenza di motivazione rispetto alla pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale, rappresentando che la motivazione del
Tribunale era incentrata su fatti riguardanti esclusivamente i figli minori e che, Per_4 Per_5 anche a voler tenere conto del rapporto tra la e i due figli maggiori, il procedimento riguardante Pt_1 questi ultimi si era concluso con una limitazione della responsabilità genitoriale e non con la decadenza, prevedendo altresì l'attivazione degli incontri tra e la madre, e ciò pur essendo Per_5 pendente il procedimento penale a carico della che vedeva quali persone offese proprio Pt_1
e che il Tribunale non aveva valutato la disponibilità della madre di recupero Per_4 Per_5 delle proprie criticità, né l'assenza di condotte pregiudizievoli nei confronti della figlia che PE il Tribunale non aveva tenuto conto che la minore aveva vissuto i primi mesi della sua vita in comunità con la madre e che quando erano stati riattivati gli incontri in Spazio Neutro riconosceva i genitori ed era felice di vederli;
che nelle relazioni dei Servizi non era mai stata sollevata alcuna criticità rispetto agli incontri tra la minore e i genitori, ma anzi era stato lo stesso educatore, visto l'andamento positivo, a rimarcare la necessità di un ampliamento degli spazi di incontro tra i genitori e PE
L'appellante precisava altresì che le uniche criticità evidenziate nella sentenza gravata erano risalenti nel tempo (febbraio 2020), non idonee, dunque, a fondare una decisione rispetto all'attuale e concreto pregiudizio per la minore;
3. Carenza di istruttoria e omessa motivazione circa il rigetto delle istanze istruttorie;
4. Errata valutazione dei fatti e delle prove;
5. Violazione e falsa applicazione dell'art 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo;
6. Violazione degli artt. 112, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3) Con atto depositato in data 28.3.2024 si costituiva , padre della minore, chiedendo Parte_2
“respingere le conclusioni formulate da parte appellante in via pregiudiziale, in via istruttoria, in via principale, in via subordinata ed in via di strettissimo subordine e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza resa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14 giugno 2023 e pubblicata in data
11 dicembre 2023 nel procedimento 11/2019 R.G. A.D.S.”. rappresentava che era impegnato nella propria attività professione di imprenditore e Parte_2 non poteva contare su una rete familiare di supporto per l'accudimento delle figlia minore PE che attualmente incontrava la minore per un'ora a settimana alterne presso lo Spazio Neutro di Cesate
e auspicava un progressivo ampliamento delle frequentazioni con successivo collocamento di presso di sé; che era consapevole che l'attuale esigenza della minore fosse quella di PE conservare l'equilibrio raggiunto.
Quanto alla richiesta di nuova attività istruttoria avanzata da parte appellante, esponeva che nel corso del giudizio di primo grado era stata esperita ctu conclusasi con elaborato che, seppur risalente al
30.6.2020, esprimeva un giudizio negativo in ordine alla possibilità di recupero delle capacità genitoriali materne, evidenziando gravi problemi non superabili ovvero non superabili in tempi compatibili con le esigenze della minore.
4) Con atto depositato in data 28.3.2024 si costituiva il curatore speciale per la minore
[...] concludendo “in via pregiudiziale venga rigettata la richiesta di dichiarare la nullità Persona_1 del procedimento di adottabilità RG n. 111/2019 ADS in quanto infondata in fatto;
nel merito, in via principale venga rigettata l'impugnazione proposta dalla sig.ra per Parte_1
4 infondatezza della stessa;
per effetto, venga confermata la sentenza emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 111/2019 ADS del 14 giugno 2023, depositata in Cancelleria in data 11 dicembre 2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Milano riunito in camera di consiglio nelle persone delle dott.sse Daniela Guarnieri, Ilaria Mazzei e Paola Picozzi nonché del dot. Andre
Belloni; nel merito, in via subordinata venga rimessa la causa in istruttoria con le modalità che la
Corte riterrà necessarie al solo scopo di integrare le valutazioni sulla capacità genitoriale della sig.ra fin qui acquisite;
all'esito, vengano assunti i provvedimenti ritenuti opportuni, Pt_1 eventualmente anche in modifica della sentenza impugnata, in ogni caso con limitazione della responsabilità genitoriale della sig.ra sulle decisioni in materia di educazione, istruzione, Pt_1 salute, collocamento nonché ogni altro incarico che sarà conferito ai Servizi Sociali”.
In merito alla domanda di nullità del procedimento di primo grado esponeva che il Tribunale aveva proceduto all'audizione degli affidatari il 14.7.2021; che la volontà degli affidatari di separarsi era stata ampiamente riferita all'autorità giudiziaria sia dai Servizi che dallo stesso curatore.
Sulla correttezza della decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni di Milano con la sentenza impugnata rappresentava che con provvedimento del 25.10.2021 il Tribunale aveva ritenuto esaurita la fase istruttoria e concesso i termini per il deposito delle memorie conclusive e delle repliche;
che in data 9.11.2022 il curatore, in assenza di una pronuncia definitiva, aveva sollecitato l'emissione del provvedimento;
che il Tribunale con decreto provvisorio del 15.3.2023 aveva ritenuto necessario rimettere il procedimento in istruttoria, concedendo termine ai Servizi sociali fino al mese di maggio
2023; che erano state depositate in atti numerose relazioni dei servizi, nonché l'elaborato del ctu;
che dalla ctu emergeva che la non avrebbe potuto recuperare o migliorare le proprie capacità Pt_1 genitoriali in tempi compatibili con la crescita della minore, stante la diagnosi di disturbo di personalità; che in quattro anni di procedimento non erano state ravvisate significative modificazioni delle capacità genitoriali e degli aspetti personologici della madre;
che il T.M. aveva motivato l'inidoneità della madre non solo sulla scorta delle relazioni dei Servizi e della ctu, ma anche in considerazione di ulteriori elementi (fatti penalmente rilevanti, il comportamento tenuto in comunità,
l'abbandono della struttura e delle condotte pregiudizievoli per la minore); che allo stato la non Pt_1 appare ancora in grado di esprimere una sana genitorialità.
Sulla posizione attuale dei genitori affidatari indicava che i genitori affidatari in ragione della loro crisi di coppia non potranno proseguire congiuntamente il percorso con che in accordo con PE gli operatori, allo scopo di individuare una soluzione duratura nel tempo e il “meno traumatizzante possibile” per la minore, si era ritenuto preferibile il collocamento di presso il padre PE affidatario, in quanto mostratosi maggiormente legato emotivamente alla minor e più adatto ad una progettualità a lungo termine.
Sulla remissione della causa in istruttoria riteneva non conforme all'interesse della minore lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, avendo la stessa necessità di stabilità e serenità, tuttavia, si rimetteva alla decisione della Corte.
6) I Servizi Sociali del Comune di Milano depositavano relazione di aggiornamento in data 3.4.2024 ove riferivano di aver effettuato un colloquio congiunto con la coppia affidataria nel corso del quale era emersa la chiara volontà definitiva della coppia di separarsi;
di aver sottoposto i signori a 2 incontri individuali per ciascuno, oltre ad un incontro di coppia;
di aver incontrato la alla Pt_1 presenza del di lei avvocato, la quale si era mostrata reticente a rispondere alle domane poste dagli operatori.
5 I Servizi concludevano “…non vi sono dubbi sul corretto adempimento del mandato posto in essere dai signori;
in particolare hanno saputo offrire a la formazione di un buon Parte_3 PE attaccamento rispondendo efficacemente ai bisogni della minore. In un incontro in cui erano presenti gli affidatari e gli scriventi operatori assieme a , la minore alla domanda su chi fossero i PE signori in stanza rispose “papà e mamma ” mostrando una chiara identificazione dei Per_6 Per_7 ruoli m evidenziando anche molta affettività. Innegabilmente sono stati in grado di “proteggere
l'essere figlia” per senza effettuare spinte volte alla sostituzione nei ruoli genitoriali PE rispettando l'esistenza e la figura dei genitori biologici. Tuttavia, nel transitare alla genitorialità affidataria, è richiesto come nei casi di genitorialità biologica, la necessità di prendersi cura della dimensione di coppia. In particolare, è opportuno un rinnovato riconoscimento della coppia in quanto base della famiglia in cui il minore viene accolto (perché non è il figlio affidatario che istruisce una coppia ma viceversa) (…) Nel caso di specie la rottura della relazione di coppia non consente più ai signori di costruire una salda alleanza di coppia condividendo il progetto di affido per così come era sorto originariamente. La richiesta della signora di condizionare PE Pt_3 la prosecuzione del progetto alla condivisione in equipe del suo ruolo genitoriale desta perplessità in ordine alla necessità di pensare ad un affidamento di lunga durata come richiesto finanche dal
Tribunale per Ludovica. La mancanza di una alleanza di coppia è elemento che desta maggiore preoccupazione in un'ottima di cogenitorialità specie per i momenti potenzialmente più sfidanti che potessero emergere nel corso del tempo. In considerazione di quanto anche dichiarato dalla signora nel corso dei colloqui si ritiene opportuno ipotizzare un affidamento monogenitoriale al sig. Pt_3
Monaco da monitorare nel corso tempo con una verifica del percorso tra due anni. La signora Pt_3 potrà mantenere una relazione con ma in un ruolo diverso e libero dalla funzione di PE affidataria. La prosecuzione del mantenimento dell'affido in modalità monogenitoriale appare funzionale a preservare il legame di attaccamento che ha instaurato con il sig. Monaco PE potendo offrire quest'ultimo stabilità e continuità rispetto al progetto originario. Diversamente si ritiene che sarebbe più traumatico per la minore procedere all'inserimento della stessa in un nuovo nucleo di affidatari. Con la minore si procederà alla ricostruzione dell'albero genealogico nonché ad accompagnarla con l'opportuno sostegno psicologico a conoscere tutti i familiari significativi per lei in adempimento del mandato ricevuto…”.
7) La Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.4.2024, con ordinanza del 15.5.2024 nominava c.t.u. la dott.ssa , rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza Persona_8 del 4.6.2024, assegnando il seguente quesito: “richiamato l'elaborato peritale depositato in data 20.7.2020 dal c.t.u. avanti al giudice di prime cure;
dopo aver esperito gli esami di Persona_9 natura tecnico scientifica ritenuti necessari ed opportuni;
acquisite le informazioni che riterrà necessarie per aggiornare quanto già risultante dall'elaborato, tenuto conto anche delle indicazioni che la parte fornisce rispetto al suo percorso al CPS e i Servizi coinvolti, ogni altro elemento che riterrà utile, con facoltà di richiedere la documentazione necessaria allo svolgimento dell'integrazione della ctu, anche al servizio pubblico, del che il presente incarico costituisce anche conferimento di poteri: valuti il c.t.u. come il funzionamento psichico materno influisca sull'adeguatezza delle sue competenze genitoriali complessive, descrivendole e valutandole, e nello specifico sulla relazione madre figlia;
il tutto con l'obiettivo non solo di fotografare nel presente la situazione ma anche di fornire a livello prognostico possibili effetti di tale quadro sullo sviluppo e sul benessere della bambina nel vigente progetto di sostegno attuato in suo favore;
esaminata tutta la documentazione e gli elementi utili ad esprime un giudizio, come sopra indicati, proceda il c.t.u. ad integrare le conclusioni già raggiunte di cui all'elaborato peritale depositato il
20.7.2020, adeguandole e aggiornandole alla situazione attuale.
Autorizza il c.t.u. a servirsi di un ausiliario (per i profili propriamente medici e/o psichiatrici e/o per la somministrazione di test e/o per ogni altra operazione che non potrà svolgere di persona) che, laddove
6 necessario provvederà a nominare, scegliendolo tra quelli iscritti presso l'albo c.t.u. degli uffici giudiziari, la cui nomina sarà tempestivamente comunicata a questo Ufficio e alle parti costituite”.
8) All'udienza del 4.6.2024 la Corte assegnava termini per il deposito dell'elaborato peritale e delle note dei c.t.p.
9) In data 25.10.2024 veniva depositato elaborato peritale, con relative note dei consulenti di parte e risposte alle stesse.
10) All'udienza del 5.11.2024 nessuno è comparso per , le altre parti presenti hanno Parte_2 concluso come segue.
Il difensore dell'appellante dichiarava di aderire alle conclusioni della c.t.u., chiedendo il recepito nel provvedimento dei tempi di permanenza della madre con la minore così come definiti dalla c.t.u. nella risposta alle note di parte;
la revoca della decadenza con reintegra, anche con limitazioni;
la soccombenza parziale del padre biologico, sig. , anche in termini di spese di lite e di c.t.u. Pt_2
Il curatore concludeva chiedendo di mantenere ferma la decadenza dalla potestà genitoriale e recepire le conclusioni della c.t.u; ovvero, in subordine, in caso di revoca della decadenza, confermarsi l'affidamento all'ente, ferme le limitazioni della responsabilità genitoriale anche del padre, collocamento della minore presso l'attuale affidatario Sig. Monaco e per il resto conformemente alla c.t.u.
Il P.G. concludeva per la conferma della decadenza dalla potestà genitoriale della e il Pt_1 recepimento delle conclusioni della c.t.u.
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11) Pare opportuno riprendere le principali tappe della vicenda che ci occupa:
• In data 18.7.2017 veniva aperto procedimento presso il Tribunale per i Minorenni relativamente ai minori e rispettivamente figli di e e di Per_4 Per_5 Parte_1 Persona_10
e (R.g. 2263/2017). Parte_1 Persona_11
• In data 11.8.2017 decedeva la minore figlia di e . PE2 Parte_1 Persona_11
• Con provvedimento provvisorio del 21.8.2017 il Tribunale per i Minorenni affidava i minori e all'ente e li collocava presso l'abitazione dei rispettivi padri. Per_4 Per_5
• In data 15.9.2017 presentava denuncia-querela per maltrattamenti della sui Persona_11 Pt_1 figli minori, con conseguente apertura del procedimento penale a carico di . Parte_1
• In data 26.2.2018 veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in Parte_1 carcere, trasformata nell'aprile 2018 in arresti domiciliari presso l'abitazione del di lei padre.
• In data veniva aperto procedimento di adottabilità presso il Tribunale per i Minorenni per la minore figlia di e PE Parte_1 Parte_2
• Con provvedimento del 9.8.2019 e la figlia minore venivano collocate presso Parte_1 PE la “Comunità Villagio della madre e del fanciullo di Morosolo”.
• In data 4.10.2019 il Tribunale per i Minorenni disponeva procedersi a c.t.u., nominando a tal fine il dott. Persona_9
• In data 14.11.2019 il Tribunale di Monza emetteva sentenza penale di condanna dichiarando
[...]
colpevole dei reati ascritti1, condannandola alla pena della reclusione pari a anni tre e Parte_1
1A) reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 572 c.p. e 61 n. 11 quinquies c.p. perché maltrattava i figli conviventi (nato a [...] il [...]) e Persona_13 [...]Persona_1
(nato a [...] il [...]) con aggressioni verbali e fisiche quotidiane, provocando negli stessi un abituale e costante stato di paure, avvilimento
e sofferenza. In particolare: in più occasioni li percuoteva con tirate per i capelli, spintoni, morsi sul corpo, colpendoli con oggetti (quali le gambe del tavolo o la cintura),
7 mesi otto, oltre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e risarcimento del danno in favore della parte civile.
• In data 16.2.2020 si allontanava dalla “Comunità Villagio della madre e del Parte_1 fanciullo di Morosolo” lasciandovi la figlia minore Dalla relazione dei Servizi Sociali PE depositata l'11.3.2020 risulta che “la signora non ha preso contatto con il Servizio Sociale e non ha fornito informazioni. Il giorno seguente il 17/02/2020 il signor ha contattato il Servizio Pt_2 telefonicamente per avere informazioni sui possibili cambiamenti nella situazione della figlia (…) il
Servizio scrivente ha provveduto a convocare con urgenza (tramite mail) la per un colloquio Pt_1 in data 18/02/2020 al fine di avere chiarimento. La signora si è presentata insieme al signor Pt_2 il quale ha dichiarato di “essere presente solo a supporto di , come da lei richiesto”. La Pt_1 signora ancora prima di iniziare il colloquio si è allontanata dalla sala di aspetto. Il signor Pt_1
l'ha inseguita per poi riportarla nella stanza (…) assumendo un atteggiamento difeso e Pt_2 accusatorio verso il Servizio e la Comunità (…) la sera stessa ha poi inviato una mail al Servizio, chiedendo “scusa per il suo comportamento” e dichiarando di “aver sbagliato ad allontanarsi dalla comunità” non assumendosi tuttavia in modo diretto la responsabilità di tale agito”. Nella medesima relazione il Servizio faceva presente che la aveva chiesto di poter rincontrare la minore solo in Pt_1 data 4.3.2020 tramite il suo legale.
• In data 5.4.2020, giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni, la minore veniva PE collocata in una famiglia affidataria.
• In data 20.7.2020 il c.t.u. dott. epositava elaborato peritale ove concludeva: “…alla luce Per_9 di quanto precedentemente esposto, il CTU non può che esprimersi negativamente, allo stato, sulla possibilità per i genitori – individualmente o come coppia – di svolgere il ruolo genitoriale nei confronti della figlia senza danno per la minore. Come detto intervengono una pluralità di fattori (di tipo personologico, clinico, relativi alla coppia, ma anche di genere concreto) che non danno la minima garanzia di un ambiente e condizioni prive rischio per la minore. La coppia, lo si è (…) è entità che può avere – oggi ed in prospettiva – natura assolutamente destruente per la bambina, ed è “oggetto” no riparabile: non può e non potrà essere considerata risorsa in cui far crescere un minore. Individualmente, nel caso della madre vi è ampia messe di dati clinico-comportamentali che induce a ritenere che non sia bene che ella abbia un ruolo genitoriale nella vita di , né ora PE né in futuro: come detto, non vi è alcun motivo di ottimismo prognostico in generale e – ancor di più
– sulla recuperabilità delle sue capacità genitoriali. Nel caso del padre, pur nelle carenze personali e concrete che rendono oggi velleitaria la sua idea di poter avere con sé, vi è maggior PE ottimismo prospettico, ovviamente condizionato al realizzarsi di una serie di condizioni e ad una progressività del processo. Ritengo, infatti, che sino a quando non si sia ben chiarito e delineato lo stato della relazione con la e i Servizi non abbiano modo di riscontrare un più chiaro Pt_1 manifestarsi di consapevolezza e l'apertura di un più franco confronto con l' Pt_2
(riscontrandone nel tempo sia la continuazione del trattamento psicoterapico, sia l'affidabilità espressa nei fatti) a null'altro si possa pensare oltre che a rapporti protetti e osservati;
questi – secondo l'andamento – potranno essere gradualmente ampliati nella frequenza ed estensione, divenire poi esterni allo Spazio Neutro (ma monitorati da un Educatore sino a quando se ne ravvisi
afferrandoli per il collo e mettendo il cuscino sul viso;
costantemente faceva dormire il figlio sulle doghe senza materasso;
lavava i figli con normali Persona_13 prodotti per la casa (alcol specifico per uso domestico); vietava a di andare al bagno senza la sua presenza;
in alcune occasioni li minacciava con frasi del Persona_13 tipo: “SE CONTINUI A GRIDARE TI SPACCO LA FACCIA”.
Con la circostanza aggravante di aver commesso i fatti ai danni di minori. In Monza dall'anno 2010 fino al 15 agosto 2017. B) per il reato di cui agli artt. 582- 585 c.p. in relazione all'art. 576 c.p. 1 nr. 5 c.p. e 577 co. 1 nr. 1 c.p., 61 nr. 11 quinquies c.p., perché mordendolo sul corpo, cagionava al figlio lesioni personali consistite in “lesioni ecchimotiche sparse”, giudicate guaribili in giorni 3. Con le circostanze aggravanti di aver commesso i fatti Parte_4 nei confronti del figlio minorenne ed in occasione della commissione del reato di cui all'art. 572 c.p.
In Monza, in data 15.8.2017.
8 la necessità); in ulteriore progressione si potrà pensare a permanenze di giornate al domicilio (con
o senza ADM), pervenire poi a pernottamenti;
le ulteriori direzioni utili potranno essere pensate e progettate solo in funzione degli sviluppi;
resta inteso che – parallelamente a questo processo – dovrà esservi un supporto psicopedagogico attraverso il quale l'uomo possa acquisire altre diverse competenze (…) Come detto, non vi è la possibilità da parte di qualcuno dei parenti esaminati di essere valida figura vicariante il ruolo genitoriale, mentre certamente i nonni paterni possono essere utile risorsa di supporto per loro – ove occorra anche in modo protettivo e tutelante rispetto ai genitori (…) sulla rescindibilità della relazione tra la minore ed i genitori senza danno per la minore stante le cose per come si sono sviluppate in quest'anno di vita della bambina, oggi come oggi il rapporto con i genitori può interrompersi senza prevedibile danno per la piccola: nel caso del padre,
è persona nota e riconosciuta dalla bambina ma concretamente nulla più, non ha mai avuto una funzione di rilievo nella sua esistenza o delle peculiarità che possano indurre trauma qualora cessassero gli incontri. Mi sarei posto più questioni riguardo alla madre, non tanto per la qualità – scarsa, anche lasciando perdere gli aspetti di danno – del rapporto tra lei e la figlia, ma quanto comunque- aveva – funzione di accudimento primario e presenza estesa nel tempo;
questioni, però, risolte dalla madre stessa nel momento in cui ha deciso di abbandonarla in comunità: quanto sembra essersi conservato è un flebile riconoscimento, dal quale si può regredire senza problemi”.
• In data 17.4.2021 il Tribunale per i Minorenni procedeva all'audizione degli affidatari.
• Con provvedimento del 21.4.2022, depositato il 27.4.2022, a definizione del procedimento per i minori e veniva confermato l'affido dei minori e all'ente Per_4 Per_5 Per_5 Per_4 territorialmente competente limitando la responsabilità genitoriale;
mantenuto il collocamento di in comunità; mantenuto il collocamento di presso l'abitazione del di lui padre;
Per_4 Per_5 incarichi all'ente (incontri previsti solo per e la madre, previsti incontri di solo Per_5 Per_4 con il padre ed eventuali altri parenti richiedenti).
• proponeva appello avverso la sentenza di condanna penale del Tribunale di Parte_1
Monza, procedimento conclusosi con patteggiamento del 22.6.2022 alle seguenti condizioni: pena di anni 2 di reclusione, con pena sospesa subordinata alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso enti o associazioni a ciò preposti da iniziarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
revoca dell'interdizione dai pubblici uffici.
• Con provvedimento depositato il 11.12.2023, in questa sede gravato, veniva definito dal Tribunale per i Minorenni di Milano il procedimento n. 111/2019 RG ADS per la minore PE
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Questa Corte, valutata la vicenda così riassunta e tenuto conto delle conclusioni della c.t.u. e delle parti, ritiene di confermare quanto disposto dal giudice di primo grado, con parziale modifica in favore della madre delle modalità e dei tempi di visita della figlia.
Quanto a la c.t.u. ha confermato un disturbo misto di personalità, osservando Parte_1 tuttavia che, rispetto a quanto rilevato dal precedente c.t.u. nella perizia del 20.7.2020, vi è nell'attualità un diverso stato di compenso psichico che consente “…di rivedere parzialmente la prognosi relativa allo sviluppo ed al sostegno delle competenze genitoriali residue”. La c.t.u. ha rilevato che “nel corso della perizia è stato possibile osservare nella modalità relazionale della signora la permanenza di meccanismi di discotrollo emotivo, sebbene non abbiano mai raggiunto i livelli descritti nella precedente consulenza, ma al contrario la signora ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborante e costruttivo con la scrivente. Si è altresì potuto osservare la presenza di idee persecutorie da parte della donna, sebbene non vada sottovalutata la componente del continuo
9 contesto osservativo/valutativo in cui la signora è inserita ormai da molti anni da parte di diverse figure con potere decisionale sulla propria quotidianità. Sono altresì evidenti degli aspetti traumatici irrisolti, soprattutto riferibili ai principali eventi luttuosi della propria vita, ovvero la morte della figlia e del padre …”. PE2
Ha specificato che gli aspetti sopra evidenziati, caratterizzanti un disturbo di personalità e strutturali del funzionamento della “..appaiono oggi parzialmente compensati da una diversa Pt_1 consapevolezza mostrata dalla donna relativamente ad essi (…) la signora sta mantenendo una situazione di sostanziale compenso psico-emotivo..”.
Quanto alla relazione tra la la figlia minore la c.t.u. ha chiarito che “è da evidenziare Pt_1 PE positivamente come nel corso di questi anni la signora ha mostrato continuità e autentica intenzionalità nel mantenere i rapporti con la bambina. A differenza di situazioni analoghe e pur in presenza di rapporti difficili con il servizio sociale, la signora non si è mai sottratta agli appuntamenti con la bambina né li ha mai dimenticati. Inoltre, nelle relazioni degli operatori e nell'osservazione del servizio sociale, non sono state evidenziate delle “cadute” o degli atteggiamenti pregiudizievoli nella relazione con . La signora si è dimostrata attenta alla preparazione dei momenti PE Pt_1 di incontro e ad eventuali rimandi su come gestire diversamente alcuni spazi”.
La c.t.u. complessivamente ha dunque rilevato un miglioramento rispetto al quadro delineato dalla precedente perizia, con un diverso grado di “sintonizzazione della signora rispetto Pt_1 all'espressione delle competenze genitoriali”, ritenendo, tuttavia, ancora sussistenti due aspetti di criticità individuabili da un lato nella valutazione della effettuata esclusivamente all'interno di Pt_1 un contesto rigidamente protetto, e dall'altro nel “non del tutto efficace controllo emotivo da parte della donna correlato ad una scarsa tolleranza delle frustrazioni”.
Nonostante il progresso riportato, la c.t.u. chiarisce che “non si può escludere una nuova fase di
“ricaduta” psichica con conseguente e inevitabile impatto sulla qualità della relazione con PE
(…). È importante ricordare come la patologia psichiatrica si caratterizzi per una ciclicità nella quale si alternano momenti di benessere e momenti di malessere. I percorsi terapeutici per questo motivo non sono lineari, procedono gradualmente, si fondano sulla crescita ma prevedono la possibilità di ricadute. Il lavoro di presa in carico, pertanto, deve essere attento a queste evoluzioni
e cercare di sostenere la persona in un percorso di assunzione di responsabilità, di ricostruzione di sé. La consapevolezza del fatto che i progressi in un'area possono generare incertezze in un'altra è sempre presente e necessita di un monitoraggio costante”.
Quanto alla minore la c.t.u. riporta: “appare una bambina serena, ma anche molto PE riflessiva. Non si rilevano aspetti di trauma o malessere che necessitino di un differente supporto di natura psicologica rispetto a quanto attualmente offerto dal Servizio Tutela Minori (…) PE appare avere le competente emotive e cognitive per integrare in maniera funzionale le differenti figure affettive senza aspetti di conflitto di lealtà tra queste, ovviamente se supportata e accompagnata adeguatamente dalle varie figure come avvenuto sin qui”
La c.t.u., non avendo in alcun modo rilevato elementi psico-patologici, riferisce di “non suggerire un ulteriore supporto specialistico per ”, ritenendo che debba essere lasciato all'Ente PE affidatario la possibilità di attivarlo qualora ne ravvisasse la necessità.
Relativamente al collocamento della minore la c.t.u. si è espressa in senso favorevole al mantenimento dello stesso presso l'attuale affidatario, sottolineando come il contributo di
10 quest'ultimo abbia permesso a di crescere in un clima di affetto e rispetto dei propri bisogni PE di crescita, consentendole di mantenere integra e positiva l'immagine delle proprie figure parentali biologiche2.
La c.t.u. ritiene il Monaco un punto di riferimento allo stato fondamentale, non solo per la minore, ma anche per la Pt_1
La reclamante stessa in sede di operazioni peritali si è mostrata favorevole al mantenimento del collocamento della minore presso l'affidatario (vedi elaborato c.t.u. pagg. 15 e 18).
La c.t.u. infine, considerando il quadro nel suo complesso, ha escluso definitivamente l'ipotesi adottiva e ritenuto, anzi, prospettabile “…un ampliamento degli incontri in termini di quantità (uno a settimana per un'ora), prevedendo, dopo un periodo di 6/7 mesi, durante il quale la signora Pt_1 dovrà attestare la propria adesione al percorso di cura, un ampliamento del calendario e/o una revisione dei tempi e delle modalità di visita (nei termini di allargamento o mantenimento delle stesse), secondo quanto osservato all'Ente affidatario e quanto ritenuto opportuno nel maggior interesse della minore, anche per tutto il tempo a seguire in cui la bambina risulterà affidata allo stesso…”.
Ha, altresì, chiarito che vi sarebbero i presupposti per modificare, sempre con gradualità, il contesto degli incontri – attualmente rigidamente protetto – permettendo così di valutare la relazione madre- figlia in un contesto più spontaneo, esterno allo spazio neutro, seppur sempre alla presenza di un educatore.
Ha, da ultimo, specificato che al fine di procedere ad una modifica degli incontri come sopra delineato, sono da considerarsi imprescindibili i seguenti ulteriori elementi:
• una presa in carico continuativa ed incisiva da parte del servizio psichiatrico di competenza e l'astensione della signora ai percorsi di cura proposti. Pt_1
• Un ruolo contrale svolto dall'Ente affidatario, con l'invito ad un coinvolgimento più attivo della signora nel percorso di crescita della figlia (scolastico, di salute, etc), fermi Pt_1 restando i confini dettati dall'attuale regime di affidamento della minore e di esercizio della responsabilità genitoriale, che le permetta un ruolo più consapevole e partecipato nella vita della figlia, garantendo anche un ulteriore elemento di “monitoraggio” della relazione mamma-bambina. Parimenti a quanto sopra si sottolinea l'imprescindibilità dell'adesione da parte della signora alle proposte e alle osservazioni del servizio e uno scambio diretto e autentico con gli operatori.
• Un attento e graduale lavoro di costruzione di un rapporto di fiducia e alleanza tra la signora d il papà affidatario della minore, signor Monaco, sempre ad opera del servizio sociale, Pt_1 secondo i tempi e modalità ritenuti più opportuni dagli stessi, che garantisca uno scambio più diretto fra loro.
Sulla base delle superiori osservazioni e in accordo con la documentazione in atti questa corte ritiene di condividere le conclusioni della c.t.u. e pertanto incarica i Servizi Sociali del Comune di Monza di provvedere ad una regolamentazione degli incontri tra la minore e la madre, al di fuori dello PE
Spazio Neutro, pur sempre alla presenza di una educatrice, con cadenza di una volta a settimana per la durata di un'ora; prevedendo, dopo un periodo di 6/7 mesi, un progressivo ampliamento con
11 incontri una volta a settimana per la durata di due ore, e ciò sempre che attesti Parte_1 la propria adesione regolare ai percorsi prescritti e salvo sopravvenienza negative.
In tal caso i servizi inoltreranno comunicazione al P.M. Minori
Quanto alle spese di lite la natura del giudizio e la complessità delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Le spese di c.t.u. vengono poste solidalmente e nella misura del 50% ciascuno a carico delle parti e e vengono liquidate come da separato decreto in ragione Parte_1 Parte_2 dell'interesse condiviso al benessere della figlia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello in epigrafe indicato così provvede:
1. incarica i Servizi Sociali del Comune di Monza di regolamentare gli incontri tra Parte_1
e la figlia minore secondo quanto indicato in parte motiva;
[...] PE
2. conferma quanto al resto il provvedimento gravato;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Riserva la liquidazione delle spese di c.t.u. – a carico solidale delle parti e - come Pt_1 Pt_2 da richiesta.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali del Comune di Monza, al P.G.
Milano, 5.11.2024
Il Presidente
Fabio Laurenzi
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “A tal proposito va evidenziato come la bambina mostri di riconoscere perfettamente tutte le figure adulte di riferimento e di averle interiorizzate positivamente come persone affettivamente significative della propria vita, motivo per cui risulterebbe di danno escludere o limitare tali persone nella sua vita” (vedi elaborato c.t.u.).