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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9460 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42260/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTESANTO VINCENZA Parte_1 C.F._1
HELLEN con studio in VIA RESUTTANA, 360 90146 PALERMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 202404301004232884665818 emessa dal in data 20 settembre Controparte_1
2024 e notificata in data 18 ottobre 2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 45.300,93 a titolo di riscossione delle sanzioni amministrative derivanti da 66 verbali di accertamento di violazione di norme del codice della strada.
L'attrice ha dedotto di non avere mai ricevuto alcuna notifica dei verbali, in quanto asseritamente notificati negli anni 2020 e 2021, quando la parte aveva cambiato residenza per ragioni familiari.
Si è costituito il che ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, allegando il Controparte_1 rituale perfezionarsi delle notifiche di tutti i verbali, in quanto svolte secondo la procedura di cui all'art. 140
c.p.c. presso il luogo di residenza dell'attrice. pagina 1 di 3 Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via generale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale (cfr. Cass. civ. ord. 9059 del 2021 con cui la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di far valere, con l'opposizione alla cartella, l'illegittimità del verbale di contravvenzione perché elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva).
I citati principi sono pacificamente applicabili anche all'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione ex art. 3
RD n. 639 del 1910, concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, data la facoltà per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto citato e considerato che anche in tal caso l'attività di riscossione si fonda su verbali di contestazione divenuti definitivi a seguito di mancata opposizione.
Ciò posto, l'ingiunzione in esame si fonda su 66 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, che risultano notificati in un periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La documentazione prodotta dal non consente di ritenere il perfezionamento del procedimento di CP_1 notifica dei citati verbali.
Come rilevato dalla Suprema Corte, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140 c.p.c. è necessario che venga prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. Invero, testualmente, “tale avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass.civ. ord. n. 25351 del 11/11/2020, nonché ord. 15/4/2019 n.10519).
Nel caso in esame, il ha prodotto una copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa CP_1 non sottoscritto e privo di qualunque annotazione, nonché la copia della busta contenente il plico, recante in calce un timbro con la indicazione “compiuta giacenza”.
In tutti i citati casi non vi è quindi adeguata prova del perfezionamento del procedimento di notifica in quanto la mancata compilazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, contenenti la indicazione delle attività compiute dall'agente postale, non consente di appurare se l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità della parte e se in particolare l'agente abbia correttamente proceduto a barrare la casella indicante l'immissione dell'atto in cassetta o quella dell'affissione alla porta di ingresso. pagina 2 di 3 Già tale rilievo esclude la prova della rituale esecuzione delle notificazioni.
Occorre poi evidenziare come nelle relate della notifica eseguita dal messo notificatore, pur risultando barrata la casella dell'irreperibilità relativa del destinatario, vi è l'annotazione delle dichiarazioni del custode del trasferimento del destinatario e, quanto ai verbali prodotti come n. 27, n. 44 e n. 6, della dichiarazione che il destinatario è sconosciuto.
Inoltre, molte delle buste relative alla spedizione della raccomandata di avviso, oltre al timbro di compiuta giacenza, contengono una indicazione a penna chiaramente leggibile ed indicanti la dicitura “trasferito” (cfr. verbali prodotti come doc. 23,24, 28,29,50,52,58).
Tali circostanze fanno quindi dubitare sul fatto che la raccomandata di avviso sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della attrice, nonché sulla possibilità di esperire, a monte, la notificazione con la procedura dell'irreperibilità relativa di cui all'art. 140 c.p.c., proprio alla luce delle informazioni acquisite in loco indicanti il venire meno di uno stabile collegamento della parte con il luogo in cui sono state eseguite le notifiche.
Pertanto, tutte le citate notificazioni vanno ritenute nulle.
Va poi rilevato che la documentazione prodotta dall'attrice comprova la comunicazione in favore del CP_1 del cambio di indirizzo di quanto meno con decorrenza dal 16 agosto 2021, il che conferma Parte_1 ulteriormente la invalidità delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il precedente indirizzo a partire da tale data.
Alla luce dei formulati rilievi, in accoglimento dell'opposizione, va disposto l'annullamento dell'ingiunzione in relazione al credito portato da tutti i verbali di accertamento indicati nell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del credito oggetto dell'ingiunzione (€ 45.300,00) con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Vincenza Hellen Montesanto
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione svolta da , annulla l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
202404301004232884665818 emessa dal in data 20 settembre 2024 e notificata in data 18 Controparte_1 ottobre 2024;
-condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida in Controparte_1
€ 5260,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Vincenza Hellen Montesanto.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42260/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTESANTO VINCENZA Parte_1 C.F._1
HELLEN con studio in VIA RESUTTANA, 360 90146 PALERMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BARTOLOMEO ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 202404301004232884665818 emessa dal in data 20 settembre Controparte_1
2024 e notificata in data 18 ottobre 2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 45.300,93 a titolo di riscossione delle sanzioni amministrative derivanti da 66 verbali di accertamento di violazione di norme del codice della strada.
L'attrice ha dedotto di non avere mai ricevuto alcuna notifica dei verbali, in quanto asseritamente notificati negli anni 2020 e 2021, quando la parte aveva cambiato residenza per ragioni familiari.
Si è costituito il che ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, allegando il Controparte_1 rituale perfezionarsi delle notifiche di tutti i verbali, in quanto svolte secondo la procedura di cui all'art. 140
c.p.c. presso il luogo di residenza dell'attrice. pagina 1 di 3 Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via generale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale (cfr. Cass. civ. ord. 9059 del 2021 con cui la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di far valere, con l'opposizione alla cartella, l'illegittimità del verbale di contravvenzione perché elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva).
I citati principi sono pacificamente applicabili anche all'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione ex art. 3
RD n. 639 del 1910, concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, data la facoltà per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto citato e considerato che anche in tal caso l'attività di riscossione si fonda su verbali di contestazione divenuti definitivi a seguito di mancata opposizione.
Ciò posto, l'ingiunzione in esame si fonda su 66 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, che risultano notificati in un periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La documentazione prodotta dal non consente di ritenere il perfezionamento del procedimento di CP_1 notifica dei citati verbali.
Come rilevato dalla Suprema Corte, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140 c.p.c. è necessario che venga prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale. Invero, testualmente, “tale avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass.civ. ord. n. 25351 del 11/11/2020, nonché ord. 15/4/2019 n.10519).
Nel caso in esame, il ha prodotto una copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa CP_1 non sottoscritto e privo di qualunque annotazione, nonché la copia della busta contenente il plico, recante in calce un timbro con la indicazione “compiuta giacenza”.
In tutti i citati casi non vi è quindi adeguata prova del perfezionamento del procedimento di notifica in quanto la mancata compilazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, contenenti la indicazione delle attività compiute dall'agente postale, non consente di appurare se l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità della parte e se in particolare l'agente abbia correttamente proceduto a barrare la casella indicante l'immissione dell'atto in cassetta o quella dell'affissione alla porta di ingresso. pagina 2 di 3 Già tale rilievo esclude la prova della rituale esecuzione delle notificazioni.
Occorre poi evidenziare come nelle relate della notifica eseguita dal messo notificatore, pur risultando barrata la casella dell'irreperibilità relativa del destinatario, vi è l'annotazione delle dichiarazioni del custode del trasferimento del destinatario e, quanto ai verbali prodotti come n. 27, n. 44 e n. 6, della dichiarazione che il destinatario è sconosciuto.
Inoltre, molte delle buste relative alla spedizione della raccomandata di avviso, oltre al timbro di compiuta giacenza, contengono una indicazione a penna chiaramente leggibile ed indicanti la dicitura “trasferito” (cfr. verbali prodotti come doc. 23,24, 28,29,50,52,58).
Tali circostanze fanno quindi dubitare sul fatto che la raccomandata di avviso sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della attrice, nonché sulla possibilità di esperire, a monte, la notificazione con la procedura dell'irreperibilità relativa di cui all'art. 140 c.p.c., proprio alla luce delle informazioni acquisite in loco indicanti il venire meno di uno stabile collegamento della parte con il luogo in cui sono state eseguite le notifiche.
Pertanto, tutte le citate notificazioni vanno ritenute nulle.
Va poi rilevato che la documentazione prodotta dall'attrice comprova la comunicazione in favore del CP_1 del cambio di indirizzo di quanto meno con decorrenza dal 16 agosto 2021, il che conferma Parte_1 ulteriormente la invalidità delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il precedente indirizzo a partire da tale data.
Alla luce dei formulati rilievi, in accoglimento dell'opposizione, va disposto l'annullamento dell'ingiunzione in relazione al credito portato da tutti i verbali di accertamento indicati nell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del credito oggetto dell'ingiunzione (€ 45.300,00) con riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e decisoria, non essendosi proceduto ad istruzione, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Vincenza Hellen Montesanto
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione svolta da , annulla l'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
202404301004232884665818 emessa dal in data 20 settembre 2024 e notificata in data 18 Controparte_1 ottobre 2024;
-condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida in Controparte_1
€ 5260,50 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Vincenza Hellen Montesanto.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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