Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2004, n. 21863
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Sentenza 18 novembre 2004

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Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/11/2004, n. 21863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21863
    Data del deposito : 18 novembre 2004

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