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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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28 agosto 2022
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28 maggio 2026
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Art. 1283. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) prevede i seguenti gradi gerarchici: ((138)) a) sergente;
b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.
1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano ((, l'Aeronautica militare e la Sanita' militare)) ; secondo capo aiutante per la Marina militare. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.
1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano ((, l'Aeronautica militare e la Sanita' militare)) ; secondo capo aiutante per la Marina militare. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Commentari • 10
- 1. Banca e Finanzahttps://www.dirittobancario.it/ · 1
I pregiudizi asseritamente subiti da un soggetto in relazione alla comunicazione del suo nominativo in CRIF e Centrale Rischi devono essere dimostrati e provati rigorosamente; in particolare, la parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla Con Decisione n. 5909 dell'11 ottobre 2022, l'ACF si è espresso in materia di responsabilità degli enti ponte per violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza nella prestazione di servizi di investimento svolti dall'azienda ceduta. Il cessionario di un credito, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva …
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Giurisprudenza • 184
- 1. Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 7785Provvedimento: N. R.G. 8650/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona della giudice MB LA MB, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8650/2025 promossa da: Parte_1 (c. f. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. CI IA, elettivamente domiciliata in VIA BELGIO 10 PALERMO presso lo studio della difenditrice e pertanto domiciliata ex lege presso il suo domicilio digitale Email_1 - parte attrice - nei confronti di Controparte_1 (c. f. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA OLMETTO N 3 20123 MILANO presso lo …Leggi di più...
- capitalizzazione composta·
- art. 38 TUB·
- ripetizione indebito·
- mutuo fondiario·
- piano di ammortamento·
- incompetenza territoriale·
- estinzione del processo·
- ammortamento alla francese·
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