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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8235 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 25/08/1969) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. NN ON giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 17/05/1969) con il patrocinio dell'avv. CP_1
NN ON giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025 con cui
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 CP_1
voler modificare le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Roma n.
17406 del 21/07/2021 alle condizioni di seguito indicate:
“1) assegnare alla Sig.ra la casa familiare sita in Roma CP_1
a Via del Poggio di Acilia n. 85-pal E-int. 8 dove vivrà con la figlia . Per_1
2) i genitori provvederanno al mantenimento della figlia , Per_1
maggiorenne, in maniera diretta.
Confermare le altre condizioni e quindi : a) le rate del mutuo gravante
sulla casa coniugale, a decorrere dal mese di marzo 2021, rimangono ad
esclusivo carico del Sig. il quale quindi anticiperà anche Parte_1
la quota del 50% spettante alla moglie. Al momento della vendita della casa
coniugale, la Sig.ra rimborserà al Sig. le somme, nelle CP_1 Parte_1
more, dallo stesso versate per suo conto per la predetta causale;
salva ed
impregiudicata la possibilità che la versi una o più rate, delle quali CP_1
non si chiederà il rimborso. b) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio
mantenimento. c) Entrambi coniugi si impegnano ad estinguere il mutuo
gravante sulla casa coniugale”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
3
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 8235/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale
di Roma n. 17406 del 21/07/2021 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8235 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 25/08/1969) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. NN ON giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 17/05/1969) con il patrocinio dell'avv. CP_1
NN ON giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025 con cui
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 CP_1
voler modificare le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Roma n.
17406 del 21/07/2021 alle condizioni di seguito indicate:
“1) assegnare alla Sig.ra la casa familiare sita in Roma CP_1
a Via del Poggio di Acilia n. 85-pal E-int. 8 dove vivrà con la figlia . Per_1
2) i genitori provvederanno al mantenimento della figlia , Per_1
maggiorenne, in maniera diretta.
Confermare le altre condizioni e quindi : a) le rate del mutuo gravante
sulla casa coniugale, a decorrere dal mese di marzo 2021, rimangono ad
esclusivo carico del Sig. il quale quindi anticiperà anche Parte_1
la quota del 50% spettante alla moglie. Al momento della vendita della casa
coniugale, la Sig.ra rimborserà al Sig. le somme, nelle CP_1 Parte_1
more, dallo stesso versate per suo conto per la predetta causale;
salva ed
impregiudicata la possibilità che la versi una o più rate, delle quali CP_1
non si chiederà il rimborso. b) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio
mantenimento. c) Entrambi coniugi si impegnano ad estinguere il mutuo
gravante sulla casa coniugale”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
3
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 8235/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale
di Roma n. 17406 del 21/07/2021 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi