Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
4221/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4221/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nata il [...] in [...], (C.F. Parte_1
), ivi residente in [...] ed ivi elettivamente C.F._1
domiciliata, in via Gino Alfani n.15, presso lo studio dell'Avv. Carmela Corradini, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato al ricorso introduttivo, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2021/2157 del 23.7.2021 del Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Torre
Annunziata
RICORRENTE
E
), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente C.F._2
domiciliato al Corso Umberto I 47\E-Sc. A, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Veropalumbo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07.10.2024
i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle domande ivi proposte ed insistendo affinchè la causa venisse assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, in data 19.03.2025 ha concluso per la pronuncia di separazione dei coniugi con conferma delle statuizioni provvisorie adottate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.07.2021, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 09.06.2008 in Torre Controparte_1
Annunziata e che dall'unione erano nati tre figli, il 05.10.2008, in Per_1 Per_2
Per_ data 01.11.2010 e , nata l'[...], chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal marito, addebitandola a quest'ultimo.
In particolare, sosteneva che l'unione coniugale era naufragata e la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei continui contrasti e discussioni riconducibili alla violazione, da parte del marito, dei doveri morali e materiali derivanti dal matrimonio. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido esclusivo della prole, attesa la denuncia per atti persecutori da lei presentata contro il in data 17.7.2021 ai Carabinieri di CP_1
Torre Annunziata, e che fosse determinato a carico del marito un contributo al proprio mantenimento e a quello dei figli per un totale di euro 1.100,00 mensili
(trecento per figlio e duecento per sé), oltre al 50% delle spese straordinarie ad essi relative.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, ma Controparte_1
si opponeva alle ulteriori richieste. Sosteneva che la fine del rapporto coniugale era stata determinata dalla gelosia della moglie e che a causa dei conseguenti litigi, la stessa era arrivata a denunciarlo per atti persecutori. Per tale condotta veniva applicata la misura cautelare del divieto di residenza nella regione Campania e, in seguito alla violazione della stessa, la custodia cautelare in carcere.
Il resistente aggiungeva che, tuttavia, pur dopo tali fatto i coniugi avevano ripreso i contatti e tentato una riappacificazione e che, proprio in ragione di tanto, la stessa aveva dichiarato nel corso del relativo procedimento penale che i rapporti Parte_1
fra le parti erano quotidiani ed ottimi e che il non rappresentava alcun CP_1
pericolo per la sua incolumità, auspicando anzi la cessazione di ogni restrizione onde potersi avvalere del suo ausilio per la gestione e mantenimento dei minori. Pertanto, insisteva per l'affido condiviso della prole minore, con disciplina del diritto di visita.
Quanto alle condizioni di carattere economico, dichiarava di percepire uno stipendio pari ad euro 1.600,00, inclusivo di assegni familiari, a fronte del pagamento di due finanziamenti contratti in corso di matrimonio per l'acquisto del mobilio di arredo della casa coniugale e per la celebrazione del sacramento della prima comunione dei figli ( per un importo pari, rispettivamente ad € 150,00 mensili il primo e 105,00 il secondo) e di numerose spese da sostenere sia per recarsi al lavoro, sia per reperire altro alloggio dove andare a vivere. Dunque, chiedeva che venisse posto a proprio carico un assegno per il mantenimento dei tre figli di euro 600,00 (euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, e di non disporre nulla in merito al mantenimento della moglie, sostenendo l'indipendenza economica della stessa siccome lavoratrice in nero presso la mensa scolastica della Sweet School in Torre del Greco.
All'udienza di comparizione del 23.02.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i minori ad entrambi i coniugi con collocazione privilegiata presso la madre e determinava il regime di visite del padre. Poneva a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento mensile pari a complessivi 600,00 euro (150,00 euro per ciascun figlio e 150,00 euro per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, rimetteva le parti dinanzi al G.I. per il prosieguo del giudizio.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.06.2022, parte ricorrente chiedeva emettersi pronuncia non definitiva sullo status e il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni sulla sola questione di status all'udienza del
21.11.2022. Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sul solo status. Pertanto, il Collegio giudicante, con sentenza non definitiva n. 66/2023 del 09.01.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore concedendo alle parti i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c.
Venivano depositate le memorie ex art 183, comma VI, c.p.c.: parte ricorrente, ritenendo superata la domanda di affido esclusivo, chiedeva che i figli minori venissero affidati in modo condiviso con residenza privilegiata presso di sé, con disciplina del diritto di visita da parte del padre, nonché che venisse posto a carico del l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 600,00, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei tre figli minori (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre all'importo mensile di euro 150,00 quale assegno di mantenimento in proprio favore e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sa sostenersi in favore dei figli.
Parte resistente si opponeva alla richiesta di addebito, nonché alla richiesta di affido esclusivo dei figli, e alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della coniuge, stante l'attività lavorativa svolta dalla stessa ed in ogni caso la capacità, data la giovane età, di procacciarsi un lavoro, anche meglio retribuito rispetto a quello attualmente espletato.
Inoltre, la , con istanza depositata l'08.02.2023 ex art. 156 co.6 c.c, Parte_1
premettendo che, con diffida e messa in mora dell'08.09.2022, veniva infruttuosamente intimato al coniuge il pagamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2022, domandava disporsi a carico della lavoratori del porto Flavio Gioia Arl, quale Parte_2
terzo tenuto a corrispondere al sig. somme di denaro derivanti dal contratto CP_1
di lavoro, ordine di pagamento diretto sul proprio conto corrente del mantenimento mensile dovuto dal coniuge, data l'inadempienza dello stesso rispetto alle disposizioni presidenziali. Incardinato il relativo sub-procedimento, il Giudice, con ordinanza del 05.04.2023, accoglieva il ricorso ex art. 156 c.c. e, per l'effetto, ordinava alla società di versare mensilmente alla ricorrente l'importo mensile di euro
600,00, prelevandolo dalle somme percepite a titolo di retribuzione dal . CP_1
Nel prosieguo del giudizio, venivano articolate le richieste istruttorie e il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.10.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.; quindi con ordinanza depositata in data 30.10.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190
c.p.c. con decorrenza dal 4 novembre 2024, e contestualmente venivano trasmessi gli atti al PM per le conclusioni.
Il PM concludeva in data 19.03.2025 per la pronuncia di separazione giudiziale con conferma dei provvedimenti provvisori emessi.
Orbene, essendo stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 66/2023 del 09.01.2023, in questa sede il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sugli ulteriori profili, in particolare sulla richiesta avanzata dalla ricorrente di addebito della separazione al coniuge, nonché sulle statuizioni di carattere economico e sull'affidamento e collocazione della prole, e sulla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento alla richiesta di addebito avanzata dalla , va sottolineato Parte_1
che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n.
12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n.
23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014).
Orbene, dalle allegazioni delle parti è emerso che i dissapori si radicano in una incompatibilità di fondo tra i due coniugi senza che, tuttavia, sia dato stabilire se ed in qual misura i comportamenti contrari ai doveri fondanti la solidarietà familiare, consistenti nel reciproco rispetto e comprensione, lamentati dalla ricorrente, abbiano rappresentato un antecedente causale rispetto al fallimento della convivenza matrimoniale.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto che il coniuge aveva tenuto una serie di condotte in violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione nell'interesse della famiglia e dei figli, oltre ad aver manifestato tendenze aggressive nei suoi riguardi. Proprio per tale ultimo motivo la stessa aveva presentato denuncia per atti persecutori contro il in data 21.05.2021 e CP_1
17.07.2021 ai Carabinieri di Torre Annunziata, cui conseguiva l'applicazione della misura del divieto di residenza nella regione Campania e, in seguito alla violazione della stessa, la custodia cautelare in carcere. La ricorrente specificava in sede di comparizione innanzi al Presidente in data 23.02.2022, che trattavasi di aggressioni verbali, dunque non di carattere fisico, e che il aveva un buon rapporto con i CP_1
figli; lamentava, piuttosto, il suo mancato contributo economico alle esigenze familiari.
Dal canto suo, il resistente riteneva che la fine del rapporto coniugale fosse stata determinata dalla gelosia della moglie e che proprio a causa dei conseguenti e continui litigi la stessa era arrivata a denunciarlo per atti persecutori. Aggiungeva che nonostante quanto descritto, i coniugi avevano provato a ricostruire un equilibrio, tanto che la dichiarava con scrittura depositata presso il Giudice del Parte_1
Dibattimento del relativo procedimento penale: “i rapporti sono quotidiani ed ottimi,
e quindi il non rappresenta alcun pericolo per la mia incolumità”. CP_1
Dunque, senz'altro emerge dalle reciproche accuse mosse dalle parti la litigiosità
(seppur altalenante) caratterizzante il rapporto coniugale, sfociata, peraltro, nella presente lite giudiziaria. Tale burrascosità non può essere ricondotta con certezza specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo unicamente provato con evidenza il venir meno dei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale. Infatti, gli episodi di aggressioni verbale di cui sopra nulla dicono circa la rilevanza causale dell'addebito contestato rispetto alla crisi coniugale, dovendosi, piuttosto, ritenere che gli stessi siano il frutto, più che la causa, di un clima generale di intollerabilità della convivenza venutosi a creare già da tempo fra le parti.
Dunque, non ritenendosi raggiunta la prova che la crisi de qua sia originata dai comportamenti del contrari ai doveri nascenti dal matrimonio denunciati CP_1
dalla ricorrente, la domanda di addebito proposta da deve essere Parte_1
disattesa.
Con riferimento alle disposizioni relative alla prole, si prende atto che la richiesta di affido esclusivo avanzata in sede di ricorso introduttivo dalla è stata dalla Parte_1
stessa abbandonata, tenuto conto sia delle memorie di parte ricorrente depositate, nel cui contesto la preliminare richiesta di affido esclusivo veniva modificata in una richiesta di affido condiviso, sia del provvedimento presidenziale che disponeva l'affidamento condiviso dei figli, mai reclamato dalla parte.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, per quanto concerne l'affidamento dei figli minori, il collegio, valutata ogni circostanza, ritiene di disporre l'affido condiviso di questi ultimi ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la dimora materna. Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole.
Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nella specie, dalle stesse allegazioni delle parti non sono emerse circostanze tali da legittimare la deroga al regime preferenziale di affido condiviso della prole. La ricorrente, infatti, ha supportato tale richiesta esclusivamente sulla condotta aggressiva del coniuge, sfociata poi nella denuncia penale dalla stessa sporta nei confronti del in data 17.07.2021 presso il Comando dei Carabinieri di Torre CP_1
Annunziata, senza allegare alcuna condotta pregiudizievole posta in essere dal resistente nei confronti dei minori. Viceversa, nel corso del giudizio ed alla luce delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente, è emersa l'insussistenza di qualsiasi tipo di criticità nei rapporti fra il ed i figli minori, ed anzi la stessa CP_1 Parte_1
riconosceva l'apporto fondamentale dallo stesso offerto alla gestione dei figli;
del resto in sede di udienza presidenziale, quest'ultima dichiarava al presidente che anche il deprecato episodio di aggressione oggetto di denuncia fra le parti, si riferiva ad una aggressione solo verbale posta in essere dal resistente nei confronti della ricorrente senza alcun coinvolgimento, neppure in forma indiretta, dei figli della coppia.
Pertanto, la prole minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento privilegiato presso la madre e disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario come da dispositivo.
Venendo alle statuizioni di carattere economico, va previsto in capo al resistente l'obbligo al versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei tre figli Per_ minori e Per_1 Per_2
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza
“automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n.
13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della prole da porsi a carico del padre, questo Collegio è chiamato a valutare ogni circostanza, e Per_ dunque per un verso l'età dei figli della coppia, e Per_1 Per_2
(rispettivamente di anni 16, 14 e 11) e le loro crescenti esigenze;
per altro verso la situazione reddituale del resistente.
Nella specie, con riferimento a quest'ultimo aspetto, il sig. dichiarava di CP_1
essere dipendente presso la Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia di
Salerno, percependo uno stipendio pari ad euro 1.600,00 (comprensivi di assegni familiari) e di dover sostenere diverse spese (ad esempio quelle relative alla benzina, alle rate di finanziamenti richiesti in costanza di matrimonio, nonché ai costi legati alla ricerca di una nuova dimora); tali dichiarazioni trovano conferma nella documentazione depositata in atti. In particolare, dalle allegate buste paga relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, risulta la percezione di un importo netto pari ad euro 1.579,00 per il mese di marzo, euro 1.224,00 per il mese di aprile ed euro
1.290,00 per il mese di maggio. Considerato, inoltre, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi da cui possa desumersi una particolare contrazione o espansione reddituale rispetto all'epoca della comparizione innanzi al Presidente che giustificherebbe una significativa rimodulazione della somma da porre a carico del il Collegio ritiene di determinare la stessa nella misura di euro 540,00 (euro CP_1
180,00 per ciascun figlio), quale contributo da garantire ai minori per il loro sostentamento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Con riferimento, invece, alla domanda di previsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore, sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro,
l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n.
12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del
04/04/2016).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia, fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame va evidenziato che la ricorrente ha avanzato domanda di assegno di mantenimento senza pienamente provare la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell'assegno
(mancanza di occupazione e di redditi, tenore di vita familiare).
In particolare, la stessa si è limitata a depositare autocertificazione relativa alla propria situazione reddituale, peraltro non più attuale (essendo riferita al giugno
2021); né si ritiene possa essere utile al fine della ricostruzione del profilo patrimoniale della parte la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre, la ricorrente aveva specificato, in sede di comparizione innanzi al Presidente in data 23.02.2022, di svolgere lavori che le consentivano di guadagnare all'incirca
600,00 euro mensili;
tuttavia, dalla documentazione depositata in atti, in particolare dalla lettera di assunzione come collaboratrice scolastica per contratto di lavoro subordinato con l'Associazione “Sweet School”, con retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.363,46, seppur trattandosi di lavoro con scadenza al 30.06.2023, emerge come la situazione lavorativa della stessa nel corso del giudizio sia mutata, ponendosi in una condizione reddituale pressoché similare rispetto a quella del coniuge, venendo, così, meno quel presupposto di disparità economica che imporrebbe al coniuge economicamente più dotato di assicurare all'altro la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Occorre tener conto, altresì, dell'età della (anni 34) e del suo stato di Parte_1
buona salute, nonché del fatto che quest'ultima abbia svolto dei lavori in costanza di matrimonio: elementi questi da cui può senz'altro desumersi la sua effettiva attitudine lavorativa che rende concretamente realizzabile l'ipotesi che le aspettative economiche della stessa possano in futuro migliorare. Pertanto, il Collegio, a modifica di quanto disposto in sede presidenziale, ritiene di non prevedere alcun mantenimento in favore della ricorrente, e dunque rigetta la relativa richiesta avanzata dalla stessa.
Le spese di lite – ivi incluse quelle relative al procedimento incidentale di versamento diretto -, attesa la natura della controversia, il tenore della presente decisione ed il contegno processuale delle parti, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande accessorie alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva n.
66/2023, così provvede:
1) Rigetta la richiesta di addebito avanzata da;
Parte_1
2) Dispone l'affido condiviso dei figli minori della coppia e Per_1 Per_2
con collocazione privilegiata presso il domicilio della madre;
3) Dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggior interesse per i figli relative a istruzione, educazione e salute siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e che i genitori esercitino separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tre giorni a settimana (da concordare tra le parti ed in mancanza di accordo da individuarsi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 19.00 alle ore 21.00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 11.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica e 15 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis; i minori trascorreranno insieme ad entrambi i genitori i giorni dei rispettivi compleanni;
5) Pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei tre Controparte_1
figli, un assegno mensile pari a euro 540,00 (euro 180,00 per ciascun figlio), con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01.11.2025;
6) Ordina alla società coop Unica lavoratori del porto Flavio Gioia Arl di versare la predetta somma direttamente a prelevandola dalle somme Parte_1
percepite a titolo di retribuzione da;
Controparte_1
7) Pone a carico di l'obbligo di partecipare nella misura del 50% Controparte_1
alle spese straordinarie come determinate dalle Linee guida del C.N.F. cui si fa esplicito rinvio;
8) Rigetta la richiesta di previsione di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
9) Spese compensate
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano