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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/06/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale ex art. 127 ter cpc
NELLA CAUSA n. R.G. 462/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 10.20 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PAOLETTI ANNA RITA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PAOLETTI ANNA RITA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMEONI PAOLO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SIMEONI PAOLO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso come da note conclusive depositate in data 31/05/2025: “- in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di
Roma e/o in alternativa quello di Ascoli Piceno;
- in via principale: revocare e, pertanto, dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto ed indicato per estremi in epigrafe al presente atto, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui sopra;
- in via subordinata, solo per estremo scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale della dispiegata opposizione, ridurre l'eventuale somma dovuta da parte opponente alla misura che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie. In entrambi i casi con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
La parte convenuta opposta ha concluso come da note conclusive depositate in data 16/05/2025: “IN
VIA PRELIMINARE - Dichiararsi l'inammissibilità e comunque respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio per i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO - Respingersi, per tutti i motivi esposti nel presente atto, l'opposizione proposta da , e Parte_1 confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2904/2023 Ing. del 22.11.2023, in quanto infondata in fatto e in diritto.- In ogni caso, condannarsi , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e Liquidatore a pagare a CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 21.998,15.- oltre alle
[...] spese e compenso del procedimento monitorio.- Condannarsi , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, i danni dalla stessa subiti ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma
c.p.c..IN OGNI CASO- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge”. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
visto che la società nel corso del 2023 ha effettuato a favore di Controparte_1 Parte_1
C.F. e P.IVA le forniture di merce descritte nelle n. 10 fatture e relativi documenti di P.IVA_1 trasporto prodotti dall'opposta (docc.
1-10 procedimento monitorio), analiticamente indicate nell'estratto conto notarile delle scritture contabili della società creditrice (doc. 11 proc. monitorio); rilevato che ha proposto opposizione avverso il DI esponendo l'incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice adito e l'insistenza del credito vantato;
rilevato che l'opponente non ha formulato istanze istruttorie e non ha depositato documentazione a sostegno delle proprie eccezioni;
rilevato che nell'ipotesi di richiesta dell'adempimento di una obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata, la competenza per territorio secondo il criterio del forum destinatae solutionis deve essere individuata applicando quello indicato dalla norma speciale dell'art 1498 c.c comma 3 , ossia per l'ipotesi in cui il pagamento non era stato previsto come contestuale al momento della consegna della merce e in assenza di esplicita pattuizione prendendo in considerazione il domicilio del venditore-creditore (cfr Cass civ n.26923/2023); rilevato che deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale di parte opponente essendo competente il Tribunale di Verona in cui ha sede la società opposta;
rilevato che parte opposta ha formulato istanza istruttorie e che venivano assunte prove testimoniali, dalle quali è emerso che e le fatture sono sempre state accettate da senza contestazioni, Parte_1 anche nel caso di specie;
considerato che
risulta dai documenti prodotti, DDT sottoscritti, che la merce è stata consegnata e accettata;
considerato che
, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, la domanda dell'opponente non può essere accolta e il DI deve essere confermato;
pagina 3 di 4 ritenuto di condannare l'opponente al pagamento delle spese legali in favore dell'opposto, in ossequio al principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda
Conferma
Il DI opposto emesso dal Tribunale di Verona n. 2904/2023 Ing. del 22.11.2023, e per l'effetto
Conferma la condanna di
(C.F. ), al pagamento dell'importo di € Parte_1 P.IVA_1
21.998,15, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 567,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA e successive occorrende;
Condanna
(C.F. ), al pagamento delle spese legali del Parte_1 P.IVA_1 presente procedimento, che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA come per legge.
4 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale ex art. 127 ter cpc
NELLA CAUSA n. R.G. 462/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 10.20 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PAOLETTI ANNA RITA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PAOLETTI ANNA RITA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMEONI PAOLO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SIMEONI PAOLO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte attrice opponente ha concluso come da note conclusive depositate in data 31/05/2025: “- in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di
Roma e/o in alternativa quello di Ascoli Piceno;
- in via principale: revocare e, pertanto, dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto ed indicato per estremi in epigrafe al presente atto, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui sopra;
- in via subordinata, solo per estremo scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di accoglimento solo parziale della dispiegata opposizione, ridurre l'eventuale somma dovuta da parte opponente alla misura che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie. In entrambi i casi con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
La parte convenuta opposta ha concluso come da note conclusive depositate in data 16/05/2025: “IN
VIA PRELIMINARE - Dichiararsi l'inammissibilità e comunque respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio per i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO - Respingersi, per tutti i motivi esposti nel presente atto, l'opposizione proposta da , e Parte_1 confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2904/2023 Ing. del 22.11.2023, in quanto infondata in fatto e in diritto.- In ogni caso, condannarsi , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e Liquidatore a pagare a CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 21.998,15.- oltre alle
[...] spese e compenso del procedimento monitorio.- Condannarsi , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, i danni dalla stessa subiti ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma
c.p.c..IN OGNI CASO- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge”. pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
visto che la società nel corso del 2023 ha effettuato a favore di Controparte_1 Parte_1
C.F. e P.IVA le forniture di merce descritte nelle n. 10 fatture e relativi documenti di P.IVA_1 trasporto prodotti dall'opposta (docc.
1-10 procedimento monitorio), analiticamente indicate nell'estratto conto notarile delle scritture contabili della società creditrice (doc. 11 proc. monitorio); rilevato che ha proposto opposizione avverso il DI esponendo l'incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice adito e l'insistenza del credito vantato;
rilevato che l'opponente non ha formulato istanze istruttorie e non ha depositato documentazione a sostegno delle proprie eccezioni;
rilevato che nell'ipotesi di richiesta dell'adempimento di una obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata, la competenza per territorio secondo il criterio del forum destinatae solutionis deve essere individuata applicando quello indicato dalla norma speciale dell'art 1498 c.c comma 3 , ossia per l'ipotesi in cui il pagamento non era stato previsto come contestuale al momento della consegna della merce e in assenza di esplicita pattuizione prendendo in considerazione il domicilio del venditore-creditore (cfr Cass civ n.26923/2023); rilevato che deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale di parte opponente essendo competente il Tribunale di Verona in cui ha sede la società opposta;
rilevato che parte opposta ha formulato istanza istruttorie e che venivano assunte prove testimoniali, dalle quali è emerso che e le fatture sono sempre state accettate da senza contestazioni, Parte_1 anche nel caso di specie;
considerato che
risulta dai documenti prodotti, DDT sottoscritti, che la merce è stata consegnata e accettata;
considerato che
, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, la domanda dell'opponente non può essere accolta e il DI deve essere confermato;
pagina 3 di 4 ritenuto di condannare l'opponente al pagamento delle spese legali in favore dell'opposto, in ossequio al principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda
Conferma
Il DI opposto emesso dal Tribunale di Verona n. 2904/2023 Ing. del 22.11.2023, e per l'effetto
Conferma la condanna di
(C.F. ), al pagamento dell'importo di € Parte_1 P.IVA_1
21.998,15, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 567,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA e successive occorrende;
Condanna
(C.F. ), al pagamento delle spese legali del Parte_1 P.IVA_1 presente procedimento, che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA come per legge.
4 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
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