CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE giudice
Paolo RIZZI giudice, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 768 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 21 marzo 2025 all'esito della discussione orale e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Altamura alla via Lipari n. 39, presso lo studio dell'avv. Nicola Casiello che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e per essa
[...] Controparte_3
);
[...] P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
( ), e per essa la sua mandataria e procuratrice Controparte_4 P.IVA_3
speciale ( ), già elettivamente Controparte_5 P.IVA_4 CP_6
domiciliata in Roma al viale G. Mazzini n. 9, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Federici che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di costituzione in appello.
INTERVENTRICE VOLONTARIA oggetto: leasing; appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bari
n. 6671/2023 dell'11.12.2023.
1 Conclusioni
All'udienza del 21 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha evocato in giudizio innanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Bari al fine di ottenere: il rilascio dell'immobile, sito nel Comune di
Sannicandro di Bari alla c.da San Felice (S.P. 184 Bitetto – Cassano delle Murge), che
(precedente denominazione di aveva Controparte_2 Controparte_1
acquistato, in data 12.1.2007, da Sud Legno snc, nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria stipulato con la;
la condanna del Parte_2
convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile a far tempo dalla risoluzione del contratto di locazione finanziaria;
la condanna di al Parte_1
risarcimento dei danni subiti per il mancato tempestivo rilascio del bene, consistenti nella diminuzione del suo valore, incidente come minusvalenza rispetto al capitale residuo del finanziamento, e nell'ammontare dei lavori per riportare in pristino e a regolarità urbanistico-catastale l'immobile; la vittoria delle spese.
Nel giudizio così instaurato, è rimasto contumace. Parte_1
All'udienza del 23.11.2023, la ricorrente, subordinatamente all'emissione di un provvedimento di rilascio immediato dell'immobile, ha rinunciato alle ulteriori domande.
La causa è stata decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 6671/2023 dell'11.12.2023, con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda avanzata da
[...]
ha condannato il al rilascio dell'immobile, regolando le spese CP_1 Parte_1
secondo soccombenza.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto dimostrata, mediante la produzione del contratto di locazione finanziaria del 19.12.2006 e dell'atto pubblico di acquisto del
12.1.2007, la concessione in locazione finanziaria alla Parte_2
dell'immobile de quo, che era originariamente di proprietà della
[...] [...]
Il tribunale ha inoltre accertato Parte_3
l'inadempimento dell'utilizzatore per aver omesso il versamento dei canoni a partire dalla diciassettesima rata, donde il legittimo ricorso, da parte della banca, alla clausola risolutiva espressa prevista in contratto. Il primo giudice ha infine affermato che, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, dell'esecutività dello stato passivo e
2 dell'accoglimento della domanda di rivendica dell'immobile, la banca potesse ottenere la restituzione dell'immobile, non essendo più legittimato a godere del bene. Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentando la nullità Parte_1 non sanata della notifica dell'atto introduttivo.
L'appellante ha dapprima illustrato l'iter notificatorio del ricorso introduttivo: il giudice aveva fissato l'udienza di prima comparizione al 15.9.2023, assegnando al ricorrente il termine di 30 giorni antecedenti detta udienza per la notifica del ricorso e del decreto;
nel corso del primo tentativo di notificazione, l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto alcuno presso l'indirizzo di residenza di (in Altamura alla via Monti n. 27), Parte_1 aveva proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., depositando l'atto presso la Casa comunale, affiggendo l'avviso alla porta d'ingresso dell'abitazione del destinatario ed inviando successivamente una raccomandata a/r; al successivo recapito della raccomandata,
l'addetto delle Poste aveva erratamente indicato il destinatario come sconosciuto;
la banca aveva indi proceduto ad una nuova notifica che non si era ugualmente perfezionata dal momento che l'ufficiale giudiziario aveva rilevato l'assenza del nominativo del destinatario sul citofono dell'indirizzo indicato e l'impossibilità di reperire informazioni dai vicini;
sulla scorta di questa attestazione, la ricorrente aveva chiesto procedersi con la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., eseguita l'11.8.23; all'udienza del 15.9.23, il tribunale aveva rilevato il mancato rispetto, nella procedura di notifica, del termine ex art. 702 bis, co. 3, c.p.c. e, nel rinviare la causa ad altra udienza, aveva ordinato la rinnovazione della notifica, alla quale il ricorrente ha infine provveduto avvalendosi da subito delle forme ex art. 143 c.p.c..
Muovendo da ciò, ha dedotto la nullità non sanata della notifica dell'atto Parte_1
introduttivo e, più specificamente, ha evidenziato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per avvalersi della procedura prevista dall'art. 143 c.p.c., dovendo tale modalità ritenersi esclusa ogniqualvolta il notificante conosca o possa conoscere, con normale diligenza, il luogo di dimora, residenza o domicilio del destinatario. Secondo l'appellante, un indirizzo proficuamente adoperabile e facilmente individuabile era quello in Altamura alla via Ostuni 15: esso era il recapito dichiarato dal come proprio domicilio nel contratto di leasing, addirittura con la Parte_1
specificazione che ogni comunicazione a tale indirizzo dovesse considerarsi ricevuta, anche in caso di compiuta giacenza o irreperibilità; esso, inoltre, era l'indirizzo che la
3 banca aveva riportato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed utilizzato per l'invio dell'invito alla mediazione, che fu regolarmente ricevuto.
Ciò, in conclusione, secondo l'appellante, ha comportato l'impossibilità di venire a conoscenza del giudizio e di difendersi.
Si è costituita, con comparsa del 28.11.2024, rappresentata da Controparte_4 [...]
in qualità di cessionaria di già CP_5 Controparte_7 Controparte_2
chiedendo il rigetto della sospensiva e del gravame.
[...]
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ordinanza del 6.12.2024, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sono fondate le doglianze dell'appellante in ordine ai vizi della notificazione del ricorso introduttivo.
Per opinione consolidata, i presupposti legittimanti la notificazione ai sensi dell'art. 143
c.p.c. non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (Cass. 40467/2021, Cass.
19012/2017).
Questa Corte (sent. n. 562/2022 del 5.4.2022), nell'affermare la necessità di reperire informazioni anche sul domicilio digitale dell'evocato, ha anche puntualizzato che la notificazione ex art. 143 c.p.c. è legittima solo quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole possa attribuirsi al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche (non solo anagrafiche), tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi. Ne consegue che il mancato concreto compimento delle indagini e delle ricerche volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando rende la notificazione ex art. 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima (Cass. 32444/2021, che richiama i precedenti n. 17964/2014 e 15948/2017; 10983/2021).
È stato già posto in rilievo come la banca fosse già a conoscenza di un altro indirizzo presso il quale la notifica sarebbe stata di certo utilmente eseguita, vale a dire quello in
Altamura alla via Ostuni n. 15 (indicato dal nel contratto di leasing Parte_1
4 finanziario, citato dalla banca nel ricorso, usato per l'invio dell'invito alla mediazione).
Ciò rende ancor più censurabile la sua scelta di adoperare da subito la procedura ex art. 143 c.p.c. piuttosto che usare l'indirizzo alternativo già conosciuto o adoperarsi diligentemente nel reperimento di altre informazioni.
Deve quindi affermarsi l'invalidità della notifica in questione, non avendo la banca preliminarmente tentato di raggiungere il destinatario presso recapiti che erano certamente nella sua sfera di conoscenza o di conoscibilità, ma avendo essa subito optato per la – invero residuale – modalità indicata dal codice di rito in ipotesi di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Ne discende la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, mai sanata in quel grado per effetto della omessa costituzione del resistente, odierno appellante.
La fattispecie rientra fra quelle indicate tassativamente dall'art. 354 c.p.c.. Di conseguenza, dichiarata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del primo grado, degli atti processuali successivi e della stessa ordinanza conclusiva, deve essere disposta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi della norma innanzi citata, nel termine di cui all'art. 353 c.p.c..
Quanto alle spese va applicato il consolidato principio secondo cui “il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. …, nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (ex plurimis, Cass. 13550/2006).
Nel caso di specie le spese di questa fase, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della e per essa della sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_4 [...]
secondo l'ordinario criterio della soccombenza, avendo essa resistito fino CP_5
alla fine all'impugnazione.
Nulla per le spese nei confronti di la quale non ha svolto Controparte_1
difese in quanto rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso Parte_4
5 l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bari n. 6671/2023 dell'11.12.2023, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio a , degli atti processuali Parte_1
successivi e della stessa ordinanza impugnata;
dispone la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., nel rispetto del termine di cui all'art. 353 c.p.c.; condanna e per essa la sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_4 [...]
a rimborsare all'appellante le spese di questo CP_5 Parte_5 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.800,00, di cui € 804,00 per esborsi ed €
4.996,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
6