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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12379/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12379/2021 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 27.06.1970, (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BONOMO PASQUALE
RICORRENTE
CONTRO
A CATANIA IL 03/05/1974, (CF: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. PUCCI SIMONA AGATA ANNA MARIA RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti, e la causa è stata posta in decisione il 25.1.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 10.01.2005, in San Gregorio Parte_1 CP_1
di Catania (CT), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile di quel Comune, anno 2005, parte I, atto n. 1.
Dalla coppia sono nati i figli il 06.03.1999 ed il 16.11.2003. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 01.10.2021, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione (compreso il mantenimento per la IA , maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente) ad eccezione Per_2
della statuizione relativa all'assegno di mantenimento in favore di ormai da CP_1
tempo e concordemente non più versato.
Si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta alla richiesta di scioglimento CP_1
del matrimonio avanzata dal ricorrente, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, in considerazione della coabitazione dei figli con la madre, e di porre a carico del ricorrente Pt_1
l'obbligo di versare € 1.000,00 a titolo di contributo mantenimento per la IA
[...] Persona_2
, oltre all'obbligo di compartecipare in misura pari al 60% alle spese straordinarie.
[...]
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza in data
08.02 .2022 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno chiesto anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avendo raggiunto un accordo.
Fissata udienza in modalità c.d. “cartolare”, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo allegato, e la causa è stata posta in decisione al Collegio, con termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione al PM. Le parti hanno concluso chiedendo:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10/01/2005 in San
Gregorio di Catania, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n.
1. P.1, anno
2005 tra i SInori , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il CP_1 Parte_1
27/06/1970;
2) Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Gregorio di Catania di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
3) Assegnare la casa coniugale, sita in San Gregorio di Catania Via Cristoforo Colombo n. 2, lettera
G. scala A, alla SI.ra , con tutti gli arredi e suppellettili, in considerazione della CP_1
coabitazione con la madre della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente.
4) Porre a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra , entro il 5 di Parte_1 CP_1
ogni mese, un assegno mensile di euro 300,00 (euro trecento/00), a titolo di contributo mantenimento per la IA , annualmente ed automaticamente rivalutabile Persona_2
secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di compartecipare in misura pari al 50% alle spese straordinarie (mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, universitarie ovvero per la partecipazione a corsi specialistici per la formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, sportive, ludico- ricreative) occorrende per la stessa, individuate secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale Civile di Catania ovvero dal CNF;
5)Le parti dichiarano di essere entrambi pienamente autonomi ed economicamente indipendenti ed autosufficienti e, comunque, entrambi forniti di adeguata e piena capacità lavorativa e di reddito. Pertanto, dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente alla richiesta ed al pagamento di qualsiasi somma a titolo di contribuzione alimentare e/o di mantenimento per sè stessi;
6) I SInori e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno Parte_1 CP_1
dall'altro, avendo attuato una compensazione delle reciproche posizioni di dare e avere relative sia agli arretrati aumenti ISTAT fino ad oggi maturati sull'assegno di contributo mantenimento per la IA sia alle spese straordinarie medico-odontoiatriche sostenute per Persona_2
quest'ultima dal padre;
7) I coniugi sono comproprietari, in misura pari al 50%, dell'unità abitativa sita a Piraino Via
Renato Guttuso Palazzina Lipari, utilizzata dalla famiglia per trascorrere il periodo delle ferie. A tal proposito le parti convengono che il sig. utilizzerà detto immobile, ad anni alterni per gli Pt_1
ultimi 15 gg. del mese di luglio e per i primi 15 gg. del mese di agosto (così si inizierà nell'anno
2024 con alternanza dei periodi per gli anni successivi). La SI.ra godrà CP_1
dell'immobile per i primi 15 gg. di luglio e gli ultimi 15 gg. di agosto nell'anno 2024). Relativamente ai restanti mesi dell'anno, al fine di garantire il reciproco godimento ed utilizzo del bene in comproprietà, le parti concordano che avrà il godimento esclusivo dell'immobile, ogni mese, per 15 giorni, da comunicare preventivamente all'altro comproprietario. Ovviamente, salve diverse organizzazioni da concordarsi di volta in volta e preventivamente fra le parti sempre con reciproco rispetto e nel massimo spirito di cooperazione e collaborazione.”
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti con procedura di negoziazione assistita e alle condizioni di cui all'accordo del 05.12.2019 integrato il 16.01.2020, autorizzata con atto della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania del 13.02.2020.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente.
____
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 12379/2021, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1
San Gregorio di Catania (CT), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile di quel
Comune, anno 2005, parte I, atto n. 1;
2) assegna la casa familiare di via Cristoforo Colombo, San Gregorio di Catania, a;
CP_1
3) onera di versare per il mantenimento della IA un contributo Parte_1 Persona_2
di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) spese compensate;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12379/2021 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 27.06.1970, (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BONOMO PASQUALE
RICORRENTE
CONTRO
A CATANIA IL 03/05/1974, (CF: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. PUCCI SIMONA AGATA ANNA MARIA RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti, e la causa è stata posta in decisione il 25.1.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 10.01.2005, in San Gregorio Parte_1 CP_1
di Catania (CT), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile di quel Comune, anno 2005, parte I, atto n. 1.
Dalla coppia sono nati i figli il 06.03.1999 ed il 16.11.2003. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 01.10.2021, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione (compreso il mantenimento per la IA , maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente) ad eccezione Per_2
della statuizione relativa all'assegno di mantenimento in favore di ormai da CP_1
tempo e concordemente non più versato.
Si è costituita in giudizio , la quale non si è opposta alla richiesta di scioglimento CP_1
del matrimonio avanzata dal ricorrente, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, in considerazione della coabitazione dei figli con la madre, e di porre a carico del ricorrente Pt_1
l'obbligo di versare € 1.000,00 a titolo di contributo mantenimento per la IA
[...] Persona_2
, oltre all'obbligo di compartecipare in misura pari al 60% alle spese straordinarie.
[...]
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza in data
08.02 .2022 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno chiesto anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avendo raggiunto un accordo.
Fissata udienza in modalità c.d. “cartolare”, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo allegato, e la causa è stata posta in decisione al Collegio, con termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione al PM. Le parti hanno concluso chiedendo:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10/01/2005 in San
Gregorio di Catania, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n.
1. P.1, anno
2005 tra i SInori , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il CP_1 Parte_1
27/06/1970;
2) Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Gregorio di Catania di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
3) Assegnare la casa coniugale, sita in San Gregorio di Catania Via Cristoforo Colombo n. 2, lettera
G. scala A, alla SI.ra , con tutti gli arredi e suppellettili, in considerazione della CP_1
coabitazione con la madre della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente.
4) Porre a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra , entro il 5 di Parte_1 CP_1
ogni mese, un assegno mensile di euro 300,00 (euro trecento/00), a titolo di contributo mantenimento per la IA , annualmente ed automaticamente rivalutabile Persona_2
secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di compartecipare in misura pari al 50% alle spese straordinarie (mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, universitarie ovvero per la partecipazione a corsi specialistici per la formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, sportive, ludico- ricreative) occorrende per la stessa, individuate secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale Civile di Catania ovvero dal CNF;
5)Le parti dichiarano di essere entrambi pienamente autonomi ed economicamente indipendenti ed autosufficienti e, comunque, entrambi forniti di adeguata e piena capacità lavorativa e di reddito. Pertanto, dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente alla richiesta ed al pagamento di qualsiasi somma a titolo di contribuzione alimentare e/o di mantenimento per sè stessi;
6) I SInori e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno Parte_1 CP_1
dall'altro, avendo attuato una compensazione delle reciproche posizioni di dare e avere relative sia agli arretrati aumenti ISTAT fino ad oggi maturati sull'assegno di contributo mantenimento per la IA sia alle spese straordinarie medico-odontoiatriche sostenute per Persona_2
quest'ultima dal padre;
7) I coniugi sono comproprietari, in misura pari al 50%, dell'unità abitativa sita a Piraino Via
Renato Guttuso Palazzina Lipari, utilizzata dalla famiglia per trascorrere il periodo delle ferie. A tal proposito le parti convengono che il sig. utilizzerà detto immobile, ad anni alterni per gli Pt_1
ultimi 15 gg. del mese di luglio e per i primi 15 gg. del mese di agosto (così si inizierà nell'anno
2024 con alternanza dei periodi per gli anni successivi). La SI.ra godrà CP_1
dell'immobile per i primi 15 gg. di luglio e gli ultimi 15 gg. di agosto nell'anno 2024). Relativamente ai restanti mesi dell'anno, al fine di garantire il reciproco godimento ed utilizzo del bene in comproprietà, le parti concordano che avrà il godimento esclusivo dell'immobile, ogni mese, per 15 giorni, da comunicare preventivamente all'altro comproprietario. Ovviamente, salve diverse organizzazioni da concordarsi di volta in volta e preventivamente fra le parti sempre con reciproco rispetto e nel massimo spirito di cooperazione e collaborazione.”
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti con procedura di negoziazione assistita e alle condizioni di cui all'accordo del 05.12.2019 integrato il 16.01.2020, autorizzata con atto della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania del 13.02.2020.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente.
____
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 12379/2021, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 CP_1
San Gregorio di Catania (CT), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile di quel
Comune, anno 2005, parte I, atto n. 1;
2) assegna la casa familiare di via Cristoforo Colombo, San Gregorio di Catania, a;
CP_1
3) onera di versare per il mantenimento della IA un contributo Parte_1 Persona_2
di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) spese compensate;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher