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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa SC Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, iscritta al n. 1581 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi, alla Via Nicola Pizi n. 24, presso lo studio dell'Avv. Nicola Antonio Cotronei che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Capranica (VT), alla Via C.F._2
Ugo La Malfa n. 12/C, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Galilei che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIODI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 9 agosto 2001 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di ER (NA), parte II serie A, n. 138).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
e entrambi maggiorenni ed economicamente
[...] Persona_2
autosufficienti, e a Civita Castellana (VT) il 24 ottobre 2008, Persona_3
minorenne; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale ordinario di Viterbo in data 29 aprile 2014; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“I. I coniugi, si riterranno definitivamente sciolti dal vincolo matrimoniale, fermi gli obblighi che permangono nei riguardi della prole, in quanto loro genitori;
II. la figlia minore SC verrà affidata esclusivamente alla Sig.r ed il Pt_2
sig. si riterrà definitivamente libero dall'obbligo di mantenimento nei Parte_1
riguardi dei figli e mentre corrisponderà la somma mensile di Per_1 Per_2
euro 150,00 a titolo di mantenimento per la figlia minorenne SC;
III. Il beneficio dell'assegno unico, continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra
, a tal pro sin da ora confermando il Sig la rinuncia a percepire Pt_2 Parte_1
la metà dello stesso;
IV. Analogamente, il Sig. manifesta sin da ora, piena ed incondizionata Parte_1
rinuncia ad avanzare richiesta verso qualsivoglia altra forma assistenziale o previdenziale, che la Legge riconosce in favore della prole, e, rispetto alla quale per
Legge stessa egli potrebbe avanzare richiesta o pretesa, sin da ora analogamente
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIODI VITERBO -
manifestando il proprio consenso ad offrire e senza indugio, qualsivoglia collaborazione o documentazione, che a tal fine gli venissero richiesti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
ER (NA) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIODI VITERBO -
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa SC Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, iscritta al n. 1581 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi, alla Via Nicola Pizi n. 24, presso lo studio dell'Avv. Nicola Antonio Cotronei che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Capranica (VT), alla Via C.F._2
Ugo La Malfa n. 12/C, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Galilei che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIODI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 9 agosto 2001 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di ER (NA), parte II serie A, n. 138).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
e entrambi maggiorenni ed economicamente
[...] Persona_2
autosufficienti, e a Civita Castellana (VT) il 24 ottobre 2008, Persona_3
minorenne; che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal
Tribunale ordinario di Viterbo in data 29 aprile 2014; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“I. I coniugi, si riterranno definitivamente sciolti dal vincolo matrimoniale, fermi gli obblighi che permangono nei riguardi della prole, in quanto loro genitori;
II. la figlia minore SC verrà affidata esclusivamente alla Sig.r ed il Pt_2
sig. si riterrà definitivamente libero dall'obbligo di mantenimento nei Parte_1
riguardi dei figli e mentre corrisponderà la somma mensile di Per_1 Per_2
euro 150,00 a titolo di mantenimento per la figlia minorenne SC;
III. Il beneficio dell'assegno unico, continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra
, a tal pro sin da ora confermando il Sig la rinuncia a percepire Pt_2 Parte_1
la metà dello stesso;
IV. Analogamente, il Sig. manifesta sin da ora, piena ed incondizionata Parte_1
rinuncia ad avanzare richiesta verso qualsivoglia altra forma assistenziale o previdenziale, che la Legge riconosce in favore della prole, e, rispetto alla quale per
Legge stessa egli potrebbe avanzare richiesta o pretesa, sin da ora analogamente
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIODI VITERBO -
manifestando il proprio consenso ad offrire e senza indugio, qualsivoglia collaborazione o documentazione, che a tal fine gli venissero richiesti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
ER (NA) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIODI VITERBO -
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