TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3890/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3890/2022 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Angelo Leone, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Visconti di Modrone n. 6, presso il difensore attrice contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Alberto Salvadè, Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Piazza ed Elena Borsani, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Borgogna n. 8, presso i difensori convenuta
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Paolo Viscò Controparte_2 C.F._2
e Fabio Faraci, elettivamente domiciliato in Alcamo, alla via Monte Bonifato n. 107, presso il difensore avv. Paolo Viscò convenuta in punto: responsabilità professionale sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato in data 31-01/02-02-2022, la IG.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio avanti questo Tribunale e la dott.ssa , Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in relazione all'intervento di liberazione del tunnel carpale della mano destra effettuato il 17-12-2019, quantificato nella somma di euro
13.701,97, oltre interessi legali e spese di giudizio.
L'attrice esponeva la seguente vicenda sanitaria.
In data 17-12-2019 la IG.ra veniva sottoposta presso di Castellanza Parte_1 Controparte_1
ad un intervento di liberazione del tunnel carpale della mano destra;
l'intervento veniva eseguito dalla dott.ssa . Dopo l'intervento, in data 19-12-2019, a causa di forti dolori alla Controparte_2
mano operata, l'attrice effettuava due accessi al Pronto Soccorso: il primo presso l'Ospedale Gaetano
Pini di Milano e il secondo presso l'Ospedale San Giuseppe di Milano;
quest'ultimo le diagnosticava
“nevralgia, neurite, radicolite”. Anche successivamente, a causa del persistere del dolore, la IG.ra si sottoponeva ad altre visite mediche, che confermavano la presenza di oggettive Parte_1
problematiche a carico della mano oggetto di intervento.
La IG.ra rappresentava di aver subito danni di carattere patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale quantificati nella somma di euro 13.701,97 a causa della malpractice medica posta in essere dai convenuti. Attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, la IG.ra notificava a e alla dott.ssa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
atto di citazione, dando avvio al presente procedimento, nel quale si costituivano entrambi i
[...]
convenuti.
In data 13-04-2022 si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione attorea e Controparte_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata,
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della dott.ssa . Controparte_2
In data 17-05-2022 si costituiva in giudizio la dott.ssa , contestando le Controparte_2
pretese dell'attrice sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla IG.ra ovvero la riduzione della somma risarcitoria richiesta Parte_1
ovvero dichiarare a tenere indenne la professionista convenuta da ogni pretesa Controparte_1
dell'attrice.
Alla prima udienza del 28-06-2022, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'udienza del 25-11-2022, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva CTU medico legale sulla persona dell'attrice, nominando quale pagina 2 di 9 medico legale il dott. e quale specialista in ortopedia e traumatologia il prof. Persona_1
. Persona_2
All'esito del deposito della relazione peritale, la causa perveniva all'udienza del 21-11-2023, nella quale il Giudice si riservava di decidere sulle istanze delle parti. Con ordinanza del 01-12-2023 il
Giudice, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13-09-2024. In tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190
c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti e dott.ssa con Controparte_1 Controparte_2
riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dell'attrice.
In particolare, in base alle allegazioni della IG.ra , gli addebiti mossi ai convenuti Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione dell'intervento chirurgico di liberazione del tunnel carpale della mano destra effettuato in data 17-12-2019, dal quale l'attrice non avrebbe tratto alcun giovamento e che, secondo la prospettazione attorea, le avrebbe procurato una lesione nervosa.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dalla IG.ra risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni Parte_1
che seguono.
Occorre innanzitutto rilevare che la fattispecie in esame è soggetta alla disciplina introdotta dalla L. n.
24/2017, dalle cui disposizioni, e segnatamente dall'art. 7, comma 1 e 3, si evince la sussistenza della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e della responsabilità extracontrattuale del medico convenuto.
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale - sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 3 di 9 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel presente procedimento, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione medica prodotta dalla danneggiata.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente),
pagina 4 di 9 ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
pagina 5 di 9 Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott. e dott. Persona_1 [...]
, i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la IG.ra Persona_3 Parte_1
(pagg. da 3 a 14) hanno accertato quanto segue:
- al momento del ricovero presso la struttura convenuta, l'attrice presentava un quadro di sindrome del tunnel carpale e di rizoartrosi al polso destro;
- nove mesi prima dell'intervento era stata effettuata una elettromiografia dell'arto superiore destro che aveva evidenziato una moderata sofferenza del nervo mediano a livello del polso;
- all'ingresso in reparto il 17-12-2019 era stato effettuato un accurato esame obiettivo, che aveva evidenziato una condizione di sofferenza del nervo mediano piuttosto seria: veniva, infatti, segnalata un'ipotrofia dell'eminenza tenar come ipoidrosi nelle prime tre dita, segni di Tinel e di Phalen positivi e ipostenia della mano, sia nella presa di forza, sia nella presa di precisione;
- la condizione dell'attrice rientrava, quindi, in quella fase della sindrome del tunnel carpale nella quale il danno nervoso, proprio perché serio, non sempre può completamente regredire dopo la neurolisi: tale informazione era stata comunicata all'attrice una settimana circa prima dell'intervento;
- il dolore accusato dalla paziente mentre veniva eseguita l'anestesia locale è possibile perché la puntura viene effettuata in una zona molto sensibile;
inoltre, l'iniezione dell'anestetico locale determina un aumento di volume nello spazio sottofacciale, che può essere effettivamente doloroso nei primi minuti sino a che l'anestetico non comincia a fare effetto;
- il dolore post-operatorio perdurato anche per molto tempo può essere determinato da uno stato di flogosi a livello delle strutture connettivali del nervo o dei tendini adiacenti e può essere amplificato dalla comparsa di aderenze cicatriziali;
- le ecografie e la risonanza magnetica eseguite dopo l'intervento non hanno dimostrato alcuna lesione del nervo mediano;
i fenomeni di rimaneggiamento evidenziati a livello del legamento trasverso sezionato sono da ricollegare a fenomeni cicatriziali e non a un danno iatrogeno;
- l'intervento chirurgico è stato eseguito correttamente e la mancata risoluzione della sintomatologia non può essere attribuita ad un errore tecnico nell'esecuzione della neurolisi;
pagina 6 di 9 - il quarto dito a scatto della mano destra, la cui insorgenza è attribuita dall'attrice all'intervento chirurgico, è una patologia localizzata a livello della puleggia che si trova in corrispondenza dell'articolazione meta- carpo-falangea, alla base del quarto dito, quindi in una zona distante dalla regione interessata dall'intervento chirurgico.
I tecnici del Giudice non hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato dei convenuti, riferendo, in particolare, che:
(i) l'intervento chirurgico era indicato ed è stato eseguito in maniera tecnicamente corretta;
(ii) i disturbi riferiti dalla paziente dopo l'intervento non sono riconducibili all'operato della struttura convenuta in riferimento all'intervento del 17-12-2019;
(iii) non sono evidenziabili danni ricollegabili a profili di responsabilità professionale dei convenuti;
(iv) l'intervento eseguito era di ordinaria amministrazione e non sono state rilevate omissioni da parte dei medici e degli infermieri della struttura convenuta;
(v) i trattamenti medici effettuati presso la struttura sono da ritenersi corretti e adeguati alla diagnosi formulata.
Convincenti sono da ritenersi le considerazioni che i CTU hanno formulato in risposta alle osservazioni critiche alla perizia formulate dai consulenti di parte attrice. In particolare, le critiche mosse dal CTP attoreo possono essere sintetizzate come segue:
a) la lesione del nervo mediano sussiste ed è riconducibile all'atto operatorio, come inconfutabilmente dimostrato dal confronto delle risultanze dei due esami elettromiografici eseguiti prima (19-03-2019) e dopo l'intervento (19-02-2020): in particolare, i consulenti di parte evidenziano come “L'esame elettromiografico eseguito in data 19.03.2019, prima dell'intervento riporta
“sofferenza focale del nervo mediano al polso bilaterale (sindrome del tunnel carpale) , mentre
l'esame eseguito in data 19.02.2020, due mesi dopo l'intervento riporta una marcata sofferenza assonotmesica parziale del n Mediano dx a carico prevalentemente della componente sensitiva per il
III dito…”;
b) la storia clinica della IG.ra presenta un netto peggioramento dopo l'intervento e Parte_1
questo è rappresentato dalla lesione nervosa (assonotmesi) documentata dalla elettromiografia del
19-02-2020, che si manifesta clinicamente con sintomi assai più impegnativi rispetto a quelli che solitamente presenta la mera compressione meccanica del nervo (neuroaprassi) al canale del carpo presenta, elettromiografia del 19. 03.2019 e che generalmente regredisce dopo l'intervento chirurgico eseguito secondo lo stato dell'arte; la assonotmesi documentata dalla elettromiografia del pagina 7 di 9 19-02-2020 è con alta probabilità il risultato di una imperita anestesia ovvero un imperito inserimento del portale.
Al riguardo il Collegio peritale ha risposto, in manera dettagliata e persuasiva, nei seguenti termini:
- quanto alla questione di cui al punto a), “la prima elettromiografia è stata eseguita il 19-03-2019, mentre l'intervento è stato eseguito il 17-12-2019, circa nove mesi dopo. Nell'intervallo di tempo compreso tra il marzo e il dicembre 2019 non è stato eseguito alcun altro esame per monitorare il decorso della patologia. (…) In pratica, come si è già detto, il quadro della paziente all'ingresso in reparto era piuttosto serio. È, dunque, verosimile che la compressione nervosa nei nove mesi che sono trascorsi dopo l'esecuzione dell'elettromiografia fosse peggiorata. L'esame strumentale è temporalmente troppo distante dall'intervento per poter dare la garanzia di rappresentare esattamente la condizione anatomopatologica del nervo mediano al momento dell'ingresso in reparto della paziente.”;
- quanto alla questione di cui al puto b), “all'esame obiettivo preoperatorio risultavano deficit motori alla mano che non possono essere classificati semplicemente come segni di neuroaprassia.
Neuroaprassia e assonotmesi sostanzialmente si possono presentare con sintomi e segni simili: dolore, parestesie, ipotrofia e debolezza muscolare, iperestesia (iperalgesia e allodinia). La differenza dal punto di vista clinico non è tanto nelle manifestazioni sintomatologiche, ma nel fatto che la neu- roaprassia è più facilmente reversibile.
Quindi, nel caso di specie non abbiamo alcuna certezza che una condizione assonotmesica non fosse già preesistente, anzi, vista la gravità dei deficit motori rilevati prima dell'intervento, è molto verosimile che sussistesse già. Abbiamo, però, multeplici esami (ecografie e risonanza magnetica) che non evidenziano lesioni del nervo mediano, anzi lo descrivono come integro. L'imaging documenta processi infiammatori locali e tendinei che possono contribuire alla sintomatologia lamentata dalla perizianda, ma non sono riconducibili a errore medico.”
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva tanto da non ritenere fondata la richiesta di convocazione dei CTU a chiarimenti formulata da parte attrice, questo giudice ritiene che debba essere esclusa la responsabilità dei convenuti in merito all'esecuzione dell'intervento per cui è causa, non essendo parte attrice riuscita ad assolvere al proprio onere probatorio circa l'esistenza del nesso di causa fra l'intervento praticato e il danno alla salute subito.
5. La liquidazione delle spese di lite
pagina 8 di 9 Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice a corrispondere ai convenuti le spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda formulata dalla IG.ra ; Parte_1
2) condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite a favore di nella somma di Controparte_1
euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, e a favore della dott.ssa nella somma di euro 5.077,00 Controparte_2
per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli avv.ti Fabio Faraci e Paolo Viscò, dichiaratisi antistatari;
3) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese sostenute per i CTU, coma da decreto di liquidazione del 15-11-2023.
Milano, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3890/2022 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Angelo Leone, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Visconti di Modrone n. 6, presso il difensore attrice contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Alberto Salvadè, Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Piazza ed Elena Borsani, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Borgogna n. 8, presso i difensori convenuta
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Paolo Viscò Controparte_2 C.F._2
e Fabio Faraci, elettivamente domiciliato in Alcamo, alla via Monte Bonifato n. 107, presso il difensore avv. Paolo Viscò convenuta in punto: responsabilità professionale sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato in data 31-01/02-02-2022, la IG.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio avanti questo Tribunale e la dott.ssa , Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in relazione all'intervento di liberazione del tunnel carpale della mano destra effettuato il 17-12-2019, quantificato nella somma di euro
13.701,97, oltre interessi legali e spese di giudizio.
L'attrice esponeva la seguente vicenda sanitaria.
In data 17-12-2019 la IG.ra veniva sottoposta presso di Castellanza Parte_1 Controparte_1
ad un intervento di liberazione del tunnel carpale della mano destra;
l'intervento veniva eseguito dalla dott.ssa . Dopo l'intervento, in data 19-12-2019, a causa di forti dolori alla Controparte_2
mano operata, l'attrice effettuava due accessi al Pronto Soccorso: il primo presso l'Ospedale Gaetano
Pini di Milano e il secondo presso l'Ospedale San Giuseppe di Milano;
quest'ultimo le diagnosticava
“nevralgia, neurite, radicolite”. Anche successivamente, a causa del persistere del dolore, la IG.ra si sottoponeva ad altre visite mediche, che confermavano la presenza di oggettive Parte_1
problematiche a carico della mano oggetto di intervento.
La IG.ra rappresentava di aver subito danni di carattere patrimoniale e non Parte_1
patrimoniale quantificati nella somma di euro 13.701,97 a causa della malpractice medica posta in essere dai convenuti. Attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, la IG.ra notificava a e alla dott.ssa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
atto di citazione, dando avvio al presente procedimento, nel quale si costituivano entrambi i
[...]
convenuti.
In data 13-04-2022 si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione attorea e Controparte_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata,
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della dott.ssa . Controparte_2
In data 17-05-2022 si costituiva in giudizio la dott.ssa , contestando le Controparte_2
pretese dell'attrice sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla IG.ra ovvero la riduzione della somma risarcitoria richiesta Parte_1
ovvero dichiarare a tenere indenne la professionista convenuta da ogni pretesa Controparte_1
dell'attrice.
Alla prima udienza del 28-06-2022, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'udienza del 25-11-2022, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice disponeva CTU medico legale sulla persona dell'attrice, nominando quale pagina 2 di 9 medico legale il dott. e quale specialista in ortopedia e traumatologia il prof. Persona_1
. Persona_2
All'esito del deposito della relazione peritale, la causa perveniva all'udienza del 21-11-2023, nella quale il Giudice si riservava di decidere sulle istanze delle parti. Con ordinanza del 01-12-2023 il
Giudice, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13-09-2024. In tale udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190
c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
2. Le questioni rilevanti nel giudizio
La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti e dott.ssa con Controparte_1 Controparte_2
riferimento alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dell'attrice.
In particolare, in base alle allegazioni della IG.ra , gli addebiti mossi ai convenuti Parte_1
riguardano l'imperita esecuzione dell'intervento chirurgico di liberazione del tunnel carpale della mano destra effettuato in data 17-12-2019, dal quale l'attrice non avrebbe tratto alcun giovamento e che, secondo la prospettazione attorea, le avrebbe procurato una lesione nervosa.
3. La responsabilità professionale
La domanda svolta dalla IG.ra risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni Parte_1
che seguono.
Occorre innanzitutto rilevare che la fattispecie in esame è soggetta alla disciplina introdotta dalla L. n.
24/2017, dalle cui disposizioni, e segnatamente dall'art. 7, comma 1 e 3, si evince la sussistenza della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e della responsabilità extracontrattuale del medico convenuto.
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale - sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 3 di 9 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. civ.
S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., n.
26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018).
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile.
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del
2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
4. L'accertamento della responsabilità
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel presente procedimento, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione medica prodotta dalla danneggiata.
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente),
pagina 4 di 9 ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui il Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.
Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
pagina 5 di 9 Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott. e dott. Persona_1 [...]
, i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la IG.ra Persona_3 Parte_1
(pagg. da 3 a 14) hanno accertato quanto segue:
- al momento del ricovero presso la struttura convenuta, l'attrice presentava un quadro di sindrome del tunnel carpale e di rizoartrosi al polso destro;
- nove mesi prima dell'intervento era stata effettuata una elettromiografia dell'arto superiore destro che aveva evidenziato una moderata sofferenza del nervo mediano a livello del polso;
- all'ingresso in reparto il 17-12-2019 era stato effettuato un accurato esame obiettivo, che aveva evidenziato una condizione di sofferenza del nervo mediano piuttosto seria: veniva, infatti, segnalata un'ipotrofia dell'eminenza tenar come ipoidrosi nelle prime tre dita, segni di Tinel e di Phalen positivi e ipostenia della mano, sia nella presa di forza, sia nella presa di precisione;
- la condizione dell'attrice rientrava, quindi, in quella fase della sindrome del tunnel carpale nella quale il danno nervoso, proprio perché serio, non sempre può completamente regredire dopo la neurolisi: tale informazione era stata comunicata all'attrice una settimana circa prima dell'intervento;
- il dolore accusato dalla paziente mentre veniva eseguita l'anestesia locale è possibile perché la puntura viene effettuata in una zona molto sensibile;
inoltre, l'iniezione dell'anestetico locale determina un aumento di volume nello spazio sottofacciale, che può essere effettivamente doloroso nei primi minuti sino a che l'anestetico non comincia a fare effetto;
- il dolore post-operatorio perdurato anche per molto tempo può essere determinato da uno stato di flogosi a livello delle strutture connettivali del nervo o dei tendini adiacenti e può essere amplificato dalla comparsa di aderenze cicatriziali;
- le ecografie e la risonanza magnetica eseguite dopo l'intervento non hanno dimostrato alcuna lesione del nervo mediano;
i fenomeni di rimaneggiamento evidenziati a livello del legamento trasverso sezionato sono da ricollegare a fenomeni cicatriziali e non a un danno iatrogeno;
- l'intervento chirurgico è stato eseguito correttamente e la mancata risoluzione della sintomatologia non può essere attribuita ad un errore tecnico nell'esecuzione della neurolisi;
pagina 6 di 9 - il quarto dito a scatto della mano destra, la cui insorgenza è attribuita dall'attrice all'intervento chirurgico, è una patologia localizzata a livello della puleggia che si trova in corrispondenza dell'articolazione meta- carpo-falangea, alla base del quarto dito, quindi in una zona distante dalla regione interessata dall'intervento chirurgico.
I tecnici del Giudice non hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato dei convenuti, riferendo, in particolare, che:
(i) l'intervento chirurgico era indicato ed è stato eseguito in maniera tecnicamente corretta;
(ii) i disturbi riferiti dalla paziente dopo l'intervento non sono riconducibili all'operato della struttura convenuta in riferimento all'intervento del 17-12-2019;
(iii) non sono evidenziabili danni ricollegabili a profili di responsabilità professionale dei convenuti;
(iv) l'intervento eseguito era di ordinaria amministrazione e non sono state rilevate omissioni da parte dei medici e degli infermieri della struttura convenuta;
(v) i trattamenti medici effettuati presso la struttura sono da ritenersi corretti e adeguati alla diagnosi formulata.
Convincenti sono da ritenersi le considerazioni che i CTU hanno formulato in risposta alle osservazioni critiche alla perizia formulate dai consulenti di parte attrice. In particolare, le critiche mosse dal CTP attoreo possono essere sintetizzate come segue:
a) la lesione del nervo mediano sussiste ed è riconducibile all'atto operatorio, come inconfutabilmente dimostrato dal confronto delle risultanze dei due esami elettromiografici eseguiti prima (19-03-2019) e dopo l'intervento (19-02-2020): in particolare, i consulenti di parte evidenziano come “L'esame elettromiografico eseguito in data 19.03.2019, prima dell'intervento riporta
“sofferenza focale del nervo mediano al polso bilaterale (sindrome del tunnel carpale) , mentre
l'esame eseguito in data 19.02.2020, due mesi dopo l'intervento riporta una marcata sofferenza assonotmesica parziale del n Mediano dx a carico prevalentemente della componente sensitiva per il
III dito…”;
b) la storia clinica della IG.ra presenta un netto peggioramento dopo l'intervento e Parte_1
questo è rappresentato dalla lesione nervosa (assonotmesi) documentata dalla elettromiografia del
19-02-2020, che si manifesta clinicamente con sintomi assai più impegnativi rispetto a quelli che solitamente presenta la mera compressione meccanica del nervo (neuroaprassi) al canale del carpo presenta, elettromiografia del 19. 03.2019 e che generalmente regredisce dopo l'intervento chirurgico eseguito secondo lo stato dell'arte; la assonotmesi documentata dalla elettromiografia del pagina 7 di 9 19-02-2020 è con alta probabilità il risultato di una imperita anestesia ovvero un imperito inserimento del portale.
Al riguardo il Collegio peritale ha risposto, in manera dettagliata e persuasiva, nei seguenti termini:
- quanto alla questione di cui al punto a), “la prima elettromiografia è stata eseguita il 19-03-2019, mentre l'intervento è stato eseguito il 17-12-2019, circa nove mesi dopo. Nell'intervallo di tempo compreso tra il marzo e il dicembre 2019 non è stato eseguito alcun altro esame per monitorare il decorso della patologia. (…) In pratica, come si è già detto, il quadro della paziente all'ingresso in reparto era piuttosto serio. È, dunque, verosimile che la compressione nervosa nei nove mesi che sono trascorsi dopo l'esecuzione dell'elettromiografia fosse peggiorata. L'esame strumentale è temporalmente troppo distante dall'intervento per poter dare la garanzia di rappresentare esattamente la condizione anatomopatologica del nervo mediano al momento dell'ingresso in reparto della paziente.”;
- quanto alla questione di cui al puto b), “all'esame obiettivo preoperatorio risultavano deficit motori alla mano che non possono essere classificati semplicemente come segni di neuroaprassia.
Neuroaprassia e assonotmesi sostanzialmente si possono presentare con sintomi e segni simili: dolore, parestesie, ipotrofia e debolezza muscolare, iperestesia (iperalgesia e allodinia). La differenza dal punto di vista clinico non è tanto nelle manifestazioni sintomatologiche, ma nel fatto che la neu- roaprassia è più facilmente reversibile.
Quindi, nel caso di specie non abbiamo alcuna certezza che una condizione assonotmesica non fosse già preesistente, anzi, vista la gravità dei deficit motori rilevati prima dell'intervento, è molto verosimile che sussistesse già. Abbiamo, però, multeplici esami (ecografie e risonanza magnetica) che non evidenziano lesioni del nervo mediano, anzi lo descrivono come integro. L'imaging documenta processi infiammatori locali e tendinei che possono contribuire alla sintomatologia lamentata dalla perizianda, ma non sono riconducibili a errore medico.”
Sulla base della motivata valutazione dei CTU, che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva tanto da non ritenere fondata la richiesta di convocazione dei CTU a chiarimenti formulata da parte attrice, questo giudice ritiene che debba essere esclusa la responsabilità dei convenuti in merito all'esecuzione dell'intervento per cui è causa, non essendo parte attrice riuscita ad assolvere al proprio onere probatorio circa l'esistenza del nesso di causa fra l'intervento praticato e il danno alla salute subito.
5. La liquidazione delle spese di lite
pagina 8 di 9 Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice a corrispondere ai convenuti le spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda formulata dalla IG.ra ; Parte_1
2) condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite a favore di nella somma di Controparte_1
euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, e a favore della dott.ssa nella somma di euro 5.077,00 Controparte_2
per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli avv.ti Fabio Faraci e Paolo Viscò, dichiaratisi antistatari;
3) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese sostenute per i CTU, coma da decreto di liquidazione del 15-11-2023.
Milano, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9