Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2004, n. 21863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21863 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HR SRL - ora FINIFAST SR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MOSCATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO MARANI, M. PAOLA MARANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIRISCOSSIONI SPA concessionaria del servizio per riscossione dei Tributi per la Provincia di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUISA CASOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, succeduta a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla GESPRO GESTIONE ESATTORIE PROVINCIALI SPA, concessionaria del Servizio per la Riscossione dei Tributi della Provincia di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- controricorrente -
e contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/02 del Tribunale di MODENA, depositata il 28/02/02 - R.G.N. 800/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato MOSCATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Modena la H.R.F. SR proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale intimante il pagamento di lire 406, 031.529, eccependo che la sua notifica era viziata per mancata indicazione del soggetto destinatario dell'atto e per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge, dal che scaturiva la tempestività dell'opposizione e l'ammissibile dell'opposizione tardiva;
inoltre la cartella era nulla, non essendo state rispettate nè le prescrizioni di cui al DM n. 321 del 1999, ne' l'art. 18 della legge 689/31, perché era stata omessa la richiesta audizione. La
società eccepiva anche la infondatezza nel merito della pretesa. Entrambi i convenuti, ossia L'IN e la ES - Gestione Esattorie Provinciali spa- eccepivano la tardività dell'opposizione. Il Tribunale - premesso che, in via generale, avverso la cartella è esperibile sia l'opposizione all'esecuzione, per contestare il merito della pretesa contributiva, sia l'opposizione agli atti esecutivi, per contestare la regolarità formale della cartella -affermava che nella specie entrambe le opposizioni erano tardive, perché proposte oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 quinto comma del dlgs n. 46/99, essendo state depositate il 25 ottobre 2000,
mentre la notifica della cartella era avvenuta il 30 agosto precedente;
aggiungeva il Tribunale che era indubitabile il carattere perentorio del termine per proporre opposizione, termine che non era passibile di sospensione feriale, stante il rimando operato alle norme del processo previdenziale dal sesto comma delle medesimo art 24; ne' erano rinvenibili i dedotti vizi di notifica della cartella, essendo questa avvenuta ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. nelle mani di SA RT, qualificatosi come impiegato centralinista, spettando all'opponente, che invece nulla aveva dedotto sul punto, di dimostrare l'estraneità del soggetto ricevente alla organizzazione aziendale. Inoltre le generalità del soggetto destinatario dell'atto erano chiaramente evincibili dalla cartella di pagamento. Era poi necessaria la sottoscrizione del soggetto notificante, ma non anche l'intelligibilità delle relative generalità. D'altra parte nulla era stato dedotto sulla data di effettiva conoscenza dell'atto, onde non era neppure consentita l'opposizione tardiva. Il Tribunale concludeva per la tardività anche dell'opposizione agli atti esecutivi, stante il decorso del termine di cinque giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non passibile di sospensione feriale;
in ogni caso, soggiungeva il Tribunale, la cartella conteneva tutti i requisiti prescritti, giacché la causale indicava l'ambito temporale di riferimento, e cioè i contributi e somme aggiuntive dal 1989 al 1992 e faceva riferimento ad un verbale dell'ispettorato del lavoro. Avverso detta sentenza la AS SR (già HR SR) propone ricorso ex art. 111 Costituzione. Resistono con controricorso sia l'IN sia la ES. La istanza di rinvio avanzata del procuratore della ricorrente è stata rigettata, non essendo necessario, per decidere la presente controversia, attendere la sentenza della Corte d'appello di Bologna sulla opposizione all'esecuzione proposta avverso la medesima cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale è stata proposta in questa sede solo per la parte in cui è stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi. Il ricorso così proposto è ammissibile, stante la giurisprudenza consolidata, tra le tante, Cass. n. 5506 dell'8 aprile 2003, per cui la sentenza pronunciata in sede di opposizione agli atti esecutivi, non essendo soggetta ai normali mezzi d'impugnazione (art 618, terzo comma cod. proc. civ.), è impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di opposizione agli atti esecutivi (artt. 617 e 618 bis cod. proc.) e in tema di nullità degli atti (artt. 137, 156 e 160 dello stesso codice) e degli artt. 24 e 39 del decreto legislativo n. 46 del 1999, per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'opposizione agli atti esecutivi, perché, quanto alla previsione del primo comma dell'art. 617 citato, sarebbe stato impossibile proporre l'opposizione entro i cinque giorni dalla notifica della cartella, stante la nullità radicale della notifica medesima. Nè si poteva applicare il secondo comma dell'art. 617, perché questo fa decorrere il termine di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, che nella specie non vi era stato. Inoltre gli artt. 24 e 39 del decreto legislativo n. 46 del 1999 introdurrebbero per l'opposizione il diverso termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 156 e 160 cod. proc. civ., dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973 e dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, nonché
dell'art. 2697 cod. civ. e difetto di motivazione. La mancata individuabilità del soggetto che aveva proceduto alla notifica, il quale si era definito come ER D. senza alcuna indicazione di qualifica e senza timbro, determinerebbe la inesistenza della notifica, ed il vizio sarebbe rilevabile d'ufficio, mentre avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che le generalità del soggetto notificante non sarebbero necessaria.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 29 del dlgs. 46/99, degli artt. 152, 650 e 618 bis cod. proc. civ. e difetto di motivazione, perché in primo luogo il termine per l'opposizione agli atti esecutivi dovrebbe essere non di cinque ma di quaranta giorni, come previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 46/99, ed in ogni caso il medesimo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non sarebbe perentorio. Con il quarto ed ultimo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del DM n. 321 del 1999, dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, 615 e 617 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, perché il Tribunale avrebbe errato nel qualificare l'azione da essa proposta come opposizione agli atti esecutivi, sul rilievo che nella cartella esattoriale mancava ogni riferimento agli elementi sulla base dei quali era stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
in ogni caso l'IN non aveva proceduto alla sua previa audizione, con conseguente violazione dell'art. 18 della legge 689/81. I motivi, che conviene esaminare congiuntamente, non sono fondati.
Va premesso che l'opposizione agli atti esecutivi si propone, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., quando l'esecuzione non è ancora iniziata, nel termine perentorio à i cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nella specie la cartella, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 del dpr 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, onde la società avrebbe dovuto proporre opposizione entro detto termine e non già nel termine di quaranta giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo citato, come si assume nel primo e terzo motivo di ricorso, perché, questo è il termine accordato per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, V mentre per quanto concerne l'opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 secondo comma del decreto legislativo n. 46 dispone che "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" intendendo così richiamare le disposizioni del codice di procedura, ossia all'art. 617.
La società ricorrente, per superare l'ostacolo costituito dalla tardività dell'opposizione, intende dimostrare che il titolo esecutivo, ossia la cartella esattoriale, era in realtà inefficace e come tale non idonea a far decorrere il termine di cinque giorni, deducendo la inesistenza della notifica ed anche l'inesistenza intrinseca dell'atto per la mancanza dei dati prescritti dalla legge. Entrambi gli assunti sono infondati.
Ed infatti, quanto alla notifica della cartella, i vizi denunciati con il secondo motivo, non ne comportano l'inesistenza, giacché, come rilevato dal Tribunale, il soggetto che ha proceduto alla notifica era individuabile dalla sottoscrizione", ne' d'altra parte vi era necessità di indicazione delle generalità complete dell'ufficiale notificante e della qualifica rivestita, non essendo questi requisiti previsti a pena di nullità dall'art. 160 cod. proc. civ., che la commina solo nei casi in cui non vengano osservate le disposizioni sulla persona a cui va consegnata la copia, ovvero per l'incertezza assoluta sulla persona del notificato o sulla data. Altrettanto infondate sono le censure di cui al quarto motivo, relativo alla mancanza, nella cartella esattoriale, dei requisiti prescritti dalla legge;
al contrario il Tribunale ha accertato che comparivano i dati previsti dall'art. 12 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, ossia l'indicazione sintetica della pretesa, facendosi riferimento alla contribuzione obbligatoria ed alle somme aggiuntive, nonché al periodo preso in considerazione che va dal 1989 al 1992. Va infine rilevata l'inapplicabilità dell'invocato art. 18 della legge 689/81, giacché, come rilevato dal Tribunale, la previa audizione dell'interessato è prevista solo nel caso vengano comminate sanzioni amministrative, mentre nella specie la cartella ha per oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di entrambi i controricorrenti, liquidate in euro 40, 00= oltre duemila euro per ciascuno per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004