Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]. EPHIGÊNIO SALLES, 2477, C.F._1 [...]
CASA 77, , , che prende parte al Controparte_1 CP_2 Parte_2
presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nato in [...] il Persona_1
14/11/2014, C.F. e C.F._2 Controparte_3 Parte_3
, nato in [...] il [...], C.F. , residente in [...].
[...] C.F._3
2477, 77, Controparte_1 Controparte_1 CP_4 CP_2
, ,
[...] Parte_2
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._4
residente in [...]2650, n. 42, APARTAMENTO 101, CENTRO, BALNEÁRIO
CAMBORIÚ-SC CEP , che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità C.F._5
di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. Persona_2 C.F._6
residente in [...]2650, n. 42, APARTAMENTO 101, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ-
SC , C.F._7
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_4
, residente in [...], 1972, , C.F._8 Parte_5
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
residente in [...], 744, C.F._9
, Parte_6 Parte_7
residente in [...], CORAL GABLES, 1101, , CP_2
, Parte_2
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_9 C.F._11
residente in [...], CORAL GABLES, 1101, , CP_2
, Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. SAITTA VALERIA e dall'avv. DE SIMONE RICCARDO, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_7
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_7
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 11 giugno del 1985 Persona_3
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
Persona_3
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_7
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Cologna Veneta in data 11/06/1885
(cfr. certificato di nascita doc. 1). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno
d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in
Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: Per_3
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto
[...]
si è sposato con la sig.ra nel 1909 (doc. 2) e non si è mai Controparte_8
naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc.
3). Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1922 il sig. (doc. 4).Dal Parte_10
matrimonio, nel 1947, tra il sig. e la sig.ra (doc. Parte_10 Persona_4
5) nascevano nel 1948 il sig. (doc. 6), nel 1950 il sig. (doc. 7) e CP_5 Persona_5
nel 1953 il sig. (doc. 8). Il sig. si sposava nel 1979 con la sig.ra Parte_11 CP_5
(doc. 9) e procreavano nel 1980 la sig.ra Persona_6 Parte_1 [...] (doc. 11) Quindi la sig.ra
[...] Controparte_5
si univa in matrimonio nel 2013 con il sig. Parte_1 Persona_7
(doc. 12) e dalla loro unione nascevano nel 2012 il sig.
[...] Persona_8
(doc. 13) e nel 2014 il sig. (doc. 14).
[...] Persona_1
Dall'unione tra il sig. ed la sig.ra nasceva Controparte_5 Persona_9
nel 2009 il sig. (doc. 15). Dal matrimonio, nel 1973, tra il sig. Persona_2
e la sig.ra (doc. 16) nasceva nel 1976 la sig.ra Persona_5 Parte_12 [...]
(doc. 17). La sig.ra si sposava nel 2014 con Parte_4 Parte_4
il sig. (doc. 18) e procreavano nel 1997 il sig. Persona_10 [...]
(doc. 19) Dall'unione tra il sig. e la sig.ra Controparte_6 Parte_11 Parte_13
nascevano nel 1998 la sig.ra (doc. 20) e nel 2001 il sig.
[...] Parte_8
(doc. 21)”. Parte_9
E' riportato il seguente passaggio generazionale a pagina 2 del ricorso : “La sig.ra
[...]
si sposava nel 2014 con il sig. (doc. 18) e Parte_4 Persona_10
procreavano nel 1997 il sig. (doc. 19) “. Controparte_6
E' del tutto evidente il refuso poiché non è possibile che due persone contraggano matrimonio nel 2014 e generino poi nel 1997 un figlio. La documentazione richiamata è tuttavia sovrapponibile alla allegazione ed è evidente che nei termini in cui è stata prospettata è frutto di un errore materiale posto che è comunque documentato ciò che conta e cioè che
[...]
è nato il [...] da la quale gli ha Parte_14 Parte_4
trasmesso a cittadinanza in base all'art. 1 co1 lett a l. 91/'92 a prescindere dal fatto che ella si sia sposata il 14/7/2014 con . Per_11
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2,4,5,6,7,8,,10,11,13,17,19,20,21).
Si tratta di linea di discendenza che non ha subito interruzioni per linea femminile poiché il matrimonio di e quello di risalgono Persona_12 Parte_4
ad epoca successiva all'entrata in vigore della l. 91/'92 (rispettivamente anno 2013 ed anno
2014) pertanto non serve neppure richiamare la operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87/1975 e n. 30 /1983.
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi. Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26572/2024 , promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]. EPHIGÊNIO SALLES, 2477, C.F._1 [...]
CASA 77, , , che prende parte al Controparte_1 CP_2 Parte_2
presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nato in [...] il Persona_1
14/11/2014, C.F. e C.F._2 Controparte_3 Parte_3
, nato in [...] il [...], C.F. , residente in [...].
[...] C.F._3
2477, 77, Controparte_1 Controparte_1 CP_4 CP_2
, ,
[...] Parte_2
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._4
residente in [...]2650, n. 42, APARTAMENTO 101, CENTRO, BALNEÁRIO
CAMBORIÚ-SC CEP , che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità C.F._5
di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. Persona_2 C.F._6
residente in [...]2650, n. 42, APARTAMENTO 101, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ-
SC , C.F._7
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_4
, residente in [...], 1972, , C.F._8 Parte_5
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6 residente in [...], 744, C.F._9
, Parte_6 Parte_7
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_8 C.F._10
residente in [...], CORAL GABLES, 1101, , CP_2
, Parte_2
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_9 C.F._11
residente in [...], CORAL GABLES, 1101, , CP_2
, Parte_2
Contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_7
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo