Articolo 1283 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1288Articolo 1291
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7 luglio 2017
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28 agosto 2022
Art. 1283. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sergente;
b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.
1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: ((sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare)) .
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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