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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1000/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1000/2020 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Favara n. 5 A, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Zecchino n. 78, presso lo studio dell'avv. Daniela La Runa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
Via Favara n.5 A, elettivamente domiciliato in Catania, Via Asiago n. 53, presso lo studio dell'avv. Luigi
Randazzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 novembre 2024 sull'accordo conciliativo delle parti.
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25/02/2020, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal marito, Dott. , con il quale aveva contratto matrimonio, con Controparte_1
rito civile, in Siracusa in data 4/07/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2019, al n. 89, Parte I) e dalla cui unione, durante il periodo di convivenza prematrimoniale, è nata la figlia (a Siracusa, l'1/10/2016), ad oggi minorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente.
In particolare, la ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, per la violazione dei doveri coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia, di assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi, sita in Siracusa, Via Favara
n. 5 A, alla stessa, di disporre l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione presso la madre e con regolamentazione dei tempi paterni, tenendo conto dell'età e degli impegni di studio del marito, di disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia con una somma non inferiore ad Euro
1.500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF, con decorrenza dalla domanda, di porre a carico del padre, stante la forte disparità reddituale tra i coniugi, un assegno mensile integrativo del mantenimento della moglie di Euro 1.500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, di porre a carico del un contributo abitativo di Euro 1.000,00 CP_1
mensili per gli oneri di mantenimento della casa familiare.
Con decreto del 4/03/2020, il Giudice ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del
16/06/2020, fissando il termine del 15/04/2020 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con memoria difensiva, depositata in data 5/06/2020, si costituiva il resistente, il quale chiedeva di rigettare la domanda della ricorrente, in quanto infondata e, in via riconvenzionale, chiedeva altresì di dichiarare la separazione personale tra coniugi, rendendosi disponibile a regolamentare le condizioni per l'affidamento della figlia, di ordinare l'assegnazione parziale della casa coniugale alla ricorrente, di dichiarare che nulla è dovuto in favore della ricorrente a titolo di assegno di mantenimento e di disporre a carico dei coniugi un assegno economico in favore della minore pari a complessivi Euro 500,00, nella misura del 60 % per il padre e il 40% per la madre, ovvero nel maggior o minor importo ritenuto equo, con ripartizione delle spese straordinarie tra i coniugi.
All'udienza camerale suindicata, il Giudice – esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere.
pagina 2 di 8 Con ordinanza presidenziale del 16/06/2020, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, assegnava parzialmente la casa coniugale alla moglie, disponeva che la figlia restasse collocata presso la madre, con facoltà per il padre di tenerla con sé secondo l'accordo delle parti, ordinava al resistente di versare alla moglie la somma mensile di Euro 600,00 per il mantenimento della figlia, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70%.
Avverso la suddetta ordinanza, veniva proposto reclamo, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., innanzi la Corte
d'Appello di Catania.
All'udienza cartolare del 18/03/2021, le parti chiedevano un rinvio in attesa della definizione del procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Catania e il Giudice invitava le parti ad addivenire ad un accordo per la definizione della controversia.
Con decreto del 22/04/2021 veniva parzialmente accolto il reclamo, con assegnazione della casa coniugale in via esclusiva alla moglie “disponendo che costei provveda al pagamento delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria e che il marito provveda al pagamento delle imposte e delle spese di manutenzione straordinaria”.
All'udienza dell'11/04/2023, il Giudice, venuto a conoscenza della circostanza che erano in corso trattative di bonario componimento della lite, rinviava all'udienza del 28/09/2023, che veniva sostituita con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c. in forza del decreto del 18/07/2023.
All'udienza del 28/09/2023, le parti chiedevano un rinvio al fine di completare le trattative di bonario componimento e il Giudice rinviava all'udienza del 14/03/2024.
Con ordinanza del 14/10/2024, il Giudice fissava l'udienza del 5/11/2024 per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Con note scritte, depositate in data 4/11/2024, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano disporsi la trasformazione del procedimento in congiunto.
All'udienza del 5/11/2024, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
- lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 3 di 8 È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di scegliere la residenza che riterranno più opportuna, obbligandosi a rispettarsi reciprocamente, a non arrecarsi disturbi o molestie e a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio.
2. La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento Persona_2
della minore presso la madre.
3. La casa familiare rimane affidata alla SI. genitrice collocataria della minore. Parte_1
4. Il IG. , dal canto suo, si impegna, a sua integrale cura e spesa, ad acquistare l' Controparte_1
immobile sito in Siracusa, Via Sommatino num. 3, già individuato dalle parti e trovato di gradimento da entrambi, intestandone la proprietà alla figlia minore libera da vincoli, pesi ed Persona_2
iscrizioni ipotecarie, con riconoscimento del diritto di abitazione alla IG.ra . Parte_1
5. Il IG. si impegna, altresì, ad effettuare, nel predetto immobile, a sue esclusive Controparte_1
spese, i lavori di ristrutturazione (ivi comprese le pratiche e gli adempimenti richiesti per l'effettuazione dei lavori e per le variazioni planimetriche )che sono analiticamente indicati nel preventivo di spesa redatto dalla con sede in Siracusa, Via Monte Frasca num. 17 che si allega al presente Parte_2
accordo e che, sottoscritto dalle parti per accettazione, deve intendersi parte integrante dello stesso, nonchè a farsi carico dell'importo di euro 20.000,00, per l'acquisto di materie prime e per gli ulteriori lavori di posa in opera e montaggio che non sono indicati nel predetto preventivo e che si renderanno necessari, previa quantificazione e specificazione degli stessi. La IG.ra sottoporrà, di volta Parte_1
in volta e ai soli fini della rendicontazione i preventivi ottenuti al IG. il quale provvederà, CP_1 immediatamente, al pagamento di volta in volta, entro il predetto limite di € 20.000,00 e con intestazione allo stesso della relativa contabile senza contestazioni sul contenuto.
6. I lavori di cui al preventivo firmato dalle parti, verranno eseguiti dalla con sede in Parte_2
Siracusa, Via Monte Frasca num. 17;
pagina 4 di 8 7. Le parti concordemente convengono che l'immobile de quo” una volta ultimati i lavori di ristrutturazione e solo dopo che verranno attivate le utenze di luce, acqua e gas, verrà arredato con tutti i mobili e gli arredi che si trovano attualmente nella casa familiare e che verranno prelevati dall'immobile di Via Favara num. 5 e collocati e montati nell'immobile di Via Sommatino num. 3, ad eccezione della scrivania, della sedia nera a corredo della scrivania , nonché delle sedie della mansarda e dei lampadari dei bagni
8. Qualora fosse necessario per l'ottenimento di agevolazioni per l'esecuzione dei lavori le parti concordemente convengono che il IG. possa detenere l'immobile di Via Sommatino 3 in CP_1 comodato d'uso gratuito (o sotto altra formula richiesta dalla legge per l'accesso ai benefici, purche' stipulata in forma di contratto ad effetti obbligatori e non reali) e ciò per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere e ciò sino a quando i predetti lavori non verranno terminati. Il contratto di comodato d'uso si intenderà risolto non appena i lavori verranno conclusi e la IG.ra Parte_1
verrà immessa nel possesso dei beni.
9. Il presente accordo verrà depositato in giudizio non appena si addiverrà alla stipula dell'atto di acquisto dell'immobile di Via Sommatino 3, in favore della minore con costituzione del diritto di abitazione in favore della IG.ra Parte_1
10. Condizioni essenziali per la stipula del presente accordo sono: l'accettazione della proposta di acquisto che il dr. formulerà per l'immobile di Via Sommatino 3, nonché la costituzione del CP_1
diritto di abitazione in capo alla IG.ra . Ove l'immobile non sia più disponibile o la proposta Parte_1
venga rifiutata o non venga costituito il diritto di abitazione in favore della IG.ra , verranno Parte_1
a cadere la condizioni essenziali del predetto accordo e lo stesso si intenderà risolto.
11. La IG.ra si farà carico degli adempimenti e degli oneri connessi al trasloco e Parte_1 all'attivazione delle varie utenze della nuova abitazione;
12. La IG.ra dal canto suo, si impegna a trasferirsi nel predetto immobile, insieme alla figlia, Parte_1
non appena lo stesso sarà dotato di tutte le forniture necessarie e completo di mobili ed arredi prelevati dalla casa di Via Favara num, 5 e ciò al fine di consentire alla minore di trasferirsi e vivere in un ambiente dignitoso e confortevole.
pagina 5 di 8 13. Il trasferimento della IG.ra nel nuovo immobile comporterà la rinuncia implicita della Parte_1 stessa all'assegnazione della casa familiare sita in Via Favara num. 5 nelle condizioni in cui le è stato consegnato giusto verbale di consegna del 21/05/2021, che ritornerà nella piena disponibilità del IG.
, quale contropartita al riconoscimento del diritto di proprietà in capo alla figlia Controparte_1
e al riconoscimento del diritto di abitazione alla SI.ra , ad esclusiva cura e spese Per_1 Parte_1
del IG. CP_1
14. Le spese straordinarie relative all'immobile e di competenza del nudo proprietario, nonché l'Imu, verranno ripartite in maniera uguale tra i coniugi.
15. La IG.ra potrà effettuare lavori all'interno dell'immobile di Via Sommatino num. 5 o Parte_1 nelle parti esterne di pertinenza dell'immobile, a sua cura e spese, senza richiedere la preventiva autorizzazione del IG. CP_1
16. La IG.ra contestualmente al trasferimento nella nuova casa familiare trasferirà in tale Parte_1 luogo anche la residenza anagrafica della figlia minore ed il IG. si impegna sin d'ora a prestare CP_1
il proprio consenso per tale atto. Il IG. si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese la CP_1
somma di euro 600,00 a titolo di mantenimento della minore. Detto assegno sarà rivalutato ogni anno, nella misura delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente.
17. L'assegno unico familiare spettante verrà ripartito annualmente tra le parti in maniera eguale e a CP_ tal fine le parti si impegnano ad avanzare domanda all' per la percezione diretta dell'emolumento per la quota di spettanza.
18. il IG. contribuirà nella misura del 70% a tutte le spese straordinarie di carattere Controparte_1
mediche, scolastiche e sportive della figlia come da linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa.
19. Il SI. potrà vedere e condurre con sè la minore ogni martedì ed ogni giovedì Controparte_1
dalle ore 16.00 alle ore 8.00 del giorno successivo provvedendo a lasciare la figlia a scuola durante il periodo scolastico. A fine settimana alterni potrà tenere con sè la figlia dalle ore 16.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì' successivo, salvo diversi accordi tra le parti.
20. Per il periodo estivo entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere 10 giorni consecutivi con la figlia minore, al fine di garantire ad entrambi di trascorrere con la piccola il periodo di ferie lavorative dei genitori che dovrà essere ripartito in maniera paritetica tra entrambi i coniugi.
21. I giorni di ferie verranno comunicati dalle parti entro il primo giugno di ogni anno per consentire l'organizzazione e la ripartizione dei tempi. pagina 6 di 8 22. Durante tale periodo verranno sospese le ordinarie modalità di visita e ciascun genitore potrà sentire telefonicamente la figlia nel periodo di permanenza esclusiva presso l'altro.
23. Per le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà alternativamente il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 Dicembre, con un genitore e l'uno Gennaio con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il giorno di Pasquetta con l'altro e cosi alternativamente di anno in anno.
Anche la festività del 6 Gennaio verrà trascorsa dalla minore alternativamente con un genitore e con l'altro
24. La minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di ciascuno.
25. Il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso alternativamente, di anno in anno, con un genitore o con l'altro, fatta salva ovviamente la possibilità che i genitori decidano di comune accordo di trascorrerlo congiuntamente
26. Il IG. si impegna a manlevare la IG.ra da ogni e qualsivoglia azione Controparte_1 Parte_1
proponibile da terzi nei confronti della stessa relativamente al possesso della casa familiare e a consentire il sereno godimento dell'immobile alla moglie ed alla figlia sino al trasferimento definitivo nella nuova casa, senza turbative o ingerenze di alcun tipo.
27. Le parti si impegnano a rinunciare ad ogni ulteriore azione reciproca a carattere civile o penale instaurata tra gli stessi, compensando tra le stesse le spese dell'odierno giudizio a condizione che vengano realizzate le opere concordate tra le parti.
28. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra controversia di natura economica, di aver provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere null'altro a pretendere;
29. I coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora l'autorizzazione per l'espatrio nonché per il rilascio dei passaporti e di ogni altro documento di identificazione per il quale è necessaria l'autorizzazione.
30. le clausole del presente accordo, relative agli aspetti patrimoniali devono considerarsi essenziali tra le parti
31. Gli avvocati La Runa Daniela e Luigi Randazzo, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano al vincolo di solidarietà passiva”.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
pagina 7 di 8 dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio, con rito civile, in Parte_1 Controparte_1
Siracusa in data 4/07/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2019, al n. 89, Parte I), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del 19/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1000/2020 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Favara n. 5 A, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Zecchino n. 78, presso lo studio dell'avv. Daniela La Runa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
Via Favara n.5 A, elettivamente domiciliato in Catania, Via Asiago n. 53, presso lo studio dell'avv. Luigi
Randazzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 novembre 2024 sull'accordo conciliativo delle parti.
pagina 1 di 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25/02/2020, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal marito, Dott. , con il quale aveva contratto matrimonio, con Controparte_1
rito civile, in Siracusa in data 4/07/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2019, al n. 89, Parte I) e dalla cui unione, durante il periodo di convivenza prematrimoniale, è nata la figlia (a Siracusa, l'1/10/2016), ad oggi minorenne e non Per_1
economicamente autosufficiente.
In particolare, la ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, per la violazione dei doveri coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia, di assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi, sita in Siracusa, Via Favara
n. 5 A, alla stessa, di disporre l'affidamento condiviso della figlia, con collocazione presso la madre e con regolamentazione dei tempi paterni, tenendo conto dell'età e degli impegni di studio del marito, di disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia con una somma non inferiore ad Euro
1.500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF, con decorrenza dalla domanda, di porre a carico del padre, stante la forte disparità reddituale tra i coniugi, un assegno mensile integrativo del mantenimento della moglie di Euro 1.500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, di porre a carico del un contributo abitativo di Euro 1.000,00 CP_1
mensili per gli oneri di mantenimento della casa familiare.
Con decreto del 4/03/2020, il Giudice ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del
16/06/2020, fissando il termine del 15/04/2020 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con memoria difensiva, depositata in data 5/06/2020, si costituiva il resistente, il quale chiedeva di rigettare la domanda della ricorrente, in quanto infondata e, in via riconvenzionale, chiedeva altresì di dichiarare la separazione personale tra coniugi, rendendosi disponibile a regolamentare le condizioni per l'affidamento della figlia, di ordinare l'assegnazione parziale della casa coniugale alla ricorrente, di dichiarare che nulla è dovuto in favore della ricorrente a titolo di assegno di mantenimento e di disporre a carico dei coniugi un assegno economico in favore della minore pari a complessivi Euro 500,00, nella misura del 60 % per il padre e il 40% per la madre, ovvero nel maggior o minor importo ritenuto equo, con ripartizione delle spese straordinarie tra i coniugi.
All'udienza camerale suindicata, il Giudice – esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere.
pagina 2 di 8 Con ordinanza presidenziale del 16/06/2020, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, assegnava parzialmente la casa coniugale alla moglie, disponeva che la figlia restasse collocata presso la madre, con facoltà per il padre di tenerla con sé secondo l'accordo delle parti, ordinava al resistente di versare alla moglie la somma mensile di Euro 600,00 per il mantenimento della figlia, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70%.
Avverso la suddetta ordinanza, veniva proposto reclamo, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., innanzi la Corte
d'Appello di Catania.
All'udienza cartolare del 18/03/2021, le parti chiedevano un rinvio in attesa della definizione del procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Catania e il Giudice invitava le parti ad addivenire ad un accordo per la definizione della controversia.
Con decreto del 22/04/2021 veniva parzialmente accolto il reclamo, con assegnazione della casa coniugale in via esclusiva alla moglie “disponendo che costei provveda al pagamento delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria e che il marito provveda al pagamento delle imposte e delle spese di manutenzione straordinaria”.
All'udienza dell'11/04/2023, il Giudice, venuto a conoscenza della circostanza che erano in corso trattative di bonario componimento della lite, rinviava all'udienza del 28/09/2023, che veniva sostituita con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c. in forza del decreto del 18/07/2023.
All'udienza del 28/09/2023, le parti chiedevano un rinvio al fine di completare le trattative di bonario componimento e il Giudice rinviava all'udienza del 14/03/2024.
Con ordinanza del 14/10/2024, il Giudice fissava l'udienza del 5/11/2024 per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Con note scritte, depositate in data 4/11/2024, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano disporsi la trasformazione del procedimento in congiunto.
All'udienza del 5/11/2024, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
- lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 3 di 8 È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di scegliere la residenza che riterranno più opportuna, obbligandosi a rispettarsi reciprocamente, a non arrecarsi disturbi o molestie e a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio.
2. La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento Persona_2
della minore presso la madre.
3. La casa familiare rimane affidata alla SI. genitrice collocataria della minore. Parte_1
4. Il IG. , dal canto suo, si impegna, a sua integrale cura e spesa, ad acquistare l' Controparte_1
immobile sito in Siracusa, Via Sommatino num. 3, già individuato dalle parti e trovato di gradimento da entrambi, intestandone la proprietà alla figlia minore libera da vincoli, pesi ed Persona_2
iscrizioni ipotecarie, con riconoscimento del diritto di abitazione alla IG.ra . Parte_1
5. Il IG. si impegna, altresì, ad effettuare, nel predetto immobile, a sue esclusive Controparte_1
spese, i lavori di ristrutturazione (ivi comprese le pratiche e gli adempimenti richiesti per l'effettuazione dei lavori e per le variazioni planimetriche )che sono analiticamente indicati nel preventivo di spesa redatto dalla con sede in Siracusa, Via Monte Frasca num. 17 che si allega al presente Parte_2
accordo e che, sottoscritto dalle parti per accettazione, deve intendersi parte integrante dello stesso, nonchè a farsi carico dell'importo di euro 20.000,00, per l'acquisto di materie prime e per gli ulteriori lavori di posa in opera e montaggio che non sono indicati nel predetto preventivo e che si renderanno necessari, previa quantificazione e specificazione degli stessi. La IG.ra sottoporrà, di volta Parte_1
in volta e ai soli fini della rendicontazione i preventivi ottenuti al IG. il quale provvederà, CP_1 immediatamente, al pagamento di volta in volta, entro il predetto limite di € 20.000,00 e con intestazione allo stesso della relativa contabile senza contestazioni sul contenuto.
6. I lavori di cui al preventivo firmato dalle parti, verranno eseguiti dalla con sede in Parte_2
Siracusa, Via Monte Frasca num. 17;
pagina 4 di 8 7. Le parti concordemente convengono che l'immobile de quo” una volta ultimati i lavori di ristrutturazione e solo dopo che verranno attivate le utenze di luce, acqua e gas, verrà arredato con tutti i mobili e gli arredi che si trovano attualmente nella casa familiare e che verranno prelevati dall'immobile di Via Favara num. 5 e collocati e montati nell'immobile di Via Sommatino num. 3, ad eccezione della scrivania, della sedia nera a corredo della scrivania , nonché delle sedie della mansarda e dei lampadari dei bagni
8. Qualora fosse necessario per l'ottenimento di agevolazioni per l'esecuzione dei lavori le parti concordemente convengono che il IG. possa detenere l'immobile di Via Sommatino 3 in CP_1 comodato d'uso gratuito (o sotto altra formula richiesta dalla legge per l'accesso ai benefici, purche' stipulata in forma di contratto ad effetti obbligatori e non reali) e ciò per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere e ciò sino a quando i predetti lavori non verranno terminati. Il contratto di comodato d'uso si intenderà risolto non appena i lavori verranno conclusi e la IG.ra Parte_1
verrà immessa nel possesso dei beni.
9. Il presente accordo verrà depositato in giudizio non appena si addiverrà alla stipula dell'atto di acquisto dell'immobile di Via Sommatino 3, in favore della minore con costituzione del diritto di abitazione in favore della IG.ra Parte_1
10. Condizioni essenziali per la stipula del presente accordo sono: l'accettazione della proposta di acquisto che il dr. formulerà per l'immobile di Via Sommatino 3, nonché la costituzione del CP_1
diritto di abitazione in capo alla IG.ra . Ove l'immobile non sia più disponibile o la proposta Parte_1
venga rifiutata o non venga costituito il diritto di abitazione in favore della IG.ra , verranno Parte_1
a cadere la condizioni essenziali del predetto accordo e lo stesso si intenderà risolto.
11. La IG.ra si farà carico degli adempimenti e degli oneri connessi al trasloco e Parte_1 all'attivazione delle varie utenze della nuova abitazione;
12. La IG.ra dal canto suo, si impegna a trasferirsi nel predetto immobile, insieme alla figlia, Parte_1
non appena lo stesso sarà dotato di tutte le forniture necessarie e completo di mobili ed arredi prelevati dalla casa di Via Favara num, 5 e ciò al fine di consentire alla minore di trasferirsi e vivere in un ambiente dignitoso e confortevole.
pagina 5 di 8 13. Il trasferimento della IG.ra nel nuovo immobile comporterà la rinuncia implicita della Parte_1 stessa all'assegnazione della casa familiare sita in Via Favara num. 5 nelle condizioni in cui le è stato consegnato giusto verbale di consegna del 21/05/2021, che ritornerà nella piena disponibilità del IG.
, quale contropartita al riconoscimento del diritto di proprietà in capo alla figlia Controparte_1
e al riconoscimento del diritto di abitazione alla SI.ra , ad esclusiva cura e spese Per_1 Parte_1
del IG. CP_1
14. Le spese straordinarie relative all'immobile e di competenza del nudo proprietario, nonché l'Imu, verranno ripartite in maniera uguale tra i coniugi.
15. La IG.ra potrà effettuare lavori all'interno dell'immobile di Via Sommatino num. 5 o Parte_1 nelle parti esterne di pertinenza dell'immobile, a sua cura e spese, senza richiedere la preventiva autorizzazione del IG. CP_1
16. La IG.ra contestualmente al trasferimento nella nuova casa familiare trasferirà in tale Parte_1 luogo anche la residenza anagrafica della figlia minore ed il IG. si impegna sin d'ora a prestare CP_1
il proprio consenso per tale atto. Il IG. si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese la CP_1
somma di euro 600,00 a titolo di mantenimento della minore. Detto assegno sarà rivalutato ogni anno, nella misura delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente.
17. L'assegno unico familiare spettante verrà ripartito annualmente tra le parti in maniera eguale e a CP_ tal fine le parti si impegnano ad avanzare domanda all' per la percezione diretta dell'emolumento per la quota di spettanza.
18. il IG. contribuirà nella misura del 70% a tutte le spese straordinarie di carattere Controparte_1
mediche, scolastiche e sportive della figlia come da linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa.
19. Il SI. potrà vedere e condurre con sè la minore ogni martedì ed ogni giovedì Controparte_1
dalle ore 16.00 alle ore 8.00 del giorno successivo provvedendo a lasciare la figlia a scuola durante il periodo scolastico. A fine settimana alterni potrà tenere con sè la figlia dalle ore 16.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì' successivo, salvo diversi accordi tra le parti.
20. Per il periodo estivo entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere 10 giorni consecutivi con la figlia minore, al fine di garantire ad entrambi di trascorrere con la piccola il periodo di ferie lavorative dei genitori che dovrà essere ripartito in maniera paritetica tra entrambi i coniugi.
21. I giorni di ferie verranno comunicati dalle parti entro il primo giugno di ogni anno per consentire l'organizzazione e la ripartizione dei tempi. pagina 6 di 8 22. Durante tale periodo verranno sospese le ordinarie modalità di visita e ciascun genitore potrà sentire telefonicamente la figlia nel periodo di permanenza esclusiva presso l'altro.
23. Per le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà alternativamente il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 Dicembre, con un genitore e l'uno Gennaio con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il giorno di Pasquetta con l'altro e cosi alternativamente di anno in anno.
Anche la festività del 6 Gennaio verrà trascorsa dalla minore alternativamente con un genitore e con l'altro
24. La minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di ciascuno.
25. Il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso alternativamente, di anno in anno, con un genitore o con l'altro, fatta salva ovviamente la possibilità che i genitori decidano di comune accordo di trascorrerlo congiuntamente
26. Il IG. si impegna a manlevare la IG.ra da ogni e qualsivoglia azione Controparte_1 Parte_1
proponibile da terzi nei confronti della stessa relativamente al possesso della casa familiare e a consentire il sereno godimento dell'immobile alla moglie ed alla figlia sino al trasferimento definitivo nella nuova casa, senza turbative o ingerenze di alcun tipo.
27. Le parti si impegnano a rinunciare ad ogni ulteriore azione reciproca a carattere civile o penale instaurata tra gli stessi, compensando tra le stesse le spese dell'odierno giudizio a condizione che vengano realizzate le opere concordate tra le parti.
28. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra controversia di natura economica, di aver provveduto alla divisione dei beni comuni e di non avere null'altro a pretendere;
29. I coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora l'autorizzazione per l'espatrio nonché per il rilascio dei passaporti e di ogni altro documento di identificazione per il quale è necessaria l'autorizzazione.
30. le clausole del presente accordo, relative agli aspetti patrimoniali devono considerarsi essenziali tra le parti
31. Gli avvocati La Runa Daniela e Luigi Randazzo, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano al vincolo di solidarietà passiva”.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
pagina 7 di 8 dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio, con rito civile, in Parte_1 Controparte_1
Siracusa in data 4/07/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2019, al n. 89, Parte I), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del 19/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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