b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.
1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano ((, l'Aeronautica militare e la Sanita' militare)) ; secondo capo aiutante per la Marina militare. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".