2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 17) che "In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026".