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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1437 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 2342/2024, avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo,
TRA
Avv. Vincenzo DE TATA, rappresentato e difeso, come da procure in calce ai ricorsi introduttivi, dall'avv. Roberta Lo Turco, presso il cui studio in Castelvenere, via San Tommaso, 12, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procure in calce alle memorie di costituzione, dall'avv. Paola Coletta, con domicilio digitale presso la pec Email_1
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come Controparte_2 in atti dall'avv. Vincenzo Ragni, presso il cui studio in Bari, via Sparano, 27, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, l'avv. De Tata ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01776202400000279000, notificata il 6 marzo 2024 a mezzo pec, e avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400001216000, notificato il 7 maggio 2024 a mezzo pec, nonché avverso le sottostanti cartelle nn. 01720150010043734000, 01720190008714768000,
01720200006575347000, 01720220006262345000, emesse per il recupero di crediti della
[...]
a titolo di contributi obbligatori, interessi, maggiorazioni per Controparte_1
1 ritardato pagamento e sanzioni, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, nullità e/o inesistenza di tutti gli atti impugnati e, per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le somme richieste, ivi comprese le sanzioni irrogate;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha dedotto tanto vizi propri degli atti impugnati, quanto vizi propri delle cartelle esattoriali, delle quali ha lamentato innanzitutto l'omessa/irrituale notifica e poi il difetto di motivazione e la mancanza di allegazione degli atti prodromici, nonché la tardività della notifica, con conseguente decadenza. Ha, inoltre, dedotto la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale dopo la presunta notifica delle cartelle, in assenza di validi atti interruttivi precedenti gli atti impugnati.
Si è ritualmente costituita, in entrambi i giudizi, , chiedendo il Controparte_2 rigetto dei ricorsi in quanto inammissibili e infondati.
Si è, altresì, costituita la , chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile, CP_1 improponibile e, comunque, rigettare nel merito l'opposizione e, in via subordinata e riconvenzionale, nel caso di accoglimento del ricorso per vizi formali e di notifica degli atti impugnati, di accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla delle somme iscritte CP_1 nei ruoli in contestazione, oltre interessi ex art. 18, l. 576/1980 dal dovuto al saldo, nonché, sempre in via subordinata e riconvenzionale, in ipotesi di accoglimento del ricorso anche parziale per intervenuta prescrizione, di condannare al risarcimento dei danni, Controparte_2 in misura corrispondente all'importo del credito dichiarato prescritto, oltre interessi di mora maturati dalla data di consegna del ruolo.
La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01776202400000279000, notificata a mezzo pec il 6 marzo 2024, e il preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400001216000, notificato a mezzo pec il 7 maggio 2024, limitatamente a quattro cartelle esattoriali emesse per il recupero di somme iscritte a ruolo dalla Cassa forense, di competenza del giudice del lavoro.
Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che in ricorso sono state sollevate tanto censure che investono direttamente l'attività dell'agente della riscossione, quanto eccezioni che concernono il merito della pretesa (prescrizione del credito).
Ciò premesso, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha esteso la procedura di riscossione a mezzo ruolo a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali (art. 17).
Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della l. n. 576 del 1980, la Controparte_1
pur dopo la privatizzazione in forza del d.lgs. n. 509 del 1994, conserva il potere di riscuotere
[...]
i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 stabilisce la persistenza di tale modalità di riscossione per le entrate già riscosse con quel sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di
2 entrata in vigore dello stesso d.lgs. 46/1999. Inoltre, nonostante la privatizzazione permane per gli appartenenti alla categoria la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, come previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. 509/1994, e quindi la riscossione mediante ruoli rimane congruo strumento trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge (in questo senso v., da ultimo, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21735 del 26/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 9310 del 2014; Sez. L, Sentenza n.
14191 del 2001, tutte relative a controversie in cui era parte la;
cfr. anche Cass. Sez. 3, CP_1
Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, in motivazione, la quale ribadisce che “La nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume carattere dirimente ai fini della ipotizzata sottrazione di tali enti alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo
- in relazione tanto alla abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso", quanto alla
"rottamazione" dei ruoli "inattivi" -, incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato”).
Ne consegue l'applicabilità delle disposizioni dettate dal d.lgs. 46/1999 alla riscossione dei crediti della . CP_1
Il citato d.lgs., all'art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: v. Cass. sez. I, 5.03.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.) fondata su ragioni relative al merito della pretesa contributiva sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, e se l'opposizione venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito del giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6 d.lgs.
46/1999.
Quello previsto dall'art. 24, comma 5 cit. è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs.
46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass
n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015).
3 L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva inoltre l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal d.lgs. n. 46/1999, art. 16, si identifica nella cartella di pagamento (v. Cass. n. 4506/2007; Cass. n. 21863/2004).
Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (e in genere per quelle non tributarie) prevede quindi le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. 46/1999, cioè nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1 c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618 bis c.p.c); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quindi “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento ovvero ancora del procedimento esattoriale nel suo complesso (compresi i vizi strettamente legati alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del
2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Va, infine, ricordato che l'azione promossa a seguito della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non può considerarsi sottoposta
4 al termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., non avendo tali atti natura di atti esecutivi, ma di atti riferiti a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 34311 del 15/11/2021; Sez.
V Ord., 10/11/2022, n. 33202); la relativa azione va, invece, ricondotta alla figura generale dell'azione di accertamento negativo, sottratta al termine decadenziale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25745 del 22/12/2015, n. 27019 del 27/12/2016).
Tornando al caso concreto, il ricorrente contesta innanzitutto entrambe le comunicazioni preventive, in quanto non precedute dalla intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, D.P.R. 602/1973.
Ebbene, l'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede, al secondo comma, che se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non sia stata avviata la procedura di espropriazione forzata, quest'ultima debba necessariamente essere preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione.
Tuttavia, la norma non trova applicazione con riferimento all'iscrizione di ipoteca.
Infatti, l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 nel caso di iscrizione di ipoteca richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 e non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari;
così l'obbligo previsto di notificazione di un avviso di intimazione deve ritenersi riferito all'inizio dell'espropriazione e non in relazione a qualsiasi atto, collegato o funzionale che sia, all'espropriazione stessa.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, poiché l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce, in realtà, atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, essa può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma
2, del citato D.P.R. n. 602, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, nonostante la collocazione nel decreto di riferimento e lo stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria ed espropriazione, deve ritenersi che l'iscrizione de qua non possa definirsi un atto dell'esecuzione, come si desume dal fatto che, secondo la disciplina positiva, non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, fatto che autorizza a ritenere che questa sia appunto un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione in senso stretto (Cass. civ. Sez. V Ord., 18/06/2020, n.
11817).
Analogamente, la S.C. ha chiarito che “Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011;
Sez. 5, Sentenza n. 26075 del 30/12/2015; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017).
Il ricorrente lamenta poi la mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e la mancata notificazione della comunicazione preventiva dell'iscrizione stessa.
5 La doglianza è infondata, atteso che quella impugnata è proprio la comunicazione preventiva imposta dall'art. 77, co. 2 bis, del D.P.R. 602/73, introdotto dal d.l. 70/2011, che necessariamente precede l'iscrizione ipotecaria e che nella fattispecie è stata (pacificamente) notificata in data 6/03/2024.
Ancora, il ricorrente deduce che la comunicazione sarebbe inefficace in quanto non reca la specifica indicazione degli immobili interessati. Al riguardo, si rammenta che l'atto impugnato è una comunicazione preventiva – che preannuncia, in caso di mancato pagamento del debito, l'iscrizione ipotecaria, e per la quale la legge non prevede che siano specificamente individuati i beni immobili e i relativi dati identificativi – e non già l'iscrizione ipotecaria.
Per quanto concerne il preavviso di fermo, il ricorrente ne deduce invece l'illegittimità in quanto l'autovettura interessata sarebbe un bene strumentale.
Il secondo comma dell'art. 86, D.P.R. 602/1973, come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. m-bis del d.l. 69/2013, dispone che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente non ha né dedotto né dimostrato di avere fatto istanza di sospensione all'agente della riscossione nel termine assegnato per il pagamento, documentando la strumentalità del bene.
Anche in giudizio non ha fornito alcuna prova che l'auto in questione, BMW X1 tg. GM638CF, sia un bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale, o che sia utilizzata esclusivamente o comunque prevalentemente per tale attività; né ha provato o chiesto di provare che si tratti dell'unica automobile in suo possesso, e che quindi il vincolo di indisponibilità sulla stessa impedirebbe o renderebbe eccessivamente difficile l'espletamento dell'attività.
Il ricorrente fa, poi, valere eccezioni relative alla omessa/irrituale notifica delle cartelle, alla tardività delle notifiche, alla carenza di elementi essenziali, di motivazione e di allegazione degli atti prodromici.
Occorre quindi verificare, innanzitutto, la prova delle notifiche.
La cartella n. 01720150010043734000 risulta essere stata ritualmente notificata il 26/04/2016 ai sensi degli artt. 26, D.P.R. 602/73 e 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale e invio di raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza.
L'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge è attestato dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione (relata di notifica, elenco documenti depositati presso la casa comunale, prospetto riepilogativo delle raccomandate informative spedite ex artt. 139/140 c.p.c., busta attestante la restituzione al mittente per compiuta giacenza della raccomandata informativa).
6 Tale documentazione è pienamente idonea a dimostrare l'effettuazione della notifica con le modalità previste.
Peraltro, l'avvenuta notifica della cartella in esame risulta essere stata accertata da questo Tribunale con sentenza n. 140/2019, richiamata e prodotta da , pacificamente passata in giudicato. CP_1
Le cartelle nn. 01720190008714768000, 01720200006575347000 e 01720220006262345000 sono state notificate il 24/01/2020, il 24/06/2022 e il 19/01/2023 mediante pec all'indirizzo
Email_2
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
Nella fattispecie, ha prodotto tutte le ricevute di avvenuta consegna delle pec, in formato .eml. CP_3
La correttezza dell'indirizzo pec, che peraltro corrisponde a quello dove sono stati recapitati gli atti impugnati, non è stata contestata.
7 Tutti gli atti impositivi risultano, pertanto, essere stati validamente notificati, ed è pacifico che non siano stati oggetto di tempestiva impugnazione da parte del ricorrente, ovvero nel termine di 40 giorni per vizi attinenti all'iscrizione a ruolo e al merito della pretesa, o in quello di 20 giorni per vizi formali. L'esame delle relative doglianze è quindi ormai precluso.
Residua la possibilità di far valere la prescrizione dei crediti, maturata in epoca successiva alla notifica dei titoli impositivi.
Al riguardo, giova premettere che a norma dell'art. 19 della l. 576/1980 “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, CP_1 gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e CP_1
23”.
L'art. 3, commi 9 e 10 della l. 335/95 ha ridotto il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria a cinque anni, statuendo che tale termine si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3, comma 9 della l. 335/1995 trovava applicazione anche ai contributi dovuti alla
[...]
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5522 del 09/04/2003, seguita da tutta la giurisprudenza CP_1 successiva). Infatti l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006).
Successivamente, tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto, prevedendo con l'art. 66 della l.
31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1
In ordine all'applicabilità del termine decennale, la S.C. ha rilevato che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere a un'interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del
18/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 18953 del 09/09/2014).
Le sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi (art. 18, l. 576/80), dal momento che si tratta di sanzioni civili, che traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la
8 stessa natura giuridica di quella principale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez.
Un., Sentenza n. 5076 del 13/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza
n. 29751 del 12/10/2022), rimangono assoggettate al medesimo termine di prescrizione del credito contributivo al quale accedono.
Rimane, invece, quinquennale la prescrizione per le sanzioni dichiarative, atteso che “La sanzione comminata dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla CP_1 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ha invece natura di sanzione amministrativa pecuniaria, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ai CP_1 sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20343 del 20/09/2006, n. 14779 del 04/06/2008,
n. 18130 del 04/08/2010, n. 17258 del 02/07/2018).
Infine, va rilevato che, in relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_5
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del
17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord.,
27/01/2020, n. 1826).
Le somme iscritte nei ruoli 2019, 2020 e 2022, oggetto delle cartelle nn. 01720190008714768000,
01720200006575347000 e 01720220006262345000, sono relative a contributi, interessi e sanzioni maturati negli anni dal 2015 in avanti, il cui termine di prescrizione è senz'altro decennale, nonché a sanzioni dichiarative per gli anni 2016, 2017 (ruolo 2020) e 2019 (incluse nel ruolo 2022), il cui termine è quinquennale.
Tenuto conto delle date di notifica delle cartelle, al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (6/03/2024) e poi del fermo (7/05/2024) la prescrizione non era maturata per nessuna delle somme iscritte a ruolo, anche senza tener conto degli atti interruttivi successivi di cui ha documentato la notifica (intimazione di pagamento n. CP_3
01720229000521916000, notificata a mezzo pec il 19/04/2022, e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000536000, notificata a mezzo pec il 27/07/2022, entrambe riferite alla cartella del 2019).
9 La cartella n. 01720150010043734000 concerne invece la contribuzione integrativa per gli anni 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, oltre sanzioni e interessi, la contribuzione dovuta per l'iscrizione di ufficio per gli anni 2009 e 2010, oltre penali, sanzioni e interessi, la contribuzione minima per gli anni 2011, 2012 e 2013, oltre interessi, e sanzioni dichiarative anno 2010.
Ebbene, per quanto concerne il conguaglio contributo integrativo, gli interessi e le sanzioni per omesso/ritardato versamento relativi alle annualità 2006, 2007, 2008, il quinquennio prescrizionale ex l. 335/95, decorrente dalla data di invio della dichiarazione reddituale del 28/12/2012, non era maturato alla data dell'entrata in vigore della l. 247/2012, con conseguente applicazione, anche per tali somme, del termine decennale.
La cartella è stata notificata il 26/04/2016 e, prima degli atti impugnati, comunque intervenuti entro il decennio, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 01720229000521916000 del CP_3
19/04/2022 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000536000 del
27/07/2022.
Infine, per quanto riguarda le sanzioni dichiarative anno 2010, portate dalla medesima cartella, il cui termine di prescrizione era ed è rimasto quinquennale, viene in rilievo la normativa emergenziale, emanata per limitare le ripercussioni economico-sociali dell'epidemia da Covid-19.
Segnatamente, l'art. 68 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, operando un rinvio alle previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che a sua volta stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e che durante detto periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
A seguito di successivi interventi normativi, l'ultimo dei quali operato dal D.L. 25/05/2021, n. 73 (cd.
Sostegni-bis), conv. dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, art. 9, il periodo di sospensione dei versamenti e delle attività di riscossione (con correlata sospensione dei termini prescrizionali) è stato prorogato sino al 31 agosto 2021.
Nella fattispecie, la prescrizione sarebbe maturata il 26/04/2021; tuttavia, tenuto conto del periodo di sospensione, considerato che il termine ha ripreso a decorrere dall'1/09/2021 e che il periodo residuo alla data dell'8/03/2020 era di oltre un anno, la notifica dell'intimazione del 19/04/2022 ne ha validamente interrotto il decorso, così come tutti gli atti successivamente notificati (CPI luglio 2022,
CPI marzo 2024, PFA 2024).
10 È quindi infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000), ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.280,50 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, per quanto riguarda , in favore dell'avv. Ragni dichiaratosi antistatario. CP_3
Benevento, 9 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1437 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cui è riunita quella iscritta al n. R.G. 2342/2024, avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo,
TRA
Avv. Vincenzo DE TATA, rappresentato e difeso, come da procure in calce ai ricorsi introduttivi, dall'avv. Roberta Lo Turco, presso il cui studio in Castelvenere, via San Tommaso, 12, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procure in calce alle memorie di costituzione, dall'avv. Paola Coletta, con domicilio digitale presso la pec Email_1
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come Controparte_2 in atti dall'avv. Vincenzo Ragni, presso il cui studio in Bari, via Sparano, 27, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, l'avv. De Tata ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01776202400000279000, notificata il 6 marzo 2024 a mezzo pec, e avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400001216000, notificato il 7 maggio 2024 a mezzo pec, nonché avverso le sottostanti cartelle nn. 01720150010043734000, 01720190008714768000,
01720200006575347000, 01720220006262345000, emesse per il recupero di crediti della
[...]
a titolo di contributi obbligatori, interessi, maggiorazioni per Controparte_1
1 ritardato pagamento e sanzioni, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, nullità e/o inesistenza di tutti gli atti impugnati e, per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le somme richieste, ivi comprese le sanzioni irrogate;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, ha dedotto tanto vizi propri degli atti impugnati, quanto vizi propri delle cartelle esattoriali, delle quali ha lamentato innanzitutto l'omessa/irrituale notifica e poi il difetto di motivazione e la mancanza di allegazione degli atti prodromici, nonché la tardività della notifica, con conseguente decadenza. Ha, inoltre, dedotto la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale dopo la presunta notifica delle cartelle, in assenza di validi atti interruttivi precedenti gli atti impugnati.
Si è ritualmente costituita, in entrambi i giudizi, , chiedendo il Controparte_2 rigetto dei ricorsi in quanto inammissibili e infondati.
Si è, altresì, costituita la , chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile, CP_1 improponibile e, comunque, rigettare nel merito l'opposizione e, in via subordinata e riconvenzionale, nel caso di accoglimento del ricorso per vizi formali e di notifica degli atti impugnati, di accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla delle somme iscritte CP_1 nei ruoli in contestazione, oltre interessi ex art. 18, l. 576/1980 dal dovuto al saldo, nonché, sempre in via subordinata e riconvenzionale, in ipotesi di accoglimento del ricorso anche parziale per intervenuta prescrizione, di condannare al risarcimento dei danni, Controparte_2 in misura corrispondente all'importo del credito dichiarato prescritto, oltre interessi di mora maturati dalla data di consegna del ruolo.
La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01776202400000279000, notificata a mezzo pec il 6 marzo 2024, e il preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400001216000, notificato a mezzo pec il 7 maggio 2024, limitatamente a quattro cartelle esattoriali emesse per il recupero di somme iscritte a ruolo dalla Cassa forense, di competenza del giudice del lavoro.
Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che in ricorso sono state sollevate tanto censure che investono direttamente l'attività dell'agente della riscossione, quanto eccezioni che concernono il merito della pretesa (prescrizione del credito).
Ciò premesso, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha esteso la procedura di riscossione a mezzo ruolo a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali (art. 17).
Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della l. n. 576 del 1980, la Controparte_1
pur dopo la privatizzazione in forza del d.lgs. n. 509 del 1994, conserva il potere di riscuotere
[...]
i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 stabilisce la persistenza di tale modalità di riscossione per le entrate già riscosse con quel sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di
2 entrata in vigore dello stesso d.lgs. 46/1999. Inoltre, nonostante la privatizzazione permane per gli appartenenti alla categoria la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, come previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. 509/1994, e quindi la riscossione mediante ruoli rimane congruo strumento trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge (in questo senso v., da ultimo, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21735 del 26/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 9310 del 2014; Sez. L, Sentenza n.
14191 del 2001, tutte relative a controversie in cui era parte la;
cfr. anche Cass. Sez. 3, CP_1
Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, in motivazione, la quale ribadisce che “La nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume carattere dirimente ai fini della ipotizzata sottrazione di tali enti alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo
- in relazione tanto alla abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso", quanto alla
"rottamazione" dei ruoli "inattivi" -, incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato”).
Ne consegue l'applicabilità delle disposizioni dettate dal d.lgs. 46/1999 alla riscossione dei crediti della . CP_1
Il citato d.lgs., all'art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: v. Cass. sez. I, 5.03.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.) fondata su ragioni relative al merito della pretesa contributiva sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, e se l'opposizione venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito del giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6 d.lgs.
46/1999.
Quello previsto dall'art. 24, comma 5 cit. è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, infatti, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs.
46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass
n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 4978 del 12/03/2015).
3 L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva inoltre l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal d.lgs. n. 46/1999, art. 16, si identifica nella cartella di pagamento (v. Cass. n. 4506/2007; Cass. n. 21863/2004).
Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (e in genere per quelle non tributarie) prevede quindi le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6 del d.lgs. 46/1999, cioè nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1 c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618 bis c.p.c); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quindi “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto”, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento ovvero ancora del procedimento esattoriale nel suo complesso (compresi i vizi strettamente legati alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2 c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1 c.p.c.). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del
2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Va, infine, ricordato che l'azione promossa a seguito della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non può considerarsi sottoposta
4 al termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., non avendo tali atti natura di atti esecutivi, ma di atti riferiti a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 34311 del 15/11/2021; Sez.
V Ord., 10/11/2022, n. 33202); la relativa azione va, invece, ricondotta alla figura generale dell'azione di accertamento negativo, sottratta al termine decadenziale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25745 del 22/12/2015, n. 27019 del 27/12/2016).
Tornando al caso concreto, il ricorrente contesta innanzitutto entrambe le comunicazioni preventive, in quanto non precedute dalla intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, D.P.R. 602/1973.
Ebbene, l'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede, al secondo comma, che se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non sia stata avviata la procedura di espropriazione forzata, quest'ultima debba necessariamente essere preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione.
Tuttavia, la norma non trova applicazione con riferimento all'iscrizione di ipoteca.
Infatti, l'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 nel caso di iscrizione di ipoteca richiama espressamente solo il primo comma dell'art. 50 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 e non anche il secondo comma, che quindi non si applica alle misure cautelari;
così l'obbligo previsto di notificazione di un avviso di intimazione deve ritenersi riferito all'inizio dell'espropriazione e non in relazione a qualsiasi atto, collegato o funzionale che sia, all'espropriazione stessa.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, poiché l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce, in realtà, atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, essa può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma
2, del citato D.P.R. n. 602, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, nonostante la collocazione nel decreto di riferimento e lo stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria ed espropriazione, deve ritenersi che l'iscrizione de qua non possa definirsi un atto dell'esecuzione, come si desume dal fatto che, secondo la disciplina positiva, non necessariamente l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, fatto che autorizza a ritenere che questa sia appunto un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione in senso stretto (Cass. civ. Sez. V Ord., 18/06/2020, n.
11817).
Analogamente, la S.C. ha chiarito che “Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011;
Sez. 5, Sentenza n. 26075 del 30/12/2015; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017).
Il ricorrente lamenta poi la mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria e la mancata notificazione della comunicazione preventiva dell'iscrizione stessa.
5 La doglianza è infondata, atteso che quella impugnata è proprio la comunicazione preventiva imposta dall'art. 77, co. 2 bis, del D.P.R. 602/73, introdotto dal d.l. 70/2011, che necessariamente precede l'iscrizione ipotecaria e che nella fattispecie è stata (pacificamente) notificata in data 6/03/2024.
Ancora, il ricorrente deduce che la comunicazione sarebbe inefficace in quanto non reca la specifica indicazione degli immobili interessati. Al riguardo, si rammenta che l'atto impugnato è una comunicazione preventiva – che preannuncia, in caso di mancato pagamento del debito, l'iscrizione ipotecaria, e per la quale la legge non prevede che siano specificamente individuati i beni immobili e i relativi dati identificativi – e non già l'iscrizione ipotecaria.
Per quanto concerne il preavviso di fermo, il ricorrente ne deduce invece l'illegittimità in quanto l'autovettura interessata sarebbe un bene strumentale.
Il secondo comma dell'art. 86, D.P.R. 602/1973, come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. m-bis del d.l. 69/2013, dispone che “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente non ha né dedotto né dimostrato di avere fatto istanza di sospensione all'agente della riscossione nel termine assegnato per il pagamento, documentando la strumentalità del bene.
Anche in giudizio non ha fornito alcuna prova che l'auto in questione, BMW X1 tg. GM638CF, sia un bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale, o che sia utilizzata esclusivamente o comunque prevalentemente per tale attività; né ha provato o chiesto di provare che si tratti dell'unica automobile in suo possesso, e che quindi il vincolo di indisponibilità sulla stessa impedirebbe o renderebbe eccessivamente difficile l'espletamento dell'attività.
Il ricorrente fa, poi, valere eccezioni relative alla omessa/irrituale notifica delle cartelle, alla tardività delle notifiche, alla carenza di elementi essenziali, di motivazione e di allegazione degli atti prodromici.
Occorre quindi verificare, innanzitutto, la prova delle notifiche.
La cartella n. 01720150010043734000 risulta essere stata ritualmente notificata il 26/04/2016 ai sensi degli artt. 26, D.P.R. 602/73 e 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale e invio di raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza.
L'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge è attestato dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione (relata di notifica, elenco documenti depositati presso la casa comunale, prospetto riepilogativo delle raccomandate informative spedite ex artt. 139/140 c.p.c., busta attestante la restituzione al mittente per compiuta giacenza della raccomandata informativa).
6 Tale documentazione è pienamente idonea a dimostrare l'effettuazione della notifica con le modalità previste.
Peraltro, l'avvenuta notifica della cartella in esame risulta essere stata accertata da questo Tribunale con sentenza n. 140/2019, richiamata e prodotta da , pacificamente passata in giudicato. CP_1
Le cartelle nn. 01720190008714768000, 01720200006575347000 e 01720220006262345000 sono state notificate il 24/01/2020, il 24/06/2022 e il 19/01/2023 mediante pec all'indirizzo
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Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
Nella fattispecie, ha prodotto tutte le ricevute di avvenuta consegna delle pec, in formato .eml. CP_3
La correttezza dell'indirizzo pec, che peraltro corrisponde a quello dove sono stati recapitati gli atti impugnati, non è stata contestata.
7 Tutti gli atti impositivi risultano, pertanto, essere stati validamente notificati, ed è pacifico che non siano stati oggetto di tempestiva impugnazione da parte del ricorrente, ovvero nel termine di 40 giorni per vizi attinenti all'iscrizione a ruolo e al merito della pretesa, o in quello di 20 giorni per vizi formali. L'esame delle relative doglianze è quindi ormai precluso.
Residua la possibilità di far valere la prescrizione dei crediti, maturata in epoca successiva alla notifica dei titoli impositivi.
Al riguardo, giova premettere che a norma dell'art. 19 della l. 576/1980 “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, CP_1 gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e CP_1
23”.
L'art. 3, commi 9 e 10 della l. 335/95 ha ridotto il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria a cinque anni, statuendo che tale termine si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3, comma 9 della l. 335/1995 trovava applicazione anche ai contributi dovuti alla
[...]
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5522 del 09/04/2003, seguita da tutta la giurisprudenza CP_1 successiva). Infatti l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006).
Successivamente, tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto, prevedendo con l'art. 66 della l.
31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1
In ordine all'applicabilità del termine decennale, la S.C. ha rilevato che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere a un'interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del
18/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 18953 del 09/09/2014).
Le sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi (art. 18, l. 576/80), dal momento che si tratta di sanzioni civili, che traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la
8 stessa natura giuridica di quella principale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez.
Un., Sentenza n. 5076 del 13/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza
n. 29751 del 12/10/2022), rimangono assoggettate al medesimo termine di prescrizione del credito contributivo al quale accedono.
Rimane, invece, quinquennale la prescrizione per le sanzioni dichiarative, atteso che “La sanzione comminata dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla CP_1 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ha invece natura di sanzione amministrativa pecuniaria, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ai CP_1 sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20343 del 20/09/2006, n. 14779 del 04/06/2008,
n. 18130 del 04/08/2010, n. 17258 del 02/07/2018).
Infine, va rilevato che, in relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l.
n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_4 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_5
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del
17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord.,
27/01/2020, n. 1826).
Le somme iscritte nei ruoli 2019, 2020 e 2022, oggetto delle cartelle nn. 01720190008714768000,
01720200006575347000 e 01720220006262345000, sono relative a contributi, interessi e sanzioni maturati negli anni dal 2015 in avanti, il cui termine di prescrizione è senz'altro decennale, nonché a sanzioni dichiarative per gli anni 2016, 2017 (ruolo 2020) e 2019 (incluse nel ruolo 2022), il cui termine è quinquennale.
Tenuto conto delle date di notifica delle cartelle, al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (6/03/2024) e poi del fermo (7/05/2024) la prescrizione non era maturata per nessuna delle somme iscritte a ruolo, anche senza tener conto degli atti interruttivi successivi di cui ha documentato la notifica (intimazione di pagamento n. CP_3
01720229000521916000, notificata a mezzo pec il 19/04/2022, e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000536000, notificata a mezzo pec il 27/07/2022, entrambe riferite alla cartella del 2019).
9 La cartella n. 01720150010043734000 concerne invece la contribuzione integrativa per gli anni 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, oltre sanzioni e interessi, la contribuzione dovuta per l'iscrizione di ufficio per gli anni 2009 e 2010, oltre penali, sanzioni e interessi, la contribuzione minima per gli anni 2011, 2012 e 2013, oltre interessi, e sanzioni dichiarative anno 2010.
Ebbene, per quanto concerne il conguaglio contributo integrativo, gli interessi e le sanzioni per omesso/ritardato versamento relativi alle annualità 2006, 2007, 2008, il quinquennio prescrizionale ex l. 335/95, decorrente dalla data di invio della dichiarazione reddituale del 28/12/2012, non era maturato alla data dell'entrata in vigore della l. 247/2012, con conseguente applicazione, anche per tali somme, del termine decennale.
La cartella è stata notificata il 26/04/2016 e, prima degli atti impugnati, comunque intervenuti entro il decennio, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 01720229000521916000 del CP_3
19/04/2022 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202200000536000 del
27/07/2022.
Infine, per quanto riguarda le sanzioni dichiarative anno 2010, portate dalla medesima cartella, il cui termine di prescrizione era ed è rimasto quinquennale, viene in rilievo la normativa emergenziale, emanata per limitare le ripercussioni economico-sociali dell'epidemia da Covid-19.
Segnatamente, l'art. 68 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, operando un rinvio alle previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che a sua volta stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e che durante detto periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
A seguito di successivi interventi normativi, l'ultimo dei quali operato dal D.L. 25/05/2021, n. 73 (cd.
Sostegni-bis), conv. dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, art. 9, il periodo di sospensione dei versamenti e delle attività di riscossione (con correlata sospensione dei termini prescrizionali) è stato prorogato sino al 31 agosto 2021.
Nella fattispecie, la prescrizione sarebbe maturata il 26/04/2021; tuttavia, tenuto conto del periodo di sospensione, considerato che il termine ha ripreso a decorrere dall'1/09/2021 e che il periodo residuo alla data dell'8/03/2020 era di oltre un anno, la notifica dell'intimazione del 19/04/2022 ne ha validamente interrotto il decorso, così come tutti gli atti successivamente notificati (CPI luglio 2022,
CPI marzo 2024, PFA 2024).
10 È quindi infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000), ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.280,50 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, per quanto riguarda , in favore dell'avv. Ragni dichiaratosi antistatario. CP_3
Benevento, 9 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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