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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Cantore presidente dott.ssa Sandra Moselli giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1425/2021 r.g., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella E_
Parrotta;
- ricorrente e resistente in riconvenzionale -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Martire;
Controparte_1
- resistente e ricorrente in riconvenzionale -
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.9.2024
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale E_
, allegando di aver contratto matrimonio concordatario con il Controparte_1 resistente in Barletta in data 15.10.1994 e che dalla unione dei coniugi nascevano due figli gemelli, e , nati il 1°.8.2000, oggi maggiorenni. ER Persona_2
1 Argomentava che causa della cessazione del consortium vitae tra i coniugi fosse stato il
, che con il suo carattere dispotico e violento aveva ripetutamente denigrato CP_1 la ricorrente umiliandola e sminuendone il ruolo di moglie e madre, ponendola in uno stato di soggezione con innumerevoli aggressioni e offese verbali. Il , nel CP_1 tempo, si era reso protagonista di vari episodi di aggressione fisica e verbale nei confronti della ricorrente e da ultimo anche in data 5.6.2020.
Adduceva la figlia , maggiorenne, viveva con la madre ma non era ancora ER autosufficiente, poiché stava frequentando l'Università; la , che in passato E_ aveva svolto attività saltuarie, pur di avere un minimo di indipendenza economica, anche a causa dell'emergenza sanitaria, era rimasta senza alcuna occupazione.
Concludeva chiedendo autorizzarsi i coniugi a vivere separati, disporsi a carico del resistente, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, nonché a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora ER economicamente autosufficiente, la somma di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando l'avverso ricorso, allegando di avere una precaria condizione sia economica, essendo privo di lavoro, sia di salute, tanto da essere stato riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74%, aggiungendo che a causa della pandemia era stato costretto a cessare la propria attività di commercio ambulante di articoli tessili. Assumeva di percepire solo un assegno di invalidità civile di neppure trecento euro.
La crisi familiare era intervenuta unitamente alla crisi lavorativa del resistente e la si era estraniata dalla famiglia, poiché instaurava una relazione E_ extraconiugale, finché il 18.1.2020 impediva al coniuge di far rientro in casa. Anche il figlio veniva “messo alla porta” dalla madre, con cui aveva iniziato ad Persona_2 avere un rapporto conflittuale, dal momento che la umiliava il padre. E_
Argomentava che la coniuge aveva instaurato una relazione e, dunque, una nuova comunione di vita e aveva iniziato a lavorare come badante. Contestava di aver aggredito la ricorrente in data 5.6.2020.
2 Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito alla
, di cui chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti per la E_ violazione dei doveri di coniugio, nulla disporsi a favore della coniuge e della figlia maggiorenne, in subordine disporsi a carico del padre un assegno per in misura ER non superiore a € 100,00. Domandava porsi a carico della ricorrente un mantenimento per sé nella misura mensile di € 150,00.
Il Presidente f.f. del Tribunale, a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza del
25.5.2021, con provvedimento emesso il 4.6.2021 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva che il marito versasse a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma mensile di € 180,00 , somma rivalutabile annualmente secondo ER gli indici Istat con decorrenza dalla data del ricorso, nonché poneva a carico dei genitori il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia , ER secondo il Protocollo in vigore nel Tribunale di Trani. Il Presidente f.f. del Tribunale nominava il giudice istruttore innanzi al quale rimetteva le parti, assumendo gli altri provvedimenti ordinatori di rito.
Con la memoria integrativa parte ricorrente contestava le allegazioni del , CP_1 argomentando che i problemi di salute non impedivano al resistente né di lavorare né di condurre una vita sociale intensa, lamentava che non si fosse occupato fattivamente della famiglia anche da un punto di vista economico, adducendo che arbitrariamente il 18.1.2020 aveva abbandonato la casa familiare. La serratura della abitazione era stata cambiata dalla mesi dopo l'allontanamento del E_
, per salvaguardare la propria incolumità e quella della figlia a causa delle CP_1 innumerevoli e reiterate aggressioni fisiche e verbali e delle minacce subite dalla stessa anche sulla pubblica via. Negava di lavorare come badante, riferendo di aver ripreso a lavorare come commessa.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rigettarsi la richiesta di addebito della separazione e di mantenimento avanzata da parte resistente, per il resto, confermare i provvedimenti adottati dal Presidente f.f. del
Tribunale nell'ordinanza del 3.6.2021.
Con la memoria integrativa, parte resistente ribadiva le richieste già formulate, ribadendo di non prestare attività lavorativa, per cui l'importo del mantenimento per la
3 figlia posto a proprio carico non era sopportabile con l'unica entrata della pensione di invalidità, contestava altresì di essere stato un marito-padre violento e noncurante degli interessi della famiglia, adducendo che l'unica causa della crisi familiare era stata l'infedeltà della moglie e la “povertà” del coniuge.
Passato, dunque, il giudizio alla fase contenziosa, la causa era così istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Con provvedimento del 7.10.2024, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.9.2024, il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 31.12.2024.
Motivi della decisione sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Ad avviso del Tribunale sussistono sicuramente nella fattispecie i presupposti per la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi.
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
“In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del
21.1.2014, confermata da Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29.4.2015 che richiede l'emersione in giudizio di “fatti obiettivi … ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione”, conf. da Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 5.8.2020).
4 Nella fattispecie in esame, invero, la ricorrente ha proposto la domanda principale di separazione e il resistente vi ha aderito espressamente. In giudizio sono emersi inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis. Così, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, di fronte ai contrasti tra le parti, che supportano la conclusione di una impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi, deve essere disposta la separazione personale di e , ai sensi dell'art. 151, E_ Controparte_1 comma 1, c.c..
sull'addebito della separazione
Parte ricorrente non formulava nel ricorso introduttivo esplicita domanda di addebito della separazione a carico del resistente;
allo stesso modo come supra esposto non proponeva domanda esplicita di addebito con la memoria integrativa. Ancora con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.9.2024 nel precisare le conclusioni non faceva alcun esplicito riferimento alla domanda di addebito, così come nelle memorie conclusionali. Nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c., depositata il 19.12.2024, anzi, argomentava rispetto alla domanda di addebito spiegata in via riconvenzionale dal resistente nulla adducendo su una eventuale domanda dalla stessa proposta in via principale (“La domanda di addebito a carico della non è neanche lontanamente immaginabile e quindi non vi è questa E_ grande rinuncia fatta dal resistente”).
Considerando che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda ex art. 151, comma 2, c.c. è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, necessaria è una esplicita presa di posizione della parte in merito a tale domanda, con esplicitazione della stessa nei propri atti difensivi.
Nel caso di specie in nessuno dei propri scritti difensivi la ha formulato E_ domanda di addebito della separazione a carico del così da rendere CP_1 esplicita, con un comportamento processuale chiaro, l'intenzione di ottenere tale pronuncia.
5 Ecco che le argomentazioni della ricorrente vanno viste nell'ottica della difesa al fine di contrastare la domanda di addebito esplicitamente proposta in via riconvenzionale dal resistente, tanto che con le note di replica ex art. 190 c.p.c., come si è detto, nulla più sul punto ha argomentato la in ragione della rinuncia alla domanda di E_ controparte.
Pertanto, la circostanza che parte resistente, con le note di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato la domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente e, con la memoria conclusionale, esplicitamente vi ha rinunciato non insistendovi, esime questo Collegio dall'entrare nel merito delle motivazioni che hanno determinato la cessazione del consortium vitae tra i coniugi.
sulla domanda di risarcimento del danno
Non coltivata in giudizio è stata dal anche la domanda di risarcimento del CP_1 danno a carico della ricorrente per la violazione dei doveri di coniugio;
a fronte già di una allegazione non specifica, nessuna attività istruttoria sul punto ha richiesto il resistente. Avendo questi, poi, rinunciato alla domanda di addebito della separazione a carico della , evidentemente non ha inteso insistere neppure nella domanda E_ di risarcimento del danno per violazione degli obblighi ex art. 143 c.c.. sulle reciproche domande dei coniugi di mantenimento per sé
La ricorrente con il ricorso introduttivo chiedeva per sé ex art. 156 c.c. un mantenimento a carico del coniuge nella misura di € 150,00 mensili, oltre adeguamento Istat.
Il resistente, con la comparsa di costituzione in giudizio, proponeva domanda di mantenimento per sé ex art. 156 c.c. a carico della nella misura di € E_
150,00 mensili.
Il Presidente f.f. del Tribunale in via interinale nulla stabiliva a favore della E_ ovvero a favore del , “ritenuto che allo stato non sembra sussistere una CP_1 disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare provvidenze economiche a loro favore”.
Ciò posto, il non ha reiterato la domanda di mantenimento per sé né nelle CP_1 note di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale. “La comparsa
6 conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8737del 15.4.2014).
La nella memoria integrativa non riproponeva formalmente la domanda, E_ giacché, come visto, concludeva chiedendo la separazione personale dei coniugi, rigettarsi la richiesta di addebito della separazione e di mantenimento avanzata da parte resistente, per il resto, confermarsi i provvedimenti adottati dal Presidente f.f. del
Tribunale nell'ordinanza del 3.6.2021, che nulla aveva stabilito a suo favore.
Diversamente con le note conclusionali e con la comparsa conclusionale riproponeva la domanda di mantenimento per sé.
Tanto, nonostante il comportamento processuale non univoco della ricorrente, comporta la necessità di approfondire la domanda dalla stessa proposta ex art. 156
c.c..
Presupposto per il riconoscimento del mantenimento a carico di un coniuge e a favore dell'altro è uno squilibrio reddituale tra le parti.
Nella valutazione della domanda di mantenimento del coniuge, in sede di separazione personale, poi, occorre ponderare l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. tra le altre la recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3576 dell'8.2.2024).
“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 20866 del 21.7.2021).
7 Orbene, nel caso di specie, come evidenziato già dal Presidente f.f. del Tribunale non vi
è dimostrazione di uno squilibrio reddituale tra i coniugi che possa giustificare a carico del un mantenimento a favore della coniuge. CP_1
Dalla documentazione prodotta emerge che il resistente è stato riconosciuto invalido con diritto alla percezione della pensione di invalidità, nel novembre 2020 comunicava alla Agenzia delle Entrate la cessazione della propria attività. Le foto prodotte dalla ricorrente che riprendono il vicino a delle bancarelle al mercato, non ben CP_1 collocate temporalmente, non dimostrano una effettiva e proficua attività ancora in essere del resistente come venditore ambulante.
Diversamente è la stessa ricorrente a dichiarare ed ammettere che, pur dopo una difficoltà provocata dalla pandemia da Covid19, aveva ripreso a lavorare e prestava attività come commessa (cfr. pag. 3 della memoria integrativa). Nel corso dell'interrogatorio formale, assunto all'udienza del 26.4.2023, ammetteva di aver iniziato a lavorare nuovamente nel 2021; tanto confermava la figlia , escussa ER come teste alla stessa udienza.
Ecco che la domanda della ricorrente di mantenimento per sé ex art. 156 c.c. non può trovare accoglimento. sul mantenimento della figlia ER
, nata il 1°.8.2000, ha ventiquattro anni ed è una studentessa universitaria.
[...]
Escussa come teste all'udienza del 26.4.2023 la ragazza a fronte della domanda “Vero che la signora lavora da circa due anni presso la pizzeria “alle poste Testimone_1
(cibus srl)” Corso Garibaldi, 32 Barletta”, rispondeva “confermo, ma preciso che ho lavorato con contratto a chiamata, nel periodo compreso tra agosto 2021 e luglio 2022.
Preciso di aver percepito importi esigui che si aggiravano intorno a 120 euro circa, così come da busta paga che sono in mio possesso e che metto a disposizione degli avvocati, per l'eventuale produzione in giudizio. Preciso che quei soldi mi servivano per pagarmi l'abbonamento del pullman e smettere di gravare su mia nonna. Attualmente, non lavoro più presso tale esercizio commerciale e, come detto, studio matematica”.
La teste , escussa all'udienza del 18.10.2023, confermava che la Testimone_2 nipote frequenta l'Università e riferiva che “lavora a chiamata nel weekend presso una
8 pizzeria e fa ripetizioni private di matematica. Non so essere più precisa, ma so soltanto che con quanto ricava riesce solo a coprire una parte delle spese”.
Ciò posto, l'onere di contribuzione economica da parte del genitore non cessa automaticamente con la maggiore età dei figli;
nella pronuncia della Corte di legittimità, Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14.08.2020, si evidenzia come vada riconosciuto al figlio, dopo il compimento della maggiore età, il diritto di godere di un lasso di tempo sufficiente per trovare un lavoro.
La circostanza che la figlia, come nel caso di specie, prosegua nell'ordinario percorso di studi universitari è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, non potendosi ritenere che i lavoretti che svolge, per i quali deve anzi essere apprezzata perché cerca in autonomia di coprire delle spese, la rendano economicamente autonoma.
“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4145 del 10.2.2023).
Nella quantificazione del mantenimento di deve tenersi conto della situazione ER economica del genitore onerato (di cui come detto risulta documentalmente solo la percezione della pensione di invalidità), con la stessa non convivente, della condizione della madre, ma anche dei piccoli introiti che la ragazza riesce a conseguire, così che congruo si ritiene porre a carico del padre per il mantenimento della figlia, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, la somma mensile di € 130,00, oltre adeguamenti annuali Istat.
La con il ricorso introduttivo nulla chiedeva in merito alla E_ regolamentazione delle spese straordinarie per la figlia;
con la memoria integrativa meramente chiedeva confermarsi le statuizioni interinali con le quali il Presidente f.f. del Tribunale, pur in assenza di domanda, distribuiva l'onere in pari misura sui due genitori. Nelle note di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale non reiterava la domanda. Ecco che discorrendosi di una figlia maggiorenne, in assenza di domanda, non potendo il Tribunale statuire d'ufficio, nulla deve stabilire il
Collegio, con revoca, in parte qua, della ordinanza presidenziale.
9 spese di lite
Le spese di lite, visto l'esito del presente giudizio, con rinuncia da parte del resistente alla domanda di addebito e di risarcimento del danno, nonché di mantenimento per sé, rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e accoglimento in parte di quella di mantenimento per la figlia, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 17.3.2021, da nei confronti di E_
, nonché sulle domande riconvenzionali del resistente, ogni altra Controparte_1 domanda, eccezione e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:
1) dispone la separazione personale dei coniugi e E_
, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., sposatisi in Barletta il Controparte_1
15.10.1994 (atto iscritto negli atti del Comune di Barletta al n. 447, parte 2, serie A, anno 1994);
2) rigetta la domanda di mantenimento per sé ex art. 156 c.c. della;
E_
3) pone a carico del l'obbligo di versare alla entro il giorno CP_1 E_
20 di ogni mese la somma di € 130,00 per il contributo al mantenimento della figlia
, oltre adeguamenti annuali Istat, con decorrenza dalla pronuncia della presente ER sentenza;
4) revoca l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha posto l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per;
ER
5) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
18.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Laura Cantore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Cantore presidente dott.ssa Sandra Moselli giudice dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1425/2021 r.g., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella E_
Parrotta;
- ricorrente e resistente in riconvenzionale -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Martire;
Controparte_1
- resistente e ricorrente in riconvenzionale -
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.9.2024
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale E_
, allegando di aver contratto matrimonio concordatario con il Controparte_1 resistente in Barletta in data 15.10.1994 e che dalla unione dei coniugi nascevano due figli gemelli, e , nati il 1°.8.2000, oggi maggiorenni. ER Persona_2
1 Argomentava che causa della cessazione del consortium vitae tra i coniugi fosse stato il
, che con il suo carattere dispotico e violento aveva ripetutamente denigrato CP_1 la ricorrente umiliandola e sminuendone il ruolo di moglie e madre, ponendola in uno stato di soggezione con innumerevoli aggressioni e offese verbali. Il , nel CP_1 tempo, si era reso protagonista di vari episodi di aggressione fisica e verbale nei confronti della ricorrente e da ultimo anche in data 5.6.2020.
Adduceva la figlia , maggiorenne, viveva con la madre ma non era ancora ER autosufficiente, poiché stava frequentando l'Università; la , che in passato E_ aveva svolto attività saltuarie, pur di avere un minimo di indipendenza economica, anche a causa dell'emergenza sanitaria, era rimasta senza alcuna occupazione.
Concludeva chiedendo autorizzarsi i coniugi a vivere separati, disporsi a carico del resistente, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, nonché a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora ER economicamente autosufficiente, la somma di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando l'avverso ricorso, allegando di avere una precaria condizione sia economica, essendo privo di lavoro, sia di salute, tanto da essere stato riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74%, aggiungendo che a causa della pandemia era stato costretto a cessare la propria attività di commercio ambulante di articoli tessili. Assumeva di percepire solo un assegno di invalidità civile di neppure trecento euro.
La crisi familiare era intervenuta unitamente alla crisi lavorativa del resistente e la si era estraniata dalla famiglia, poiché instaurava una relazione E_ extraconiugale, finché il 18.1.2020 impediva al coniuge di far rientro in casa. Anche il figlio veniva “messo alla porta” dalla madre, con cui aveva iniziato ad Persona_2 avere un rapporto conflittuale, dal momento che la umiliava il padre. E_
Argomentava che la coniuge aveva instaurato una relazione e, dunque, una nuova comunione di vita e aveva iniziato a lavorare come badante. Contestava di aver aggredito la ricorrente in data 5.6.2020.
2 Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito alla
, di cui chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti per la E_ violazione dei doveri di coniugio, nulla disporsi a favore della coniuge e della figlia maggiorenne, in subordine disporsi a carico del padre un assegno per in misura ER non superiore a € 100,00. Domandava porsi a carico della ricorrente un mantenimento per sé nella misura mensile di € 150,00.
Il Presidente f.f. del Tribunale, a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza del
25.5.2021, con provvedimento emesso il 4.6.2021 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva che il marito versasse a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma mensile di € 180,00 , somma rivalutabile annualmente secondo ER gli indici Istat con decorrenza dalla data del ricorso, nonché poneva a carico dei genitori il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie per la figlia , ER secondo il Protocollo in vigore nel Tribunale di Trani. Il Presidente f.f. del Tribunale nominava il giudice istruttore innanzi al quale rimetteva le parti, assumendo gli altri provvedimenti ordinatori di rito.
Con la memoria integrativa parte ricorrente contestava le allegazioni del , CP_1 argomentando che i problemi di salute non impedivano al resistente né di lavorare né di condurre una vita sociale intensa, lamentava che non si fosse occupato fattivamente della famiglia anche da un punto di vista economico, adducendo che arbitrariamente il 18.1.2020 aveva abbandonato la casa familiare. La serratura della abitazione era stata cambiata dalla mesi dopo l'allontanamento del E_
, per salvaguardare la propria incolumità e quella della figlia a causa delle CP_1 innumerevoli e reiterate aggressioni fisiche e verbali e delle minacce subite dalla stessa anche sulla pubblica via. Negava di lavorare come badante, riferendo di aver ripreso a lavorare come commessa.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rigettarsi la richiesta di addebito della separazione e di mantenimento avanzata da parte resistente, per il resto, confermare i provvedimenti adottati dal Presidente f.f. del
Tribunale nell'ordinanza del 3.6.2021.
Con la memoria integrativa, parte resistente ribadiva le richieste già formulate, ribadendo di non prestare attività lavorativa, per cui l'importo del mantenimento per la
3 figlia posto a proprio carico non era sopportabile con l'unica entrata della pensione di invalidità, contestava altresì di essere stato un marito-padre violento e noncurante degli interessi della famiglia, adducendo che l'unica causa della crisi familiare era stata l'infedeltà della moglie e la “povertà” del coniuge.
Passato, dunque, il giudizio alla fase contenziosa, la causa era così istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
Con provvedimento del 7.10.2024, sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.9.2024, il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 31.12.2024.
Motivi della decisione sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Ad avviso del Tribunale sussistono sicuramente nella fattispecie i presupposti per la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi.
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
“In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del
21.1.2014, confermata da Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29.4.2015 che richiede l'emersione in giudizio di “fatti obiettivi … ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione”, conf. da Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 5.8.2020).
4 Nella fattispecie in esame, invero, la ricorrente ha proposto la domanda principale di separazione e il resistente vi ha aderito espressamente. In giudizio sono emersi inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis. Così, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, di fronte ai contrasti tra le parti, che supportano la conclusione di una impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi, deve essere disposta la separazione personale di e , ai sensi dell'art. 151, E_ Controparte_1 comma 1, c.c..
sull'addebito della separazione
Parte ricorrente non formulava nel ricorso introduttivo esplicita domanda di addebito della separazione a carico del resistente;
allo stesso modo come supra esposto non proponeva domanda esplicita di addebito con la memoria integrativa. Ancora con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.9.2024 nel precisare le conclusioni non faceva alcun esplicito riferimento alla domanda di addebito, così come nelle memorie conclusionali. Nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c., depositata il 19.12.2024, anzi, argomentava rispetto alla domanda di addebito spiegata in via riconvenzionale dal resistente nulla adducendo su una eventuale domanda dalla stessa proposta in via principale (“La domanda di addebito a carico della non è neanche lontanamente immaginabile e quindi non vi è questa E_ grande rinuncia fatta dal resistente”).
Considerando che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda ex art. 151, comma 2, c.c. è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, necessaria è una esplicita presa di posizione della parte in merito a tale domanda, con esplicitazione della stessa nei propri atti difensivi.
Nel caso di specie in nessuno dei propri scritti difensivi la ha formulato E_ domanda di addebito della separazione a carico del così da rendere CP_1 esplicita, con un comportamento processuale chiaro, l'intenzione di ottenere tale pronuncia.
5 Ecco che le argomentazioni della ricorrente vanno viste nell'ottica della difesa al fine di contrastare la domanda di addebito esplicitamente proposta in via riconvenzionale dal resistente, tanto che con le note di replica ex art. 190 c.p.c., come si è detto, nulla più sul punto ha argomentato la in ragione della rinuncia alla domanda di E_ controparte.
Pertanto, la circostanza che parte resistente, con le note di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato la domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente e, con la memoria conclusionale, esplicitamente vi ha rinunciato non insistendovi, esime questo Collegio dall'entrare nel merito delle motivazioni che hanno determinato la cessazione del consortium vitae tra i coniugi.
sulla domanda di risarcimento del danno
Non coltivata in giudizio è stata dal anche la domanda di risarcimento del CP_1 danno a carico della ricorrente per la violazione dei doveri di coniugio;
a fronte già di una allegazione non specifica, nessuna attività istruttoria sul punto ha richiesto il resistente. Avendo questi, poi, rinunciato alla domanda di addebito della separazione a carico della , evidentemente non ha inteso insistere neppure nella domanda E_ di risarcimento del danno per violazione degli obblighi ex art. 143 c.c.. sulle reciproche domande dei coniugi di mantenimento per sé
La ricorrente con il ricorso introduttivo chiedeva per sé ex art. 156 c.c. un mantenimento a carico del coniuge nella misura di € 150,00 mensili, oltre adeguamento Istat.
Il resistente, con la comparsa di costituzione in giudizio, proponeva domanda di mantenimento per sé ex art. 156 c.c. a carico della nella misura di € E_
150,00 mensili.
Il Presidente f.f. del Tribunale in via interinale nulla stabiliva a favore della E_ ovvero a favore del , “ritenuto che allo stato non sembra sussistere una CP_1 disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare provvidenze economiche a loro favore”.
Ciò posto, il non ha reiterato la domanda di mantenimento per sé né nelle CP_1 note di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale. “La comparsa
6 conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 8737del 15.4.2014).
La nella memoria integrativa non riproponeva formalmente la domanda, E_ giacché, come visto, concludeva chiedendo la separazione personale dei coniugi, rigettarsi la richiesta di addebito della separazione e di mantenimento avanzata da parte resistente, per il resto, confermarsi i provvedimenti adottati dal Presidente f.f. del
Tribunale nell'ordinanza del 3.6.2021, che nulla aveva stabilito a suo favore.
Diversamente con le note conclusionali e con la comparsa conclusionale riproponeva la domanda di mantenimento per sé.
Tanto, nonostante il comportamento processuale non univoco della ricorrente, comporta la necessità di approfondire la domanda dalla stessa proposta ex art. 156
c.c..
Presupposto per il riconoscimento del mantenimento a carico di un coniuge e a favore dell'altro è uno squilibrio reddituale tra le parti.
Nella valutazione della domanda di mantenimento del coniuge, in sede di separazione personale, poi, occorre ponderare l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. tra le altre la recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3576 dell'8.2.2024).
“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 20866 del 21.7.2021).
7 Orbene, nel caso di specie, come evidenziato già dal Presidente f.f. del Tribunale non vi
è dimostrazione di uno squilibrio reddituale tra i coniugi che possa giustificare a carico del un mantenimento a favore della coniuge. CP_1
Dalla documentazione prodotta emerge che il resistente è stato riconosciuto invalido con diritto alla percezione della pensione di invalidità, nel novembre 2020 comunicava alla Agenzia delle Entrate la cessazione della propria attività. Le foto prodotte dalla ricorrente che riprendono il vicino a delle bancarelle al mercato, non ben CP_1 collocate temporalmente, non dimostrano una effettiva e proficua attività ancora in essere del resistente come venditore ambulante.
Diversamente è la stessa ricorrente a dichiarare ed ammettere che, pur dopo una difficoltà provocata dalla pandemia da Covid19, aveva ripreso a lavorare e prestava attività come commessa (cfr. pag. 3 della memoria integrativa). Nel corso dell'interrogatorio formale, assunto all'udienza del 26.4.2023, ammetteva di aver iniziato a lavorare nuovamente nel 2021; tanto confermava la figlia , escussa ER come teste alla stessa udienza.
Ecco che la domanda della ricorrente di mantenimento per sé ex art. 156 c.c. non può trovare accoglimento. sul mantenimento della figlia ER
, nata il 1°.8.2000, ha ventiquattro anni ed è una studentessa universitaria.
[...]
Escussa come teste all'udienza del 26.4.2023 la ragazza a fronte della domanda “Vero che la signora lavora da circa due anni presso la pizzeria “alle poste Testimone_1
(cibus srl)” Corso Garibaldi, 32 Barletta”, rispondeva “confermo, ma preciso che ho lavorato con contratto a chiamata, nel periodo compreso tra agosto 2021 e luglio 2022.
Preciso di aver percepito importi esigui che si aggiravano intorno a 120 euro circa, così come da busta paga che sono in mio possesso e che metto a disposizione degli avvocati, per l'eventuale produzione in giudizio. Preciso che quei soldi mi servivano per pagarmi l'abbonamento del pullman e smettere di gravare su mia nonna. Attualmente, non lavoro più presso tale esercizio commerciale e, come detto, studio matematica”.
La teste , escussa all'udienza del 18.10.2023, confermava che la Testimone_2 nipote frequenta l'Università e riferiva che “lavora a chiamata nel weekend presso una
8 pizzeria e fa ripetizioni private di matematica. Non so essere più precisa, ma so soltanto che con quanto ricava riesce solo a coprire una parte delle spese”.
Ciò posto, l'onere di contribuzione economica da parte del genitore non cessa automaticamente con la maggiore età dei figli;
nella pronuncia della Corte di legittimità, Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14.08.2020, si evidenzia come vada riconosciuto al figlio, dopo il compimento della maggiore età, il diritto di godere di un lasso di tempo sufficiente per trovare un lavoro.
La circostanza che la figlia, come nel caso di specie, prosegua nell'ordinario percorso di studi universitari è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento, non potendosi ritenere che i lavoretti che svolge, per i quali deve anzi essere apprezzata perché cerca in autonomia di coprire delle spese, la rendano economicamente autonoma.
“Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4145 del 10.2.2023).
Nella quantificazione del mantenimento di deve tenersi conto della situazione ER economica del genitore onerato (di cui come detto risulta documentalmente solo la percezione della pensione di invalidità), con la stessa non convivente, della condizione della madre, ma anche dei piccoli introiti che la ragazza riesce a conseguire, così che congruo si ritiene porre a carico del padre per il mantenimento della figlia, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, la somma mensile di € 130,00, oltre adeguamenti annuali Istat.
La con il ricorso introduttivo nulla chiedeva in merito alla E_ regolamentazione delle spese straordinarie per la figlia;
con la memoria integrativa meramente chiedeva confermarsi le statuizioni interinali con le quali il Presidente f.f. del Tribunale, pur in assenza di domanda, distribuiva l'onere in pari misura sui due genitori. Nelle note di precisazione delle conclusioni e con la comparsa conclusionale non reiterava la domanda. Ecco che discorrendosi di una figlia maggiorenne, in assenza di domanda, non potendo il Tribunale statuire d'ufficio, nulla deve stabilire il
Collegio, con revoca, in parte qua, della ordinanza presidenziale.
9 spese di lite
Le spese di lite, visto l'esito del presente giudizio, con rinuncia da parte del resistente alla domanda di addebito e di risarcimento del danno, nonché di mantenimento per sé, rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e accoglimento in parte di quella di mantenimento per la figlia, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 17.3.2021, da nei confronti di E_
, nonché sulle domande riconvenzionali del resistente, ogni altra Controparte_1 domanda, eccezione e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:
1) dispone la separazione personale dei coniugi e E_
, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., sposatisi in Barletta il Controparte_1
15.10.1994 (atto iscritto negli atti del Comune di Barletta al n. 447, parte 2, serie A, anno 1994);
2) rigetta la domanda di mantenimento per sé ex art. 156 c.c. della;
E_
3) pone a carico del l'obbligo di versare alla entro il giorno CP_1 E_
20 di ogni mese la somma di € 130,00 per il contributo al mantenimento della figlia
, oltre adeguamenti annuali Istat, con decorrenza dalla pronuncia della presente ER sentenza;
4) revoca l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha posto l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per;
ER
5) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
18.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Laura Cantore
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