CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 16/2025, estensore dott. Frangipani, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv. MAIO CP_1 P.IVA_1 ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI' Controparte_2 P.IVA_2 GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE, 113 LOCRI presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi. Richiesta istruttoria:
Acquisire copia degli atti impugnati e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C. 2030-2024.”
Per parte appellata “Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, CP_1 contrariis reiectis:
-dichiarare l'inammissibilità/nullità del ricorso in appello per i motivi dedotti;
- respingere il ricorso in appello proposto da con conferma della sentenza appellata;
Parte_1
- in ogni caso:
pagina 1 di 4 - dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.;
- nel merito respingere il ricorso e le domande formulate ex adverso in quanto infondate;
- in subordine condannare l'appellante al pagamento delle diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa in riferimento agli avvisi di addebito e ai crediti dagli stessi portati elencati dal ricorrente a pag. 1 e 2 del ricorso di primo grado. Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte appellata “Voglia l'On.le Corte d'appello di Milano, Controparte_2 preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 54 d.l. 83/2012 e succ. mod. e int.; in subordine confermare la sentenza 16/2025 del Tribunale di Pavia- sez. Lavoro, dott.ssa Frangipani, pubblicata in data 7.2.2025; Nel merito rigettare l'impugnazione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata dall' ; in subordine, estromettere dal Controparte_3 giudizio l' o, comunque, tenere indenne la stessa società da qualsiasi pregiudizio possa Controparte_3 derivare dall'eventuale accoglimento delle doglianze prospettate dal ricorrente, stante la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 16/2025, il Tribunale di Pavia, nelle cause riunite rg n. 564/23 e 819/23 ha respinto i ricorsi proposti da con condanna alle spese. Pt_1 CP_ In particolare, con il ricorso nella causa rg. 564/23 in contraddittorio con solo l' ha impugnato sette AVA, a fronte del diniego di sgravio, lamentando l'inesistenza/invalidità della notifica e la decadenza dall'azione esecutiva e la prescrizione dei crediti. Con il ricorso nella causa rg 819/23 ha proposto opposizione al pignoramento promosso da con CP_4 riguardo a sei degli AVA impugnati nell'altro procedimento, oltre ad altri due avvisi di addebito, proponendo le medesime doglianze. Gli atti introduttivi erano a ministero del difensore avv. Cosi. Il 23/2/2024 in entrambi i procedimenti si costituiva per il ricorrente l'avv. Bianchini, depositando atto di rinuncia al mandato dell'avv. Cosi (privo di ogni riferimento a qualsiasi giudizio). L'avv. Bianchini allegava una procura alle liti ritenuta nulla dal Tribunale, in quanto priva di nome del difensore, di riferimento al giudizio, di data e di autentica. Alle prime udienze di entrambi i giudizi nessuno compariva per il ricorrente, il giudice assegnava termine per la regolarizzazione delle procure. Senza rispettare il termine assegnato l'avv. Bianchini depositava due procure (peraltro identiche) anch'esse generiche, direttamente nei fascicoli e non allegati ad atti, che il Tribunale giudicava nulle. Infine, il 9/12/2024 l'avv. Bianchini depositava una “procura generale” anch'essa non allegata ad alcun atto, autenticata dal difensore, ritenuta nulla in quanto l'art. 83 c.p.c. consente l'autenticazione da parte del difensore solo delle procure speciali e non di quelle generali.
Nel merito, ritenuto di poter utilizzare il materiale probatorio prodotto da per la decisione di CP_4 entrambe le cause, il Tribunale ha esaminato la notifica di tutti gli ava opposti, ritenendola correttamente effettuata. CP_ Le notifiche a mezzo pec provengono dall'indirizzo dell' e sono state recapitate all'indirizzo della ditta individuale risultante dalla visura CCIAA. Le notifiche a mezzo posta, effettuate successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale, sono state ritirate personalmente da o si sono perfezionate per compiuta Pt_1 giacenza. Risultano regolari anche le notifiche effettuate da CP_4 Quanto alla decadenza e prescrizione, peraltro eccepite in maniera generica, la regolarità delle notifiche pagina 2 di 4 degli ava, consente di esaminare solo la prescrizione successiva, stante la definitività dell'accertamento del credito contributivo, e che, comunque, non risulta maturato il quinquennio. In relazione alla prescrizione post notifica, ha notificato nel 2017 e 2018 intimazioni di pagamento CP_4 riguardanti tutti gli ava, nonché preavviso di iscrizione di ipoteca nel marzo 2019 e iscrizione ipotecaria nell'ottobre 2019. Ne consegue che al momento della notifica del pignoramento alcuna prescrizione era intervenuta, anche a prescindere dalla sospensione covid.
Ha proposto appello in relazione alla statuizione di regolarità delle notifiche, argomentando con Pt_1 apodittici richiami giurisprudenziali, contestando che l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto a ricevere l'atto, la qualifica di chi lo ritira. Per quanto concerne le notifiche tramite pec, ha ribadito che l'indirizzo del mittente deve risultare da pubblici elenchi, la prova della notifica può essere data esclusivamente mediante deposito del file .msg o .eml.
Quanto alla eccezione di prescrizione ha richiamato arresti giurisprudenziali che la individuano come quinquennale e rilevabile d'ufficio, anche in relazione a quella maturata successivamente alla (valida) notifica del titolo. Infine, ha evidenziato che gli ava emanati successivamente all'anno 2019 (data di cancellazione della ditta individuale) sono nulli.
CP_ Ha resistito rilevando che la procura allegata all'atto di appello è la medesima “procura generale” dichiarata nulla dal Tribunale, e che su tale statuizione – in mancanza di gravame sul punto – è sceso il giudicato. Ha eccepito, poi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. Quanto all'errore impositivo per gli ava successivi alla cancellazione dal registro imprese, risulta documentalmente dalla visura CCIAA che si è cancellato nel maggio 2020 e gli ava opposti Pt_1 hanno ad oggetto contributi dovuti fino a tale data. Quanto alla prescrizione, l'ava più risalente è stato notificato nel 2016, gli atti interruttivi sono del 2018/2019.
Ha resistito contestando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la CP_4 nullità della procura, nel merito, difendendo la sentenza.
La Corte, viste l'eccezione di nullità della procura sollevata dagli appellati, assegnava all'appellante termine perentorio sino al 22/5/2025 per il deposito di una nuova procura;
all'udienza del 29 maggio 2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello va dichiarato inammissibile per nullità della procura alle liti, non sanata nel termine perentorio assegnato.
La Corte, rilevato che la procura allegata al ricorso in appello era la medesima procura depositata in primo grado e già ritenuta nulla dal Tribunale, con statuizione divenuta definitiva, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, ha assegnato a il termine perentorio previsto dall'art. 182 Pt_1 c.p.c. per la regolarizzazione della stessa
In data 7 aprile 2025 il difensore dell'appellante ha, quindi, depositato nel fascicolo telematico, come atto principale e non come atto allegato, una nuova procura del seguente tenore: “Il cliente delega l'avv. Francesca Bianchini, Foro di Roma, con studio in Via Appia nuova, km. 17.600 RM, e i professionisti dello stesso studio a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato, fase e grado del presente giudizio, nonché pagina 3 di 4 per ogni altra causa futura, comprese eventuali impugnazioni e il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Oggetto dell'incarico: il mandato è conferito specificatamente
contro
: , Controparte_5 CP_
, Enti creditori e società di recupero crediti, ruoli cartelle esattoriali, Controparte_5 CP_6 avvisi di addebito, dinieghi di sgravio, estratti di ruolo, intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e qualsiasi altro atte dell' e di altri enti Controparte_5 creditori, nonché provvedimenti monitori. Poteri conferiti: l'avvocato è autorizzato a firmare e patrocinare ogni atto e procedimento: promuovere ricorsi, citazioni e gravami…”
Il Collegio rileva che anche questa seconda procura sconta i medesimi vizi che affliggevano la procura depositata in primo grado, in quanto il tenore dell'oggetto dell'incarico è talmente ampio e generalizzato (e anche in parte inconferente con l'oggetto della presente causa, che non attiene a fermi amministrativi o ipoteche) da far escludere che la procura sia stata rilasciata per l'odierno singolo giudizio ma abbia i caratteri della procura generale alle liti. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, al difensore, a mente del disposto dell'art. 83 c.p.c. non è consentito autenticare la sottoscrizione della procura generale, che deve, invece, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, la seconda procura è stata depositata come atto a sé stante e non come allegato ad uno degli atti previsti dalla norma testè richiamata, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U. n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il gravame va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di , dichiaratosi antistatario. Controparte_5
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 16/2025 del Tribunale di Pavia.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000 oltre accessori di CP_ legge se dovuti in favore di ed in € 2.000 oltre a spese generali e accessori di legge in favore di
, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 29/05/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 16/2025, estensore dott. Frangipani, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv. MAIO CP_1 P.IVA_1 ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI' Controparte_2 P.IVA_2 GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE, 113 LOCRI presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito:
Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi. Richiesta istruttoria:
Acquisire copia degli atti impugnati e delle relative notifiche anche dalle amministrazioni resistenti, al momento della loro regolare e tempestiva costituzione;
come affermato da C. 2030-2024.”
Per parte appellata “Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, CP_1 contrariis reiectis:
-dichiarare l'inammissibilità/nullità del ricorso in appello per i motivi dedotti;
- respingere il ricorso in appello proposto da con conferma della sentenza appellata;
Parte_1
- in ogni caso:
pagina 1 di 4 - dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.;
- nel merito respingere il ricorso e le domande formulate ex adverso in quanto infondate;
- in subordine condannare l'appellante al pagamento delle diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa in riferimento agli avvisi di addebito e ai crediti dagli stessi portati elencati dal ricorrente a pag. 1 e 2 del ricorso di primo grado. Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte appellata “Voglia l'On.le Corte d'appello di Milano, Controparte_2 preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 54 d.l. 83/2012 e succ. mod. e int.; in subordine confermare la sentenza 16/2025 del Tribunale di Pavia- sez. Lavoro, dott.ssa Frangipani, pubblicata in data 7.2.2025; Nel merito rigettare l'impugnazione in quanto priva di fondamento sia in fatto che in diritto, attesa l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata dall' ; in subordine, estromettere dal Controparte_3 giudizio l' o, comunque, tenere indenne la stessa società da qualsiasi pregiudizio possa Controparte_3 derivare dall'eventuale accoglimento delle doglianze prospettate dal ricorrente, stante la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 16/2025, il Tribunale di Pavia, nelle cause riunite rg n. 564/23 e 819/23 ha respinto i ricorsi proposti da con condanna alle spese. Pt_1 CP_ In particolare, con il ricorso nella causa rg. 564/23 in contraddittorio con solo l' ha impugnato sette AVA, a fronte del diniego di sgravio, lamentando l'inesistenza/invalidità della notifica e la decadenza dall'azione esecutiva e la prescrizione dei crediti. Con il ricorso nella causa rg 819/23 ha proposto opposizione al pignoramento promosso da con CP_4 riguardo a sei degli AVA impugnati nell'altro procedimento, oltre ad altri due avvisi di addebito, proponendo le medesime doglianze. Gli atti introduttivi erano a ministero del difensore avv. Cosi. Il 23/2/2024 in entrambi i procedimenti si costituiva per il ricorrente l'avv. Bianchini, depositando atto di rinuncia al mandato dell'avv. Cosi (privo di ogni riferimento a qualsiasi giudizio). L'avv. Bianchini allegava una procura alle liti ritenuta nulla dal Tribunale, in quanto priva di nome del difensore, di riferimento al giudizio, di data e di autentica. Alle prime udienze di entrambi i giudizi nessuno compariva per il ricorrente, il giudice assegnava termine per la regolarizzazione delle procure. Senza rispettare il termine assegnato l'avv. Bianchini depositava due procure (peraltro identiche) anch'esse generiche, direttamente nei fascicoli e non allegati ad atti, che il Tribunale giudicava nulle. Infine, il 9/12/2024 l'avv. Bianchini depositava una “procura generale” anch'essa non allegata ad alcun atto, autenticata dal difensore, ritenuta nulla in quanto l'art. 83 c.p.c. consente l'autenticazione da parte del difensore solo delle procure speciali e non di quelle generali.
Nel merito, ritenuto di poter utilizzare il materiale probatorio prodotto da per la decisione di CP_4 entrambe le cause, il Tribunale ha esaminato la notifica di tutti gli ava opposti, ritenendola correttamente effettuata. CP_ Le notifiche a mezzo pec provengono dall'indirizzo dell' e sono state recapitate all'indirizzo della ditta individuale risultante dalla visura CCIAA. Le notifiche a mezzo posta, effettuate successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale, sono state ritirate personalmente da o si sono perfezionate per compiuta Pt_1 giacenza. Risultano regolari anche le notifiche effettuate da CP_4 Quanto alla decadenza e prescrizione, peraltro eccepite in maniera generica, la regolarità delle notifiche pagina 2 di 4 degli ava, consente di esaminare solo la prescrizione successiva, stante la definitività dell'accertamento del credito contributivo, e che, comunque, non risulta maturato il quinquennio. In relazione alla prescrizione post notifica, ha notificato nel 2017 e 2018 intimazioni di pagamento CP_4 riguardanti tutti gli ava, nonché preavviso di iscrizione di ipoteca nel marzo 2019 e iscrizione ipotecaria nell'ottobre 2019. Ne consegue che al momento della notifica del pignoramento alcuna prescrizione era intervenuta, anche a prescindere dalla sospensione covid.
Ha proposto appello in relazione alla statuizione di regolarità delle notifiche, argomentando con Pt_1 apodittici richiami giurisprudenziali, contestando che l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto a ricevere l'atto, la qualifica di chi lo ritira. Per quanto concerne le notifiche tramite pec, ha ribadito che l'indirizzo del mittente deve risultare da pubblici elenchi, la prova della notifica può essere data esclusivamente mediante deposito del file .msg o .eml.
Quanto alla eccezione di prescrizione ha richiamato arresti giurisprudenziali che la individuano come quinquennale e rilevabile d'ufficio, anche in relazione a quella maturata successivamente alla (valida) notifica del titolo. Infine, ha evidenziato che gli ava emanati successivamente all'anno 2019 (data di cancellazione della ditta individuale) sono nulli.
CP_ Ha resistito rilevando che la procura allegata all'atto di appello è la medesima “procura generale” dichiarata nulla dal Tribunale, e che su tale statuizione – in mancanza di gravame sul punto – è sceso il giudicato. Ha eccepito, poi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. Quanto all'errore impositivo per gli ava successivi alla cancellazione dal registro imprese, risulta documentalmente dalla visura CCIAA che si è cancellato nel maggio 2020 e gli ava opposti Pt_1 hanno ad oggetto contributi dovuti fino a tale data. Quanto alla prescrizione, l'ava più risalente è stato notificato nel 2016, gli atti interruttivi sono del 2018/2019.
Ha resistito contestando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la CP_4 nullità della procura, nel merito, difendendo la sentenza.
La Corte, viste l'eccezione di nullità della procura sollevata dagli appellati, assegnava all'appellante termine perentorio sino al 22/5/2025 per il deposito di una nuova procura;
all'udienza del 29 maggio 2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello va dichiarato inammissibile per nullità della procura alle liti, non sanata nel termine perentorio assegnato.
La Corte, rilevato che la procura allegata al ricorso in appello era la medesima procura depositata in primo grado e già ritenuta nulla dal Tribunale, con statuizione divenuta definitiva, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, ha assegnato a il termine perentorio previsto dall'art. 182 Pt_1 c.p.c. per la regolarizzazione della stessa
In data 7 aprile 2025 il difensore dell'appellante ha, quindi, depositato nel fascicolo telematico, come atto principale e non come atto allegato, una nuova procura del seguente tenore: “Il cliente delega l'avv. Francesca Bianchini, Foro di Roma, con studio in Via Appia nuova, km. 17.600 RM, e i professionisti dello stesso studio a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato, fase e grado del presente giudizio, nonché pagina 3 di 4 per ogni altra causa futura, comprese eventuali impugnazioni e il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Oggetto dell'incarico: il mandato è conferito specificatamente
contro
: , Controparte_5 CP_
, Enti creditori e società di recupero crediti, ruoli cartelle esattoriali, Controparte_5 CP_6 avvisi di addebito, dinieghi di sgravio, estratti di ruolo, intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti e qualsiasi altro atte dell' e di altri enti Controparte_5 creditori, nonché provvedimenti monitori. Poteri conferiti: l'avvocato è autorizzato a firmare e patrocinare ogni atto e procedimento: promuovere ricorsi, citazioni e gravami…”
Il Collegio rileva che anche questa seconda procura sconta i medesimi vizi che affliggevano la procura depositata in primo grado, in quanto il tenore dell'oggetto dell'incarico è talmente ampio e generalizzato (e anche in parte inconferente con l'oggetto della presente causa, che non attiene a fermi amministrativi o ipoteche) da far escludere che la procura sia stata rilasciata per l'odierno singolo giudizio ma abbia i caratteri della procura generale alle liti. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, al difensore, a mente del disposto dell'art. 83 c.p.c. non è consentito autenticare la sottoscrizione della procura generale, che deve, invece, essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, la seconda procura è stata depositata come atto a sé stante e non come allegato ad uno degli atti previsti dalla norma testè richiamata, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U. n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il gravame va dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ad litem.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di , dichiaratosi antistatario. Controparte_5
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 16/2025 del Tribunale di Pavia.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000 oltre accessori di CP_ legge se dovuti in favore di ed in € 2.000 oltre a spese generali e accessori di legge in favore di
, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 29/05/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau pagina 4 di 4