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30 marzo 2024
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2 agosto 2025
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Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 17) che "In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026".
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 17) che "In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026".
Commentari • 266
- 1. Novità per il credito d'imposta "ricerca e sviluppo"Michele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 27 settembre 2018 · 10.167394
[…] In deroga all'art. 3 della Legge 212/2000 (c.d. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/03/2023, n. 226Provvedimento: […] n° 107/2016 con il quale si chiedeva quale erede di Nominativo_1, complessive €. 39,00, n° 108/2016 con il quale si chiedevano complessive €. 1.245,00, ambedue notificati il 31/01/2022 dal Comune di Castellaneta (TA). Il ricorrente eccepiva la violazione di Legge – art. 1 comma 163 Legge 296/2006 e art. 3 Legge 212/2000 e art. 2964 del C.C. I provvedimenti impugnati infatti, avevano ad oggetto l'Imposta Municipale Propria riferita all'anno 2016 ed avendo il Comune di Castellaneta 3 anni di tempo per effettuare la riscossione coattiva, dovevano ritenersi prescritti e decaduti.Leggi di più...
- prescrizione accertamento·
- art. 1 comma 163 Legge 296/2006·
- IMU·
- art. 3 Legge 212/2000·
- decadenza accertamento·
- art. 67 DL 18/2020·
- proroga termini decadenza·
- sospensione termini COVID-19·
- art. 2964 C.C.