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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1073/2021
TRA
(C.F. n. e (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza procura alle liti allegata all'atto di C.F._2 appello, dall'avv. Roberto Cicerone (C.F. n. ); C.F._3
Appellanti
E
in liquidazione (P. iva ), in persona del liquidatore p.t., Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa , rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla Controparte_2 comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Capitelli (C.F. n.
); C.F._4
Appellata
NONCHE'
, in qualità di erede di , deceduto in data 11.9.2017; Controparte_3 Persona_1
Terza chiamata in causa, ex art. 332 c.p.c., contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza
Sezione Civile, n. 1897/2020, pubblicata in data 30.7.2020.
1 Conclusioni: come da note scritte depositate in data 3.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio, depositato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
21.3.2016, la premesso di essere un Confidi iscritto al n. 41608, Controparte_1 nell'elenco tenuto da Banca d'Italia, ex art. 155, comma 4, il cui scopo consisteva nell'agevolare le imprese socie nell'accesso al credito bancario, garantendo le stesse, secondo modalità e termini disciplinati da apposita convenzione, nei confronti degli enti mutuanti, deduceva che:
- la in data 24.10.2012, le aveva presentato istanza di ammissione a Parte_3
socio della cooperativa, con contestuale richiesta di una garanzia fideiussoria per l'ottenimento di un finanziamento dell'importo di € 150.000,00, da parte della convenzionata
Controparte_4
dopo aver ammesso a socio la deliberava di garantire la CP_5 Parte_3
stessa, ma a condizione che venissero prodotte coobbligazioni, anche da parte di terzi, in qualità di controgaranti, i quali, in solido con la finanziata, si sarebbero impegnati a corrispondere, a prima richiesta, al quanto quest'ultimo fosse stato chiamato a versare CP_5
alla banca, nell'ipotesi di inadempimento del debitore principale;
-conseguentemente, , , e si CP_6 Parte_2 Persona_1 Parte_1
costituivano garanti della in favore del "per tutti gli Parte_3 CP_5
obblighi ed oneri che incombono sul finanziato in dipendenza della garanzia emessa dalla
Co.Le.Fin. Fidi S.c.p.a. e della conseguenziale concessione del finanziamento", e, in data
8.11.2013, il comunicava ad il rilascio della garanzia pari al 50% del CP_5 Controparte_4
mutuo erogando;
- approvata la richiesta di finanziamento chirografario in favore della Controparte_4 [...]
procedeva all'erogazione in favore della stessa dell'importo di € Parte_3
150.000,00; successivamente, con comunicazione del 24.3.2015, comunicava al CP_4
di aver revocato il finanziamento concesso alla CP_5 Parte_3
- a fronte di ciò, in data 21.12.2025, essa ricorrente invitava la ed i Parte_3
coobbligati al pagamento immediato delle somme garantite, ma l'invito rimaneva senza riscontro.
2 In accoglimento del ricorso monitorio, era emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiuntivo del 27.4.2026, n. 828/2016, con cui era ingiunto a , CP_6
, e a in qualità di garanti della Parte_2 Persona_1 Parte_1 [...]
di pagare, in favore della la somma di € 46.102,47, a Parte_3 Controparte_1
titolo di saldo del contratto di finanziamento chirografario n. 4394944, stipulato da CP_4
con la debitrice principale, oltre interessi al tasso legale dal 26.01.16 al saldo, e spese
[...]
di procedura.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, proponevano opposizione Parte_1 CP_6
e , con atto di citazione notificato in data 11.7.2016,
[...] Persona_1 Parte_2
nel quale eccepivano l'usurarietà degli interessi applicati, evidenziando che:
-il costo complessivo del contratto di finanziamento, sommato al costo sostenuto per il rilascio della garanzia, era superiore al tasso soglia vigente;
- il TAEG applicato, pari al 18,240%, era superiore a quello contrattualmente pattuito, pari all'8,563%, nonché al TEGM applicato per operazioni omogenee per il periodo di riferimento, pari al 10,65%;
-inoltre, il tasso di mora applicato era pari al 2%, che, sommato al TAEG pari al 18,24%, dava luogo ad un costo complessivo pari al 20,24%, a fronte di un tasso soglia pari al 17,31%;
-erano stati, altresì, promessi tassi usurari anche per l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto;
- ricorreva nel caso di specie, oltre all'ipotesi dell'usura oggettiva, superando gli interessi applicati dalla banca il tasso soglia stabilito dalla legge, anche l'ipotesi dell'usura concreta, di cui all'art. 644, commi 1 e 3, c.p., con conseguente nullità, ex art. 1418 c.c., del contratto di finanziamento e delle garanzie da essi opponenti prestate, e con applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., sicchè gli importi addebitati e/o percepiti dalla banca opposta avrebbero dovuto essere restituiti, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Tanto dedotto, gli opponenti concludevano chiedendo di:
-in via pregiudiziale e preliminare, autorizzare la chiamata in causa della
[...]
quale debitrice principale;
Parte_3
- in via principale nel merito, accertare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria azionata e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, n.
828/2016;
- contestualmente in via riconvenzionale:
3 1) accertare e dichiarare la natura usuraria dei tassi d'interessi applicati e, conseguentemente, dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli stessi, ex art.
1815, comma 2, c.c. e art. 4, comma 1, legge n. 108/1996. Per l'effetto,
2) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c., la nullità del contratto di finanziamento n. 4394944; per l'effetto,
3) accertare e dichiarare, per causa illecita, la nullità del contratto autonomo di garanzia stipulato dagli odierni opponenti ed invocato a fondamento della pretesa creditoria per cui è causa;
4) accertare e dichiarare l'esistenza in capo alla mutuataria di un controcredito derivante dall'avvenuto pagamento d'interessi non dovuti. Conseguentemente:
- rideterminare il debito residuo in considerazione del compensato controcredito assunto in capo alla mutuataria per l'avvenuto pagamento d'interessi non dovuti;
- rimettere la mutuataria in termini per il pagamento del capitale residuo;
- disporre la determinazione delle nuove rate per l'adempimento del solo capitale in ragione del compensato controcredito, da corrispondersi secondo l'ordine temporale che il giudice vorrà rendere.
Con vittoria delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dagli opponenti, nella qualità di garanti, in quanto le fideiussioni sottoscritte integravano un contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito;
eccepiva l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa della mutuataria atteso che i Parte_3
contratti autonomi di garanzia posti a fondamento del ricorso monitorio erano stati sottoscritti esclusivamente dalla e dagli opponenti;
contestava nel merito Controparte_1
l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile), decideva la causa con sentenza n. 1897/2020, depositata in data
26.7.2020, con la quale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di primo grado, pur soffermandosi preliminarmente sulla distinzione tra
4 fideiussione e garanzia a prima richiesta, affermava che, nel caso di specie, indipendentemente dalla natura di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia del rapporto esistente tra la e gli opponenti, questi erano, in ogni caso, Controparte_1 legittimati ad eccepire l'eventuale usurarietà del contratto di finanziamento, perché facevano valere una ipotesi di nullità del contratto di finanziamento, da cui derivava il rapporto garantito, per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Tuttavia, non era configurabile nessuna ipotesi di usura oggettiva o contrattuale, perché dall'espletata CTU era risultato che il TEG, pur includendo in esso gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata (soluzione non condivisa dal giudice di primo grado, secondo cui la penale per estinzione anticipata non deve essere considerata ai fini della valutazione usuraria di un contratto di mutuo e la verifica del superamento del tasso soglia doveva essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivi e moratori, senza sommarli tra loro, in ragione delle diverse funzioni), non superava il tasso soglia.
Il primo giudice, del pari, non riteneva la sussistenza dell'usura soggettiva, di cui all'art. 644, comma 3, c.p., non avendo gli opponenti provato né la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della società finanziata al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, né l'approfittamento delle suddette condizioni di difficoltà economica o finanziaria da parte della banca.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 1897/2020, pubblicata in data 30.7.2020, hanno proposto tempestivo appello e , con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Parte_1 Parte_2
1.3.2020 alla con cui, in riforma della sentenza impugnata, hanno reiterato Controparte_1
le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, ossia:
- in via pregiudiziale e preliminare,
autorizzare la chiamata in causa della in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., con sede in Casapulla (CE) alla via Appia Antica n. 18; per l'effetto differire, a norma degli artt. 167 u.c. e 269, comma 2 c.p.c., l'udienza fissata nel presento atto al fine di consentire la chiamata in causa e la costituzione in giudizio della stessa nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.;
- in via principale nel merito,
accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria
5 azionata e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 828/2016 (Reg.
Gen. 2409/2016);
-contestualmente in via riconvenzionale:
1) accertare e dichiarare la natura usuraria dei tassi di interessi applicati e, conseguentemente, dichiarare la nullità della clausola contrattuale di determinazione degli stessi ex art. 1815, comma 2, c.c. e art. 4, comma 1, legge 108/1996;
2) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c. la nullità del contratto di finanziamento n. 4394944; per l'effetto;
3) accertare e dichiarare, per causa illecita, la nullità del contratto autonomo di garanzia stipulato dagli odierni appellanti ed invocato a fondamento della pretesa creditoria per cui è causa;
4) accertare e dichiarare l'esistenza in capo alla mutuataria di un controcredito derivante dall'avvenuto pagamento di interessi non dovuti. Conseguentemente:
− rideterminare il debito residuo in considerazione del compensato controcredito assunto in capo alla mutuataria per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti;
− rimettere la mutuataria in termini per il pagamento del capitale residuo;
− disporre la determinazione delle nuove rate per l'adempimento del solo capitale in ragione del compensato contro credito, da corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la liquidazione, Controparte_7 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 e 348 c.p.c; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 5.6.2024, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri garanti, obbligati in solido, e Persona_1 CP_6 anch'essi opponenti in primo grado.
Va da subito osservato che, a ben guardare, non ricorre una ipotesi di integrazione del contraddittorio nei confronti di e , ai sensi dell'art. 331 Persona_1 CP_6
c.p.c., non venendo in rilievo una ipotesi di cause inscindibili, ma una ipotesi di cause scindibili, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., avendo la Corte di Cassazione sempre inquadrato il caso delle obbligazioni solidali a interesse comune nelle cause scindibili, ex art. 332 c.p.c.
6 (cass. civ., 28.3.2024, n. 8486).
Va anche osservato che, essendo decorso un atto dal deposito della sentenza di primo grado
(avvenuta il 30.7.2020), la notifica dell'atto di appello doveva essere effettuata alle parti personalmente, e non presso il procuratore costituito, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma,
c.p.c.
Orbene, gli appellanti hanno tentato la notifica dell'atto di appello nei confronti di CP_6
personalmente, e degli eredi di , deceduto in data 11.9.2017 (cfr.
[...] Persona_1
certificato di morte di depositato dagli appellanti in data 7.10.2024), eredi Persona_1
che sono stati individuati dagli appellanti in loro stessi, quali figli, nonché in , CP_6
altro figlio (anch'egli opponente in primo grado), e in , coniuge. Tuttavia, Controparte_3
la notifica a , in proprio e quale erede di , non è andata a CP_6 Persona_1 buon fine, perché dalla relata di notifica lo stesso risulta trasferito dall'indirizzo in cui è stata effettuata la notifica, e, a fronte di tanto, gli appellanti non si sono attivati per rinnovare la notifica, né, alla prima udienza utile del 4.12.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., hanno chiesto termine per farlo, limitandosi a chiedere solo che la causa fosse decisa nel merito.
La notifica dell'atto di appello a , nella qualità di erede di Controparte_3 Per_1
è andata a buon fine, ma la stessa non si è costituita in giudizio, onde deve essere
[...]
dichiarata contumace.
All'esito delle note depositate dalle parti in data 3.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data
27.12.2024, comunicata in pari data, con la quale sono stati concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.
C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. In via preliminare, va rilevato che l'inerzia degli appellanti nel ritentare la notifica dell'atto di appello nei confronti di , in proprio e quale erede di CP_6 Per_1
non comporta nessuna conseguenza in termini di inammissibilità dell'appello, ai sensi
[...] dell'art. 331 c.p.c., perché, come già in precedenza rilevato, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 331 c.p.c., non sussistendo una ipotesi di cause inscindibili, ma una ipotesi di cause scindibili (obbligazioni solidali a interesse comune), disciplinata dall'art. 332 c.p.c.
(cass. civ., sez. un., 28.3.2024, n. 8486), sicchè la prevista notifica nei confronti degli altri
7 opponenti in primo grado, non appellanti, ossia e , e, per lui CP_6 Persona_1
deceduto, i suoi eredi, ha una mera funzione di litis denuntiatio.
C.2. Sempre in via preliminare, va rilevato che la richiesta degli appellanti di chiamare in causa la quale debitrice principale, richiesta già formulata senza Parte_3
esito nel giudizio di primo grado, è inammissibile, in quanto nel giudizio di appello non è consentita la chiamata in causa di soggetti che non sono stati parti del giudizio di primo grado, salve le ipotesi in cui sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nel giudizio di primo grado, ma, a tal fine, occorre proporre uno specifico motivo di appello, con cui si fa valere l'omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, motivo che, se accolto, determina la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c. Nel caso di specie, in disparte ogni questione sull'esistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della debitrice principale, la mera richiesta degli appellanti di chiamare in causa quest'ultima non assurge a motivo di appello volto a denunciare l'omessa integrazione del contraddittorio ed, è, quindi, inammissibile.
Passando, ora, all'esame dei motivi di appello, si rileva che, seppur non specificamente rubricati, nell'atto di appello sono individuabili quattro motivi d'impugnazione.
C.3. Con un primo ed un secondo motivo d'appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva l'usura soggettiva, di cui all'art. 644, commi 1 e 3, c.p.
Il primo giudice, dopo aver richiamato l'art. 644, comma 3, c.p. (“sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, che siano stati percepiti dalla banca unitamente a tutti gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”), affermava, anche mediante il richiamo a pronunce della giurisprudenza di merito, che, perché risulti integrata la fattispecie dell'usura soggettiva, di cui all'art. 644, comma 3, c.p., sono necessari,
e vanno dimostrati da chi allega il carattere usurario degli interessi, due requisiti che devono esistere congiuntamente: a) la sproporzione degli interessi convenuti;
b) le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore.
Quanto al requisito della sproporzione degli interessi convenuti (che determina uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti) il parametro di
8 riferimento è dato dal tasso medio praticato per operazioni similari, vale a dire dal tasso mediamente praticato dal sistema bancario e creditizio per quel tipo di operazione.
Quanto al secondo requisito delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore, il primo giudice affermava che la condizione di difficoltà economica di chi ha promesso gli interessi è desumibile non solo dai debiti pregressi, ma anche dalla impossibilità di ottenere, pur senza versare in stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di danaro che richiedeva e – aggiungeva ulteriormente il primo giudice – dalla circostanza che le condizioni ottenute dal mutuante non fossero il frutto di una mera valutazione di mercato, ricollegata al merito creditorio del cliente, ma fossero invece attribuibili a un “atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l'imposizione di tassi non altrimenti giustificabili”.
C.4. Gli appellanti, con un primo motivo di appello, relativo al requisito della sproporzione degli interessi convenuti, hanno dedotto che l'usura soggettiva era desumibile: a) dalla lieve differenza (di soli 1,12 percentuali) tra il TAEG rilevato dal CTU (pari al 16,19%) ed il tasso soglia (pari al 17,21%); b) dal fatto che il TAEG rilevato dal CTU (pari al 16,19%) superava di oltre il 40% il TEGM di riferimento (pari all'11,54%); c) dal fatto che il TAEG del contratto, come determinato dal CTU, era ben superiore al tasso medio per operazioni similari praticate da altri operatori sul mercato.
Il primo motivo di appello è infondato.
Ed invero, la circostanza di cui alla lettera c) è sfornita di prova, perché gli appellanti non hanno provveduto a dimostrare quale fosse il tasso mediamente praticato dal sistema bancario per operazioni di finanziamento similari a quella dedotta nel presente giudizio e, quindi, non risulta provato che il tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento concluso dalla debitrice principale, pur contenuto nei limiti della soglia usuraria, fosse superiore al tasso medio praticato dalle banche per operazioni finanziarie dello stesso tipo di quella dedotta in giudizio e garantita dagli appellanti, in modo da determinare la sproporzione degli interessi convenuti, che è uno dei due presupposti perché si configuri l'usura soggettiva di cui all'art. 644, comma 3, c.p. (cass. civ.,12.9.2014, n. 19282).
Mancando come parametro di riferimento il tasso medio praticato dal sistema bancario e creditizio per operazioni similari quella garantita dagli odierni appellanti, restano prive di rilievo gli altri due elementi valorizzati dagli appellanti al fine di assumere l'esistenza della sproporzione degli interessi convenuti, ossia la differenza minima (pari a 1,12% tra) il TAEG
9 ed il tasso soglia ed il fatto che il TAEG, determinato dal CTU (pari a 16,19%), superi di oltre il 40% il TEGM di riferimento.
C.5. Con un secondo motivo di appello, relativo all'ulteriore requisito delle difficoltà economiche della debitrice principali, gli appellanti hanno dedotto che esse erano ben note sia alla banca finanziatrice che al Consorzio Fidi e, in proposito, hanno riportato ampi stralci dell'atto di opposizione che ripercorrevano i fatti fino all'erogazione del finanziamento.
Il secondo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse, perchè, anche ove fosse accolto, non porterebbe a sovvertire la decisione del primo giudice, in quanto permane la mancanza di prova dell'altro requisito indefettibile della fattispecie dell'usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., rappresentato dalla sproporzione degli interessi convenuti, di cui al primo motivo di appello.
In ogni caso, il secondo motivo è anche infondato, in quanto gli appellanti non hanno fornito nessuna prova delle condizioni di difficoltà economiche della società finanziata, debitrice principale, desumibili, come affermato dal primo giudice, dalla impossibilità per la predetta società, pur senza versare in stato di bisogno, di ottenere altrove a condizioni migliori la prestazione ad essa occorrente (cass. civ., 12.9.2014, n. 19282); né hanno provato l'atteggiamento soggettivo della banca di vero e proprio approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche della società finanziata, anch'esso ritenuto necessario dal primo giudice ai fini della configurazione della fattispecie di usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., non coincidendo l'atteggiamento di approfittamento delle condizioni di difficolta economiche della società finanziata, da parte della banca, con la presunta mera conoscenza, da parte della medesima banca, delle dedotte condizioni di difficoltà economica della finanziata.
C.6. Con un terzo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che il TAEG del contratto determinato dal CTU, pari al 16,19%, era superiore a quello indicato dalla banca nel contratto, pari all'8,56%, poiché l'indicazione della banca non teneva conto di alcune voci di costo, ben note alla e che da tale incongruenza conseguiva, in applicazione dell'art. 117 CP_1
TUB, che il piano di ammortamento doveva essere riformulato, assumendo quale TAEG dell'operazione il tasso minimo dei BOT per l'anno 2012, pari all'1,41%.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
10 finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica, ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993 (TUB), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cass. civ., 8.3.2025, n. 6210, in motivazione;
cass. civ., n. 19.2.2025, n. 4379, in motivazione;
cass. civ., 14.2.2023, n. 4597; cass. civ.,
9.12.2021, n. 9169).
Pertanto, privo di pregio è il richiamo degli appellanti ai tassi sostituitivi di cui all'art. 117
TUB.
A ben guardare, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è espressamente prevista, ma solo per i contratti di credito al consumo, Pt_4 dall'art. 125 bis, comma 6, TUB, che dispone che "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”, con la conseguenza, prevista nel successivo comma 7 del medesimo art. 125 bis TUB, che il TAEG equivale al tasso nominale minimo del BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e la durata del credito è di trentasei mesi;
tuttavia, il contratto di finanziamento stipulato dalla con non può essere qualificato un Parte_3 Controparte_4
contratto di credito al consumo, né gli appellanti hanno mai allegato la qualità di consumatrice della società ai fini della stipula del suddetto contratto di Parte_3
finanziamento.
C.7. Con un quarto motivo di appello, gli appellanti hanno eccepito ancora una volta l'usurarietà degli interessi applicati, in quanto:
a) il TAEG indicato nel documento di sintesi (8,56%) non corrispondeva a quello in concreto applicato (pari inizialmente al 18,24%);
b) il tasso di mora era superiore del 2% al tasso in vigore e tale dato andava a sommarsi al
11 TAEG del 18,24%, dando luogo ad un costo complessivo del credito pari a € 18,24, a fronte del tasso soglia pari al 17,31%;
c) andavano considerati, ai fini della verifica dell'usura, anche i costi di estinzione anticipata del mutuo: ed invero, estinguendo il mutuo dopo la prima rata, il TAEG sarebbe stato pari al
258,96% annuo e al 21,58% al mese.
Anche il quarto motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
In merito alla doglianza relativa alla difformità del TAEG indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato ed accertato dal CTU, si rinvia a quanto già precedentemente affermato in sede di esame del terzo motivo di appello.
Quanto alle doglianze di cui ai punti b) e c), esse sono, prima ancora che infondate, inammissibili.
Ed invero, il giudice di primo grado aveva escluso l'usurarietà degli interessi applicati perché dalla espletata CTU era emerso che, pur includendo – secondo un'interpretazione non condivisa dal primo giudice – sia gli interessi di mora (2%) che la commissione di estinzione anticipata nella misura massima (2%), il TAEG si attestava al 16,19%, restando sempre al di sotto della soglia dell'usura (17,31%).
A fronte di ciò, gli appellanti, pur avendone l'onere, non hanno contestato specificamente i calcoli effettuati dal CTU in sede di verifica dell'usura, ai quali aderiva il primo giudice (che pur dichiarava di non condividere la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, ai fini della verifica dell'usura, e la considerazione, sempre a tal fine, della commissione di estinzione anticipata), ma si sono limitati a ribadire la necessità di considerare, ai fini della valutazione dell'usura, anche gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipate, deduzioni, tra l'altro infondate, posto che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite del
18.9.2020, n. 19597, è principio consolidato della Corte di Cassazione (cfr. anche cass. civ.,
4.11.2021, n. 31615) quello per cui, in tema di usura bancaria, non possa attuarsi una comparazione tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, giacchè detti interessi hanno funzione diversa e sono tra loro alternativi;
del pari, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cass.
12 civ., 7.3.2022, n. 7352).
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di €
46.102,47, pari alla somma ingiunta con decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza di primo grado, di cui gli appellanti, soccombenti, hanno chiesto la riforma totale, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente giudizio nei confronti di CP
, quale erede di , chiamata in causa a titolo di litis denuntiatio, ex
[...] Persona_1
art. 332 c.p.c., e rimasta contumace.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, n. 1897/2020, pubblicata in data 30.7.2020, non notificata, nei confronti di in liquidazione, ogni Controparte_1
diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , quale erede di , deceduto Controparte_3 Persona_1
in data 11.9.2017, terza chiamati in causa, ai sensi dell'art. 332 c.p.c.;
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata
[...]
, delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 8.469,00 per Controparte_8
compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Nulla per le spese del presente giudizio di appello nei confronti di , Controparte_3
13 quale erede di , deceduto in data 11.9.2017, terza chiamati in causa, ai Persona_1 sensi dell'art. 332 c.p.c.;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1073/2021
TRA
(C.F. n. e (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza procura alle liti allegata all'atto di C.F._2 appello, dall'avv. Roberto Cicerone (C.F. n. ); C.F._3
Appellanti
E
in liquidazione (P. iva ), in persona del liquidatore p.t., Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa , rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla Controparte_2 comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Capitelli (C.F. n.
); C.F._4
Appellata
NONCHE'
, in qualità di erede di , deceduto in data 11.9.2017; Controparte_3 Persona_1
Terza chiamata in causa, ex art. 332 c.p.c., contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza
Sezione Civile, n. 1897/2020, pubblicata in data 30.7.2020.
1 Conclusioni: come da note scritte depositate in data 3.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio, depositato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
21.3.2016, la premesso di essere un Confidi iscritto al n. 41608, Controparte_1 nell'elenco tenuto da Banca d'Italia, ex art. 155, comma 4, il cui scopo consisteva nell'agevolare le imprese socie nell'accesso al credito bancario, garantendo le stesse, secondo modalità e termini disciplinati da apposita convenzione, nei confronti degli enti mutuanti, deduceva che:
- la in data 24.10.2012, le aveva presentato istanza di ammissione a Parte_3
socio della cooperativa, con contestuale richiesta di una garanzia fideiussoria per l'ottenimento di un finanziamento dell'importo di € 150.000,00, da parte della convenzionata
Controparte_4
dopo aver ammesso a socio la deliberava di garantire la CP_5 Parte_3
stessa, ma a condizione che venissero prodotte coobbligazioni, anche da parte di terzi, in qualità di controgaranti, i quali, in solido con la finanziata, si sarebbero impegnati a corrispondere, a prima richiesta, al quanto quest'ultimo fosse stato chiamato a versare CP_5
alla banca, nell'ipotesi di inadempimento del debitore principale;
-conseguentemente, , , e si CP_6 Parte_2 Persona_1 Parte_1
costituivano garanti della in favore del "per tutti gli Parte_3 CP_5
obblighi ed oneri che incombono sul finanziato in dipendenza della garanzia emessa dalla
Co.Le.Fin. Fidi S.c.p.a. e della conseguenziale concessione del finanziamento", e, in data
8.11.2013, il comunicava ad il rilascio della garanzia pari al 50% del CP_5 Controparte_4
mutuo erogando;
- approvata la richiesta di finanziamento chirografario in favore della Controparte_4 [...]
procedeva all'erogazione in favore della stessa dell'importo di € Parte_3
150.000,00; successivamente, con comunicazione del 24.3.2015, comunicava al CP_4
di aver revocato il finanziamento concesso alla CP_5 Parte_3
- a fronte di ciò, in data 21.12.2025, essa ricorrente invitava la ed i Parte_3
coobbligati al pagamento immediato delle somme garantite, ma l'invito rimaneva senza riscontro.
2 In accoglimento del ricorso monitorio, era emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere decreto ingiuntivo del 27.4.2026, n. 828/2016, con cui era ingiunto a , CP_6
, e a in qualità di garanti della Parte_2 Persona_1 Parte_1 [...]
di pagare, in favore della la somma di € 46.102,47, a Parte_3 Controparte_1
titolo di saldo del contratto di finanziamento chirografario n. 4394944, stipulato da CP_4
con la debitrice principale, oltre interessi al tasso legale dal 26.01.16 al saldo, e spese
[...]
di procedura.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, proponevano opposizione Parte_1 CP_6
e , con atto di citazione notificato in data 11.7.2016,
[...] Persona_1 Parte_2
nel quale eccepivano l'usurarietà degli interessi applicati, evidenziando che:
-il costo complessivo del contratto di finanziamento, sommato al costo sostenuto per il rilascio della garanzia, era superiore al tasso soglia vigente;
- il TAEG applicato, pari al 18,240%, era superiore a quello contrattualmente pattuito, pari all'8,563%, nonché al TEGM applicato per operazioni omogenee per il periodo di riferimento, pari al 10,65%;
-inoltre, il tasso di mora applicato era pari al 2%, che, sommato al TAEG pari al 18,24%, dava luogo ad un costo complessivo pari al 20,24%, a fronte di un tasso soglia pari al 17,31%;
-erano stati, altresì, promessi tassi usurari anche per l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto;
- ricorreva nel caso di specie, oltre all'ipotesi dell'usura oggettiva, superando gli interessi applicati dalla banca il tasso soglia stabilito dalla legge, anche l'ipotesi dell'usura concreta, di cui all'art. 644, commi 1 e 3, c.p., con conseguente nullità, ex art. 1418 c.c., del contratto di finanziamento e delle garanzie da essi opponenti prestate, e con applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., sicchè gli importi addebitati e/o percepiti dalla banca opposta avrebbero dovuto essere restituiti, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Tanto dedotto, gli opponenti concludevano chiedendo di:
-in via pregiudiziale e preliminare, autorizzare la chiamata in causa della
[...]
quale debitrice principale;
Parte_3
- in via principale nel merito, accertare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria azionata e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, n.
828/2016;
- contestualmente in via riconvenzionale:
3 1) accertare e dichiarare la natura usuraria dei tassi d'interessi applicati e, conseguentemente, dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli stessi, ex art.
1815, comma 2, c.c. e art. 4, comma 1, legge n. 108/1996. Per l'effetto,
2) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c., la nullità del contratto di finanziamento n. 4394944; per l'effetto,
3) accertare e dichiarare, per causa illecita, la nullità del contratto autonomo di garanzia stipulato dagli odierni opponenti ed invocato a fondamento della pretesa creditoria per cui è causa;
4) accertare e dichiarare l'esistenza in capo alla mutuataria di un controcredito derivante dall'avvenuto pagamento d'interessi non dovuti. Conseguentemente:
- rideterminare il debito residuo in considerazione del compensato controcredito assunto in capo alla mutuataria per l'avvenuto pagamento d'interessi non dovuti;
- rimettere la mutuataria in termini per il pagamento del capitale residuo;
- disporre la determinazione delle nuove rate per l'adempimento del solo capitale in ragione del compensato controcredito, da corrispondersi secondo l'ordine temporale che il giudice vorrà rendere.
Con vittoria delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dagli opponenti, nella qualità di garanti, in quanto le fideiussioni sottoscritte integravano un contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito;
eccepiva l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa della mutuataria atteso che i Parte_3
contratti autonomi di garanzia posti a fondamento del ricorso monitorio erano stati sottoscritti esclusivamente dalla e dagli opponenti;
contestava nel merito Controparte_1
l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile), decideva la causa con sentenza n. 1897/2020, depositata in data
26.7.2020, con la quale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di primo grado, pur soffermandosi preliminarmente sulla distinzione tra
4 fideiussione e garanzia a prima richiesta, affermava che, nel caso di specie, indipendentemente dalla natura di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia del rapporto esistente tra la e gli opponenti, questi erano, in ogni caso, Controparte_1 legittimati ad eccepire l'eventuale usurarietà del contratto di finanziamento, perché facevano valere una ipotesi di nullità del contratto di finanziamento, da cui derivava il rapporto garantito, per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Tuttavia, non era configurabile nessuna ipotesi di usura oggettiva o contrattuale, perché dall'espletata CTU era risultato che il TEG, pur includendo in esso gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata (soluzione non condivisa dal giudice di primo grado, secondo cui la penale per estinzione anticipata non deve essere considerata ai fini della valutazione usuraria di un contratto di mutuo e la verifica del superamento del tasso soglia doveva essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivi e moratori, senza sommarli tra loro, in ragione delle diverse funzioni), non superava il tasso soglia.
Il primo giudice, del pari, non riteneva la sussistenza dell'usura soggettiva, di cui all'art. 644, comma 3, c.p., non avendo gli opponenti provato né la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della società finanziata al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, né l'approfittamento delle suddette condizioni di difficoltà economica o finanziaria da parte della banca.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 1897/2020, pubblicata in data 30.7.2020, hanno proposto tempestivo appello e , con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Parte_1 Parte_2
1.3.2020 alla con cui, in riforma della sentenza impugnata, hanno reiterato Controparte_1
le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, ossia:
- in via pregiudiziale e preliminare,
autorizzare la chiamata in causa della in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., con sede in Casapulla (CE) alla via Appia Antica n. 18; per l'effetto differire, a norma degli artt. 167 u.c. e 269, comma 2 c.p.c., l'udienza fissata nel presento atto al fine di consentire la chiamata in causa e la costituzione in giudizio della stessa nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.;
- in via principale nel merito,
accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria
5 azionata e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 828/2016 (Reg.
Gen. 2409/2016);
-contestualmente in via riconvenzionale:
1) accertare e dichiarare la natura usuraria dei tassi di interessi applicati e, conseguentemente, dichiarare la nullità della clausola contrattuale di determinazione degli stessi ex art. 1815, comma 2, c.c. e art. 4, comma 1, legge 108/1996;
2) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c. la nullità del contratto di finanziamento n. 4394944; per l'effetto;
3) accertare e dichiarare, per causa illecita, la nullità del contratto autonomo di garanzia stipulato dagli odierni appellanti ed invocato a fondamento della pretesa creditoria per cui è causa;
4) accertare e dichiarare l'esistenza in capo alla mutuataria di un controcredito derivante dall'avvenuto pagamento di interessi non dovuti. Conseguentemente:
− rideterminare il debito residuo in considerazione del compensato controcredito assunto in capo alla mutuataria per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti;
− rimettere la mutuataria in termini per il pagamento del capitale residuo;
− disporre la determinazione delle nuove rate per l'adempimento del solo capitale in ragione del compensato contro credito, da corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la liquidazione, Controparte_7 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 e 348 c.p.c; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 5.6.2024, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri garanti, obbligati in solido, e Persona_1 CP_6 anch'essi opponenti in primo grado.
Va da subito osservato che, a ben guardare, non ricorre una ipotesi di integrazione del contraddittorio nei confronti di e , ai sensi dell'art. 331 Persona_1 CP_6
c.p.c., non venendo in rilievo una ipotesi di cause inscindibili, ma una ipotesi di cause scindibili, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., avendo la Corte di Cassazione sempre inquadrato il caso delle obbligazioni solidali a interesse comune nelle cause scindibili, ex art. 332 c.p.c.
6 (cass. civ., 28.3.2024, n. 8486).
Va anche osservato che, essendo decorso un atto dal deposito della sentenza di primo grado
(avvenuta il 30.7.2020), la notifica dell'atto di appello doveva essere effettuata alle parti personalmente, e non presso il procuratore costituito, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma,
c.p.c.
Orbene, gli appellanti hanno tentato la notifica dell'atto di appello nei confronti di CP_6
personalmente, e degli eredi di , deceduto in data 11.9.2017 (cfr.
[...] Persona_1
certificato di morte di depositato dagli appellanti in data 7.10.2024), eredi Persona_1
che sono stati individuati dagli appellanti in loro stessi, quali figli, nonché in , CP_6
altro figlio (anch'egli opponente in primo grado), e in , coniuge. Tuttavia, Controparte_3
la notifica a , in proprio e quale erede di , non è andata a CP_6 Persona_1 buon fine, perché dalla relata di notifica lo stesso risulta trasferito dall'indirizzo in cui è stata effettuata la notifica, e, a fronte di tanto, gli appellanti non si sono attivati per rinnovare la notifica, né, alla prima udienza utile del 4.12.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., hanno chiesto termine per farlo, limitandosi a chiedere solo che la causa fosse decisa nel merito.
La notifica dell'atto di appello a , nella qualità di erede di Controparte_3 Per_1
è andata a buon fine, ma la stessa non si è costituita in giudizio, onde deve essere
[...]
dichiarata contumace.
All'esito delle note depositate dalle parti in data 3.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data
27.12.2024, comunicata in pari data, con la quale sono stati concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.
C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. In via preliminare, va rilevato che l'inerzia degli appellanti nel ritentare la notifica dell'atto di appello nei confronti di , in proprio e quale erede di CP_6 Per_1
non comporta nessuna conseguenza in termini di inammissibilità dell'appello, ai sensi
[...] dell'art. 331 c.p.c., perché, come già in precedenza rilevato, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 331 c.p.c., non sussistendo una ipotesi di cause inscindibili, ma una ipotesi di cause scindibili (obbligazioni solidali a interesse comune), disciplinata dall'art. 332 c.p.c.
(cass. civ., sez. un., 28.3.2024, n. 8486), sicchè la prevista notifica nei confronti degli altri
7 opponenti in primo grado, non appellanti, ossia e , e, per lui CP_6 Persona_1
deceduto, i suoi eredi, ha una mera funzione di litis denuntiatio.
C.2. Sempre in via preliminare, va rilevato che la richiesta degli appellanti di chiamare in causa la quale debitrice principale, richiesta già formulata senza Parte_3
esito nel giudizio di primo grado, è inammissibile, in quanto nel giudizio di appello non è consentita la chiamata in causa di soggetti che non sono stati parti del giudizio di primo grado, salve le ipotesi in cui sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nel giudizio di primo grado, ma, a tal fine, occorre proporre uno specifico motivo di appello, con cui si fa valere l'omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, motivo che, se accolto, determina la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c. Nel caso di specie, in disparte ogni questione sull'esistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della debitrice principale, la mera richiesta degli appellanti di chiamare in causa quest'ultima non assurge a motivo di appello volto a denunciare l'omessa integrazione del contraddittorio ed, è, quindi, inammissibile.
Passando, ora, all'esame dei motivi di appello, si rileva che, seppur non specificamente rubricati, nell'atto di appello sono individuabili quattro motivi d'impugnazione.
C.3. Con un primo ed un secondo motivo d'appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva l'usura soggettiva, di cui all'art. 644, commi 1 e 3, c.p.
Il primo giudice, dopo aver richiamato l'art. 644, comma 3, c.p. (“sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, che siano stati percepiti dalla banca unitamente a tutti gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”), affermava, anche mediante il richiamo a pronunce della giurisprudenza di merito, che, perché risulti integrata la fattispecie dell'usura soggettiva, di cui all'art. 644, comma 3, c.p., sono necessari,
e vanno dimostrati da chi allega il carattere usurario degli interessi, due requisiti che devono esistere congiuntamente: a) la sproporzione degli interessi convenuti;
b) le condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore.
Quanto al requisito della sproporzione degli interessi convenuti (che determina uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti) il parametro di
8 riferimento è dato dal tasso medio praticato per operazioni similari, vale a dire dal tasso mediamente praticato dal sistema bancario e creditizio per quel tipo di operazione.
Quanto al secondo requisito delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore, il primo giudice affermava che la condizione di difficoltà economica di chi ha promesso gli interessi è desumibile non solo dai debiti pregressi, ma anche dalla impossibilità di ottenere, pur senza versare in stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di danaro che richiedeva e – aggiungeva ulteriormente il primo giudice – dalla circostanza che le condizioni ottenute dal mutuante non fossero il frutto di una mera valutazione di mercato, ricollegata al merito creditorio del cliente, ma fossero invece attribuibili a un “atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l'imposizione di tassi non altrimenti giustificabili”.
C.4. Gli appellanti, con un primo motivo di appello, relativo al requisito della sproporzione degli interessi convenuti, hanno dedotto che l'usura soggettiva era desumibile: a) dalla lieve differenza (di soli 1,12 percentuali) tra il TAEG rilevato dal CTU (pari al 16,19%) ed il tasso soglia (pari al 17,21%); b) dal fatto che il TAEG rilevato dal CTU (pari al 16,19%) superava di oltre il 40% il TEGM di riferimento (pari all'11,54%); c) dal fatto che il TAEG del contratto, come determinato dal CTU, era ben superiore al tasso medio per operazioni similari praticate da altri operatori sul mercato.
Il primo motivo di appello è infondato.
Ed invero, la circostanza di cui alla lettera c) è sfornita di prova, perché gli appellanti non hanno provveduto a dimostrare quale fosse il tasso mediamente praticato dal sistema bancario per operazioni di finanziamento similari a quella dedotta nel presente giudizio e, quindi, non risulta provato che il tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento concluso dalla debitrice principale, pur contenuto nei limiti della soglia usuraria, fosse superiore al tasso medio praticato dalle banche per operazioni finanziarie dello stesso tipo di quella dedotta in giudizio e garantita dagli appellanti, in modo da determinare la sproporzione degli interessi convenuti, che è uno dei due presupposti perché si configuri l'usura soggettiva di cui all'art. 644, comma 3, c.p. (cass. civ.,12.9.2014, n. 19282).
Mancando come parametro di riferimento il tasso medio praticato dal sistema bancario e creditizio per operazioni similari quella garantita dagli odierni appellanti, restano prive di rilievo gli altri due elementi valorizzati dagli appellanti al fine di assumere l'esistenza della sproporzione degli interessi convenuti, ossia la differenza minima (pari a 1,12% tra) il TAEG
9 ed il tasso soglia ed il fatto che il TAEG, determinato dal CTU (pari a 16,19%), superi di oltre il 40% il TEGM di riferimento.
C.5. Con un secondo motivo di appello, relativo all'ulteriore requisito delle difficoltà economiche della debitrice principali, gli appellanti hanno dedotto che esse erano ben note sia alla banca finanziatrice che al Consorzio Fidi e, in proposito, hanno riportato ampi stralci dell'atto di opposizione che ripercorrevano i fatti fino all'erogazione del finanziamento.
Il secondo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse, perchè, anche ove fosse accolto, non porterebbe a sovvertire la decisione del primo giudice, in quanto permane la mancanza di prova dell'altro requisito indefettibile della fattispecie dell'usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., rappresentato dalla sproporzione degli interessi convenuti, di cui al primo motivo di appello.
In ogni caso, il secondo motivo è anche infondato, in quanto gli appellanti non hanno fornito nessuna prova delle condizioni di difficoltà economiche della società finanziata, debitrice principale, desumibili, come affermato dal primo giudice, dalla impossibilità per la predetta società, pur senza versare in stato di bisogno, di ottenere altrove a condizioni migliori la prestazione ad essa occorrente (cass. civ., 12.9.2014, n. 19282); né hanno provato l'atteggiamento soggettivo della banca di vero e proprio approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche della società finanziata, anch'esso ritenuto necessario dal primo giudice ai fini della configurazione della fattispecie di usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., non coincidendo l'atteggiamento di approfittamento delle condizioni di difficolta economiche della società finanziata, da parte della banca, con la presunta mera conoscenza, da parte della medesima banca, delle dedotte condizioni di difficoltà economica della finanziata.
C.6. Con un terzo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che il TAEG del contratto determinato dal CTU, pari al 16,19%, era superiore a quello indicato dalla banca nel contratto, pari all'8,56%, poiché l'indicazione della banca non teneva conto di alcune voci di costo, ben note alla e che da tale incongruenza conseguiva, in applicazione dell'art. 117 CP_1
TUB, che il piano di ammortamento doveva essere riformulato, assumendo quale TAEG dell'operazione il tasso minimo dei BOT per l'anno 2012, pari all'1,41%.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
10 finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica, ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993 (TUB), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cass. civ., 8.3.2025, n. 6210, in motivazione;
cass. civ., n. 19.2.2025, n. 4379, in motivazione;
cass. civ., 14.2.2023, n. 4597; cass. civ.,
9.12.2021, n. 9169).
Pertanto, privo di pregio è il richiamo degli appellanti ai tassi sostituitivi di cui all'art. 117
TUB.
A ben guardare, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è espressamente prevista, ma solo per i contratti di credito al consumo, Pt_4 dall'art. 125 bis, comma 6, TUB, che dispone che "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”, con la conseguenza, prevista nel successivo comma 7 del medesimo art. 125 bis TUB, che il TAEG equivale al tasso nominale minimo del BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e la durata del credito è di trentasei mesi;
tuttavia, il contratto di finanziamento stipulato dalla con non può essere qualificato un Parte_3 Controparte_4
contratto di credito al consumo, né gli appellanti hanno mai allegato la qualità di consumatrice della società ai fini della stipula del suddetto contratto di Parte_3
finanziamento.
C.7. Con un quarto motivo di appello, gli appellanti hanno eccepito ancora una volta l'usurarietà degli interessi applicati, in quanto:
a) il TAEG indicato nel documento di sintesi (8,56%) non corrispondeva a quello in concreto applicato (pari inizialmente al 18,24%);
b) il tasso di mora era superiore del 2% al tasso in vigore e tale dato andava a sommarsi al
11 TAEG del 18,24%, dando luogo ad un costo complessivo del credito pari a € 18,24, a fronte del tasso soglia pari al 17,31%;
c) andavano considerati, ai fini della verifica dell'usura, anche i costi di estinzione anticipata del mutuo: ed invero, estinguendo il mutuo dopo la prima rata, il TAEG sarebbe stato pari al
258,96% annuo e al 21,58% al mese.
Anche il quarto motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
In merito alla doglianza relativa alla difformità del TAEG indicato nel contratto rispetto a quello effettivamente applicato ed accertato dal CTU, si rinvia a quanto già precedentemente affermato in sede di esame del terzo motivo di appello.
Quanto alle doglianze di cui ai punti b) e c), esse sono, prima ancora che infondate, inammissibili.
Ed invero, il giudice di primo grado aveva escluso l'usurarietà degli interessi applicati perché dalla espletata CTU era emerso che, pur includendo – secondo un'interpretazione non condivisa dal primo giudice – sia gli interessi di mora (2%) che la commissione di estinzione anticipata nella misura massima (2%), il TAEG si attestava al 16,19%, restando sempre al di sotto della soglia dell'usura (17,31%).
A fronte di ciò, gli appellanti, pur avendone l'onere, non hanno contestato specificamente i calcoli effettuati dal CTU in sede di verifica dell'usura, ai quali aderiva il primo giudice (che pur dichiarava di non condividere la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, ai fini della verifica dell'usura, e la considerazione, sempre a tal fine, della commissione di estinzione anticipata), ma si sono limitati a ribadire la necessità di considerare, ai fini della valutazione dell'usura, anche gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipate, deduzioni, tra l'altro infondate, posto che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite del
18.9.2020, n. 19597, è principio consolidato della Corte di Cassazione (cfr. anche cass. civ.,
4.11.2021, n. 31615) quello per cui, in tema di usura bancaria, non possa attuarsi una comparazione tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, giacchè detti interessi hanno funzione diversa e sono tra loro alternativi;
del pari, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cass.
12 civ., 7.3.2022, n. 7352).
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di €
46.102,47, pari alla somma ingiunta con decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza di primo grado, di cui gli appellanti, soccombenti, hanno chiesto la riforma totale, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente giudizio nei confronti di CP
, quale erede di , chiamata in causa a titolo di litis denuntiatio, ex
[...] Persona_1
art. 332 c.p.c., e rimasta contumace.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, n. 1897/2020, pubblicata in data 30.7.2020, non notificata, nei confronti di in liquidazione, ogni Controparte_1
diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , quale erede di , deceduto Controparte_3 Persona_1
in data 11.9.2017, terza chiamati in causa, ai sensi dell'art. 332 c.p.c.;
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata
[...]
, delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 8.469,00 per Controparte_8
compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Nulla per le spese del presente giudizio di appello nei confronti di , Controparte_3
13 quale erede di , deceduto in data 11.9.2017, terza chiamati in causa, ai Persona_1 sensi dell'art. 332 c.p.c.;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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