Articolo 1 della Legge 8 agosto 1980, n. 437
Articolo 2
Versione
3 settembre 1980
Art. 1.
L'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come modificato dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e dall' articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , nella parte di cui alla lettera d) del primo comma, recante norme sulla composizione del consiglio di amministrazione delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non si applica all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Agli effetti del precedente comma, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nell'articolo 1 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 583 , e' soppressa la lettera g) del primo comma.
Entrata in vigore il 3 settembre 1980