Articolo 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 2Articolo 4
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Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. ((Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.)) Relativamente ai tributi ((dovuti, determinati o liquidati periodicamente)) le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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