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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00781/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS- in proprio e nella qualità di mandataria del Costituendo R.t.i. con la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariachiara Paone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
dell’-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Maria Lucia Civello, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile, in Roma, via del Banco di Santo Spirito, 42;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 30/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e di -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori come in atti;
- considerato che, avuto riguardo alla tipologia della fornitura (servizi di vigilanza) ed alla durata del servizio (triennale), sul piano del periculum in mora deve ritenersi prevalente - fermo ogni approfondimento nel merito - l’interesse a non sospendere la procedura e l’esecuzione di affidamento della gara;
- impregiudicata, in ogni caso, la necessità di approfondire le questioni sollevate dall’appellante cautelare, nel merito, la cui udienza, avanti al primo giudice, è fissata al prossimo 25 giugno 2025;
- ritenuto comunque che avuto riguardo alla peculiarità della controversia sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello cautelare proposto dalla società -OMISSIS-.
Compensa le spese del grado cautelare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
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