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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2024, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8052/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. Corrado Dal Pont e con l'avv. Gaetano Corsaro, ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'avv. Alessandra Boscolo Meneguolo, resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: come rassegate all'udienza del 14/11/2024 che di seguito si riproducono: “La sig.ra aderisce alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio presentata dal sig. CP_1
le parti concordano che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia disposto con Pt_1 CP_2 sentenza n. 1221/2011 emessa nel proc. R.G. n. 917/2011 avrà effetto dalla data odierna con rinuncia espressa da parte del sig. alla richiesta di ripetizione delle somme versate per il medesimo titolo sia prima che dopo il deposito Pt_1
del ricorso di modifica. Impregiudicati i diritti della sig.ra in ordine al credito pregresso maturato di cui all'atto di CP_1
precetto allegato alla comparsa di costituzione e risposta. Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso nei confronti di chiedendo la modifica delle condizioni Parte_1 CP_1
di divorzio di cui alla sentenza n. 1221/2012 del 29/06/2012 del Tribunale di Venezia.
In particolare, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1221/2012 per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, disporre la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento disposto in favore di
[...]
con la sentenza n. 1221 dep. Il 29/6/2012 del Tribunale di Venezia, a carico di Spese CP_2 Parte_1
rifuse. Nel merito in via subordinata: Ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Spese rifuse.”
Si è costituita parte resistente che ha concluso chiedendo: “Nel merito in via principale, tenuto conto dell'instabilità lavorativa della figlia e che la stessa svolge lavori a chiamata e stagionali a tempo CP_2
determinato, si chiede il rigetto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento atteso che non sussiste alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presupposto su cui fonda la richiesta di revoca del ricorrente;
- In via subordinata, qualora il Giudice ritenga di dover ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento, posto a carico del ricorrente questa parte si rimette alla discrezionale valutazione del Giudice;
- nella denegata ipotesi di revoca del mantenimento in favore della figlia, si chiede che il provvedimento abbia effetto dalla pronuncia di revoca;
- spese di lite tutte rifuse.”
All'udienza del 14/11/2024 le parti hanno raggiunto un accordo su proposta del Giudice delegato e hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“La sig.ra aderisce alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio presentata dal sig. le parti CP_1 Pt_1
concordano che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia disposto con sentenza n. CP_2 1221/2011 emessa nel proc. R.G. n. 917/2011 avrà effetto dalla data odierna con rinuncia espressa da parte del sig. alla richiesta di ripetizione delle somme versate per il medesimo titolo sia prima che dopo il deposito del ricorso di Pt_1
modifica. Impregiudicati i diritti della sig.ra in ordine al credito pregresso maturato di cui all'atto di precetto allegato CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta. Spese di lite compensate.”
Il Giudice delegato ha disposto il mutamento del rito da contenzioso a consensuale.
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate dalle parti.
Ciò premesso, la modifica richiesta congiuntamente dalle parti appare ratificabile da parte del Tribunale, dato che si deve prendere atto che è divenuta economicamente indipendente. CP_2
Considerato l'esito del giudizio e dell'accordo sul punto intervenuto tra le parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di divorzio n. 1221/2011 del Tribunale di Venezia
- Dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19/11/2024
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca