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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10915 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA TE, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 8103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2051
- 2043 c.c.” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in calce al presente atto, dall'Avv. Raimondo Aiello presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Campana n. 268
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale
in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo CP_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 Controparte_1
c.c. o, comunque ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 23.09.2016.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 19,00 circa in nel mentre percorreva a CP_1
piedi Piazzetta Cesarea, lato Santuario della Vergine Pazienza, salendo verso la Via Salvator Rosa, in direzione Scuola G.B. Vico, a causa del dislivello determinato dalla rottura di alcuni sanpietrini,
non visibile e non prevedibile, precipitava rovinosamente al suolo, che il fondo stradale era apparentemente regolare - anche in considerazione del fatto che la piazzetta era stata di recente oggetto di lavori di ripristino – e che, al momento della caduta la via percorsa dall'istante era affollata e, pertanto, il dislivello non era assolutamente visibile. Deduceva inoltre che, a seguito dell'incidente, riportava lesioni tali da rendere necessario il pronto soccorso presso la struttura ospedaliera “San PA” di dove le veniva refertato un trauma al ginocchio e alla gamba CP_1
destra e precisamente “Infrazione spine tibiali e frattura composta rotula destra con escoriazioni”.
1.1.Si costituiva il eccependo, in via preliminare, l'indeterminatezza e Controparte_1
genericità del petitum per omessa qualificazione e specificazione dei presunti danni patiti nonché
della causa petendi per avere parte attrice descritto sommariamente i fatti costitutivi della domanda deducendo che il sinistro era stato causato da un dislivello determinato dalla rottura di alcuni sanpietrini della pavimentazione stradale del marciapiede ma omettendo di indicare il posizionamento di tale presunta “insidia” stradale, impedendo così il contraddittorio. Nel merito,
contestava in fatto ed in diritto la pretesa azionata;
in subordine, invocava la carenza del nesso eziologico per la sussistenza del caso fortuito ed in via ulteriormente subordinata, il concorso di colpa della stessa parte danneggiata nella produzione dell'evento ai sensi dell'art.1227 c.c.
2. Espletata prova testimoniale e svolta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante; fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., subentrato questo giudice in data 15.09.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità.
Va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero,
l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, la domanda giudiziale va esaminata non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'attore specificamente dedotto le circostanze in cui si è
verificato il sinistro.
3.2. Venendo al merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3.3. Parte attrice invoca, nel caso di specie, la responsabilità del convenuto ai sensi CP_2
dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Diversi sono i presupposti costitutivi delle disposizioni richiamate atteso che, nell'ipotesi di responsabilità delle cose in custodia, secondo l'art.2051 c.c. – come si dirà meglio nel prosieguo-
sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia,
laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, mentre nel caso della responsabilità
aquiliana ex art. 2043 c.c., spetta all'attore dare la prova anche del profilo del comportamento del custode - che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.-
essendo necessario che il danneggiato provi l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante ( cfr. da ultimo Cass.n.8306/2024; Cass. n.16225/2023). La domanda azionata, per come prospettata, va qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 poiché è stata allegata la produzione di un danno cagionato dalla cosa di per sé
sola considerata e non già da un'attività, commissiva o omissiva, del convenuto nel qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c..
3.4.Ciò posto, occorre preliminarmente operare un breve quadro ricognitivo della giurisprudenza di legittimità al fine di delineare presupposti e limiti della responsabilità da cose in custodia.
Secondo gli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, R;
Sez. 3,
Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza
n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675
del 20/07/2023; anche a Sezioni Unite,Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; di recente cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è ormai indubbio che la responsabilità
di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità
(da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (decisione n. 20943 del 30/06/2022),che hanno ribadito che «La responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Dunque, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod.
civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Quanto al primo, esso è integrato ove il danno sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa (in base alla previsione testuale della disposizione quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa,sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480,
cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale,
ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita e che dunque assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, rientrando, dunque, nella valutazione giudiziale,
il vaglio sia del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente, (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato), sia dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Il rilievo causale del comportamento del danneggiato potrà poi assumere una valenza meramente concorrente - tale che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa - o un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa ( cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018,
Rv. 647934 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01; Sez. 3, Ordinanza
n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv.
648247 – 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018).
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724;Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
3.5. Applicando gli enunciati principi alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, parte attrice non ha offerto la prova della sussistenza del nesso causale tra res e danno.
L'unica teste escussa indotta da parte attrice, , nuora della sig.ra ha Tes_1 Pt_1 dichiarato: “ L'incidente si verificò un venerdì di fine settembre del 2016. Era tardo pomeriggio,
all'incirca le ore 19:00, 19:30. Non pioveva. Mia suocera viveva e vive a via Battistello
Caracciolo, parco Tucci, e frequentava la chiesa della Cesareo. Io avevo appena finito di visitare
un appartamento a piazza Mazzini e contattai telefonicamente mia suocera e mia cognata
, le quali mi attendevano dinnanzi alla chiesa, sul sagrato esterno della stessa. Persona_1
Le raggiunsi e ci incamminammo. C'è uno scivolo di raccordo del sagrato con la chiesa con il
marciapiede. Quando si verificò la caduta eravamo sul marciapiede. Vidi mia suocera accasciarsi
a terra ed inizialmente non capii perché fosse caduta. Quando la rialzammo vedemmo che c'era
un sanpietrino di rivestimento del marciapiede il quale era stato insabbiato ma collocato di taglio
rispetto al restante rivestimento del marciapiede. Supposi quindi che fosse caduta a causa del
sanpietrino. Mia suocera lamentava dolore al ginocchio destro e non riusciva a camminare. La lasciai con mia cognata ed andai a prendere la mia automobile. Ci recammo all'ospedale San
PA a Fuorigrotta lì dove le venne diagnosticata, per l'appunto, la frattura del ginocchio destro.
Non so indicare se i lavori che si erano in precedenza avuti avessero, o meno, interessato il
marciapiede sul quale si verificò la caduta. Ricordo che il sagrato della chiesa era stato
completamente chiuso per i lavori ma, all'epoca, era libero. La caduta, invece, si verificò sul
marciapiede posto sulla sinistra della strada, percorrendola in salita, all'inizio del marciapiede.
Non avevo assolutamente notato la presenza del sanpietrino mal posizionato prima della caduta.
Non ricordo la presenza di altre persone sul marciapiede, di certo c'era qualche altra persona
che passava, ma non si era in un luogo affollato. Se non erro c'era ancora luce solare e non era
buio quando si verificò il fatto. Non ricordo con precisione come stavamo procedendo, chi era
davanti e chi dietro quando si verificò la caduta. Il rivestimento del marciapiede era in sanpietrini,
alcuni dei quali di colore bianco”.
A domanda del difensore, ha poi precisato: “Scesi dal sagrato della chiesa c'è una sorta di
passetto che conduce a sinistra della chiesa, oltrepassato il quale vi è il marciapiede. Ritengo che
anche tale passetto sia tecnicamente un marciapiede, per questo ho fatto riferimento al
marciapiede nell'indicare il punto della caduta, però la caduta s verificò sul passetto. Il passetto è percorribile solo a piedi e non è aperto al transito carrabile e, come ho detto, è rivestito in
sanpietrini.A questo punto viene mostrata alla testimone la fotografia n. 12 allegata alla
produzione di parte attrice e la testimone dichiara “La caduta si verificò sulla porzione di strada
pavimentata in sanpietrini che si vede sulla destra della fotografia, dopo lo scivolo. Riconosco il
posto e suppongo che tale fosse lo stato dei luoghi il giorno della caduta. C'era solo un po' meno
luce rispetto a quella che si vede in fotografia”.
Ebbene, risulta dalle dichiarazioni testimoniali la mancata prova della dinamica descritta nell'atto introduttivo atteso che la teste non individua la causa del sinistro, avendo dichiarato di Tes_1
“suppore” che la sig.ra sia caduta a causa del sanpietrino ma di aver visto sua suocera Pt_1
accasciarsi senza percepire le modalità della caduta e che solo successivamente alla stessa aveva notato un “sanpietrino di rivestimento del marciapiede il quale era stato insabbiato ma collocato
di taglio rispetto al restante rivestimento del marciapiede”.
La teste inoltre -che non è in grado di riferire dove si trovava precisamente rispetto alla sig.ra
– “Non ricordo con precisione come stavamo procedendo, chi era davanti e chi dietro Pt_1
quando si verificò la caduta” - si contraddice in ordine al luogo dove sarebbe accaduto il sinistro,
inizialmente più volte individuato come il “marciapiede posto sulla sinistra della strada”, salvo poi, successivamente precisare che la caduta si sarebbe verificata su “una sorta di passetto” che conduce a sinistra della chiesa oltrepassato il quale vi è il marciapiede.
Va anche evidenziato che la teste, diversamente da quanto allegato in citazione ( “al momento
della caduta la via percorsa dall'istante era affollata e, pertanto, il dislivello non era
assolutamente visibile”), ha dichiarato di non ricordare la presenza di altre persone sul marciapiede e che di sicuro non si era in presenza di un luogo affollato, riferendo poi che c'era ancora luce solare e non era buio quando si verificò il fatto e che il rivestimento del marciapiede era in sanpietrini, alcuni dei quali di colore bianco;
dunque, l'evento si è verificato in condizioni di luminosità e visibilità. Pertanto, alcuna prova circa la sussistenza del nessuno causale tra la caduta e le lesioni riportate è
stata fornita da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione per le cause fino a 26.000.
Quanto alle spese della c.t.u., il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto, con ordinanza del 02.10.2025 riconosciute in acconto vengono poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA TE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8103/2021 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che si liquidano in 2.738,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui
[...]
compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Carmine Casciaro;
c) pone le spese di c.t.u.,in acconto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA TE, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 8103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2051
- 2043 c.c.” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in calce al presente atto, dall'Avv. Raimondo Aiello presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Campana n. 268
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco e suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale
in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo CP_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 Controparte_1
c.c. o, comunque ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 23.09.2016.
In particolare, deduceva che, in tale data, alle ore 19,00 circa in nel mentre percorreva a CP_1
piedi Piazzetta Cesarea, lato Santuario della Vergine Pazienza, salendo verso la Via Salvator Rosa, in direzione Scuola G.B. Vico, a causa del dislivello determinato dalla rottura di alcuni sanpietrini,
non visibile e non prevedibile, precipitava rovinosamente al suolo, che il fondo stradale era apparentemente regolare - anche in considerazione del fatto che la piazzetta era stata di recente oggetto di lavori di ripristino – e che, al momento della caduta la via percorsa dall'istante era affollata e, pertanto, il dislivello non era assolutamente visibile. Deduceva inoltre che, a seguito dell'incidente, riportava lesioni tali da rendere necessario il pronto soccorso presso la struttura ospedaliera “San PA” di dove le veniva refertato un trauma al ginocchio e alla gamba CP_1
destra e precisamente “Infrazione spine tibiali e frattura composta rotula destra con escoriazioni”.
1.1.Si costituiva il eccependo, in via preliminare, l'indeterminatezza e Controparte_1
genericità del petitum per omessa qualificazione e specificazione dei presunti danni patiti nonché
della causa petendi per avere parte attrice descritto sommariamente i fatti costitutivi della domanda deducendo che il sinistro era stato causato da un dislivello determinato dalla rottura di alcuni sanpietrini della pavimentazione stradale del marciapiede ma omettendo di indicare il posizionamento di tale presunta “insidia” stradale, impedendo così il contraddittorio. Nel merito,
contestava in fatto ed in diritto la pretesa azionata;
in subordine, invocava la carenza del nesso eziologico per la sussistenza del caso fortuito ed in via ulteriormente subordinata, il concorso di colpa della stessa parte danneggiata nella produzione dell'evento ai sensi dell'art.1227 c.c.
2. Espletata prova testimoniale e svolta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante; fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., subentrato questo giudice in data 15.09.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità.
Va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero,
l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, la domanda giudiziale va esaminata non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'attore specificamente dedotto le circostanze in cui si è
verificato il sinistro.
3.2. Venendo al merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3.3. Parte attrice invoca, nel caso di specie, la responsabilità del convenuto ai sensi CP_2
dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Diversi sono i presupposti costitutivi delle disposizioni richiamate atteso che, nell'ipotesi di responsabilità delle cose in custodia, secondo l'art.2051 c.c. – come si dirà meglio nel prosieguo-
sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia,
laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, mentre nel caso della responsabilità
aquiliana ex art. 2043 c.c., spetta all'attore dare la prova anche del profilo del comportamento del custode - che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.-
essendo necessario che il danneggiato provi l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante ( cfr. da ultimo Cass.n.8306/2024; Cass. n.16225/2023). La domanda azionata, per come prospettata, va qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 poiché è stata allegata la produzione di un danno cagionato dalla cosa di per sé
sola considerata e non già da un'attività, commissiva o omissiva, del convenuto nel qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c..
3.4.Ciò posto, occorre preliminarmente operare un breve quadro ricognitivo della giurisprudenza di legittimità al fine di delineare presupposti e limiti della responsabilità da cose in custodia.
Secondo gli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, R;
Sez. 3,
Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza
n. 35429 del 01/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 21675
del 20/07/2023; anche a Sezioni Unite,Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; di recente cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023) è ormai indubbio che la responsabilità
di cui all'art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità
(da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (decisione n. 20943 del 30/06/2022),che hanno ribadito che «La responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza
alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Dunque, presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod.
civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Quanto al primo, esso è integrato ove il danno sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa (in base alla previsione testuale della disposizione quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa,sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480,
cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale,
ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita e che dunque assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, rientrando, dunque, nella valutazione giudiziale,
il vaglio sia del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente, (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato), sia dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Il rilievo causale del comportamento del danneggiato potrà poi assumere una valenza meramente concorrente - tale che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa - o un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa ( cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018,
Rv. 647934 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, Rv. 647935 – 01; Sez. 3, Ordinanza
n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 – 01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018, Rv.
648247 – 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478 e 2479 del 01/02/2018).
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724;Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
3.5. Applicando gli enunciati principi alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, parte attrice non ha offerto la prova della sussistenza del nesso causale tra res e danno.
L'unica teste escussa indotta da parte attrice, , nuora della sig.ra ha Tes_1 Pt_1 dichiarato: “ L'incidente si verificò un venerdì di fine settembre del 2016. Era tardo pomeriggio,
all'incirca le ore 19:00, 19:30. Non pioveva. Mia suocera viveva e vive a via Battistello
Caracciolo, parco Tucci, e frequentava la chiesa della Cesareo. Io avevo appena finito di visitare
un appartamento a piazza Mazzini e contattai telefonicamente mia suocera e mia cognata
, le quali mi attendevano dinnanzi alla chiesa, sul sagrato esterno della stessa. Persona_1
Le raggiunsi e ci incamminammo. C'è uno scivolo di raccordo del sagrato con la chiesa con il
marciapiede. Quando si verificò la caduta eravamo sul marciapiede. Vidi mia suocera accasciarsi
a terra ed inizialmente non capii perché fosse caduta. Quando la rialzammo vedemmo che c'era
un sanpietrino di rivestimento del marciapiede il quale era stato insabbiato ma collocato di taglio
rispetto al restante rivestimento del marciapiede. Supposi quindi che fosse caduta a causa del
sanpietrino. Mia suocera lamentava dolore al ginocchio destro e non riusciva a camminare. La lasciai con mia cognata ed andai a prendere la mia automobile. Ci recammo all'ospedale San
PA a Fuorigrotta lì dove le venne diagnosticata, per l'appunto, la frattura del ginocchio destro.
Non so indicare se i lavori che si erano in precedenza avuti avessero, o meno, interessato il
marciapiede sul quale si verificò la caduta. Ricordo che il sagrato della chiesa era stato
completamente chiuso per i lavori ma, all'epoca, era libero. La caduta, invece, si verificò sul
marciapiede posto sulla sinistra della strada, percorrendola in salita, all'inizio del marciapiede.
Non avevo assolutamente notato la presenza del sanpietrino mal posizionato prima della caduta.
Non ricordo la presenza di altre persone sul marciapiede, di certo c'era qualche altra persona
che passava, ma non si era in un luogo affollato. Se non erro c'era ancora luce solare e non era
buio quando si verificò il fatto. Non ricordo con precisione come stavamo procedendo, chi era
davanti e chi dietro quando si verificò la caduta. Il rivestimento del marciapiede era in sanpietrini,
alcuni dei quali di colore bianco”.
A domanda del difensore, ha poi precisato: “Scesi dal sagrato della chiesa c'è una sorta di
passetto che conduce a sinistra della chiesa, oltrepassato il quale vi è il marciapiede. Ritengo che
anche tale passetto sia tecnicamente un marciapiede, per questo ho fatto riferimento al
marciapiede nell'indicare il punto della caduta, però la caduta s verificò sul passetto. Il passetto è percorribile solo a piedi e non è aperto al transito carrabile e, come ho detto, è rivestito in
sanpietrini.A questo punto viene mostrata alla testimone la fotografia n. 12 allegata alla
produzione di parte attrice e la testimone dichiara “La caduta si verificò sulla porzione di strada
pavimentata in sanpietrini che si vede sulla destra della fotografia, dopo lo scivolo. Riconosco il
posto e suppongo che tale fosse lo stato dei luoghi il giorno della caduta. C'era solo un po' meno
luce rispetto a quella che si vede in fotografia”.
Ebbene, risulta dalle dichiarazioni testimoniali la mancata prova della dinamica descritta nell'atto introduttivo atteso che la teste non individua la causa del sinistro, avendo dichiarato di Tes_1
“suppore” che la sig.ra sia caduta a causa del sanpietrino ma di aver visto sua suocera Pt_1
accasciarsi senza percepire le modalità della caduta e che solo successivamente alla stessa aveva notato un “sanpietrino di rivestimento del marciapiede il quale era stato insabbiato ma collocato
di taglio rispetto al restante rivestimento del marciapiede”.
La teste inoltre -che non è in grado di riferire dove si trovava precisamente rispetto alla sig.ra
– “Non ricordo con precisione come stavamo procedendo, chi era davanti e chi dietro Pt_1
quando si verificò la caduta” - si contraddice in ordine al luogo dove sarebbe accaduto il sinistro,
inizialmente più volte individuato come il “marciapiede posto sulla sinistra della strada”, salvo poi, successivamente precisare che la caduta si sarebbe verificata su “una sorta di passetto” che conduce a sinistra della chiesa oltrepassato il quale vi è il marciapiede.
Va anche evidenziato che la teste, diversamente da quanto allegato in citazione ( “al momento
della caduta la via percorsa dall'istante era affollata e, pertanto, il dislivello non era
assolutamente visibile”), ha dichiarato di non ricordare la presenza di altre persone sul marciapiede e che di sicuro non si era in presenza di un luogo affollato, riferendo poi che c'era ancora luce solare e non era buio quando si verificò il fatto e che il rivestimento del marciapiede era in sanpietrini, alcuni dei quali di colore bianco;
dunque, l'evento si è verificato in condizioni di luminosità e visibilità. Pertanto, alcuna prova circa la sussistenza del nessuno causale tra la caduta e le lesioni riportate è
stata fornita da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione per le cause fino a 26.000.
Quanto alle spese della c.t.u., il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto, con ordinanza del 02.10.2025 riconosciute in acconto vengono poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA TE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8103/2021 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che si liquidano in 2.738,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui
[...]
compensi), c.p.a. e I.v.a. come per legge da attribuirsi all'avv. Carmine Casciaro;
c) pone le spese di c.t.u.,in acconto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IA TE