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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/06/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1468/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARCHINI Parte_1 P.IVA_1 MONICA MARIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_2
(CF: ), Controparte_2 C.F._1
PARTE RESISTENTE
(cf: ) con il patrocinio dell'avv. CP_3 CP_4 C.F._2 MARRA MAURO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale di Pavia annullare il decreto impugnato, in quanto destituito di fondamento per le ragioni esposte in premessa
Salve le spese relative al presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA
l'avvenuta liquidazione da parte del Giudice di Pace di Pavia, non potrà che essere confermata e la opposizione rigettata, con ogni necessaria conseguenza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il propone opposizione avverso il Parte_1 decreto datato 11.01.2025 del Giudice di Pace di Pavia, reso a seguito dell'istanza del 10.01.2025, nel proc. n. 1007/2024 RG, di liquidazione del compenso dell' Avv.
Mauro Marra, quale difensore della parte Controparte_2
( ), ammessa al patrocinio a spese dello Stato. C.F._1
A fondamento del ricorso deduce: che adiva il Giudice di Pace di Pavia per vedere riconosciuto il Controparte_2 pagamento della fattura n. 98/2018 di € 443,85; che il decreto ingiuntivo, emesso in data 22.05.2024, non è mai stato notificato all'istante,
e sono ormai decorsi i termini di legge di giorni 60 dall'emissione per la sua validità, con conseguente inefficacia dello stesso;
che qualora fosse avvenuta la notifica del decreto ingiuntivo, sarebbe stata promossa opposizione, con probabile dichiarazione di inefficacia dello stesso, per intervenuto precedente pagamento delle fatture ingiunte, come emerge dalla comunicazione a mezzo
PEC inviata dall'amministratore di condominio al difensore in data 2 maggio 2024; che sussiste la propria legittimazione attiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli
Art. 84 e 170 del DPR 115/2002 che legittima alla opposizione avverso il decreto di liquidazione tutte le parti del giudizio;
che il condomino istante, destinatario della comunicazione di liquidazione, è soggetto alla rivalsa di pagamento da parte dell'Erario, chiamato ad anticipare i costi;
che il provvedimento di liquidazione deve essere dichiarato nullo/inefficace in quanto si fonda su di un titolo privo di validità nei confronti del Condomino, attesa la inefficacia del decreto ingiuntivo mai notificato;
Nessuno si costituiva per il , regolarmente notiziato presso il nuovo indirizzo PEC CP_1
e per la signora cui questo giudice aveva richiesto la notifica, eseguita presso il CP_2 procuratore costituito.
Si è costituito peraltro, il legale della signora avv.to Mauro Marra, deducendo la CP_2 carenza di legittimazione del Condominio, in quanto giammai il potrebbe CP_1 avere il diritto di rivalsa sul Condominio.
pagina 2 di 5 L'intervenuto rileva che il diritto alla liquidazione del patrocinio da parte dello Stato, sussiste dal momento in cui, ricorrendo i requisiti reddituali e avendo superato il controllo preliminare del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il soggetto beneficiario aziona una qualsiasi domanda giudiziale, sia che essa venga accolta, sia che venga respinta;
che nel caso in cui, come quello in esame, in cui vi è un decreto emesso ma non notificato, lo Stato non può operare alcun recupero in quanto non vi è alcun soggetto soccombente, posto che il meccanismo normativo del Testo Unico spese di giustizia, presuppone per l'attività di recupero, l'esistenza di una parte “soccombente”, e quindi di un titolo definitivo giudiziale che possa essere fatto valere quale condanna alle spese
(Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011) cosa che difetta, nel caso di specie, proprio perché il decreto ingiuntivo non è stato mai notificato. che per tal motivo il ricorrente non potendo subire alcuna azione di recupero Parte_1 da parte dello Stato, non sussiste legittimazione attiva alla opposizione, per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 cpc.
Alla udienza del 25 giugno 2025, alla presenza della sola parte ricorrente, il giudice, dopo la discussione, riservava la decisione nei 30 giorni.
***
L'eccezione di carenza di legittimazione per carenza di interesse è fondata per i motivi che seguono.
Il Condominio ricorrente ha, come riportato in narrativa, proposto opposizione avverso un decreto di liquidazione per ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dell'avv.to Marra quale difensore di ammessa al patrocinio. Controparte_2
Evidenzia, infatti, di essere potenziale soggetto della rivalsa dello Stato e, come tale, interessato alla impugnazione del provvedimento.
Appare pertanto necessario procedere alla verifica delle modalità di funzionamento della procedura attivata dalla attraverso la richiesta di patrocinio a spese dello Stato. CP_2
In presenza di decreto ingiuntivo richiesto da soggetto ammesso al patrocinio statale, il pagina 3 di 5 decreto predetto viene emesso a carico del debitore ingiunto, cui si impone di pagare il capitale e gli interessi alla parte creditrice e le spese in favore dell'Erario.
Detto decreto costituisce il titolo esecutivo in base al quale l'Erario, che ha prenotato a debito le spese e paga le spese del difensore, liquidate come da decreto separato, può agire per il recupero nei confronti del debitore ingiunto.
Nella pratica avviene, pertanto, che, a fronte di un decreto ingiuntivo siffatto, la cancelleria, una volta appreso, tramite l'Ufficio UNEP competente, se il decreto sia stato notificato ed eventualmente opposto, può procedere, in ipotesi di notifica e mancata opposizione, alla chiusura definitiva del foglio notizie, con relativa attestazione degli importi, per il recupero di quanto anticipato e prenotato a debito nei confronti del debitore.
Ove peraltro, come nel caso di specie, il decreto non sia stato notificato nei termini, essendo il decreto divenuto inefficace, lo stesso non potrà mai costituire titolo esecutivo nei confronti del debitore ingiunto, il quale, a seguito della mancata notifica, risulta totalmente ignaro della procedura monitoria.
Va rilevato, comunque, che la parte possiede pur sempre lo strumento di cui all'art. 188 d.a.
c.p.c. per ottenere, tramite istanza al giudice, la declaratoria di inefficacia del decreto, da opporre qualora lo Stato dovesse avanzare pretese nei suoi confronti.
Tale evenienza, che potrebbe verificarsi solo in presenza di errore della cancelleria che attesta la chiusura del foglio notizie in assenza di titolo, non legittima, però, la impugnazione odierna.
Il decreto oggi impugnato non è infatti il decreto ingiuntivo, ma il decreto di liquidazione dei compensi maturati dal difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio.
Involge quindi il solo rapporto fra la parte, il difensore, e l'Erario chiamato a versare i compensi.
Sarà poi l'Erario a porsi il problema del recupero delle somme anticipate e prenotate a debito, e delle spese versate al difensore, recupero che potrà essere attuato solo nei confronti della parte che non ha perseverato nella domanda e non già nei confronti del
Condominio estraneo.
La comunicazione del decreto di liquidazione da parte della cancelleria al Parte_1
pagina 4 di 5 ricorrente è presumibilmente frutto della prassi che impone al cancelliere di notiziare tutte le parti del procedimento cui la liquidazione si riferisce, comunicazione che viene effettuata senza verificare il titolo sotteso ed il giudicato.
Va pertanto dichiarata la carenza di interesse del alla impugnazione del Parte_1 decreto di liquidazione.
Nulla sulle spese in quanto i convenuti non si sono costituiti, mentre l'avv.to Marra è intervenuto volontariamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso avverso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Pavia in data 11.01.2025 del Giudice di Pace di Pavia, reso nel proc. RG n. 1007/2024.
Compensa le spese di giudizio.
Pavia, 26 giugno 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1468/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARCHINI Parte_1 P.IVA_1 MONICA MARIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_2
(CF: ), Controparte_2 C.F._1
PARTE RESISTENTE
(cf: ) con il patrocinio dell'avv. CP_3 CP_4 C.F._2 MARRA MAURO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale di Pavia annullare il decreto impugnato, in quanto destituito di fondamento per le ragioni esposte in premessa
Salve le spese relative al presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA
l'avvenuta liquidazione da parte del Giudice di Pace di Pavia, non potrà che essere confermata e la opposizione rigettata, con ogni necessaria conseguenza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il propone opposizione avverso il Parte_1 decreto datato 11.01.2025 del Giudice di Pace di Pavia, reso a seguito dell'istanza del 10.01.2025, nel proc. n. 1007/2024 RG, di liquidazione del compenso dell' Avv.
Mauro Marra, quale difensore della parte Controparte_2
( ), ammessa al patrocinio a spese dello Stato. C.F._1
A fondamento del ricorso deduce: che adiva il Giudice di Pace di Pavia per vedere riconosciuto il Controparte_2 pagamento della fattura n. 98/2018 di € 443,85; che il decreto ingiuntivo, emesso in data 22.05.2024, non è mai stato notificato all'istante,
e sono ormai decorsi i termini di legge di giorni 60 dall'emissione per la sua validità, con conseguente inefficacia dello stesso;
che qualora fosse avvenuta la notifica del decreto ingiuntivo, sarebbe stata promossa opposizione, con probabile dichiarazione di inefficacia dello stesso, per intervenuto precedente pagamento delle fatture ingiunte, come emerge dalla comunicazione a mezzo
PEC inviata dall'amministratore di condominio al difensore in data 2 maggio 2024; che sussiste la propria legittimazione attiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli
Art. 84 e 170 del DPR 115/2002 che legittima alla opposizione avverso il decreto di liquidazione tutte le parti del giudizio;
che il condomino istante, destinatario della comunicazione di liquidazione, è soggetto alla rivalsa di pagamento da parte dell'Erario, chiamato ad anticipare i costi;
che il provvedimento di liquidazione deve essere dichiarato nullo/inefficace in quanto si fonda su di un titolo privo di validità nei confronti del Condomino, attesa la inefficacia del decreto ingiuntivo mai notificato;
Nessuno si costituiva per il , regolarmente notiziato presso il nuovo indirizzo PEC CP_1
e per la signora cui questo giudice aveva richiesto la notifica, eseguita presso il CP_2 procuratore costituito.
Si è costituito peraltro, il legale della signora avv.to Mauro Marra, deducendo la CP_2 carenza di legittimazione del Condominio, in quanto giammai il potrebbe CP_1 avere il diritto di rivalsa sul Condominio.
pagina 2 di 5 L'intervenuto rileva che il diritto alla liquidazione del patrocinio da parte dello Stato, sussiste dal momento in cui, ricorrendo i requisiti reddituali e avendo superato il controllo preliminare del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il soggetto beneficiario aziona una qualsiasi domanda giudiziale, sia che essa venga accolta, sia che venga respinta;
che nel caso in cui, come quello in esame, in cui vi è un decreto emesso ma non notificato, lo Stato non può operare alcun recupero in quanto non vi è alcun soggetto soccombente, posto che il meccanismo normativo del Testo Unico spese di giustizia, presuppone per l'attività di recupero, l'esistenza di una parte “soccombente”, e quindi di un titolo definitivo giudiziale che possa essere fatto valere quale condanna alle spese
(Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011) cosa che difetta, nel caso di specie, proprio perché il decreto ingiuntivo non è stato mai notificato. che per tal motivo il ricorrente non potendo subire alcuna azione di recupero Parte_1 da parte dello Stato, non sussiste legittimazione attiva alla opposizione, per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 cpc.
Alla udienza del 25 giugno 2025, alla presenza della sola parte ricorrente, il giudice, dopo la discussione, riservava la decisione nei 30 giorni.
***
L'eccezione di carenza di legittimazione per carenza di interesse è fondata per i motivi che seguono.
Il Condominio ricorrente ha, come riportato in narrativa, proposto opposizione avverso un decreto di liquidazione per ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dell'avv.to Marra quale difensore di ammessa al patrocinio. Controparte_2
Evidenzia, infatti, di essere potenziale soggetto della rivalsa dello Stato e, come tale, interessato alla impugnazione del provvedimento.
Appare pertanto necessario procedere alla verifica delle modalità di funzionamento della procedura attivata dalla attraverso la richiesta di patrocinio a spese dello Stato. CP_2
In presenza di decreto ingiuntivo richiesto da soggetto ammesso al patrocinio statale, il pagina 3 di 5 decreto predetto viene emesso a carico del debitore ingiunto, cui si impone di pagare il capitale e gli interessi alla parte creditrice e le spese in favore dell'Erario.
Detto decreto costituisce il titolo esecutivo in base al quale l'Erario, che ha prenotato a debito le spese e paga le spese del difensore, liquidate come da decreto separato, può agire per il recupero nei confronti del debitore ingiunto.
Nella pratica avviene, pertanto, che, a fronte di un decreto ingiuntivo siffatto, la cancelleria, una volta appreso, tramite l'Ufficio UNEP competente, se il decreto sia stato notificato ed eventualmente opposto, può procedere, in ipotesi di notifica e mancata opposizione, alla chiusura definitiva del foglio notizie, con relativa attestazione degli importi, per il recupero di quanto anticipato e prenotato a debito nei confronti del debitore.
Ove peraltro, come nel caso di specie, il decreto non sia stato notificato nei termini, essendo il decreto divenuto inefficace, lo stesso non potrà mai costituire titolo esecutivo nei confronti del debitore ingiunto, il quale, a seguito della mancata notifica, risulta totalmente ignaro della procedura monitoria.
Va rilevato, comunque, che la parte possiede pur sempre lo strumento di cui all'art. 188 d.a.
c.p.c. per ottenere, tramite istanza al giudice, la declaratoria di inefficacia del decreto, da opporre qualora lo Stato dovesse avanzare pretese nei suoi confronti.
Tale evenienza, che potrebbe verificarsi solo in presenza di errore della cancelleria che attesta la chiusura del foglio notizie in assenza di titolo, non legittima, però, la impugnazione odierna.
Il decreto oggi impugnato non è infatti il decreto ingiuntivo, ma il decreto di liquidazione dei compensi maturati dal difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio.
Involge quindi il solo rapporto fra la parte, il difensore, e l'Erario chiamato a versare i compensi.
Sarà poi l'Erario a porsi il problema del recupero delle somme anticipate e prenotate a debito, e delle spese versate al difensore, recupero che potrà essere attuato solo nei confronti della parte che non ha perseverato nella domanda e non già nei confronti del
Condominio estraneo.
La comunicazione del decreto di liquidazione da parte della cancelleria al Parte_1
pagina 4 di 5 ricorrente è presumibilmente frutto della prassi che impone al cancelliere di notiziare tutte le parti del procedimento cui la liquidazione si riferisce, comunicazione che viene effettuata senza verificare il titolo sotteso ed il giudicato.
Va pertanto dichiarata la carenza di interesse del alla impugnazione del Parte_1 decreto di liquidazione.
Nulla sulle spese in quanto i convenuti non si sono costituiti, mentre l'avv.to Marra è intervenuto volontariamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso avverso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Pavia in data 11.01.2025 del Giudice di Pace di Pavia, reso nel proc. RG n. 1007/2024.
Compensa le spese di giudizio.
Pavia, 26 giugno 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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